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Tribunale penale federale 15.06.2022 BV.2022.12

15 giugno 2022·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,617 parole·~13 min·2

Riassunto

Operazioni (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA); effetto sospensivo (art. 28 cpv. 5 DPA); gratuito patrocinio nella procedura di reclamo (art. 29 cpv. 3 Cost.);;Operazioni (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA); effetto sospensivo (art. 28 cpv. 5 DPA); gratuito patrocinio nella procedura di reclamo (art. 29 cpv. 3 Cost.);;Operazioni (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA); effetto sospensivo (art. 28 cpv. 5 DPA); gratuito patrocinio nella procedura di reclamo (art. 29 cpv. 3 Cost.);;Operazioni (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA); effetto sospensivo (art. 28 cpv. 5 DPA); gratuito patrocinio nella procedura di reclamo (art. 29 cpv. 3 Cost.)

Testo integrale

Decisione del 15 giugno 2022 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Elisa Travella,

Reclamante

contro

UFFICIO FEDERALE DELLA DOGANA E DELLA SICUREZZA DEI CONFINI,

Controparte

Oggetto Operazioni (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA); effetto sospensivo (art. 28 cpv. 5 DPA); gratuito patrocinio nella procedura di reclamo (art. 29 cpv. 3 Cost.)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BV.2022.12 Procedura secondaria: BP.2022.23+24

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Fatti: A. Il 12 dicembre 2020, A. è stato fermato a Cartigny (Canton Ginevra) dagli agenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (in seguito: UDSC) per un controllo doganale. Questo ha permesso di constatare che il predetto ha importato in Svizzera, omettendo le formalità doganali, 913.53 kg di merci alimentari e altra merce, le quali sono state sequestrate quale pegno doganale (v. atto 01.01.01/001 e segg. incarto UDSC). Il 14 dicembre seguente A. è stato interrogato da ispettori dell’UDSC in qualità d’incolpato in merito sia al controllo del 12 dicembre 2020 che su precedenti importazioni, nonché informato dell’apertura di un’inchiesta penale amministrativa a suo carico (v. atto 08.01.01/001 e segg. incarto UDSC).

B. Potendo entrare in considerazione, in caso di condanna, un’eventuale espulsione dal territorio svizzero, l’UDSC, al fine di garantire all’incolpato la difesa obbligatoria, ha assegnato allo stesso, con decisione del 13 gennaio 2022, un difensore d’ufficio nella persona dell’avv. Elisa Travella (v. atto 03.01.02/001 e seg. incarto UDSC).

C. Con scritto del 3 febbraio 2022, il reclamante, ritenuta violata la garanzia della difesa obbligatoria per quanto riguarda l’interrogatorio del 14 dicembre 2020, ha chiesto l’estromissione del relativo verbale (v. atto 03.01.03/001 incarto UDSC). Con risposta del 10 febbraio 2022, l’UDSC ha confermato la correttezza dello svolgimento dell’interrogatorio del 14 dicembre 2020 e respinto la richiesta in questione limitatamente a quelle prove inerenti ai fatti in relazione all’omessa dichiarazione costatata il 12 dicembre 2020. Esso ha per contro dichiarato di voler riassumere le prove raccolte in assenza di un difensore relative ai fatti che avrebbero potuto portare, in caso di condanna, a un’espulsione di A. dalla Svizzera (v. atto 03.01.04/001 e seg. incarto UDSC).

D. Contro la decisione del 10 febbraio 2022, A. ha interposto gravame al direttore dell’UDSC, chiedendo l’annullamento della stessa e l’estromissione dall’incarto del verbale del 14 dicembre 2020 (v. atto 03.01.06/002 e segg. incarto UDSC).

E. Con decisione dell’8 marzo 2022, l’UDSC ha integralmente respinto detto gravame (v. act. 1.1).

F. L’11 marzo 2022, A. ha interposto reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro la summenzionata decisione, postulando,

- 3 in via cautelare, la concessione dell’effetto sospensivo; nel merito, l’annullamento della decisione dell’8 marzo 2022 e l’estromissione del verbale del 14 dicembre 2020 da dichiarare integralmente inutilizzabile.

G. Con risposta del 20 aprile 2022, trasmessa al reclamante per conoscenza (v. act. 4), l’UDSC ha confermato integralmente la propria decisione dell’8 marzo 2022 e chiesto che il gravame venga respinto, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 3).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1. 1.1 Le infrazioni alla legge federale sulle dogane (LD; RS 631.0) sono perseguite e giudicate secondo tale legge e la legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0; v. art. 128 cpv. 1 LD). L'UDSC è l'autorità competente per il perseguimento e il giudizio (art. 128 cpv. 2 LD). Per le questioni non regolate dal DPA si applica di principio il CPP per analogia (v. DTF 139 IV 246 consid. 1.2).

