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Tribunale penale federale 15.07.2004 BK_B 043/04

15 luglio 2004·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,617 parole·~13 min·1

Riassunto

Sequestro di conto bancario (art. 65 PP);;Sequestro di conto bancario (art. 65 PP);;Sequestro di conto bancario (art. 65 PP);;Sequestro di conto bancario (art. 65 PP)

Testo integrale

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

N. incarto BK_B 043/04

Sentenza del 15 luglio 2004 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Hochstrasser, Presidente, Ponti e Ott, Cancelliere Vacalli Parti A.______S.A. reclamante

rappresentata dall’avv. Stefano Ferrari, contro Ministero pubblico della Confederazione, opponente

Oggetto Sequestro di conto bancario (art. 65 PP)

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Fatti: A. Nell’ambito di una procedura di indagine di polizia giudiziaria aperta nei confronti di B.______ e C.______, entrambi cittadini italiani, per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP, il 18 febbraio 2004 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito MPC) ha ordinato l’identificazione e la perquisizione di un conto bancario presso la Banca D.______ di X.______ del quale risulta titolare A.______S.A.. Il MPC ha decretato nel contempo il sequestro dei saldi attivi depositati sul conto in questione sino a concorrenza di EUR 303'600.-, nonché di tutta la documentazione ad esso legato dalla sua apertura sino ad oggi. Per esigenze di segretezza, alla Banca D.______ è pure stato fatto il divieto di comunicare alle persone interessate o a chiunque il contenuto dell’ordine in questione sino a revoca scritta del Procuratore federale. All’origine del provvedimento vi sarebbe una segnalazione, ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LRD, giunta da un intermediario finanziario all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) secondo la quale su conti bancari presso una banca con sede in Svizzera sarebbero transitate o depositate somme di denaro di provenienza criminale.

B. Il 20 febbraio 2004, A.______S.A., dopo aver appreso dalla Banca D.______ dell’avvenuto sequestro, ha preso contatto con il MPC alfine di poter ottenere l’ordine di perquisizione e sequestro relativo alla sua relazione bancaria. In data 27 febbraio 2004, il MPC ha dato seguito a tale richiesta. In seguito, vi sono stati diversi scambi di scritti tra il MPC e A.______S.A. In sostanza, quest’ultima ha cercato di chiarire l’operazione all’origine della misura alfine di ottenere il dissequestro del conto, postulando inoltre l’audizione di E.______, rappresentante della A.______S.A., interrogatorio che ha avuto luogo il 15 aprile 2004. In definitiva, con scritto del 26 aprile 2004, A.______S.A. ha chiesto formalmente al MPC il dissequestro della sua relazione bancaria presso la Banca D.______. Il 30 aprile successivo il MPC ha confermato il mantenimento del sequestro.

C. Con reclamo del 10 maggio 2004 alla Camera d’accusa del Tribunale federale, A.______S.A. ha chiesto l’annullamento della decisione del 30 aprile 2004 del MPC e il dissequestro della relazione bancaria N.______ presso la Banca D.______ di X.______ nella misura di EUR 303'600.-. Nel merito, la reclamante afferma di aver puntualmente informato il MPC sulle modalità

- 3 relative all’accredito in conto, avvenuto il 20 marzo 2003, dell’importo di EUR 303'600.- proveniente dalla Banca F.______ di Y.______, aggiungendo che tale somma, in pratica, sarebbe stata immediatamente prelevata e consegnata in Italia a C.______, beneficiario economico del denaro. Essa precisa inoltre di non avere mai, prima di allora, intrattenuto relazioni di sorta né con C.______ e i suoi familiari, né con il gruppo G.______, né con B.______. Non disponendo la reclamante di tutte queste informazioni al momento della notifica dell’ordinanza del 18 febbraio 2004, un reclamo contro la medesima non sarebbe stato giustificato. La reclamante conclude quindi che, se inizialmente il sequestro poteva avere ragione di essere, tale misura, oltre che essere contraria al principio della proporzionalità, non risulterebbe oggi più legittima, tenuto anche conto del fatto che da questa situazione la società comincerebbe ora ad accusare un danno economico.

D. Con risposta del 25 maggio 2004, il MPC ha chiesto di respingere il reclamo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente sottolinea anzitutto che il sequestro in questione sarebbe motivato dal fatto che la somma di EUR 303'600.- bonificata alla reclamante proverrebbe da un altro conto bancario su cui si ritiene sia confluito il provento di attività criminali. In pratica, l’importo summenzionato costituirebbe il parziale ricavato di attività criminali e sarebbe oggetto di riciclaggio. Inoltre, la versione dei fatti presentata dalla reclamante non avrebbe potuto ancora essere verificata, in quanto le persone coinvolte da interrogare risiederebbero all’estero. La comunicazione del 30 aprile 2004 non costituirebbe un atto impugnabile mediante reclamo giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP, non essendo che una conferma dell’ordinanza del 18 febbraio 2004. Il reclamo sarebbe quindi indirizzato contro quest’ultimo atto, il quale, tenuto conto dell’art. 217 PP, non sarebbe stato impugnato tempestivamente. Il MPC aggiunge infine che la reclamante, contrariamente alle esigenze poste dall’art. 214 PP, non avrebbe neppure dimostrato l’esistenza di un danno derivante dalla misura contestata.

