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Tribunale penale federale 16.02.2006 BV.2006.11

16 febbraio 2006·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,147 parole·~11 min·1

Riassunto

Reclamo contro una richiesta d'informazioni (art. 40 DPA);;Reclamo contro una richiesta d'informazioni (art. 40 DPA);;Reclamo contro una richiesta d'informazioni (art. 40 DPA);;Reclamo contro una richiesta d'informazioni (art. 40 DPA)

Testo integrale

Sentenza del 16 febbraio 2006 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, presidente, Bernard Bertossa e Tito Ponti Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.,

reclamante

contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI,

controparte

Oggetto Reclamo contro una richiesta d’informazioni (art. 40 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell ’incar to: BV.2006.11

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Fatti:

A. Il 24 dicembre 2004, il capo del Dipartimento federale delle finanze On. Hans-Rudolf Merz ha autorizzato l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale speciale nei confronti dell’avvocato B., il quale è sospettato d’aver commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi dell’articolo 190 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), ossia d’aver sottratto al fisco federale una parte importante dei suoi redditi e della sua sostanza imponibili, ricorrendo in particolare a conti bancari non dichiarati intestati a società di tipo “off-shore”.

B. Nell’ambito di questa inchiesta, il 1° febbraio 2005 la Divisione inchieste fiscali speciali dell’AFC ha disposto il sequestro di tutti i beni conosciuti di proprietà dell’indagato o di cui, tramite interposta persona fisica o giuridica, egli può economicamente disporre. Di conseguenza sono stati posti sotto sequestro tutti i conti bancari di cui B. è titolare o avente diritto economico presso la banca A..

C. Con richiesta del 14 novembre 2005, il funzionario dell’AFC incaricato dell’inchiesta ha invitato A. a fornirgli, entro venti giorni, la lista di tutte le relazioni contrattuali intrattenute con B. dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2004, comprese quelle nelle quali B. agiva sulla base di una procura. La richiesta menzionava la minaccia delle pene previste all’art. 292 CP.

D. Il 21 novembre 2005, A., contro tale richiesta d’informazioni, ha interposto reclamo al direttore dell’AFC chiedendone l’annullamento. Esso ha postulato ugualmente il conferimento dell’effetto sospensivo al reclamo, con conseguente sospensione del termine di venti giorni a lui assegnato per produrre quanto richiesto.

E. Con scritto del 30 novembre 2005 l’AFC ha informato A. di aver ricevuto, contro la richiesta del 14 novembre 2005, oltre al suo reclamo, anche quello di B., comunicando in particolare l’intenzione del direttore dell’AFC di rendere una prima decisione relativamente al gravame interposto dall’imputato e di statuire solo ulteriormente su quello presentato dalla banca. L’autorità fiscale ha nel contempo deciso di sospendere il decorso del termine di venti giorni di cui sopra.

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F. Con decisione del 30 novembre 2005, il direttore dell’AFC ha respinto il gravame di B.. Il 5 dicembre 2005 l’imputato è insorto con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Nell’ambito di questa procedura, l’autorità giudicante, venendo a conoscenza del reclamo di A. del 21 novembre 2005, ha invitato il direttore dell’AFC a trasmettergli l’atto ricorsuale in questione, accompagnato dalle sue osservazioni in merito, in modo da poter esaminare simultaneamente sia il reclamo di B. che quello della banca.

G. Con scritto del 3 febbraio 2006 il direttore dell’AFC ha inoltrato alla Corte dei reclami penali quanto sollecitato, ribadendo in pratica quanto già comunicato ad A. con lettera del 30 novembre 2005. Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

H. La decisione concernente il reclamo interposto da B. sarà emessa posteriormente alla presente sentenza.

Diritto:

1. Il reclamante sostiene che la richiesta litigiosa costituirebbe una misura coercitiva soggetta all’art. 26 DPA. D’altro avviso l’AFC, secondo la quale tale richiesta sarebbe da considerare un’altra operazione d’inchiesta ai sensi dell’art. 27 DPA.

