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Tribunale penale federale 24.11.2005 BH.2005.36

24 novembre 2005·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,710 parole·~14 min·1

Riassunto

Reclamo contro conferma dell'arresto;;Reclamo contro conferma dell'arresto;;Reclamo contro conferma dell'arresto;;Reclamo contro conferma dell'arresto

Testo integrale

Sentenza del 24 novembre 2005 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti, Cancelliere Luca Fantini

Parti

A., rappresentato dall’avv. Deborah Solcà Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE Controparte

Istanza precedente UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI

Oggetto Reclamo contro conferma dell'arresto

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell ’incar to: BH.2005.36

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Fatti: A. A. è stato arrestato il 19 ottobre 2005 nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di partecipazione a organizzazione criminale (art. 260ter CP) e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup). Il 21 ottobre 2005, il Giudice istruttore federale, ritenuti i gravi indizi di colpevolezza gravanti a carico dell’indagato e la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ha confermato il suo arresto (act. 4.3). B. Il 26 ottobre 2005, A. è insorto contro l’ordinanza di conferma dell’arresto con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, lamentando l’assenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico come pure dei pericoli di collusione e di fuga. C. Con osservazioni del 31 ottobre e, rispettivamente, del 3 novembre 2005, l'Ufficio dei giudici istruttori federali (UGIF) e il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) postulano la reiezione del reclamo, il secondo nella misura della sua ammissibilità. Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle autorità inquirenti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi seguenti. D. Nella sua replica dell’8 novembre 2005, il reclamante contesta le osservazioni di cui sopra e ribadisce, in sostanza, le argomentazioni esposte in sede di reclamo. Non è stata richiesta una duplica. Diritto: 1. 1.1. La Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1 e giurisprudenza citata). 1.2. Secondo l'art. 214 cpv. 1 PP, contro le operazioni e le omissioni del giudice istruttore può essere presentato reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale; l'ordinanza emessa dal giudice istruttore in materia di

- 3 conferma dell'arresto (art. 47 cpv. 2 e 4 PP) fa parte delle operazioni soggette a reclamo ai sensi della norma precitata (v. sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.28 del 14 ottobre 2005, consid. 1.2). Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto o dell'omissione in questione (art. 217 PP). L'ordinanza di conferma dell'arresto è stata notificata all’imputato il 21 ottobre 2005; il reclamo, interposto il 26 ottobre, è dunque tempestivo. La legittimazione a ricorrere dell’indagato è pacifica (v. art. 214 cpv. 2 PP). 2. Secondo l’art. 44 PP, l’imputato può essere incarcerato solo quando esistano gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Occorre inoltre che si possa presumere la sua imminente fuga, ciò che si realizza quando all’imputato sia attribuito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Svizzera (cifra 1), oppure se determinate circostanze fanno presumere che egli voglia far scomparire le tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell’istruttoria (cifra 2). Il tenore di questa norma corrisponde alle esigenze di legalità, dell’esistenza di ragioni d’interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2, 31 cpv. 1 e 36 cpv. 1 Cost.) e dall’art. 5 CEDU. In concreto, a fondamento della sua decisione il MPC ha ritenuto sia l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza in merito a due imputazioni, sia dei rischi di collusione e di fuga. Si tratta pertanto di analizzare se le condizioni cumulative sopra richiamate sono adempiute nella fattispecie. 2.1. I requisiti posti per la valutazione dell’esistenza di gravi indizi di colpevolezza giustificanti la detenzione non sono identici nei diversi stadi dell’inchiesta penale. Sospetti ancora poco precisi, ma sorretti da imprecisioni o variazioni nelle dichiarazioni dell’imputato, possono essere considerati sufficienti all’inizio delle indagini, ma, dopo il compimento di tutti gli atti istruttori che possono entrare in linea di conto, la prospettiva di una condanna deve apparire vieppiù verosimile (DTF 116 Ia 143 consid. 3c; sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 2.3). In concreto, il reclamante è detenuto dal 19 ottobre 2005. Se l’inchiesta aperta nei suoi confronti e di altri due indagati (oltre che di ignoti) non è - pacificamente - ai suoi inizi, essendo stata avviata il 19 gennaio 2005, nemmeno può essere considerata prossima alla sua conclusione; essa si situa in una fase intermedia, di modo che, in questo stadio della procedura, se non sono sufficienti indizi vaghi, neppure può essere pretesa la produzione di prove definitive (v. sentenza del Tribunale federale 1S.14/2005 del 25 aprile 2005 consid. 3.1).