E. Nella sua replica del 7 giugno 2004 la reclamante ribadisce le richieste formulate nel reclamo, sottolineando l’inutilità del sequestro nonché la violazione del principio della proporzionalità. A suo dire, la documentazione bancaria sequestrata permetterebbe di provare che l’importo oggetto del sequestro non sarebbe il medesimo confluito il 20 marzo 2003, in provenienza dalla Banca F.______, sul conto litigioso. Ad ogni modo, le condizioni per un’eventuale confisca futura della somma in questione, nella fatti-

- 4 specie, non sarebbero adempiute, ignorando la reclamante, al momento dell’operazione in esame, i fatti che l’avrebbero giustificata. Dovesse comunque tale misura essere pronunciata, questa dovrebbe portare unicamente sul guadagno conseguito dalla reclamante in esecuzione del trasferimento del denaro a favore di C.______. La reclamante conferma che il suo reclamo non concerne l’ordinanza del 18 febbraio 2004, ma la decisione del 30 aprile 2004, momento in cui il sequestro, in base agli accertamenti, non si sarebbe più giustificato. La natura provvisionale ed eccezionale del provvedimento dovrebbe infatti permettere, d’ufficio o su richiesta del sequestrato, un suo riesame ogni volta che le circostanze di fatto o legate all’istruttoria mutano. Il MPC, da parte sua, con duplica del 16 giugno 2004, ha sostanzialmente riconfermato le motivazioni di fatto e di diritto indicate nella risposta.

Diritto: 1. 1.1 In seguito alla costituzione e all’entrata in vigore del Tribunale penale federale, il 1° aprile 2004 la Corte dei reclami penali di questo tribunale ha ripreso le cause pendenti presso la Camera d’accusa del Tribunale federale (v. art. 28 cpv. 1 lett. a e 33 cpv. 1 della Legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 - LTPF; RS 173.71). 1.2 Giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP. La legittimazione ricorsuale è in concreto data, essendo la reclamante la titolare della relazione bancaria oggetto della contestata decisione di perquisizione e sequestro (art. 214 cpv. 2 PP). Solleva invece qualche dubbio la tempestività del rimedio. 1.3 Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un’omissione del procuratore generale della Confederazione ai sensi dell’art. 105bis cpv. 2 PP è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP per analogia). In concreto, il provvedimento di sequestro è datato 18 febbraio 2004. La reclamante ne è venuta a conoscenza, fortuitamente, il 20 febbraio 2004. In seguito, una copia dell’ordine di perquisizione e sequestro gli è stata trasmessa per fax dal MPC il 27 feb-

- 5 braio 2004. È quindi da ritenere che la società reclamante ha preso formale conoscenza del provvedimento, al più tardi, in tale data; il termine per interporre reclamo ai sensi dell’art. 217 PP scadeva pertanto il 3 marzo 2004. Nella fattispecie, le parti sono però in disaccordo per quanto concerne la determinazione dell’atto impugnabile. La reclamante ha interposto il proprio reclamo contro la lettera del MPC datata 30 aprile 2004, ritenendo quest’ultima una formale risposta all’istanza di dissequestro del 26 aprile 2004, e quindi una nuova decisione rispetto all’ordine di perquisizione e sequestro del 18 febbraio 2004. Il MPC asserisce invece che l’atto contestato altro non sarebbe che la conferma dell’ordine precedente, ragione per la quale il reclamo sarebbe manifestamente tardivo. 1.4 Dagli atti dell’incarto non è possibile determinare con certezza la natura dello scritto del 30 aprile 2004. Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che un sequestro, come ogni altra misura coercitiva, può essere annullato o modificato in ogni momento (DTF 120 IV 297 consid. 3.e). Premettendo che tale affermazione è stata fatta nell’ambito di un caso di sequestro affetto da un vizio di forma, quanto previsto nella sentenza citata non può, per ovvi motivi, dar diritto al soggetto toccato dalla misura di contestare la stessa ad intervalli troppo ravvicinati. Anche se l’autorità inquirente deve fare tutto il possibile per limitare tali misure a quanto risulta necessario, essa deve pure avere il tempo per analizzare la documentazione sequestrata ed effettuare tutte le verifiche utili a portare avanti le sue inchieste. Nella circostanza concreta, il fatto che il MPC, in definitiva, abbia avuto accesso completo alla documentazione bancaria solamente l’8 aprile 2004 induce a pensare che il tempo avuto a disposizione per fare avanzare l’inchiesta (tre settimane circa) sia stato troppo esiguo rispetto alla richiesta di dissequestro della reclamante del 26 aprile 2004. Quanto precede tenderebbe a far pensare che lo scritto del 30 aprile 2004 sia una semplice conferma dell’ordine di perquisizione e sequestro del 18 febbraio 2004 con la quale il MPC dichiara di aver bisogno di più tempo per effettuare tutti quegli atti d’inchiesta che la documentazione sequestrata suggerisce od impone. La questione a sapere se il reclamo è tempestivo può tuttavia rimanere indecisa, posto che la richiesta di dissequestro formulata è comunque da respingere nel merito per le considerazioni seguenti.

