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Tribunale penale federale 28.02.2005 BH.2005.4

28 febbraio 2005·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,473 parole·~12 min·3

Riassunto

Reclamo contro ordine di trasferimento (art. 105bis e 214 PP);;Reclamo contro ordine di trasferimento (art. 105bis e 214 PP);;Reclamo contro ordine di trasferimento (art. 105bis e 214 PP);;Reclamo contro ordine di trasferimento (art. 105bis e 214 PP)

Testo integrale

Sentenza del 28 febbraio 2005 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Barbara Ott, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti A.______, attualmente detenuto reclamante

rappresentato dall’avv. Yasar Ravi, contro Ministero pubblico della Confederazione,

opponente

Oggetto Reclamo contro ordine di trasferimento (art. 105bis e 214 PP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell ’ incarto: BH.2005.4

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Fatti: A. A.______ è stato arrestato il 23 novembre 2004 nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per ti-tolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), partecipazione a organizzazione criminale (art. 260ter CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Il 25 novembre 2004, il Giudice istruttore federale, ritenuti i gravi indizi di colpevolezza gravanti a carico dell’indagato e la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ha convalidato il suo arresto. Inizialmente detenuto presso le carceri pretoriali di X.______ (TI) e in seguito - per un breve periodo - al penitenziario cantonale ticinese della “Stampa”, il 12 gennaio 2005 l’indagato è stato condotto presso il carcere di Y.______ (OW). Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha giustificato il trasferimento con il pericolo di collusione.

B. Il 17 gennaio 2005 A.______ è insorto contro l’ordine di trasferimento con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Egli censura l’esistenza in concreto di un pericolo di collusione tale da giustificare la sua permanenza in una struttura carceraria della Svizzera interna, facendo valere i gravi disagi provocati da questa misura (difficoltà di contatti con i famigliari e il suo difensore, distanze eccessive, incomprensioni linguistiche). Insta altresì affinché venga posto al beneficio del gratuito patrocinio.

C. Con osservazioni del 31 gennaio 2005, il MPC postula la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente osserva preliminarmente che il difensore del reclamante era stato avvertito, al momento dell’assunzione del suo mandato, delle eventuali conseguenze derivanti dal procedimento in sede federale, tra le quali anche quella del trasferimento del suo assistito in una struttura carceraria fuori dal cantone di residenza. Essa non ravvede però in tale provvedimento una misura arbitraria o inutilmente vessatoria nei confronti dell’imputato, al quale sono comunque garantiti, entro limiti ammissibili, il diritto all’assistenza legale e il diritto di visita. Il MPC esclude per il momento la possibilità di ricondurre l’imputato presso il penitenziario cantonale ticinese della “Stampa”, visto l’elevato rischio di collusione.

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Diritto: 1. 1.1 Analogamente alla Camera d’accusa del Tribunale federale, dissolta il 31 marzo 2004, la Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1 e giurisprudenza ivi citata). 1.2 Il presente reclamo si fonda sull’art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, secondo il quale gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP. Introdotto nel termine di cinque giorni di cui all’art. 217 PP, esso è ammissibile in ordine. La legittimazione attiva del reclamante, in quanto detenuto e oggetto del provvedimento impugnato, è pacifica.

2. Il reclamante sostiene che il suo trasferimento nel carcere di Y.______ (OW) ostacolerebbe inutilmente l’esercizio dei diritti della difesa, obbligando il proprio avvocato a compiere lunghi tragitti per poter conferire con lui in carcere e assistere agli interrogatori; l’eccessiva distanza di percorrenza con mezzi pubblici renderebbe inoltre difficili - se non impossibili - le visite dei suoi famigliari. Occorre pertanto esaminare se il MPC, disponendo il trasferimento dell’imputato dal carcere ticinese della “Stampa” a quello di Y.______ per motivi di collusione, ha leso ingiustificatamente i diritti del reclamante di essere assistito da un legale o quello di ricevere visite (v. sentenza del Tribunale penale federale BK_H 142/04 del 29 settembre 2004, consid. 5). 2.1. La Confederazione non dispone di strutture autonome per la detenzione preventiva o per l’espiazione della pena; l’art. 29 cpv. 1 PP si limita a prevedere che gli individui arrestati nell’ambito di procedimenti penali federali sono rinchiusi nelle carceri giudiziarie cantonali. Questa disposizione permette, all’evidenza, una certa flessibilità nell’utilizzo delle varie carceri cantonali sparse sul territorio svizzero; le autorità federali dispongono in materia di un ampio margine di apprezzamento, senza particolari limitazioni se non quelle dedotte dal rispetto dei diritti della difesa garantiti all’imputato, e segnatamente quello di farsi assistere da un avvocato. Dottrina e giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) considerano che la persona incarcerata a titolo preventivo non può pretendere di essere dete-