1.2 Contro le operazioni e le omissioni del funzionario inquirente non impugnabili giusta l'art. 26 DPA, può essere interposto reclamo presso il direttore o il capo dell'amministrazione in causa (art. 27 cpv. 1 DPA). La decisione su reclamo può essere impugnata presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale soltanto per violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 27 cpv. 3 DPA). Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata, dall'omissione censurata o dalla decisione su reclamo ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione (art. 28 cpv. 1 DPA). Il reclamo contro un’operazione o contro una decisione su reclamo dev’essere presentato per scritto all’autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3 prima frase DPA).

1.3 In concreto, il reclamante, destinatario della decisione impugnata, ha un interesse degno di protezione alla modificazione della stessa, ritenuto che con la medesima viene respinta la sua richiesta di estromissione del verbale d’interrogatorio del 14 dicembre 2020. Il suo precedente gravame è stato trattato

- 4 dall'amministrazione in causa ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 DPA ("altre operazioni di inchiesta"), per cui la via del reclamo ai sensi dell'art. 27 cpv. 3 DPA è di principio aperta. La decisione impugnata, datata 8 marzo 2022, è stata notificata il giorno dopo (v. act. 1.1); il termine di reclamo di cui all'art. 28 cpv. 3 DPA è pertanto stato ossequiato. Il reclamo è ricevibile in ordine.

2. Il reclamante afferma che, nella misura in cui sin dall’inizio dell’interrogatorio del 14 dicembre 2020 l’UDSC ipotizzava la reiterazione di reati doganali come quello contestatogli in seguito al controllo del 12 dicembre 2020, ciò che potrebbe implicare, in caso di condanna, l’espulsione obbligatoria del predetto dalla Svizzera, l’assenza di un difensore in occasione del suddetto interrogatorio renderebbe il relativo verbale integralmente inutilizzabile e quindi da estromettere dall’incarto.

2.1 2.1.1 Dato che gli art. 32 e 33 DPA, riguardanti il diritto di provvedersi di un difensore nonché la nomina di un difensore d’ufficio da parte dell’autorità, non trattano della difesa obbligatoria, sono applicabili in concreto gli art. 130 e 131 CPP (v. supra consid. 1.1; v. anche TOBLER/RONC, Commentario basilese, 2020, n. 71 e segg. ad art. 33 DPA). L’art. 130 lett. b CPP prevede che l’imputato deve essere difeso se rischia di subire una pena detentiva superiore a un anno, una misura privativa della libertà o l’espulsione. Giusta l’art. 131 CPP, se la difesa è obbligatoria, chi dirige il procedimento provvede affinché sia designato senza indugio un difensore (cpv. 1). Se gli estremi della difesa obbligatoria sono presenti già al momento dell’apertura della procedura preliminare, la difesa dev’essere assicurata dopo il primo interrogatorio da parte del pubblico ministero, ma in ogni caso prima che sia aperta l’istruzione (cpv. 2). Le prove assunte prima della designazione di un difensore, benché la sua presenza fosse manifestamente necessaria, sono valide soltanto se l’imputato rinuncia alla loro riassunzione (cpv. 3). Occorre quindi distinguere se al momento dell’assunzione delle prove la difesa era palesemente necessaria o no. Nella prima ipotesi le prove sono inutilizzabili e l’assunzione va ripetuta in presenza della difesa, a meno che l’imputato non rinunci alla ripetizione. Nel secondo caso, ad esempio se all’inizio della procedura preliminare la portata del caso penale non era ancora ravvisabile e sempre che siano rilevanti per la decisione sulla difesa obbligatoria, le prove assunte permangono invece valide (FF 2006 1085).

2.1.2 L’art. 66a lett. f CP prevede che il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall’entità della pena inflitta: truffa (art. 146 cpv. 1), truffa in materia di prestazioni e di tasse (art. 14 cpv. 1, 2 e 4 DPA) o frode fiscale, appropriazione indebita d’imposte alla fonte o un altro reato nell’ambito dei tributi di diritto pubblico per il quale è comminata una pena massima di uno o più

- 5 anni. Giusta l’art. 118 cpv. 1 LD, è punito con la multa fino al quintuplo dell’importo del tributo doganale frodato chiunque, intenzionalmente o per negligenza: omettendo di dichiarare la merce, occultandola, dichiarandola inesattamente o in qualsiasi altro modo sottrae tutti o parte dei tributi doganali (lett. a) oppure procaccia altrimenti a sé o a un terzo un profitto doganale indebito (lett. b). È fatto salvo l’art. 14 DPA (cpv. 2). Secondo il cpv. 3 della medesima disposizione, in caso di circostanze aggravanti, l’importo massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno. Se non può essere determinato esattamente, l’importo del tributo doganale frodato è stimato nell’ambito del procedimento amministrativo (cpv. 4). L’art. 124 LD prevede che sono circostanze aggravanti: l’ingaggio di una o più persone allo scopo di commettere un’infrazione doganale (lett. a) e la perpetrazione per mestiere o abituale di infrazioni doganali (lett. b).

