Decreto del 16 maggio 2008 Presidente della I Corte dei reclami penali Composizione Giudice penale federale Emanuel Hochstrasser, presidente Cancelliere Stefan Graf
Parti
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE,
Ricorrente
contro
A., rappresentato dall'avv. Daniele Timbal,
Controparte
Autorità che ha reso la decisione impugnata
UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,
Oggetto Reclamo contro ordinanza di misure sostitutive dell’arresto e domanda d'effetto sospensivo (art. 218 PP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell ’incar to: BP.2008.26 + BP.2008.27 (procedura principale: BH.2008.13 + BH.2008.14)
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Il Presidente della I Corte dei reclami penali, visto:
- l’ordinanza di misure sostitutive dell’arresto dell'Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGI) del 16 maggio 2008 che respinge la domanda di conferma dell’arresto presentata dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), e mediante la quale viene, tra l'altro, posta come condizione per la scarcerazione di A. il versamento di un importo di Euro 100'000.- a titolo di cauzione;
- il reclamo del 16 maggio 2008 (anticipato via fax) interposto dal MPC presso la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, mediante il quale esso postula il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame nonché il mantenimento della detenzione preventiva per pericoli di collusione e/o inquinamento delle prove.
Considerato: che il reclamo non sospende l'esecuzione della disposizione impugnata se non nel caso in cui la Corte dei reclami penali o il suo presidente lo ordini (art. 218 PP); che lo scopo di una tale misura è quello di garantire l'efficacia della decisione ulteriore indipendentemente dal suo contenuto; che il conferimento dell'effetto sospensivo dipende, di regola, dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 269 consid. 1); che il ricorrente deve rendere verosimile un pregiudizio immediato ed irreparabile legato all'assenza dell'effetto sospensivo (G. KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, Berne 2004, pag. 58 e seg.); che nel caso concreto l'indagato è stato incarcerato in Svizzera il 13 maggio 2008 a seguito di estradizione concessa dalla Repubblica di Slovenia pedissequamente all’arresto ivi avvenuto il 29 febbraio 2008 in base ad un ordine del MPC; che l’indagato è oggetto di due inchieste di polizia giudiziaria aperte nei suoi confronti (e di altri) per titolo di riciclaggio di denaro aggravato, falsità in documenti, appropriazione indebita, truffa, corruzione attiva e passiva;
- 3 che il rifiuto della concessione dell'effetto sospensivo avrebbe come conseguenza la liberazione immediata dell'indagato, con eventuali pericoli di fuga e di collusione, malgrado gli impegni presi dall'indagato dinanzi al giudice istruttore federale; che il mantenimento della detenzione preventiva si giustifica in ogni caso sino al giudizio della presente causa, questo per non svuotare di senso il diritto di ricorso; che pertanto l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo a titolo supercautelare deve essere accolta; che le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.
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Decreta: 1. La domanda d'effetto sospensivo è accolta. 2. Le spese del presente decreto seguono quelle della procedura di merito.
Bellinzona, 16 maggio 2008 In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio dei giudici istruttori federali - Avv. Daniele Timbal
Informazione sui rimedi giuridici: Contro questo decreto non è dato alcun rimedio giuridico.