- 4 nuta in un carcere di sua scelta a motivo di facilitare i contatti con il proprio difensore; sono riservati i casi in cui la struttura carceraria scelta dall’autorità determinasse una lontananza arbitraria tra detenuto e difensore (Frowein/Peukert, Europaïsche Menschenrechtskonvention, 2a ediz., Kehl 1996, pag. 299-300 n. 183 e sentenza citata). 2.2. In concreto la distanza tra il luogo di detenzione e il luogo di attività dell’avvocato difensore (e di residenza dei famigliari) non è certo trascurabile: usando esclusivamente i mezzi pubblici, la trasferta da Z.______ a Y.______ necessita all’incirca tre ore e mezza, ossia un dispendio temporale nettamente superiore a quello del caso oggetto del già menzionato giudizio di questa Corte del 29 settembre 2004 (v. sentenza BK_H 142/04 consid. 5). Tuttavia anche questa distanza non può essere definita arbitraria o eccessiva ai sensi della dottrina e della giurisprudenza testé richiamate. Da una parte, come rettamente osservato dal MPC, il legale che assiste un cliente in un procedimento federale deve essere consapevole del fatto che gli interrogatori possono aver luogo, a seconda delle esigenze di inchiesta, in tutto il territorio nazionale; dall’altra, per motivi inerenti al pericolo di collusione e a dipendenza dell’effettiva disponibilità nei vari penitenziari cantonali, è possibile che degli indagati in un medesimo procedimento siano detenuti in carceri differenti, non necessariamente situati vicino al loro luogo di residenza o a quello dove il loro avvocato (di fiducia o d’ufficio) esercita professionalmente. La detenzione preventiva in carceri diversi da quelli del cantone di provenienza può inoltre essere giustificata dal bisogno degli inquirenti di effettuare dei confronti con altri imputati, soprattutto se si tratta di inchieste di una certa entità che coinvolgono soggetti su tutto il territorio nazionale. Ciò implica, per l’avvocato difensore coinvolto in un procedimento federale, una disponibilità personale e professionale sicuramente maggiore a quella richiesta per un procedimento in ambito cantonale. Giova ancora ricordare a questo proposito che fino a qualche anno fa il MPC disponeva di una sola sede centralizzata a Berna e che è solo in questi ultimi due anni che sono state create le sedi distaccate di Zurigo, Losanna e Lugano. Il relativo isolamento geografico del Canton Ticino, unitamente al fatto di non disporre in pratica di strutture specifiche per la detenzione preventiva (il carcere giudiziario di Cadro entrerà presumibilmente in funzione solo nel corso del 2006), rende peraltro difficile la ricerca di soluzioni alternative nel caso in cui, come nella fattispecie, la presenza di più imputati presunti appartenere alla medesima organizzazione criminale impone la loro detenzione in luoghi separati per scongiurare atteggiamenti collusivi nocivi alle indagini. In simile eventualità, i penitenziari più vicini al Ticino risultano pur sempre essere quelli della Svizzera centrale quali Kriens (LU) e, per l’appunto, Y.______ (OW), ove è perlomeno garantita la possibilità al difensore e ai famigliari in visita di poter effettuare il viaggio di

- 5 andata e ritorno in giornata. Come segnalato dal MPC nelle proprie osservazioni, per ovviare agli inconvenienti sopra descritti, vi è inoltre sempre la possibilità di organizzare visite (sorvegliate) di famigliari e parenti all’occasione di interrogatori dell’imputato che si svolgono in Ticino. Va infine notato che l’invocato trasferimento presso il penitenziario cantonale della “Stampa” - a prescindere dall’effettiva disponibilità di celle di sicurezza - appare per il momento problematico, vista la presenza in questo carcere di uno dei principali imputati della medesima inchiesta. Quanto al rischio di collusione, valgono qui le considerazioni già espresse nella sentenza del 14 dicembre 2004 (sentenza BK_H 212/04, consid. 2.2 e 4), nella quale si evidenziava la presenza in concreto di elementi che permettevano di concludere all’esistenza di un tale rischio. La situazione non appare invero molto cambiata a due mesi di distanza, né le argomentazioni avanzate dal reclamante nel presente gravame sono in grado di confutare seriamente le conclusioni della menzionata sentenza. Nella misura in cui l’insorgente contesta il suo trasferimento nel carcere di Y.______, il gravame risulta quindi infondato.

3. Il reclamante giudica arbitrario e lesivo dei suoi diritti di detenuto il divieto di ogni contatto telefonico e oculare con i famigliari disposto dal MPC (v. act. 1.2). 3.1. La limitazione dei rapporti (colloqui o visite) con i famigliari fa parte di quelle restrizioni che l’autorità inquirente può decidere nella fase dell’istruzione preliminare quali, ad esempio, la limitazione dell’accesso agli atti (art. 116 PP) oppure la limitazione per l’imputato di poter conferire liberamente con il suo difensore (art. 117 PP); analogamente a queste ultime, anche la restrizione dei contatti con i famigliari deve essere giustificata da preponderanti interessi dell’istruttoria (in particolare dal pericolo di collusione) e deve rispettare il criterio della proporzionalità. Il rischio di fuga ed il pericolo di collusione giustificano già di per sé il diritto di limitare le visite, anche quelle del congiunto (DTF 102 Ia 299; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, n. 2416, pag. 514). 3.2. Nel caso concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di collusione e di inquinamento delle prove non è fuori luogo, come evidenziato anche nel precedente giudizio riguardante l’imputato reso da questa Corte (v. sentenza BK_H 212/04, consid. 2.2 e 4). Non è affatto da escludere, in particolare, che nei suoi contatti con la moglie o con altri famigliari adulti il reclamante possa dare istruzioni o tentare di comunicare informazioni utili per altri soggetti implicati nell’inchiesta. Nelle osservazioni al gravame, il MPC pre-