2.1.3 L’art. 141 cpv. 1 CPP prevede che le prove raccolte in violazione dell’art. 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del codice stesso. Giusta il cpv. 5 di tale disposizione, i documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati.

2.2 In concreto, determinante è il contenuto del verbale d’interrogatorio del 14 dicembre 2020 (v. atto 08.01.01/001 e segg. incarto UDSC). Nell’introduzione di tale documento, l’autorità, dopo aver ricordato quanto avvenuto in occasione del controllo del 12 dicembre 2020 a Cartigny, ha affermato che “oltre a quanto importato in data 12.12.2020 vi è il fondato sospetto che in precedenza sono state commesse ulteriori infrazioni analoghe” (atto 08.01.01/001 incarto UDSC). I funzionari inquirenti hanno quindi posto delle domande riguardanti la persona del reclamante nonché i fatti relativi al controllo del 12 dicembre 2020 (v. atto 08.01.01/001-004 incarto UDSC). Ad un certo punto, oggetto dell’interrogatorio è diventato il tema intitolato “Altra merce importata” (atto 08.01.01/004 e segg. incarto UDSC). La prima domanda è stata la seguente: “Signor A., un primo controllo effettuato nelle nostre banche dati ha fatto emergere iter di passaggi del confine simile a quello avvenuto in data 12.12.2020 ovvero: uscita dalla Svizzera dal valico di Lysbüchel (BL) in data 18.11.2020 alle ore 15.26; entrata in Svizzera dal valico di Chancy (GE) in data 24.11.2020 alle ore 21.03. Sulla base dei dati raccolti la scrivente amministrazione ritiene che lei abbia importato precedentemente, in omissione delle formalità doganali, altre derrate alimentari e merce varia. Cosa ha da dire in merito” (atto 08.01.01/004). Ora, da quanto precede risulta evidente che prima di iniziare l’interrogatorio in questione i funzionari inquirenti erano già al corrente delle precedenti presunte infrazioni commesse dal reclamante. Potendo quindi applicarsi a quest’ultimo l’aggravante di cui all’art. 118 cpv. 3 LD in relazione con l’art. 124 LD, la difesa obbligatoria era

- 6 manifestamente necessaria, esigenza che doveva nella fattispecie essere evidente per gli inquirenti. L’UDSC ha invece proceduto alla nomina di un difensore d’ufficio solo in data 13 gennaio 2022 (v. atto 03.01.02/001 e seg. incarto UDSC). Con scritto del 3 febbraio seguente, la patrocinatrice del reclamante, in ossequio del principio della buona fede (v. art. 3 cpv. 2 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, 2a ediz. 2016, n. 12 ad art. 131 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, 3a ediz. 2018, n. 7 ad art. 131 CPP), ha subito sollevato la problematica di cui sopra dinanzi all’UDSC, postulando la nullità e l’estromissione dagli atti del verbale del 14 dicembre 2022 (v. atto 03.01.03/001 incarto UDSC), senza rinunciare quindi alla riassunzione della prova in questione.

3. In conclusione, il reclamo va accolto. Di conseguenza, la decisione dell’8 marzo 2022 dell’UDSC va annullata e il verbale d’interrogatorio del 14 dicembre 2020 tolto dall’incarto 71-2020.41172 dell’UDSC. Esso deve essere conservato sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento sarà chiuso con decisione passata in giudicato, momento in cui dovrà essere eliminato.

4. Alla luce di quanto precede, la richiesta d’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.

5. Visto l’esito del gravame, la domanda di assistenza giudiziaria gratuita è divenuta priva d’oggetto.

6. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, motivo per cui si applicano per prassi costante le disposizioni della LTF per analogia (v. TPF 2011 25 consid. 3). Pur soccombente, all'autorità non vengono addossate spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF per analogia). L'UDSC è obbligata a rifondere al reclamante adeguate spese ripetibili (art. 68 LTF per analogia). Nel caso concreto, in assenza di una nota d’onorario, tenuto conto del presumibile dispendio temporale nell'elaborazione del presente reclamo e della tariffa applicabile, un importo forfettario di fr. 2’000.– (IVA inclusa), da porre a carico dell'amministrazione in causa, appare adeguato. Visto quanto precede, la domanda di assistenza giudiziaria gratuita presentata dal reclamante è divenuta priva d’oggetto.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza, la decisione dell’8 marzo 2022 dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini è annullata. Il verbale d’interrogatorio del 14 dicembre 2020 è tolto dall’incarto 71-2020.41172 e conservato sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento sarà chiuso con decisione passata in giudicato, momento in cui dovrà essere eliminato. 2. La richiesta d’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto. 3. La richiesta di gratuito patrocinio è divenuta priva d’oggetto. 4. Non si prelevano spese. 5. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini verserà al reclamante fr. 2'000.– a titolo d’indennità per spese ripetibili.

Bellinzona, 15 giugno 2022 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Elisa Travella - Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Ambito direzionale Perseguimento penale

Informazione sui rimedi giuridici

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Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

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