2. 2.1 Il sequestro costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta (DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti). Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ri-

- 6 tenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità requirente ed inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, n. 2554 e segg., pag. 549). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali (come già la Camera d’accusa prima di essa), non può peraltro statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi all’esame dell’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d). Secondo costante giurisprudenza, finché sussiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222, consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 p. 97, 102). 2.2 La reclamante ritiene che la documentazione fornita da lei e dalla banca sequestrataria nonché gli interrogatori di E.______ e di H.______ da parte della polizia federale dimostrerebbero sufficientemente l’illegittimità del sequestro contestato. L’importo di EUR 303'600.-, sospettato essere il frutto di attività criminali, non si troverebbe più sul conto bloccato. Dal canto suo, il MPC dichiara che gli atti d’inchiesta intervenuti dopo il sequestro non avrebbero chiarito nel senso voluto dalla reclamante le circostanze della transazione bancaria avente come oggetto la somma vincolata. In sostanza, le condizioni per il dissequestro non sarebbero date. Da rilevare, innanzitutto, che la reclamante, nel suo gravame del 10 maggio 2004, ha dichiarato che il sequestro non può più essere confermato, “in particolare tenendo in conto che all’iniziale accredito dell’importo di EUR 303'600.- sulla relazione della reclamante, pressoché contestualmente, è seguito un prelievo in contante di pari importo rimesso poi al destinatario del denaro…” (pag. 7). In seguito, nelle sue osservazioni del 7 giugno, la medesima afferma che l’importo di cui sopra “non costituisce insomma provento di reato essendo stato accreditato in conto dopo che la reclamante ha disposto di analogo importo ed a favore del C.______” (pag. 4). Queste affermazioni sono contraddittorie e non favoriscono di certo il chiarimento della fattispecie. Ad ogni modo, anche volendo ammettere che la somma in questione sia stata prelevata dal conto della reclamante prima dell’accredito da parte della Banca F.______, gli atti dell’incarto, in particolare gli estratti bancari forniti dalla reclamante, contrariamente a quanto as-

- 7 serito da quest’ultima, non permettono di provare in maniera inconfutabile che le due operazioni riguardano entrambe il medesimo denaro, soprattutto in ragione del fatto che il conto sequestrato è utilizzato indistintamente per tutta la clientela della reclamante. 2.3 Il MPC ritiene che la somma trasferita sul conto sequestrato sia il provento di attività illecite. La reclamante non contesta questa tesi. Anzi, alludendo a possibili collegamenti con l’affare G.______ (v. sue osservazioni del 7 giugno 2004, pag. 8), essa si è distanziata chiaramente dalla dirigenza del gruppo G.______ (v. reclamo pag. 6, punto 4). Ulteriori indizi che non escludono la natura sospetta del denaro confluito sul conto bloccato si ritrovano ancora nelle dichiarazioni della reclamante, la quale afferma che “non poteva minimamente sospettare che il denaro accreditatole dalla Banca F.______ su D.______ (…) potesse avere un’origine criminale” (v. sue osservazioni del 7 giugno, pag. 8). Del resto, sarà l’inchiesta che dovrà stabilire l’origine lecita o meno del versamento affluito sul conto in questione. Visto quanto precede, è possibile affermare che, in concreto, vi sono senz’altro elementi sufficienti per giustificare il mantenimento del sequestro ordinato dall’autorità inquirente. Per quanto riguarda le considerazioni ricorsuali concernenti un’eventuale confisca di quanto sequestrato, si ribadisce che questa autorità giudicante può pronunciarsi unicamente sull’ammissibilità del sequestro (DTF 119 IV 326 consid. 7c). 2.4 Nelle circostanze concrete, in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva, e tenuto conto dei sufficienti indizi di reato emersi dall’inchiesta, il provvedimento impugnato non può essere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di annullarla come chiesto dalla reclamante.

3. Il reclamo deve quindi essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico del reclamante soccombente; queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano a fr. 800.-.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico della reclamante.

Bellinzona, 16 luglio 2004 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a : - Avv. Stefano Ferrari - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici : Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).

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