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Tribunale penale federale 15.09.2004 BK_B 098/04

15 settembre 2004·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,035 parole·~10 min·1

Riassunto

Sequestro penale (art. 65 PP);;Sequestro penale (art. 65 PP);;Sequestro penale (art. 65 PP);;Sequestro penale (art. 65 PP)

Testo integrale

Sentenza del 15 settembre 2004 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Hochstrasser, Presidente, Ponti e Ott, Cancelliere Vacalli Parti A.______,

reclamante rappresentato dall’avv. Carlo Postizzi contro Ministero pubblico della Confederazione,

opponente

Oggetto Sequestro penale (art. 65 PP)

Bunde ss trafgericht T r ib una l pé na l f édé ra l T r ib una l e p e na l e f e de rale T r ib una l pe na l f ede ra l Numero dell ’ incarto BK_B 098/04

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Fatti: A. Nell’ambito di una procedura di indagine preliminare di polizia giudiziaria aperta nei confronti di A.______, cittadino italiano residente a X.______, e ignoti per titolo di truffa ai sensi dell’art. 146 CP e, subordinatamente, riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP, il 28 luglio 2003 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito MPC) ha ordinato, tra l’altro, la perquisizione e il sequestro del conto bancario N.______ presso la banca B.______ di Chiasso intestato a A.______. Il MPC ha decretato nel contempo il blocco dei saldi attivi depositati sul conto in questione, nonché il sequestro della documentazione relativa all’apertura dello stesso, del giustificativo di un bonifico effettuato sul conto con valuta 2 luglio 2003 e degli estratti conto a partire dal maggio 2003. Per esigenze di inchiesta, alla banca è stato fatto divieto di comunicare alle persone interessate o a chiunque il contenuto dell’ordine in questione sino a revoca scritta del Procuratore federale. All’origine del provvedimento vi sarebbe una segnalazione, ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LRD, giunta all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) secondo la quale il titolare della predetta relazione bancaria sarebbe implicato in attività illecite, finalizzate alla cessione e monetizzazione di titoli di garanzia di cui si presume la falsità. In data 12 dicembre 2003 il Procuratore pubblico ha revocato l’ordine di non comunicazione.

B. Dopo ulteriori accertamenti, il 2 luglio 2004 il MPC ha emanato un nuovo ordine per sequestrare tutta la documentazione bancaria della relazione N.______ intestata a A.______ che non era stata precedentemente richiesta con l’ordine del 28 luglio 2003. Il MPC ha pure ordinato l’identificazione e la perquisizione di tutti i conti di cui A.______, C.______ e D.______ risultano essere titolari, aventi diritto economico o beneficiari di una procura presso la banca B.______, ad esclusione dei conti già identificati e sequestrati.

C. Con reclamo del 19 luglio 2004 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, A.______ è insorto contro l’ordine di perquisizione e sequestro del 2 luglio 2004, chiedendone la revoca con effetto immediato. Egli asserisce che i titoli di garanzia emessi dalla banca E.______ da lui

- 3 ceduti a C.______ e D.______ sono autentici e che il pagamento del corrispettivo è avvenuto per il tramite dei normali canali bancari; l’ipotesi di reato di truffa e, in subordine, di riciclaggio di denaro sarebbe pertanto esclusa.

D. Nelle sue osservazioni del 18 agosto 2004 il MPC ha chiesto di respingere il reclamo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente rileva anzitutto la tardività del rimedio esperito; nel merito, sottolinea come allo stadio attuale delle indagini le ipotesi di reato formulate a carico di A.______ non possono ancora essere scartate, per cui si giustifica il mantenimento del provvedimento cautelare impugnato.

E. Nel temine impartito per la replica, il reclamante non ha fatto pervenire alla Corte dei reclami penali alcun atto. La fase dello scambio degli allegati deve quindi ritenersi conclusa.

Diritto: 1. Giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP. La legittimazione attiva è in concreto data, essendo il reclamante il titolare e l’avente diritto economico della relazione bancaria oggetto della contestata decisione di perquisizione e sequestro (art. 214 cpv. 2 PP). Solleva invece qualche dubbio la tempestività del rimedio. 1.1 Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un’omissione del procuratore generale della Confederazione ai sensi dell’art. 105bis cpv. 2 PP è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP per analogia). La costante giurisprudenza del Tribunale federale sulla tempestività di un rimedio di diritto interposto contro un ordine di perquisizione e sequestro va nel senso di considerare determinante il momento in cui il titolare del conto ha effettivamente ricevuto dalla banca la comunicazione della misura adottata nei confronti dei suoi attivi, a patto che la banca sequestrataria abbia intrapreso quanto in suo potere

