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Tribunale penale federale 18.03.2025 BV.2025.7

18 marzo 2025·Italiano·CH·penale federale·PDF·881 parole·~4 min·2

Riassunto

Decisione sulle spese (art. 96 cpv. 1 DPA);;Decisione sulle spese (art. 96 cpv. 1 DPA);;Decisione sulle spese (art. 96 cpv. 1 DPA);;Decisione sulle spese (art. 96 cpv. 1 DPA)

Testo integrale

Decisione del 18 marzo 2025 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A. Reclamante

contro

UFFICIO FEDERALE DELLA DOGANA E DELLA SICUREZZA DEI CONFINI, Controparte

Oggetto Decisione sulle spese (art. 96 cpv. 1 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BV.2025.7

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Visti: - il decreto di abbandono del 19 dicembre 2024 concernente il procedimento penale avviato il 10 marzo 2021 dall’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (in seguito: UDSC) nei confronti di A. per il sospetto di infrazioni alla legge sulle dogane (LD; RS 631.0) e alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20) (v. act. 2.1), trasmesso al predetto lo stesso giorno con invio raccomandato e avviso di ricevimento (v. act. 2.2); - gli scritti del 7 e 20 gennaio 2025 indirizzati ad A., ai quali l’UDSC ha allegato copia del decreto di cui sopra (v. act. 2.2); - il reclamo inviato il 6 febbraio 2025 da A. avverso il suddetto decreto (v. act. 1). Considerato: - che le infrazioni alla LD sono perseguite e giudicate secondo tale legge e il DPA e l’UDSC è l’autorità di perseguimento e di giudizio (v. art. 128 cpv. 1 e 2 LD); - che la suddetta autorità è ugualmente competente per il perseguimento delle infrazioni alla LIVA (v. art. 103 cpv. 1 e 2 LIVA); - che per le questioni non regolate dal DPA si applica di principio il CPP per analogia (DTF 139 IV 246 consid. 1.2); - che l’imputato cui sono addossate le spese, se il procedimento è stato tolto o se non chiede il giudizio di un tribunale, può, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione, interporre reclamo contro la condanna nelle spese presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, precisato che le prescrizioni procedurali dell’articolo 28 capoverso 2 a 5 DPA si applicano per analogia (art. 96 cpv. 1 DPA); - che il reclamo dev’essere presentato per scritto con le conclusioni e una breve motivazione (art. 96 cpv. 1 in relazione con art. 28 cpv. 3 DPA);

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- che una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso (art. 20 cpv. 2bis PA in combinato disposto con art. 31 cpv. 1 DPA); - che, in concreto, il decreto di abbandono è stato inviato dall’UDSC al reclamante in data 19 dicembre 2024 mediante raccomandata con avviso di ricevimento (v. act. 2.1 e 2.2); - che non avendo il reclamante ritirato all’ufficio postale il decreto in questione entro il termine di custodia di sette giorni, l’invio è da considerarsi notificato in data 27 dicembre 2024 (v. act. 2.2); - che il termine di ricorso di 30 giorni per interporre reclamo contro il decreto di abbandono del 19 dicembre 2024 è scaduto il 27 gennaio 2025, per cui il gravame trasmesso in data 6 febbraio 2025 è tardivo (v. act. 1); - che gli invii per posta ordinaria “A” del 7 e 20 gennaio 2025, con i quali l’UDSC ha trasmesso nuovamente il decreto di abbandono in questione, non permettono una ripartenza del suddetto termine di ricorso (v. act. 2.2); - che essendo il gravame manifestamente inammissibile, questa Corte ha rinunciato a uno scambio degli scritti (v. art. 390 cpv. 2 CPP); - che, visto quanto precede, il reclamo è inammissibile; - che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP; - che l’art. 73 LOAP rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), regolamento che tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, pertanto trovano applicazione, in analogia, le disposizioni della LTF (v. TPF 2011 25 consid. 3);

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- che giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, al reclamante – soccombente – vengono addossate spese per un importo di fr. 200.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.– è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 18 marzo 2025 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - A. - Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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