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Tribunale penale federale 02.04.2009 BV.2009.24

2 aprile 2009·Italiano·CH·penale federale·PDF·973 parole·~5 min·3

Riassunto

Sequestro (art. 26 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 DPA);;Sequestro (art. 26 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 DPA);;Sequestro (art. 26 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 DPA);;Sequestro (art. 26 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 DPA)

Testo integrale

Sentenza del 2 aprile 2009 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Alex Staub, Cancelliere Graziano Mordasini

Parti A. SAGL, rappresentata dall’avv. Yasar Ravi, Reclamante

contro

UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI, Controparte

Oggetto Sequestro (art. 26 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BV.2009.24

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Ritenuto in fatto e considerato in diritto: - che con scritto del 23 febbraio 2009 l’Ufficio federale dei trasporti (in seguito: UFT) ha avviato un procedimento penale giusta l’art. 16 della legge federale del 18 giugno 1993 sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di trasportatore su strada (Legge sul trasporto viaggiatori: LTV; RS 744.10) contro B., amministratore unico di C. SA, rendendo altresì noto che secondo l’art. 46 cpv. 2 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0) gli oggetti e i beni che hanno servito a commettere un’infrazione possono essere sequestrati quando ciò appare necessario per impedire nuove infrazioni (v. act. 2.1); - che il 9 marzo 2009 l’UFT ha ordinato alla Polizia cantonale del Ticino di sequestrare con effetto immediato per una durata di 3 giorni tutti i veicoli che in data 16 marzo 2009 erano utilizzati dall’impresa C. SA per effettuare trasporti di passeggeri sulla linea Z. – Y. (v. act. 2.2); - che il 16 marzo 2009 all’alba, la polizia cantonale ticinese ha effettuato il sequestro di due autoveicoli adibiti al trasporto passeggeri presso la sede della società A. Sagl sita in X.; - che contro questo provvedimento A. Sagl è insorta con tempestivo reclamo all’autorità inquirente; - che il sequestro dei veicoli è terminato il 19 marzo 2009 e che i medesimi sono stati di nuovo messi a disposizione della reclamante in tale data; - che con decisione del 19 marzo 2009, l’UFT ha dichiarato irricevibile il summenzionato reclamo per assenza di un interesse attuale e concreto; - che il 23 marzo 2009 A. Sagl ha impugnato questa decisione davanti alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale; - che giusta l’art. 26 cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 28 cpv. 3 DPA la decisione su reclamo può essere impugnata entro 3 giorni presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale; - che il reclamo è tempestivo e la legittimazione ad agire della reclamante – direttamente toccata dal provvedimento coercitivo – è data;

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- che per contro fa difetto un interesse attuale e concreto alla disanima della vertenza, il provvedimento impugnato essendo scaduto – come previsto nell’ordine di sequestro – il 19 marzo 2009; - che di conseguenza il reclamo deve essere dichiarato irricevibile; - che anche nella denegata ipotesi di una sua ammissibilità in ordine, il gravame non avrebbe meritato accoglimento; - che, in effetti, l’agire dell’UFT non configura alcuna violazione del diritto procedurale e materiale federale; - che l’argomento secondo il quale il sequestro degli automezzi intestati alla società reclamante è illecito poiché sull’ordine di sequestro emanato dall’UFT figurava il nome della ditta C. SA – dichiarata fallita il 12 marzo 2009 (v. reclamo del 23 marzo 2009, consid. 3) - è pretestuoso, avendo di fatto A. Sagl recentemente rilevato, sia logisticamente sia fisicamente, tutte le strutture e attività di C. SA (v. comunicazione di polizia act. 2.4 e gli estratti aggiornati del sito internet act. 2.8); - che inoltre il chiaro tenore dell’art. 46 cpv. 2 DPA permette il sequestro diretto di beni o oggetti che hanno servito a commettere delle infrazioni, senza procedere ad una preventiva perquisizione, e questo a maggior ragione quando – come nel presente caso – gli oggetti da sequestrare sono già identificati e descritti nell’ordine di sequestro; - che, infine, il provvedimento ordinato dall’UFT appare non solo fondato sulle emergenze istruttorie, ma anche adeguato e proporzionato, atteso come la durata del sequestro degli automezzi era limitata a tre giorni e che è stato preceduto da un’esplicita comminatoria (v. act. 2.1, pag. 3 in basso); - che visto l’esito della causa - decisa in procedura sommaria ai sensi dell’art. 219 cpv. 1 prima frase “a contrario” della legge federale sulla procedura penale del 15 giugno 1934 (PP, RS 312.0) - vengono prelevate spese giudiziarie ridotte di Fr. 500.-, da porre a carico della parte soccombente (art. 3 del regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale, RS 173.711.32);

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di Fr. 500.- è posta a carico della reclamante.

Bellinzona, il 2 aprile 2009 In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Yasar Ravi - Ufficio federale dei trasporti

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

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