- 6 cisa comunque di aver autorizzato colloqui (sorvegliati) con i famigliari, l’ultimo dei quali il 24 gennaio 2005 in occasione di un interrogatorio dell’imputato a X.______ (v. pag. 3 in basso delle osservazioni, act 5). Ritenuto lo stadio preliminare della procedura e le indagini ancora da eseguire, la particolare natura dei reati imputati al reclamante (e agli altri coindagati) e, non da ultimo, l’atteggiamento di completa chiusura da questi sinora dimostrato nei confronti delle autorità inquirenti, le limitazioni sinora imposte dal MPC ai rapporti tra l’imputato e i suoi famigliari possono ritenersi tutto sommato proporzionate e conformi alle norme costituzionali di riferimento, in particolare l’art. 8 CEDU. Qualora i citati rischi di collusione o di inquinamento delle prove dovessero venir meno o ridursi sensibilmente nel seguito dell’inchiesta, l’autorità inquirente dovrà beninteso concedere all’imputato la possibilità di più ampi contatti con i propri famigliari.

4. Il reclamante si duole infine delle modalità del suo trasferimento da Z.______ a Y.______, a suo dire effettuato con un veicolo non adatto, buio e privo di cinture di sicurezza. A prescindere dal fatto che l’obiezione del reclamante è mera affermazione di parte sprovvista di un qualsiasi riscontro probatorio (e peraltro decisamente negata dal MPC), la censura è irricevibile in questa sede atteso che le modalità di trasporto dei detenuti a livello intercantonale non costituiscono “un atto o un’omissione” del procuratore federale impugnabile dinanzi alla Corte dei reclami penali giusta gli art. 105bis e 214 cpv. 1 PP.

5. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. In conformità al nuovo art. 245 PP, valido dal 1° aprile 2004, le spese e le indennità in relazione al procedimento giudiziario sono stabilite dagli art. 146-161 OG, per quanto la legge non disponga altrimenti. 5.1 In principio, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); l’art. 152 cpv. 1 OG permette tuttavia al tribunale (all’occorrenza la Corte dei reclami penali) di dispensare la parte dal pagare le spese processuali e i disborsi, se questa dimostra di essere in uno stato di bisogno e se le sue conclusioni ricorsuali non si rivelano fin dall’inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole. Se occorre, il tribunale può fare assistere questa parte da un avvocato i cui onorari sono sopportati dalla cassa del tribunale medesimo (art. 152 cpv. 2 OG). Nel caso concreto, il reclamante ha omesso di compilare correttamente l’apposito formulario per l’assistenza giudiziaria, tralasciando in particolare la rubrica riguar-

- 7 date i redditi a pagina 5 dello stesso (v. act. 4). Questo Tribunale non è pertanto in grado di stabilire la presenza o meno in concreto del requisito dell’indigenza; la domanda di assistenza presentata dal reclamante va pertanto in principio respinta sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l’assunzione dell’onorario del suo difensore (v. l’avvertenza riportata alla pag. 2, in basso, del formulario). 5.2 Tuttavia, come la Corte dei reclami penali ha già avuto modo di precisare, la Confederazione ha l’obbligo di indennizzare l’avvocato nominato d’ufficio (sentenza BK_H 157/04 del 25 ottobre 2004). L’art. 3 del Regolamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale (RS 173.711.31) prevede che l’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa; la tariffa oraria, che si applica anche agli avvocati d’ufficio (art. 3 cpv. 2), varia da un minimo di fr. 200.-- a un massimo di fr. 300.--. Dato che il difensore del reclamante non ha fatto pervenire al tribunale alcuna nota delle spese, l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento (art. 3 cpv. 3). Tenuto conto della natura del procedimento e della presumibile attività espletata dall’avvocato nella procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali, un’indennità di fr. 1'000.--, IVA inclusa, pare appropriata; questa indennità segue l’esito del procedimento principale.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. La tassa di giustizia di fr. 1’200.-- è posta a carico del reclamante. 4. L’indennità del patrocinatore d’ufficio Avv. Yasar Ravi, Z.______, nella presente procedura è fissata a fr. 1'000.-- e segue l’esito del procedimento principale.

Bellinzona, 2 marzo 2005 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a - Avv. Yasar Ravi - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici : Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.

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