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Tribunale penale federale 07.03.2011 BP.2011.10

7 marzo 2011·Italiano·CH·penale federale·PDF·884 parole·~4 min·1

Riassunto

Provvedimenti cautelari (art. 388 CPP).;;Provvedimenti cautelari (art. 388 CPP).;;Provvedimenti cautelari (art. 388 CPP).;;Provvedimenti cautelari (art. 388 CPP).

Testo integrale

Decreto del 7 marzo 2011 Il Presidente della I Corte dei reclami penali Composizione Giudice penale federale Tito Ponti, Presidente, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., rappresentato dall’avv. Roberto Macconi, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, Controparte

Oggetto Provvedimenti cautelari (art. 388 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell ’incar to: BP.2011.10 (Procedura principale: BB.2011.24)

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Il Presidente della I Corte dei reclami penali, visti:

- l'inchiesta di polizia giudiziaria diretta contro A. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell'art. 305bis n. 2 CP (n. procedimento MPC SV.10.0141);

- gli ordini di perquisizione e sequestro datati 8 febbraio 2011 nei confronti della B. SA e della C. Sagl, entrambe con uffici a Z. (act. 1.3), nonché nei confronti dello Studio fiduciario A. con uffici a Y. (act. 1.7);

- i rispettivi verbali di perquisizione/verbali di sequestro ed elenchi degli oggetti sequestrati datati 9 febbraio 2011 (act. 1.3 e act. 1.7);

- il verbale di interrogatorio di A. del 9 febbraio 2011 (act. 1.4) e gli scritti 9 e 10 febbraio 2011 del legale del reclamante in cui chiedeva la messa sotto sigillo della documentazione sequestrata (act. 1.5 e act. 1.6);

- la decisione del 21 febbraio 2011 con cui il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha deciso di non procedere alla messa sotto sigillo sulle carte requisite il 9 febbraio 2011 (act. 1.1)

- il reclamo presentato il 3 marzo 2011 da A. dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (act. 1), volto ad ottenere l’annullamento della decisione 21 febbraio 2011 del MPC;

- la domanda di procedere immediatamente alla messa sotto sigilli contenuta nel reclamo summenzionato,

Considerato:

- che le carte, le registrazioni e altri oggetti che secondo le dichiarazioni del detentore non possono essere perquisiti o sequestrati in virtù della facoltà di non rispondere o di non deporre oppure per altri motivi sono sigillati e non possono essere visionati né utilizzati dalle autorità penali (art. 248 cpv. 1 CPP);

- che la richiesta di apporre i sigilli deve di principio essere presentata immediatamente (v. ANDREAS DONATSCH/THOMAS HANSJAKOB/VIKTOR

- 3 -

LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 11 ad art. 248 CPP);

- che contro un rifiuto del MPC di apporre i sigilli può essere presentato reclamo per denegata giustizia alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP; v. DO- NATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, op. cit., n. 13 ad art. 248 CPP);

- che la decisione sui provvedimenti cautelari ed ordinatori indispensabili e indifferibili spetta a chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso (art. 388 CPP);

- che, nel suo reclamo A. chiede che venga fatto ordine al MPC di procedere immediatamente alla messa sotto sigillo della documentazione sequestrata (v. act. 1 p. 2) e fa valere che, essendo egli contabile e fiduciario, in assenza di tale provvedimento, l’autorità di perseguimento penale verrebbe a conoscenza di documentazione privata di suoi clienti (v. act. 1 p. 8);

- che, fino ad una decisione sull’apposizione dei sigilli, vi è effettivamente il rischio che l’autorità di perseguimento penale prenda conoscenza ed utilizzi carte, registrazioni e altri oggetti (v. Commentario CPP, EDY ME- LI, Zurigo/San Gallo 2010, art. 248 n. 1) rendendo così privo d’oggetto il reclamo;

- che la temporanea apposizione dei sigilli permetterebbe, nel caso concreto, di vietare all’autorità di perseguimento penale di prendere conoscenza ed utilizzare la documentazione perquisita e “sequestrata” (per la differenza tra perquisizione e sequestro cfr. sentenza TPF 2006 307);

- che di conseguenza l’apposizione dei sigilli - temporaneamente e fino alla decisione sul presente reclamo - si dimostra in concreto indispensabile ed indifferibile;

- che i sigilli devono essere apposti immediatamente e provvisoriamente a titolo di misura cautelare, fino a decisione sul presente reclamo;

- che le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

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Decreta: 1. È fatto ordine al Ministero pubblico della Confederazione di porre sotto sigilli la documentazione sequestrata in data 9 febbraio 2011 presso gli uffici di Z. della B. SA e della C. Sagl, nonché presso gli uffici di Y. dello Studio fiduciario A.

2. Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

Bellinzona, il 7 marzo 2011 In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a - Avv. Roberto Macconi - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici: Contro questo decreto non è dato alcun rimedio giuridico.

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