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Tribunale penale federale 28.04.2004 BK_B 012/04

28 aprile 2004·Italiano·CH·penale federale·PDF·940 parole·~5 min·2

Riassunto

Decisione di non dar seguito alla denuncia (Art. 100 cpv. 3 PP);;Decisione di non dar seguito alla denuncia (Art. 100 cpv. 3 PP);;Decisione di non dar seguito alla denuncia (Art. 100 cpv. 3 PP);;Decisione di non dar seguito alla denuncia (Art. 100 cpv. 3 PP)

Testo integrale

Bunde ss traf ge richt T r ib una l pé na l f é dé r a l T r ib una l e p e na l e f e de rale T r ib una l pe na l f e de r a l

BK_B 012/04

Sentenza del 28 aprile 2004 Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Hochstrasser, presidente, Ponti e Ott, cancelliere Guidon Parti A.______, c/o Avv. Niccolò Salvioni, reclamante

contro Ministero pubblico della Confederazione,

opponente

Oggetto Decisione di non dar seguito alla denuncia (Art. 100 cpv. 3 PP)

- 2 -

Fatti: A. Il 2 aprile 2002, A.______ ha inoltrato una denuncia penale presso il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) nei confronti del Procuratore generale della Confederazione B.______, del Procuratore generale supplente C.______ e del capo del servizio giuridico del Dipartimento federale delle finanze D.______ per favoreggiamento, denuncia mendace, abuso di autorità, falso ideologico in documenti, partecipazione nonché sostegno ad un’organizzazione criminale ed esposizione a pericolo della vita altrui. Egli ha chiesto al contempo, in applicazione degli art. 22 e segg. OG, la ricusa del Procuratore generale B.______ nonché del supplente C.______ affinché si astenessero dall’istruire la denuncia testé citata. Con decisione dell’8 maggio 2002 il Consiglio federale ha pertanto nominato E.______ procuratore straordinario della Confederazione per svolgere l’inchiesta oggetto della denuncia.

B. Il 9 dicembre 2002 A.______ ha adito il Tribunale federale con un reclamo ex art. 105bis PP, sostenendo che la nomina del Procuratore straordinario da parte del Consiglio federale era viziata da un grave errore procedurale essendo fondata sull’art. 16 cpv. 2 PP e non sull’art. 16 cpv. 3 PP - e chiedendo altresì che venisse constatata la ritardata e denegata giustizia. Con sentenza del 30 dicembre 2002, la Camera d’accusa del Tribunale federale ha respinto il reclamo nella misura della sua ammissibilità.

C. Dopo aver esperito l’inchiesta, il 18 dicembre 2003 il Procuratore federale straordinario ha reso la sua ordinanza, dichiarando, in applicazione dell’art. 100 cpv. 3 PP, che non vi è motivo di aprire un’inchiesta e decidendo di non dare seguito alla denuncia. Al denunciante è stato negato il gratuito patrocinio; egli è stato inoltre deferito, assieme al suo patrocinatore avv. Niccolò Salvioni, al Ministero pubblico del Canton Ticino per il reato di denuncia mendace (art. 303 CP) nei confronti di B.______, C.______ e D.______.

D. Il 20 febbraio 2004 A.______ è insorto nuovamente davanti alla Camera d’accusa del Tribunale federale, chiedendo l’annullamento dell’impugnata ordinanza e il rinvio dell’incarto al Consiglio federale affinché provveda a

- 3 nominare un procuratore straordinario ex art. 16 cpv. 3 PP. Nel merito, egli sostiene che il Procuratore federale straordinario nominato secondo l’art. 16 cpv. 2 PP non avrebbe competenza alcuna per deliberare in un’inchiesta di polizia.

E. Nella sua risposta del 1° marzo 2004, il Procuratore federale straordinario ha chiesto la reiezione intergale del gravame; con replica del 12 marzo 2004, A.______ si è invece riconfermato nelle conclusioni del suo reclamo. Delle argomentazioni sollevate in questi due allegati si dirà, per quanto necessario, nei considerandi seguenti.

Diritto: 1. In seguito alla costituzione e all’entrata in vigore del Tribunale penale federale, il 1° aprile 2004 la Corte dei reclami penali di questo tribunale ha ripreso le cause pendenti presso la Camera d’accusa del Tribunale federale (v. art. 28 cpv. 1 lett. g e 33 cpv. 1 della Legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 - LTPF; RS 173.71).

2. A sostegno della sua impugnativa, il reclamante invoca nuovamente l’argomento secondo cui l’errata indicazione della base legale per la nomina del procuratore federale nell’ordinanza del Consiglio federale dell’8 maggio 2002 (l’art. 16 cpv. 2 invece che l’art. 16 cpv. 3 PP) invaliderebbe i poteri d’indagine del nominato e qualsiasi sua decisione di merito. Ora, come già chiaramente esposto nelle precedenti decisioni della Camera d’accusa del Tribunale federale (v. sentenze 8G.54/2002 del 19 luglio 2002, consid. 8, e 8G.121/2002 del 30 dicembre 2002, consid. 2), tale tesi è speciosa e non ha alcun fondamento, trattandosi di un semplice errore di scrittura che non ha alcun effetto sui poteri di indagine del procuratore straordinario. Il fatto che il denunciante la proponga anche in questa sede (peraltro come unico argomento in diritto del suo esposto), rasenta la temerarietà. Per il resto, il gravame non espone altre motivazioni degne di essere prese in considerazione, se non le consuete e sterili lamentele nei confronti dell’operato delle autorità federali.

3. Risulta peraltro che il denunciante non sostiene, né dimostra in alcun modo, di essere una vittima ai sensi dell’art. 2 della Legge federale concernen-

- 4 te l’aiuto alle vittime di reati del 4 ottobre 2001 (LAV; RS 312.5), per cui non sarebbe nemmeno abilitato a ricorrere contro la decisione di non dare seguito alla denuncia giusta l’art. 100 cpv. 5 PP. Il suo reclamo si avvera pertanto irricevibile. In ragione della sua temerarietà, si giustifica di porre a carico del reclamante un’adeguata tassa di giustizia (art. 245 e 246 PP).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di Fr. 800.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 29 aprile 2004 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

- 5 - Distribuzione - Avv. Niccolò Salvioni - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici : Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico.

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