Decisione incidentale del 28 aprile 2026 Corte dei reclami penali Composizione Giudice penale federale Patrick Robert-Nicoud, Presidente Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti Avv. A., Richiedente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Opponente
Oggetto Effetto sospensivo (art. 387 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BP.2026.32
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Visto:
- il procedimento penale (SV.22.1380) condotto dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) nei confronti di B., C. e altri per riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 1 e 2 CP), appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP), amministrazione infedele (art. 158 n. 1 CP), truffa (art. 146 CP) e falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP);
- il decreto dell’8 aprile 2026, con il quale il MPC ha revocato l’ammissione “quale difensore di fiducia conferita da B. all’avv. A., rispettivamente a tutti gli associati dello studio legale D. SA”, impartendo a B. un termine di 20 giorni per nominare un nuovo difensore di fiducia (v. act. 1.1, pag. 3);
- il reclamo del 17 aprile 2026, mediante il quale l’avv. A. ha impugnato il suddetto decreto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l’annullamento (v. act. 1);
- la domanda di effetto sospensivo contenuta nel predetto reclamo (v. ibidem, pag. 7);
- lo scritto del 27 aprile 2026, con il quale il MPC chiede che la richiesta di conferimento dell’effetto sospensivo sia dichiarata inammissibile (v. act. 3).
Considerato:
- che i ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo disposizioni contrarie del presente Codice oppure ordini specifici di chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso (art. 387 CPP; v. anche sentenza del Tribunale federale 1B_258/2011 del 24 maggio 2011 consid. 2.3);
- che, di regola, l'effetto sospensivo è accordato se ne è fatta richiesta e le altre parti alla procedura non si oppongono, oppure se l'autorità rinuncia ad esprimersi al riguardo nel termine impartito, mentre si procede alla ponderazione degli interessi in gioco quando l'autorità toccata si rimette al giudizio del Tribunale o si oppone alla concessione dell'effetto sospensivo (DTF 107 Ia 269 consid. 1);
- che la direzione della procedura dispone di un ampio margine di discrezionalità nella sua decisione, ma deve garantire che questa non privi il diritto di ricorso del suo contenuto e, in particolare, non renda il contenzioso privo di oggetto (sentenza del Tribunale federale 1B_271/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 2.1);
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- che il richiedente deve dimostrare, a sostegno della propria richiesta, che senza la concessione dell’effetto sospensivo rischia di subire un pregiudizio irreparabile o, quantomeno, difficilmente riparabile (v. tra l’altro le decisioni del Tribunale penale federale BP.2017.42 del 23 agosto 2017; BP.2014.56 del 15 ottobre 2014);
- che le misure cautelari – come la concessione dell'effetto sospensivo del ricorso – vengono disposte sulla base di un esame meramente provvisorio della situazione di fatto e di diritto;
- che la direzione della procedura non è tenuta a effettuare accertamenti che richiedono molto tempo per la sua decisione puramente cautelare, ma può limitarsi a una valutazione sommaria sulla base degli atti a sua disposizione;
- che la previsione sull'esito della causa principale può essere presa in considerazione se è inequivocabile (DTF 130 II 149 consid. 2.2; sulla questione nel suo complesso, v. sentenza del Tribunale federale 1B_339/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 3.1);
- che nella fattispecie il reclamante sostiene che senza la concessione dell’effetto sospensivo verrebbe irreparabilmente lesa la sua libertà economica, “stante anche solo la perdita (irrimediabile) della difesa di una parte determinata ed importante dell’istruzione preliminare e del relativo mancato guadagno” (act. 1, pag. 3);
- che, inoltre, “ne sarebbe leso anche il diritto dell’imputato di scegliere liberamente la propria difesa, poiché il procedimento (o quantomeno parte di esso) avanzerebbe con – non solo di fatto – l’imposizione di un diverso difensore rispetto a quello scelto e voluto dallo stesso (…)” (ibidem, pag. 3);
- che, a suo avviso, “il ripristino della difesa inizialmente voluta attraverso la decisione di merito di questa CRP, che seguirà alla definizione della procedura di reclamo, non sarebbe neppure sufficiente a sanare la violazione del diritto alla libera scelta dell’avvocato; ciò stante il chiaro tenore dell’art. 129 cpv. 1 CPP (Difensore di fiducia”, il quale all’imputato garantisce il diritto di affidare la difesa a un avvocato di sua scelta in ogni procedimento penale e in ogni fase dello stesso” e che “il diritto all’assistenza al difensore liberamente scelto riveste carattere assoluto e si applica a qualsiasi tipologia di procedimento penale, appunto sin dal suo esordio”(ibidem, pag. 3);
- che il MPC ha dichiarato di opporsi alla concessione dell’effetto sospensivo (v. act. 3);
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- che la concessione dell’effetto sospensivo avrebbe come conseguenza il blocco o comunque un rallentamento dell’inchiesta, nella misura in cui il MPC sarebbe indotto a non procedere con gli atti istruttori necessari, stante il rischio, alla luce dell’art. 131 cpv. 2 CPP, di doverli ripetere in caso di accoglimento del gravame;
- che vi sarebbe altresì il rischio che taluni atti istruttori non potrebbero essere più ripetuti, a danno evidente e irreparabile per l’inchiesta;
- che il diritto dell’accusato di essere difeso dal reclamante è sì sospeso durante la presente procedura di reclamo, ma egli ha comunque la libertà di scegliere liberamente un altro difensore durante questa fase, per cui i suoi diritti possono continuare a essere correttamente tutelati;
- che il danno economico derivante dal rifiuto dell’effetto sospensivo, oltre ad essere al momento teorico, visto che non è dato sapere quali atti il reclamante non potrà fatturare e a quanto ammonta il danno che ne deriverebbe, ha un peso minore nella ponderazione degli interessi rispetto al buon funzionamento dell’inchiesta;
- che, visto quanto precede, la domanda d’effetto sospensivo va respinta;
- che le spese della presente decisione seguono quelle della decisione di merito.
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. La domanda di effetto sospensivo è respinta. 2. Le spese della presente decisione seguono quelle della decisione di merito.
Bellinzona, 28 aprile 2026 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. A., - Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.