1.1 L’art. 40 DPA, come l’art. 101bis PP, autorizza la persona incaricata di un perseguimento penale a richiedere a terzi informazioni orali o scritte. In base a ciò, il funzionario inquirente ha il diritto di invitare una banca a fornirgli delle informazioni e la banca non può limitarsi ad invocare il segreto bancario per rifiutarsi di rispondere. Una tale richiesta non costituisce una misura coercitiva (DTF 120 IV 260 consid. 3; 119 IV 175 consid. 3; sentenza del Tribunale penale federale BE.2005.10 del 14 settembre 2005 consid. 2.1).

1.2 Contrariamente alle cause giudicate mediante le sentenze summenzionate, l’AFC non si è limitata, nella fattispecie, a sollecitare delle informazioni; es-

- 4 sa ha minacciato il rappresentante della banca delle sanzioni penali previste all’art. 292 CP nel caso in cui la banca non avesse dato seguito alla sua richiesta. Costituisce una misura coercitiva ogni intervento che intacca le libertà costituzionali, segnatamente la libertà personale (PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n° 2267 e segg.; HAU- SER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, pag. 323 n° 3 e segg.; SCHMID, Strafprozessrecht, 4a ediz., Zurigo 2004, n. 685 e segg.). Un’ingiunzione dell’autorità accompagnata dalla minaccia di sanzioni penali è da considerarsi quindi una misura coercitiva (cfr. DTF 131 I 425, concernente un divieto d’informazione imposto ad una banca con la minaccia delle pene previste all’art. 292 CP; v. ugualmente BODMER/KLEINER/LUTZ, Kommentar zum schweizerischen Bankgesetz, n° 26 ad art. 47).

1.3 In applicazione dell’art. 26 cpv. 3 DPA, il direttore avrebbe dovuto trasmettere d’ufficio il reclamo alla Corte dei reclami penali, con le sue osservazioni. Questa inosservanza procedurale non deve tuttavia arrecare danno al reclamante. Il reclamo contro un’operazione o contro una decisione su reclamo deve essere presentato per iscritto all’autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contrare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). In concreto, la richiesta d’informazioni impugnata, datata 14 novembre 2005, è stata notificata al reclamante il 16 novembre successivo; essendo il 19 novembre un sabato, il reclamo presentato al direttore dell’AFC era dunque tempestivo. Secondo l’art. 28 cpv. 1 DPA, il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall’operazione impugnata, dall’omissione censurata o dalla decisione su reclamo (art. 27 cpv. 2 DPA) e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione (v. sentenza del Tribunale penale federale BK_B 164/04 del 5 gennaio 2005 consid. 1.3). Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che una banca è legittimata ad agire quando la medesima è invitata a produrre documenti o quando sono interrogati suoi impiegati o suoi organi riguardo ad operazioni finanziarie e movimenti di conti (DTF 118 Ib 442). Ai sensi di questa giurisprudenza, la natura coercitiva o meno della misura risulta in questo ambito ininfluente. La legittimazione attiva del reclamante, destinatario della richiesta d’informazioni impugnata, è in questo caso pacifica. Il reclamo è dunque ricevibile in ordine.

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2. Il reclamante postula il conferimento dell’effetto sospensivo al gravame in quanto l’esecuzione della decisione impugnata avrebbe effetti gravosi ed irrimediabili per eventuali terzi non coinvolti. Nella sua lettera del 30 novembre 2005 l’AFC ha deciso di sospendere il decorso del termine di venti giorni fissato alla banca per produrre le informazioni richieste, ragione per cui tale domanda è divenuta priva d’oggetto, ciò che la presente corte si limita a costatare.

3. Una misura coercitiva è ammissibile in presenza di una base legale, se vi è un interesse pubblico e se viene rispettato il principio della proporzionalità (DTF 130 I 65 consid. 3).

3.1 L’art. 40 DPA costituisce una base legale formale. 3.2 Esiste un interesse pubblico evidente nel stabilire se e, se del caso, in quali proporzioni B. ha violato i suoi obblighi fiscali. 3.3 Resta da determinare se il principio della proporzionalità è stato rispettato. 3.3.1 Nella misura in cui la banca è invitata ad indicare tutte le relazioni intrattenute con il reclamante in qualità di titolare o avente diritto economico, il principio della proporzionalità è manifestamente rispettato, dato che tali informazioni sono direttamente pertinenti per stabilire l’imposizione fiscale di B.. Queste considerazioni non sono in realtà contestate dal reclamante, il quale, per quanto attiene alle precedenti richieste, dichiara aver sempre ritenuto sufficienti le motivazioni fornite dall’autorità fiscale, in quanto in sintonia con quanto emergeva dalla decisione di sequestro del 1° febbraio 2005.

