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Tribunale penale federale 24.11.2005 BH.2005.35

24 novembre 2005·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,861 parole·~14 min·1

Riassunto

Reclamo contro conferma dell'arresto;;Reclamo contro conferma dell'arresto;;Reclamo contro conferma dell'arresto;;Reclamo contro conferma dell'arresto

Testo integrale

Sentenza del 24 novembre 2005 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti, Cancelliere Luca Fantini

Parti

A., Via delle Scuole 1, attualmente detenuto rappresentato dall’avv. Walter Zandrini Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE Controparte

Istanza precedente UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI

Oggetto Reclamo contro conferma dell'arresto

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell ’incar to: BH.2005.35

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Fatti: A. A. è stato arrestato il 10 ottobre 2005 nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di partecipazione a organizzazione criminale (art. 260ter CP), infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). Il 13 ottobre 2005, il Giudice istruttore federale, ritenuti i gravi indizi di colpevolezza gravanti a carico dell’indagato e la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ha confermato il suo arresto (act. 5.4). B. Il 18 ottobre 2005, A. è insorto contro l’ordinanza di conferma dell’arresto con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, lamentando l’assenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico come pure dei pericoli di collusione e di fuga. C. Con osservazioni del 24 e, rispettivamente, del 26 ottobre 2005, l'Ufficio dei giudici istruttori federali (UGIF) e il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) postulano la reiezione del reclamo, il secondo nella misura della sua ammissibilità. Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dall’autorità inquirente saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi seguenti. D. Nella sua replica del 31 ottobre 2005, il reclamante contesta le osservazioni di cui sopra e ribadisce, in sostanza, le argomentazioni esposte in sede di reclamo. Non è stata richiesta una duplica. Diritto: 1. 1.1. La Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1 e giurisprudenza citata). 1.2. Secondo l'art. 214 cpv. 1 PP, contro le operazioni e le omissioni del giudice istruttore può essere presentato reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale; l'ordinanza emessa dal giudice istruttore in materia di conferma dell'arresto (art. 47 cpv. 2 e 4 PP) fa parte delle operazioni soggette a reclamo ai sensi della norma precitata (v. sentenza del Tribunale penale fe-

- 3 derale BH.2005.28 del 14 ottobre 2005, consid. 1.2). Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto o dell'omissione in questione (art. 217 PP). L'ordinanza di conferma dell'arresto è stata notificata al patrocinatore dell’imputato il 13 ottobre 2005; il reclamo, interposto il 18 ottobre, è dunque tempestivo. La legittimazione a ricorrere dell’indagato è pacifica (v. art. 214 cpv. 2 PP). 2. Secondo l’art. 44 PP, l’imputato può essere incarcerato solo quando esistano gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Occorre inoltre che si possa presumere la sua imminente fuga, ciò che si realizza quando all’imputato sia attribuito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Svizzera (cifra 1), oppure se determinate circostanze fanno presumere che egli voglia far scomparire le tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell’istruttoria (cifra 2). Il tenore di questa norma corrisponde alle esigenze di legalità, dell’esistenza di ragioni d’interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2, 31 cpv. 1 e 36 cpv. 1 Cost.) e dall’art. 5 CEDU. In concreto, a fondamento della sua decisione il MPC ha ritenuto sia l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza in merito a numerose imputazioni, sia dei rischi di collusione e di fuga. Si tratta pertanto di analizzare se le condizioni cumulative sopra richiamate sono adempiute nella fattispecie. 2.1. I requisiti posti per la valutazione dell’esistenza di gravi indizi di colpevolezza giustificanti la detenzione non sono identici nei diversi stadi dell’inchiesta penale. Sospetti ancora poco precisi, ma sorretti da imprecisioni o variazioni nelle dichiarazioni dell’imputato, possono essere considerati sufficienti all’inizio delle indagini, ma, dopo il compimento di tutti gli atti istruttori che possono entrare in linea di conto, la prospettiva di una condanna deve apparire vieppiù verosimile (DTF 116 Ia 143 consid. 3c; sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 2.3). In concreto, il reclamante è detenuto dal 10 ottobre 2005. Se l’inchiesta aperta nei suoi confronti e di altri due indagati (oltre che di ignoti) non è - pacificamente - ai suoi inizi, essendo stata avviata il 19 gennaio 2005, nemmeno può essere considerata prossima alla sua conclusione; essa si situa in una fase intermedia, di modo che, in questo stadio della procedura, se non sono sufficienti indizi vaghi, neppure può essere pretesa la produzione di prove definitive (v. sentenza del Tribunale federale 1S.14/2005 del 25 aprile 2005 consid. 3.1).