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2.2. Il procedimento penale in esame si inserisce nel quadro di un'inchiesta condotta dagli inquirenti svizzeri in collaborazione con quelli esteri relativa ad un traffico internazionale di stupefacenti tra la Spagna, l'Italia e la Svizzera; il reclamante è sospettato di collaborare, al pari di altre persone, con un'organizzazione criminale formata da latitanti calabresi dedita al traffico di sostanze stupefacenti. A tale scopo egli avrebbe organizzato con due co-imputati il noleggio di alcuni veicoli al fine di scortare due persone all’organizzazione in Z. incaricate di far esplodere un'imbarcazione - la “B.” - ormeggiata nel porto di Y.. Pare che questa imbarcazione, appartenente ad un cittadino svizzero, era stata predisposta per trasportare ingenti quantità di cocaina via mare verso la Calabria; tale imbarcazione è in seguito effettivamente andata completamente distrutta in un incendio che le autorità iberiche sospettano sia di origine dolosa (v. Rapporto di segnalazione della FedPol del 27.05.2005, act. 4.1.4). Il reclamante ha riconosciuto di essere intervenuto attivamente nella preparazione dell’atto criminale che ha portato alla distruzione della “B.” e di avere per questo ricevuto un compenso in denaro (v. verbale di interrogatorio del 4 ottobre 2005, pag. 4-6, act. 4.1.14). Dagli atti in causa e dalle intercettazioni telefoniche ordinate sui collegamenti utilizzati dagli indagati, risulta inoltre come egli sia rimasto in costante contatto con alcuni referenti dell’organizzazione su suolo italiano anche dopo i fatti di Y., e segnatamente con un certo C., che è sospettato di aver introdotto e venduto al dettaglio sostanza stupefacente (cocaina in particolare) nel Canton Ticino e che è stato indicato dal reclamante quale esecutore materiale dell’esplosione dell’imbarcazione in Spagna (v. verbale di interrogatorio del 4 ottobre 2005, pag. 4, act. 4.1.14) . Il reclamante ha riconosciuto di avere incontrato più volte C. e di avere regolarmente svolto il ruolo di intermediario fra questi ed il co-imputato D. (v. verbale di interrogatorio del 20 ottobre 2005, pag. 2-4, act. 4.1.17). Durante uno di questi incontri, C. avrebbe anche domandato a A. e a D. se fossero stati in grado di procurargli delle armi che sarebbero poi dovute servire all’eliminazione di una non meglio identificata persona all’interno di un carcere (v. verbale di interrogatorio del 4 ottobre 2005, pag. 6, act. 4.1.14). Per quanto attiene specificatamente al titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, il reclamante ha ammesso di avere in più occasioni consapevolmente accompagnato D. in Italia e a Zurigo, quando quest’ultimo doveva incontrarsi con altri membri dell’organizzazione - fra i quali C. - al fine di trattare dell’acquisto di ingenti quantitativi di droga (v. verbale di interrogatorio del 19 ottobre 2005, pag. 6-8, act. 4.1.16 e verbale di interrogatorio del 31 ottobre 2005, pag. 2-4, act. 4.4). 2.3. Sulla base della valutazione globale di questi elementi, si può ammettere che a carico del reclamante sussistono sufficienti indizi giustificanti il mantenimen-

- 5 to della sua carcerazione riguardo ai reati di partecipazione e/o sostegno a un’organizzazione criminale e di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti. Del resto, nel reclamo egli si limita a sostenere che – contrariamente a quanto appena rilevato – non sarebbero presentati gravi indizi oppure, laddove l’autorità muove nei suoi confronti delle circostanziate contestazioni, ne tenta di sminuire la portata o il suo coinvolgimento personale, senza tuttavia precisare perché i fatti fondanti i menzionati indizi non potrebbero essere ritenuti. Insistendo sul ruolo assolutamente subalterno da lui assunto e ponendosi quale vittima inconsapevole di un’improbabile manipolazione da parte di terzi, egli contraddice non solo quanto affermato da un co-imputato (v. verbale di interrogatorio del 31 ottobre 2005, pag. 5-6, act. 4.4), ma anche quanto da lui stesso dichiarato nel corso delle indagini che, col passar del tempo, tendono a dimostrare inconfutabilmente un coinvolgimento sempre più importante del reclamante nell’intera faccenda. Egli misconosce inoltre che l’art. 260ter CP è stato adottato anche per la frequente difficoltà di fornire la prova della partecipazione del reo al singolo reato. Il problema della prova, ossia di sapere a chi spetti all’interno dell’organizzazione criminale la responsabilità per un reato concreto, è d’altronde all’origine dell’art. 260ter CP e lo ha determinato: la norma implica la criminalizzazione già dell’appartenenza all’organizzazione, senza che sia necessaria la prova d’aver partecipato alla commissione dei reati addebitabili alla stessa (GÜNTHER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 5a ediz., Berna 2000, pag. 200 n° 25; MARC FORSTER, Kollektive Kriminalität. Das Strafrecht vor der Herausforderung durch das organisierte Verbrechen, Basilea 1998, pag. 23; GUNTHER ARZT, in: N. SCHMID [editore], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. 1, Zurigo 1998, n° 53-56 ad art. 260ter CP). Lamentando l’asserita assenza di una contestazione concreta e di un caso specifico, l’insorgente disattende che, riguardo al reato dell’art. 260ter CP, sulla base delle dichiarazioni dei suoi co-imputati e dell’assodato suo importante coinvolgimento in un atto criminale perpetrato verosimilmente da esponenti della malavita organizzata calabrese, egli è sospettato di aver partecipato e/o sostenuto un’organizzazione criminale che ha compiuto vari reati, e non tanto per averne commesso personalmente determinati, ciò che perlomeno allo stadio attuale dell’inchiesta - è sufficiente dal profilo dell’art. 260ter CP per ammettere il possibile adempimento della relativa fattispecie legale (v. sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 2.7). L’avanzamento dell’inchiesta e l’espletamento di altri atti istruttori dovrà nondimeno concretizzare ulteriormente i gravi indizi nei confronti dell'insorgente. 3. Il reclamante contesta la sussistenza di un rischio di collusione.