3.3.2 Il reclamante censura essenzialmente l’estensione della richiesta a tutti quei conti sui quali B. deteneva una procura. Questo ampliamento dello spettro delle indagini sarebbe immotivato, inspiegabile ed ingiustificato, configurandosi unicamente come un’inaccettabile ricerca esplorativa di informazioni lesiva del segreto bancario. Nella procedura concernente B., l’AFC, dal canto suo, afferma che tale estensione è necessaria in quanto il medesimo, già in due occasioni, sarebbe apparso come l’effettivo avente diritto economico di conti sui quali egli agiva in forza di una procura. La Corte dei reclami penali ritiene che il principio della proporzionalità, in questo caso, non sia stato rispettato. La consegna d’informazioni concernenti conti di cui, a priori, sono titolari terzi non coinvolti nell’inchiesta si giustifica unicamente in presenza d’indizi seri che portano a ritenere che tali conti

- 6 siano di proprietà del reclamante. La richiesta d’informazioni deve limitarsi a quei fatti che sembrino in relazione – diretta o indiretta – con le infrazioni fiscali di cui B. è accusato e non può invece estendersi indiscriminatamente ad ogni conto bancario sul quale l’imputato ha beneficiato unicamente di una procura (cfr. DTF 113 Ib 157 consid. 7b; BODMER/KLEINER/LUTZ, Kommentar zum Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen, Zurigo 2004, n° 73a ad art. 47 LBCR; AUBERT/KERNEN/SCHÖNLE, Le secret bancaire suisse, 3a ediz., Berna 1995, pag. 488-489; P. BERNASCONI, Rogatorie penali italo-svizzere, La nuova legislazione svizzera ed il segreto bancario, Milano 1997, pag. 191; sull’applicabilità dei principi di diritto interno alle domande di assistenza giudiziaria internazionale v. P. BERNASCONI, op. cit., pag. 40). Se, da una parte, il segreto bancario non garantisce un diritto assoluto di rifiutarsi di testimoniare e di produrre atti richiesti da un’autorità inquirente, d’altra parte, quest’ultima deve presentare delle richieste d’informazioni delimitate e mirate, motivandole con la presenza di indizi concreti (DTF 119 IV 175 consid. 3; AUBERT/KERNEN/SCHÖNLE, op. cit., pag. 150; P. BERNASCONI, op. cit., pagg. 40 e 191). In assenza di tali indizi, la richiesta costituisce un’inammissibile ricerca indiscriminata di prove, come è il caso nella fattispecie (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa).

4. Visto quanto precede, il reclamo deve essere parzialmente accolto. Conformemente all’art. 156 cpv. 1 OG, applicabile in virtù degli espliciti rinvii degli art. 25 cpv. 4 DPA e 245 PP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente. Nel caso concreto, considerato il grado di soccombenza del reclamante, viene posta a suo carico una tassa di giustizia ridotta di fr. 500.-- (art. 156 cpv. 1 e 3 OG), calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32); l’AFC è invece dispensata dal pagamento delle spese processuali in virtù dell’art. 156 cpv. 2 OG. Secondo l’art. 159 OG, statuendo sulla contestazione, il tribunale decide se e in quale misura le spese della parte vincente devono essere sostenute da quella soccombente. Non essendo il reclamante rappresentato da un avvocato, al medesimo non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la richiesta d’informazioni del 14 novembre 2005 è limitata alle relazioni contrattuali intrattenute da B. presso A., dal 1993 al 2004, in qualità di titolare o avente diritto economico. 2. Per il rimanente, il reclamo è respinto. 3. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del reclamante. 4. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.

Bellinzona, il 20 febbraio 2006 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a - Amministrazione federale delle contribuzioni - A.

Informazione sui rimedi giuridici: Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.