- 4 per avvertirlo senza indugi (DTF 130 IV 43 consid. 1.3-1.5, con dottrina e giurisprudenza ivi citata). 1.2 In concreto, è pacifico che l’insorgente non ha impugnato in tempo utile il primo ordine datato 28 luglio 2003, relativo alla perquisizione e al sequestro della relazione N.______ a lui intestata presso la banca B.______ di Chiasso, per il quale il MPC ha revocato il divieto di non comunicazione al titolare il 12 dicembre 2003. Quanto al secondo ordine di perquisizione e sequestro, riguardante l’ulteriore perquisizione e sequestro di tutta la documentazione del conto N.______, esso porta la data del 2 luglio 2004 e nulla lascia supporre che non sia stato immediatamente intimato per lettera raccomandata alla banca sequestrataria (v. pag. 3 in alto del decreto); con lettera del 5 luglio 2004, quest’ultima ha informato il proprio cliente in Italia del provvedimento adottato dal MPC. Ora, nel suo gravame il reclamante sostiene di aver ricevuto la comunicazione della banca solamente il 12 luglio 2004, ossia ben sette giorni dopo la spedizione della stessa, ciò che pare, pur tenuto conto delle circostanze oggettive (spedizione all’estero), un lasso di tempo eccessivo. A prescindere dalla discutibile tempestività della notifica all’interessato, il MPC asserisce peraltro che l’atto contestato altro non sarebbe che la conferma dell’ordine precedente del 28 luglio 2003, ragione per cui il reclamo sarebbe in ogni caso manifestamente tardivo. Tali questioni possono tuttavia rimanere indecise, posto che la richiesta di revoca con effetto immediato del provvedimento di sequestro è comunque da respingere nel merito per le considerazioni seguenti.

2. Il sequestro costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta (DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti). Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità requirente ed inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, n. 2554 e segg., pag. 549). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali (come già la Camera d’accusa prima di essa), non può peraltro statuire sul merito del pro-

- 5 cedimento penale, ma deve limitarsi all’esame dell’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d). Secondo costante giurisprudenza, finché sussiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222, consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 p. 97, 102). 2.1 Il reclamante ritiene che il provvedimento adottato dal MPC sia ingiustificato ed eccessivo, rilevando che la cessione di due titoli di garanzia emessi dalla banca E.______ a tali C.______ e D.______ è avvenuta regolarmente, dopo che egli si era sincerato dell’autenticità dei titoli, e che anche il pagamento del corrispettivo sul conto sequestrato è stato effettuato per il tramite dei normali canali bancari; pur ammettendo che si tratta di un’operazione finanziaria non comune, egli asserisce che questa è perfettamente legale dato che i titoli ceduti sono autentici e non falsi. Di tutt’altro avviso è invece il MPC, per il quale il blocco prudenziale degli averi sul conto del reclamante è stato adottato in presenza di sufficienti indizi di reato e risulta, tenuto conto dello stadio preliminare dell’inchiesta, del tutto proporzionato. Ora, dalla documentazione agli atti, si evince che la segnalazione fatta a suo tempo dal MROS faceva stato di una sospetta attività illecita del reclamante finalizzata alla cessione e alla monetizzazione di garanzie di cui si presume la falsità, oltre che di singole operazioni che fondano il sospetto del reato di riciclaggio. Il MPC, agendo sulla base delle comunicazioni degli intermediari finanziari, ha avviato un’inchiesta preliminare volta ad accertare le responsabilità penali di A.______ e di suoi eventuali complici in queste operazioni; fin qui, l’identificazione e la perquisizione dei conti bancari che si riferiscono direttamente o indirettamente alle persone implicate nell’inchiesta non ha nulla di anormale; anzi, è solo attraverso il minuzioso controllo dei movimenti in entrata e in uscita su questi conti che sarà possibile stabilire i fatti e raccogliere indizi su eventuali reati di truffa o di riciclaggio di denaro. L’obiezione del reclamante, che pretende che una specifica operazione effettuata sul suo conto è del tutto legittima (cessione a due persone di titoli di garanzia emessi dalla banca E.______), è mera affermazione di parte priva del benché minimo riscontro probatorio. Sarà proprio l’inchiesta in corso che dovrà stabilire l’autenticità dei titoli ceduti e quindi l’origine lecita o meno dei versamenti affluiti sul conto di pertinenza del reclamante. Contrariamente all’opinione del reclamante (v. pto 2, all’inizio, e pto 3 del reclamo), infine, il provvedimento coercitivo non concerne solo la documentazione relativa al conto N.______, dal momento che con il precedente ordine di perquisizione e sequestro del 28 luglio 2003 (non impugnato), il MPC aveva decretato anche il blocco dei saldi attivi di detto conto.

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2.2 Nelle circostanze concrete, in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva, e tenuto conto dei sufficienti indizi di reato emersi dall’inchiesta, il provvedimento impugnato non può essere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di annullarlo in questo momento, come chiesto dal reclamante.

3. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico del reclamante soccombente; queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano a fr. 800.-. Dedotto l’anticipo delle spese di fr. 500.- già versato, il reclamante è invitato a versare il saldo di fr. 300.-.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del reclamante. Dedotto l’anticipo delle spese di fr. 500.- già versato, il reclamante è invitato a versare il saldo di fr. 300.-.

Bellinzona, 15 settembre 2004 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Redazione della sentenza terminata il 15 settembre 2004 Comunicazione a : - Avv. Carlo Postizzi - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici : Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.

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