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2.2. Il procedimento penale in esame si inserisce nel quadro di un'inchiesta condotta dagli inquirenti svizzeri in collaborazione con quelli esteri relativa ad un traffico internazionale di stupefacenti tra la Spagna, l'Italia e la Svizzera; il reclamante è sospettato di collaborare, al pari di altre persone, con un'organizzazione criminale formata da latitanti calabresi dedita al traffico di sostanze stupefacenti. A tale scopo egli avrebbe organizzato con due co-imputati il noleggio di alcuni veicoli al fine di scortare due persone dell’organizzazione in Z. incaricate di far esplodere un'imbarcazione - la B. - ormeggiata nel porto di Y. (v. verbale di interrogatorio del 12 ottobre 2005, pag. 2-3, act. 5.1.18 e verbale d’udienza per la conferma dell’arresto del 13 ottobre 2005, pag. 2-3, act. 5.3). Pare che questa imbarcazione, appartenente ad un cittadino svizzero, era stata predisposta per trasportare ingenti quantità di cocaina via mare verso la Calabria; tale imbarcazione è in seguito effettivamente andata completamente distrutta in un incendio che le autorità iberiche sospettano sia di origine dolosa (v. Rapporto di arresto della FedPol del 10.10.2005, act. 5.1.15). Il ricorrente, che ha riconosciuto di essere intervenuto attivamente nella preparazione del rogo che avrebbe poi distrutto la “B.”, ha indicato che le persone da lui accompagnate in Y. - esecutori materiali del atto criminale in questione – sono con ogni probabilità degli esponenti della “Ndrangheta calabrese” (v. verbale di interrogatorio del 12 ottobre 2005, pag. 3, act. 5.1.18 e verbale d’udienza per la conferma dell’arresto del 13 ottobre 2005, pag. 4, act. 5.3). Tra questi vi sarebbe un tale C., già sospettato di aver introdotto e venduto al dettaglio sostanza stupefacente (cocaina in particolare) nel Canton Ticino e che, secondo le dichiarazioni di un co-imputato, sarebbe personaggio ben conosciuto dal reclamante (v. interrogatorio di D. del 4.10.2005, pag. 6, act. 5.9). 2.3. Sulla base della valutazione globale di questi elementi, si può ammettere che a carico del reclamante sussistono sufficienti indizi giustificanti il mantenimento della sua carcerazione riguardo al reato di partecipazione e/o sostegno a un’organizzazione criminale. Del resto, nel reclamo egli si limita a sostenere che – contrariamente a quanto appena rilevato – non sarebbero presentati gravi indizi oppure, laddove l’autorità muove nei suoi confronti delle circostanziate contestazioni, ne tenta di sminuire la portata o il suo coinvolgimento personale, senza tuttavia precisare perché i fatti fondanti i menzionati indizi non potrebbero essere ritenuti. Egli misconosce inoltre che l’art. 260ter CP è stato adottato anche per la frequente difficoltà di fornire la prova della partecipazione del reo al singolo reato. Il problema della prova, ossia di sapere a chi spetti all’interno dell’organizzazione criminale la responsabilità per un reato concreto, è d’altronde all’origine dell’art. 260ter CP e lo ha determinato: la norma implica la criminalizzazione già dell’appartenenza all’organizzazione, senza che sia necessaria la prova d’aver partecipato alla commissione dei reati addebitabili alla stessa (GÜNTHER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Be-

- 5 sonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 5a ediz., Berna 2000, pag. 200 n° 25; MARC FORSTER, Kollektive Kriminalität. Das Strafrecht vor der Herausforderung durch das organisierte Verbrechen, Basilea 1998, pag. 23; GUNTHER ARZT, in: N. SCHMID [editore], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. 1, Zurigo 1998, n° 53-56 ad art. 260ter CP). Lamentando l’asserita assenza di una contestazione concreta e di un caso specifico, egli disattende che, riguardo al reato dell’art. 260ter CP, sulla base delle dichiarazioni del co-imputato D., e dell’assodato suo importante coinvolgimento in un atto criminale perpetrato verosimilmente da esponenti della malavita organizzata calabrese, egli è sospettato di aver partecipato e/o sostenuto un’organizzazione criminale che ha compiuto vari reati, e non tanto per averne commesso personalmente determinati, ciò che - perlomeno allo stadio attuale dell’inchiesta - è sufficiente dal profilo dell’art. 260ter CP per ammettere il possibile adempimento della relativa fattispecie legale (v. sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 2.7). L’avanzamento dell’inchiesta e l’espletamento di altri atti istruttori dovrà nondimeno concretizzare ulteriormente i gravi indizi nei confronti dell'insorgente. 3. Risulta invece più sfumata la valutazione in merito alle altre imputazioni contestate al reclamante, ossia quella di infrazione qualificata alla legge federale sugli stupefacenti giusta il suo art. 19 n. 1e2e quella di riciclaggio di denaro secondo l’art. 305bis CP. Per quanto attiene specificatamente al sospetto di infrazione qualificata alla legge federale sugli stupefacenti, l’autorità inquirente fa invero stato di numerosi indizi in tal senso, raccolti soprattutto in base a dichiarazioni di testimoni o di altri co-imputati. Se da una parte, il coinvolgimento nel traffico di stupefacenti di altre persone legate all'inchiesta – con ogni probabilità conosciute e frequentate dal qui reclamante - quale il già menzionato C., appare assodato, dall'altra va notato che le numerose perquisizioni intraprese nelle abitazioni, nei locali commerciali e nei veicoli di pertinenza degli indagati non hanno segnalato la minima presenza di sostanze sospette e nemmeno si sono potute appurare le circostanze della presunta consegna - peraltro sembra senza il corrispettivo pagamento - di 3,5 kg di cocaina a A. e D. da parte di esponenti dell'organizzazione criminale in questione, quantità asseritamente poi venduta al dettaglio in Ticino. Allo stadio attuale delle indagini, tali indizi rimangono ancora piuttosto labili riferiti alla persona del reclamante, e in ogni caso mancano della gravità prevista dalla formulazione dell’art. 44 PP. Ancor più fragili sembrano essere gli indizi raccolti in merito alla presunta attività di riciclaggio di denaro svolta dal reclamante, che rimane per ora una pura

- 6 ipotesi investigativa, dacché non avvalorata da alcun elemento probatorio concreto. 4. Il reclamante contesta la sussistenza di un rischio di collusione. 4.1. I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell’istruttoria. Da un lato, si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l’imputato e i testimoni, già sentiti o ancora da sentire, o i correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere la verità; dall’altro, di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà provvisoria sui mezzi di prova non ancora acquisiti, allo scopo di distruggerli o alterarli a suo vantaggio (DTF 128 I 149 consid. 2.1). Le possibilità di ostacolare in tal modo l’azione dell’autorità giudiziaria da parte del prevenuto devono essere valutate sulla base di elementi concreti, l’esistenza di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 123 I 31 consid. 3c; 117 Ia 257 consid. 4c). L’autorità deve quindi indicare, per lo meno nelle grandi linee, pur con riserva per operazioni che devono rimanere segrete, quali atti istruttori devono ancora essere eseguiti e in che misura l’eventuale messa in libertà del detenuto ne pregiudicherebbe l’esecuzione (v. DTF 123 I 31 consid. 2b; 116 Ia 149 consid. 5). 4.2. L’autorità inquirente si è pronunciata al riguardo, rilevando un potenziale pericolo di collusione e di inquinamento delle prove. Per il MPC non sarebbe infatti escluso che - se rimesso in libertà - il reclamante possa tentare di comunicare informazioni utili ad altri soggetti implicati nell’inchiesta ed in parte non ancora identificati o attivarsi al fine di alterare o distruggere mezzi di prova non ancora acquisiti. Il MPC sottolinea poi che le indagini sono di elevata complessità e che la scarcerazione dell’imputato potrebbe gravemente pregiudicare l’indagine di polizia giudiziaria la quale necessita di ulteriori e importanti attività istruttorie finalizzate alla raccolta di prove ed alla ricerca di ulteriori membri dell’organizzazione criminale attivi sul territorio svizzero (v. domanda di conferma dell’arresto dell’11 ottobre 2005, pag. 10-11, act. 5.2).

4.3. Queste semplici asserzioni di principio non dimostrano tuttavia ancora l’esistenza di un pericolo concreto di collusione, come richiesto dalla prassi citata in precedenza (v. consid. 4.1, "supra"). La tesi del MPC, secondo cui nell’ambito dell’organizzazione mafiosa a cui farebbe capo il reclamante potrebbe - in considerazione dell’importante impulso avuto di recente dall’indagine - sussistere un serio pericolo di collusione, dovrà comunque arricchirsi d’elementi idonei a suffragarlo. Infatti, i due principali co-indagati nella presente causa, sospettati di partecipazione e/o sostegno all’organizzazione criminale in questione, ossia E. e D., sono attualmente incarcerati in Svizzera

- 7 ed hanno potuto essere ripetutamente interrogati. La tesi dell’autorità inquirente sull’esistenza di questo pericolo non può quindi essere condivisa. 5. Il reclamante sostiene l’inesistenza del pericolo di fuga e si appella - ancorché indirettamente - al suo precario stato di salute per sollecitare la sua immediata liberazione. 5.1. Secondo la giurisprudenza, il pericolo di fuga non può essere valutato unicamente fondandosi sulla gravità del reato, anche se, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, la prospettiva di una pena privativa della libertà personale di lunga durata consente spesso di presumerne l’esistenza (v. art. 44 n. 1 PP; v., sull’influsso della durata della pena presumibile, DTF 128 I 149 consid. 2.2 e 126 I 172 consid. 5a). L’esistenza di questo pericolo deve essere esaminata tenendo conto di un insieme di criteri, quali il carattere dell’interessato, la sua moralità, le sue risorse, i legami con lo Stato dove è perseguito, come pure i suoi contatti con l’estero (DTF 125 I 60 consid. 3a e riferimenti; 123 I 31 consid. 3d). 5.2. Nel caso concreto, il potenziale pericolo di fuga appare chiaramente elevato. Infatti, come già rilevato dal MPC (v. risposta del 26 ottobre 2005, pag. 4, act. 5), i legami che il reclamante intrattiene con la Svizzera sono molto recenti e piuttosto tenui, o comunque assai meno importanti di quanto non lo possano essere quelli da lui intrattenuti con l’Italia, paese di cui è cittadino e nel quale ha trascorso la gran parte della sua esistenza. Non è quindi da escludere che il reclamante, con l'aggravamento della sua posizione processuale manifestatasi in seguito all'arresto, possa a questo punto essere indotto a rifugiarsi in Italia, paese dal quale l'estradizione verso la Svizzera non sarebbe tra l’altro più possibile, essendo egli di nazionalità italiana. Si nota poi che, di massima, la scarcerazione non entra in linea di conto finché sussiste, come nella fattispecie, un concreto pericolo di collusione (v. sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 3.2.3). Giova infine rilevare che quando all'imputato è attribuito un reato punibile con la reclusione, come è il caso in concreto per il reato di organizzazione criminale (art. 260ter CP), il pericolo di fuga è presunto per legge (v. art. 44 n. 1 PP). Questo insieme di circostanze, unitamente alla prospettiva di dover scontare un'importante pena detentiva in seguito al procedimento in corso, permette di affermare che in concreto il pericolo di fuga paventato dalle autorità inquirenti rimane d’attualità, e che nemmeno l’adozione di misure sostitutive meno coercitive – come quelle postulate nel gravame – permetterebbe oggi di eliminare il rischio appena descritto.

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5.3. Si rileva infine che nella fattispecie, contrariamente a quanto sembra sostenere il reclamante, il regime di detenzione preventiva è perfettamente compatibile con il suo stato di salute. Prova ne è il fatto che, dopo avere accusato dei malori durante gli interrogatori, egli è stato immediatamente ricoverato (sotto sorveglianza) presso l’Ospedale civico di Lugano ed il Cardiocentro dove ha potuto beneficiare di tutte le cure del caso. Si evince inoltre dagli atti, che il reclamante viene accompagnato in una struttura medica adeguata ogni qual volta il suo stato di salute lo rende necessario. 6. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto. Conformemente all’art. 245 PP le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1'500.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, il 24 novembre 2005

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Walter Zandrini - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio dei giudici istruttori federali

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.

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