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3.1. I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell’istruttoria. Da un lato, si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l’imputato e i testimoni, già sentiti o ancora da sentire, o i correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere la verità; dall’altro, di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà provvisoria sui mezzi di prova non ancora acquisiti, allo scopo di distruggerli o alterarli a suo vantaggio (DTF 128 I 149 consid. 2.1). Le possibilità di ostacolare in tal modo l’azione dell’autorità giudiziaria da parte del prevenuto devono essere valutate sulla base di elementi concreti, l’esistenza di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 123 I 31 consid. 3c; 117 Ia 257 consid. 4c). L’autorità deve quindi indicare, per lo meno nelle grandi linee, pur con riserva per operazioni che devono rimanere segrete, quali atti istruttori devono ancora essere eseguiti e in che misura l’eventuale messa in libertà del detenuto ne pregiudicherebbe l’esecuzione (v. DTF 123 I 31 consid. 2b; 116 Ia 149 consid. 5). 3.2. Considerato l’atteggiamento avuto del reclamante nel periodo fra il giorno del suo primo interrogatorio e quello del suo arresto, l’esistenza di un concreto rischio di collusione appare nella fattispecie manifesto. È infatti stato accertato che egli – nonostante fosse stato esplicitamente diffidato dal farlo dalle autorità inquirenti – ha potuto, durante questo breve lasso di tempo, contattare numerose persone al fine di discutere con loro dei fatti oggetto dell’inchiesta in corso. Tra le persone avvicinate dal reclamante vi è anche l’attuale compagna di un co-imputato che le autorità hanno ascoltato in qualità di persona informata sui fatti solo il 19 ottobre 2005, quando ormai era stata messa ampiamente al corrente da A. dei dettagli dell’inchiesta (v. verbale di interrogatorio del 19 ottobre 2005, pag. 2-3, act. 4.1.16). Dalle intercettazioni telefoniche risulta poi che il reclamante ha potuto anche contattare ed incontrare diverse altre persone, risiedenti sul suolo italiano e, molto verosimilmente, coinvolte a vario titolo nell’inchiesta penale (v. verbali di intercettazione delle conversazioni telefoniche, act. 4.1.8). Non è dunque da escludere che se rimesso in libertà, l’imputato possa nuovamente tentare di ostacolare l’attività delle autorità inquirenti, comunicando informazioni utili per altri soggetti implicati nell’inchiesta e tuttora oggetto di atti ed accertamenti investigativi, oppure accordarsi con loro su di una versione dei fatti tanto falsa quanto convergente. 4. Il reclamante sostiene infine l’inesistenza del pericolo di fuga. 4.1. Secondo la giurisprudenza, il pericolo di fuga non può essere valutato unicamente fondandosi sulla gravità del reato, anche se, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, la prospettiva di una pena privativa della libertà personale di lunga durata consente spesso di presumerne l’esistenza (v. art. 44 n. 1 PP; v.,

- 7 sull’influsso della durata della pena presumibile, DTF 128 I 149 consid. 2.2 e 126 I 172 consid. 5a). L’esistenza di questo pericolo deve essere esaminata tenendo conto di un insieme di criteri, quali il carattere dell’interessato, la sua moralità, le sue risorse, i legami con lo Stato dove è perseguito, come pure i suoi contatti con l’estero (DTF 125 I 60 consid. 3a e riferimenti; 123 I 31 consid. 3d). 4.2. Nel caso concreto, il potenziale pericolo di fuga è chiaramente elevato. I legami che il reclamante intrattiene con la Svizzera sono piuttosto deboli, o comunque assai meno importanti di quanto non lo possano essere quelli da lui intrattenuti con l’Italia, paese in cui vive con la famiglia, di cui è cittadino e nel quale ha trascorso la gran parte della sua esistenza. Inoltre egli è attivo professionalmente in Svizzera solo dal settembre 2005 e la società della quale egli è procuratore non ha ancora potuto cominciare una vera e propria attività commerciale (v. verbale di interrogatorio del 3 ottobre 2005, pag. 3-4, act. 4.1.13). Non è quindi da escludere che il reclamante, con l'aggravamento della sua posizione processuale manifestatasi in seguito all'arresto, possa a questo punto essere indotto a rifugiarsi in Italia, paese dal quale l'estradizione verso la Svizzera non sarebbe tra l’altro più possibile, essendo egli di nazionalità italiana. Si nota poi che, di massima, la scarcerazione non entra in linea di conto finché sussiste, come nella fattispecie, un concreto pericolo di collusione (v. sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 3.2.3). Giova infine rilevare che quando all'imputato è attribuito un reato punibile con la reclusione, come è il caso in concreto per il reato di organizzazione criminale (art. 260ter CP), il pericolo di fuga è presunto per legge (v. art. 44 n. 1 PP). 4.3. Questo insieme di circostanze, unitamente alla prospettiva di dover scontare un'importante pena detentiva in seguito al procedimento in corso, permette di affermare che in concreto il pericolo di fuga paventato dalle autorità inquirenti rimane d’attualità, e che nemmeno l’adozione di misure sostitutive meno coercitive permetterebbe oggi di eliminare il rischio appena descritto. 5. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto. Conformemente all’art. 245 PP le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1'500.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, il 24 novembre 2005

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Deborah Solcà - Ufficio dei giudici istruttori federali - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.

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