Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
BK_G 024/04
Sentenza del 28 aprile 2004 Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Hochstrasser, presidente, Ponti e Ott, cancelliere Guidon Parti Ministero pubblico del Canton Ticino, Via Pretorio 16, 6900 Lugano, istante contro Bezirksgericht Zürich, 2. Abteilung, Strafsachenkanzlei, Badenerstrasse 90, 8026 Zurigo, opponente
Oggetto Contestazione sul foro (art. 347 CP) Istanza di attribuzione di competenza
- 2 -
Fatti: A. Con esposti rispettivi del 5 marzo, 13/14 maggio e 28/30 maggio 2003 l’avv. A.______, e i signori B.______ e C.______ hanno sporto querela penale nei confronti del giornalista D.______, cittadino italiano residente a X.______ (I), per titolo di diffamazione, calunnia e ingiuria commessi mediante pubblicazione su mezzi di comunicazione sociale (art. 27 CP). La querela sporta dall’avv. A.______ si riferisce all’articolo apparso il 20 febbraio 2003 sul periodico bimensile “______” intitolato “______”; le querele sporte da B.______ e C. ______ riguardano invece i contenuti del libro intitolato “______”, scritto dal querelato per conto della medesima “______”. I denuncianti accusano in sostanza D.______ di aver riportato nei suoi scritti delle affermazioni inveritiere e lesive della loro dignità e del loro onore. Le querele sono state inoltrate al Ministero pubblico del Canton Ticino.
B. Il 6 maggio 2003 e il 10 settembre 2003 il Ministero pubblico ticinese ha chiesto alla Bezirksanwaltschaft di Zurigo di assumere i procedimenti penali in questione, ritenuto che i reati addebitati al giornalista sono stati compiuti mediante pubblicazione in mezzi di comunicazione sociali che hanno la propria sede nel Canton Zurigo, essendo la società editrice del periodico “______” la Y.______ di Zurigo. L’autorità ticinese rileva inoltre che la circostanza che l’autore delle opere in questione non risiede - come in concreto - in Svizzera, non è sufficiente per ritenere l’assenza di foro ai sensi dell’art. 347 cpv. 2 CP.
C. Il Bezirksgericht di Zurigo, al quale gli incarti relativi alle denunce nei confronti di D.______ sono stati trasmessi per competenza, con ordinanze presidenziali del 20 gennaio 2004 ha però rifiutato l’assunzione di detti procedimenti penali, asserendo che il luogo in cui sono stati stampati e pubblicati l’incriminato articolo nonché il libro risulta essere Bellinzona, ove “_______” ha peraltro la sua sede operativa e redazionale. Quanto alla sede zurighese della Y._______, il Bezirksgericht osserva che la società è domiciliata presso un avvocato, non disponendo di alcun locale operativo proprio nel Canton Zurigo.
- 3 - D. Con istanza del 26 marzo 2004 alla Camera d’accusa del Tribunale federale il Ministero pubblico del Canton Ticino ha chiesto formalmente di attribuire la competenza per istruire e giudicare i procedimenti penali litigiosi all’autorità del Canton Zurigo. A sostegno della propria istanza il sostituto Procuratore Pubblico ticinese fa notare che in forza dell’art. 347 cpv. 1 CP competente risulta esser l'autorità del luogo in cui ha sede l’impresa del mezzo di comunicazione sociale, ossia, secondo l’estratto del registro di commercio prodotto in allegato, Zurigo.
E. Nella sua risposta del 15 aprile 2004, il Bezirksgericht di Zurigo ha ribadito la sua opposizione ad assumere i procedimenti penali relativi a D.______, confermando sostanzialmente le motivazioni di fatto e di diritto indicate nell’ordinanza presidenziale del 20 gennaio 2004.
Diritto: 1. In seguito alla costituzione e all’entrata in vigore del Tribunale penale federale, il 1° aprile 2004 la Corte dei reclami penali di questo tribunale ha ripreso le cause pendenti presso la Camera d’accusa del Tribunale federale (v. art. 28 cpv. 1 lett. g e 33 cpv. 1 della Legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 - LTPF; RS 173.71).
2. Ricevuta una denuncia, le autorità cantonali devono esaminare sommariamente e speditamente se il foro legale si trova sul loro territorio, raccogliendo i principali elementi necessari per chiarire tale punto. Le norme di diritto federale concernenti la designazione del foro si applicano pure, senza eccezioni, alle infrazioni contro l’onore punibili esclusivamente a querela di parte (DTF 122 IV 250 consid. 3b). Qualora esista contestazione tra le autorità di più cantoni sul foro competente, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale designa il cantone in cui deve avere luogo il procedimento e il giudizio (art. 351 CP in relazione con l’art. 28 cpv. 1 lett. g LTPF).
3. 3.1. Giusta l’art. 347 cpv. 1 CP, in caso di reato in Svizzera giusta l’art. 27 CP (reati commessi mediante mass media) sono competenti le autorità del luogo in cui ha sede l’impresa del mezzo di comunicazione sociale. Se
- 4 l’autore dell’opera è noto e risiede in Svizzera, sono parimenti competenti le autorità del luogo di dimora. In quest’ultimo caso, il procedimento è attuato nel luogo in cui fu compiuto il primo atto di istruzione. In caso di reati perseguibili a querela di parte, il querelante può scegliere fra i due fori.
Secondo il cpv. 2 del medesimo articolo, se non è dato alcun foro giusta il capoverso 1, sono invece competenti le autorità del luogo in cui l’opera è stata diffusa. 3.2. In concreto è pacifico che i reati oggetto delle querele penali sono stati commessi mediante pubblicazione su mass-media ai sensi dell’art. 27 CP. Ora, secondo il nuovo testo dell’art. 347 CP entrato in vigore il 1° aprile 1998 (RU 1998 852/856), in simili evenienze sono innanzi tutto competenti le autorità del luogo in cui ha sede l’impresa del mezzo di comunicazione sociale; per le imprese iscritte a registro di commercio, fa stato questa iscrizione (ERHARD SCHWERI/FELIX BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2 ediz., Berna 2004, n. 180 e segg., pagg. 58-59 e n. 192, pag. 61). Essendo la società editrice de “______” la ditta zurighese Y.______, iscritta al registro di commercio di quel cantone, il foro zurighese non fa, in principio, dubbi (v. allegato all’istanza del 26 marzo 2004).
D’altra parte, risulta inapplicabile la seconda frase dell’art. 347 cpv. 1 CP : se il nome dell’autore degli articoli in questione è in effetti noto, egli non risiede però in Svizzera, ma in Italia, a X._______ per la precisione. Quanto alle competenze delle autorità del luogo di stampa o di diffusione dei mezzi di comunicazione sociale – richiamate dall’autorità zurighesi nelle loro decisioni del 20 gennaio 2004 - sono state abolite con la modifica dell’art. 347 CP del 1° aprile 1998 (v. FF 1996 IV 494 §217). 3.3. Nonostante le conclusioni del paragrafo precedente, ci si può chiedere se, per una questione di prossimità e di economia procedurale, non varrebbe comunque la pena mantenere l’istruzione e il giudizio dei presenti procedimenti penali in Ticino. La sede della società editrice è, è vero, a Zurigo, ma tutto il resto (amministrazione, stampa, e pubblicazione del bimensile “______”,) si fa a Bellinzona; i tre querelanti sono ticinesi, mentre il querelato abita nella vicina Italia. Essendo tutti gli interessati di lingua italiana, il trasferimento dei procedimenti a Zurigo li obbligherebbe a costose traduzioni di allegati e documentazione annessa e a lunghe trasferte in caso di udienze; anche per il tribunale di Zurigo si porrebbero dei problemi pratici in caso di udienze, quali, ad esempio, l’obbligo di traduzione simultanea
- 5 - (sull’argomento della lingua e dell’economia procedurale in generale, v. SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 467, pag. 157). Ne scende che, a titolo eccezionale e contrariamente a quanto prevede l’art. 347 cpv. 1 prima frase CP, in questo particolare caso si giustifica attribuire i procedimenti al Ministero pubblico del Canton Ticino. 4. Alla luce delle precedenti considerazioni, l’istanza presentata dal Ministero pubblico ticinese deve esser respinta.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. L’istanza è respinta. Di conseguenza i procedimenti sono attribuiti al Ministero pubblico del Canton Ticino. 2. Non si preleva tassa di giustizia.
Bellinzona, 29 aprile 2004 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Distribuzione - Ministero pubblico del Canton Ticino, Via Pretorio 16, 6900 Lugano - Bezirksgericht Zürich, 2. Abteilung, Strafsachenkanzlei, Badenerstrasse 90, 8026 Zurigo
Informazione sui rimedi giuridici : Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico.