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Tribunale penale federale 24.11.2005 BH.2005.34

24 novembre 2005·Italiano·CH·penale federale·PDF·3,363 parole·~17 min·1

Riassunto

Reclamo contro conferma dell'arresto;;Reclamo contro conferma dell'arresto;;Reclamo contro conferma dell'arresto;;Reclamo contro conferma dell'arresto

Testo integrale

Sentenza del 24 novembre 2005 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti, Cancelliere Luca Fantini

Parti

A., attualmente detenuto rappresentato dall’avv. Stefano Ferrari

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE

Controparte

Istanza precedente UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI

Oggetto Reclamo contro conferma dell'arresto

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell ’incar to: BH.2005.34

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Fatti: A. A. è stato arrestato il 10 ottobre 2005 nell’ambito di un’inchiesta preliminare di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup) e partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter CP) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Con decisione del 12 ottobre 2005, il giudice istruttore federale ha convalidato l’arresto (act. 10.2). B. Il 17 ottobre 2005, A. è insorto contro l’ordinanza di conferma dell’arresto con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Egli censura l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza giustificanti l’arresto in relazione alle imputazioni ascrittegli, come pure dei pericoli di collusione e di fuga; lamenta inoltre un insufficiente accesso agli atti dell'incarto. L’imputato chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria e - in applicazione del principio della proporzionalità - di eventualmente accompagnare tale libertà da misure sostitutive dell'arresto. C. Con osservazioni del 24 e, rispettivamente, del 25 ottobre 2005, l'Ufficio dei giudici istruttori federali (UGIF) e il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) postulano la reiezione del reclamo, il secondo nella misura della sua ammissibilità. Le autorità inquirenti osservano che, contrariamente all’opinione del reclamante, tutti i reati in questione sono stati regolarmente contestati all’interessato e che in merito sono stati raccolti numerosi indizi. Ribadendo integralmente il contenuto della sua domanda di conferma dell'arresto dell'11 ottobre 2005, il MPC evidenzia inoltre la sussistenza di concreti rischi di collusione e di fuga, opponendosi ad una scarcerazione - sia pur condizionata dell’imputato. D. Nella sua replica del 28 ottobre 2005, l'indagato ha sostanzialmente confermato le argomentazioni esposte nel reclamo, contestando le osservazioni del MPC. Non è stata richiesta una duplica. Diritto: 1. 1.1. La Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell’atto o

- 3 dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1 e giurisprudenza citata). 1.2. Secondo l'art. 214 cpv. 1 PP, contro le operazioni e le omissioni del giudice istruttore può essere presentato reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale; l'ordinanza emessa dal giudice istruttore in materia di conferma dell'arresto (art. 47 cpv. 2 e 4 PP) fa parte delle operazioni soggette a reclamo ai sensi della norma precitata (v. sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.28 del 14 ottobre 2005, consid. 1.2). Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto o dell'omissione in questione (art. 217 PP). L'ordinanza di conferma dell'arresto è stata notificata all'imputato e al suo patrocinatore il 12 ottobre 2005; il reclamo, interposto il 17 ottobre, è dunque tempestivo. La legittimazione a ricorrere dell’indagato è pacifica (v. art. 214 cpv. 2 PP). 2. ll reclamante si duole - ancorché in maniera indiretta - di un accesso incompleto agli atti, chiedendo di poter visionare quelli determinanti per il mantenimento della sua carcerazione. 2.1. Il diritto di accedere agli atti di un incarto, alla stregua di quello di esaminare le prove assunte dall’autorità, rientra nel diritto di essere sentiti poiché costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti prima che una decisione sia presa, vero fulcro del diritto di essere uditi. Quanto all’esercizio di tale diritto, desumibile dall’art. 29 Cost., il Tribunale federale ha precisato che esso è di principio soddisfatto quando l’interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l’inserto di causa, consultandoli in sede appropriata e con facoltà di prendere delle note o di estrarne delle fotocopie (DTF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 109 consid. 2b; v. anche la sentenza 1A.157/1995 del 13 marzo 1996, parzialmente pubblicata in RDAT 1996 II 56 p. 192). Il diritto di consultare gli atti di un incarto può nondimeno comportare eccezioni o restrizioni richieste dalla tutela di legittimi interessi pubblici o privati contrastanti quali, ad esempio, il rischio di collusione; al riguardo l’autorità dispone di tutta una serie di accorgimenti, come depennare certi passaggi o comunicare solo determinati documenti ad esclusione di altri (DTF 122 I 153 consid. 6a; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, n. 2489 e 2491, pag. 533-534; v. anche Luca Marazzi, Il GIAR, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, pagg. 21-25). A questo proposito la giurisprudenza ha sancito che una limitazione del diritto di accedere agli atti, per quanto imposta prima della chiusura dell’istruzione formale, non comporta in principio né una violazione dell’art. 29 cpv. 2 Cost. né dell’art. 6 CEDU (DTF

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120 IV 242 consid. 2c/bb e riferimenti citati). Ed è pure alla luce di tali indicazioni giurisprudenziali che va interpretato l’art. 116 PP (applicabile nella procedura delle indagini preliminari giusta il rinvio dell’art. 103 cpv. 2 PP), per il quale “quando lo scopo dell’istruzione non ne sia pregiudicato, il giudice istruttore può permettere un esame degli atti al difensore ed all’imputato; a quest’ultimo, occorrendo, sotto sorveglianza”. 2.2. Le osservazioni del MPC, che appaiono sufficientemente motivate, consentono di ritenere che in concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di collusione o di inquinamento delle prove non è del tutto fuori luogo: la particolare natura del procedimento, che riguarda tre co-imputati sospettati di appartenere ad un’organizzazione criminale di tipo mafioso operante a livello transnazionale, comporta oggettivamente un elevato rischio di collusione, nel senso che informazioni riservate riguardanti uno degli imputati potrebbero facilmente essere messe a conoscenza di altri. Risulta peraltro che, pur con le limitazioni adottate, il reclamante ha potuto accedere agli elementi essenziali dell’inchiesta e prendere atto (malgrado egli sostenga il contrario) delle principali accuse a suo carico : nel corso degli interrogatori ai quali è stato sottoposto, l’imputato è stato messo al corrente di numerosi fatti rilevanti dell’inchiesta, ed in particolare di prove (intercettazioni telefoniche; dichiarazioni di altri co-imputati) che farebbero stato di un suo coinvolgimento nelle attività dell’organizzazione criminale sotto inchiesta (v. verbale di interrogatorio del 10 ottobre 2005, pag. 14-17, act. 10.1.15, verbali di intercettazione delle conversazioni telefoniche, act. 10.1.13 e verbale di interrogatorio di B. del 4 ottobre 2005, pag. 4-8, act. 10.6). Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto dello stadio intermedio dell’inchiesta, le limitazioni imposte alla consultazione degli atti non possono ancora essere ritenute lesive del principio della proporzionalità; in altre parole, il MPC non ha abusato del suo potere discrezionale nell’applicare l’art. 116 PP. 3. Secondo l’art. 44 PP, l’imputato può essere incarcerato solo quando esistano gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Occorre inoltre che si possa presumere la sua imminente fuga, ciò che si realizza quando all’imputato sia attribuito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Svizzera (cifra 1), oppure se determinate circostanze fanno presumere che egli voglia far scomparire le tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell’istruttoria (cifra 2). Il tenore di questa norma corrisponde alle esigenze di legalità, dell’esistenza di ragioni d’interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2, 31 cpv. 1 e 36 cpv. 1 Cost.) e dall’art. 5 CEDU. In concreto, a fondamento della sua decisione, il giudice istruttore federale ha ri-

- 5 tenuto sia l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza in merito alle imputazioni di infrazione alle legge federale sugli stupefacenti e di partecipazione ad organizzazione criminale, sia dei rischi di collusione e di fuga. Si tratta pertanto di analizzare se le condizioni cumulative sopra richiamate sono adempiute nella fattispecie. 3.1. I requisiti posti per la valutazione dell’esistenza di gravi indizi di colpevolezza giustificanti la detenzione non sono identici nei diversi stadi dell’inchiesta penale. Sospetti ancora poco precisi, ma sorretti da imprecisioni o variazioni nelle dichiarazioni dell’imputato, possono essere considerati sufficienti all’inizio delle indagini, ma, dopo il compimento di tutti gli atti istruttori che possono entrare in linea di conto, la prospettiva di una condanna deve apparire vieppiù verosimile (DTF 116 Ia 143 consid. 3c; sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 2.3). In concreto, il reclamante è detenuto dal 10 ottobre 2005. Se l’inchiesta aperta nei suoi confronti e di altri due indagati (oltre che di ignoti) non è - pacificamente - ai suoi inizi, essendo stata avviata il 19 gennaio 2005, nemmeno può essere considerata prossima alla sua conclusione; essa si situa in una fase intermedia, di modo che, in questo stadio della procedura, se non sono sufficienti indizi vaghi, neppure può essere pretesa la produzione di prove definitive (v. sentenza del Tribunale federale 1S.14/2005 del 25 aprile 2005 consid. 3.1). 3.2. Il procedimento penale in esame si inserisce nel quadro di un'inchiesta condotta dagli inquirenti svizzeri in collaborazione con quelli esteri relativa ad un traffico internazionale di stupefacenti tra la Spagna, l'Italia e la Svizzera; il reclamante è sospettato di collaborare, al pari di altre persone, con un'organizzazione criminale formata da latitanti calabresi dedita al traffico di sostanze stupefacenti. In tale ambito, egli avrebbe organizzato, avvalendosi della collaborazione di due co-imputati, il noleggio di alcuni veicoli al fine di scortare due persone dell'organizzazione in Y. incaricate di far esplodere un'imbarcazione ormeggiata nel porto di Z. (v. verbale di interrogatorio di B. del 4.10.2005, pag. 4-5, act. 10.6). Pare che questa imbarcazione, appartenente ad un cittadino svizzero, era stata predisposta per trasportare ingenti quantità di cocaina via mare verso la Calabria; tale imbarcazione è in seguito effettivamente andata completamente distrutta in un incendio che le autorità iberiche sospettano sia di origine dolosa (v. Rapporto di arresto della FedPol del 10.10.2005, act. 10.1.13). Dalle intercettazioni telefoniche ordinate sui collegamenti utilizzati dagli indagati, risulta inoltre come il reclamante sia in costante contatto - avvalendosi a tal fine anche di intermediari - con alcuni presunti referenti dell'organizzazione su suolo italiano, tra i quali un certo C., che è sospettato di aver in-

- 6 trodotto e venduto al dettaglio sostanza stupefacente (cocaina in particolare) nel Canton Ticino. Questo personaggio, secondo le dichiarazioni di un coimputato, sarebbe inoltre uno degli autori materiali dell'esplosione a scopo intimidatorio dell'imbarcazione in Y., ed avrebbe ricevuto dei compensi dal reclamante per l'azione svolta (v. verbale interrogatorio di B., act. 10.6, pag. 5- 6). Come ben si evince dai verbali degli interrogatori resi di fronte alla Polizia giudiziaria federale il 10 ottobre 2005 e al MPC il giorno seguente (v. act. 10.1.15 e 10.1.16), al reclamante sono stati puntualmente contestati i reati di cui è accusato e le circostanze di fatto alla base dei sospetti degli inquirenti (contenuto delle conversazioni telefoniche sorvegliate, dichiarazioni fornite da altri imputati o da persone informate sui fatti). Malgrado la sua evidente reticenza, egli non può quindi ragionevolmente sostenere di essere all'oscuro delle imputazioni che gravano su di lui come pure degli elementi fondanti queste accuse. 3.3. Sulla base della valutazione globale di questi elementi, si può ammettere che a carico del reclamante sussistono sufficienti indizi giustificanti il mantenimento della sua carcerazione riguardo al reato di partecipazione e/o sostegno a un’organizzazione criminale. Del resto, nel reclamo egli si limita a sostenere che – contrariamente a quanto appena rilevato – non sarebbero presentati gravi indizi oppure, laddove l’autorità muove nei suoi confronti delle circostanziate contestazioni, ne tenta di sminuire la portata o il suo coinvolgimento personale, senza tuttavia precisare perché i fatti fondanti i menzionati indizi non potrebbero essere ritenuti. Egli misconosce inoltre che l’art. 260ter CP è stato adottato anche per la frequente difficoltà di fornire la prova della partecipazione del reo al singolo reato. Il problema della prova, ossia di sapere a chi spetti all’interno dell’organizzazione criminale la responsabilità per un reato concreto, è d’altronde all’origine dell’art. 260ter CP e lo ha determinato: la norma implica la criminalizzazione già dell’appartenenza all’organizzazione, senza che sia necessaria la prova d’aver partecipato alla commissione dei reati addebitabili alla stessa (GÜNTHER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 5a ediz., Berna 2000, pag. 200 n° 25; MARC FORSTER, Kollektive Kriminalität. Das Strafrecht vor der Herausforderung durch das organisierte Verbrechen, Basilea 1998, pag. 23; GUNTHER ARZT, in: N. SCHMID [editore], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. 1, Zurigo 1998, n° 53-56 ad art. 260ter CP). Lamentando l’asserita assenza di una contestazione concreta e di un caso specifico, egli disattende che, riguardo al reato dell’art. 260ter CP, sulla base delle dichiarazioni dei co-imputati B. e D., egli è sospettato di aver partecipato e/o sostenuto un’organizzazione criminale che ha compiuto vari reati, e non tanto per averne commesso personalmente determinati, ciò che - perlomeno allo stadio attuale dell’inchiesta - è sufficiente dal profilo dell’art. 260ter

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CP per ammettere il possibile adempimento della relativa fattispecie legale (v. sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 2.7). L’avanzamento dell’inchiesta e l’espletamento di altri atti istruttori dovrà nondimeno concretizzare ulteriormente i gravi indizi nei confronti dell'insorgente. 3.4. Risulta invece più sfumata la valutazione in merito all'altra imputazione contestata al reclamante, ossia quella di infrazione qualificata alla legge federale sugli stupefacenti giusta il suo art. 19 n. 1 e 2. L’autorità inquirente fa invero stato di numerosi indizi in tal senso, raccolti soprattutto in base a dichiarazioni di testimoni o di altri co-imputati. Se da una parte, il coinvolgimento nel traffico di stupefacenti di altre persone legate all'inchiesta - conosciute e frequentate dal qui reclamante - quale il già menzionato C., appare assodato, dall'altra va notato che le numerose perquisizioni intraprese nelle abitazioni, nei locali commerciali e nei veicoli di pertinenza degli indagati non hanno segnalato la minima presenza di sostanze sospette e nemmeno si sono potute appurare le circostanze della presunta consegna - peraltro sembra senza il corrispettivo pagamento - di 3,5 kg di cocaina a D. e B. da parte di esponenti dell'organizzazione criminale in questione, quantità asseritamente poi venduta al dettaglio in Ticino. Allo stadio attuale delle indagini, tali indizi rimangono ancora piuttosto labili riferiti alla persona del reclamante, e in ogni caso mancano della gravità prevista dalla formulazione dell’art. 44 PP. 4. Il reclamante ritiene inconsistente il rischio di collusione paventato dalle autorità inquirenti, sostenendo che su questo punto l'ordinanza impugnata sarebbe motivata in maniera generica e sul solo argomento della sua (peraltro denegata) reticenza. 4.1. I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell’istruttoria. Da un lato, si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l’imputato e i testimoni, già sentiti o ancora da sentire, o i correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere la verità; dall’altro, di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà provvisoria sui mezzi di prova non ancora acquisiti, allo scopo di distruggerli o alterarli a suo vantaggio (DTF 128 I 149 consid. 2.1). Le possibilità di ostacolare in tal modo l’azione dell’autorità giudiziaria da parte del prevenuto devono essere valutate sulla base di elementi concreti, l’esistenza di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 123 I 31 consid. 3c; 117 Ia 257 consid. 4c). L’autorità deve quindi indicare, per lo meno nelle grandi linee, pur con riserva per operazioni che devono rimanere segrete, quali atti istruttori devono ancora essere eseguiti e in che misura l’eventuale messa in libertà del detenuto ne pregiudicherebbe l’esecuzione (v. DTF 123 I 31 consid. 2b; 116 Ia 149 consid. 5).

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4.2. Tenuto conto del comportamento del reclamante nei giorni precedenti il suo arresto, l’esistenza di un concreto rischio di collusione appare nella fattispecie evidente. È stato infatti appurato che egli ha incontrato un co-imputato (B,) poco dopo che quest’ultimo era stato fermato ed interrogato dalla Polizia giudiziaria federale. Secondo le affermazioni rilasciate da B., il reclamante lo avrebbe ripetutamente avvicinato nell’intento di intimidirlo, minacciando lui e la sua famiglia di pesanti ritorsioni nel caso in cui avesse parlato con le autorità (v. verbali di interrogatorio di B. del 7.10.2005, pag. 3-4, act. 10.7 e del 20.10.2005, pag. 4, act. 10.8). Non è quindi da escludere che se rimesso in libertà, l’imputato possa nuovamente tentare di ostacolare l’attività delle autorità inquirenti, comunicando informazioni utili per altri soggetti implicati nell’inchiesta e tuttora oggetto di atti ed accertamenti investigativi oppure esercitando indebite pressioni per convincere coimputati e testimoni a proferire false dichiarazioni alle autorità inquirenti. 5. Il reclamante sostiene l’inesistenza del pericolo di fuga. Egli ribadisce di non avere nessun motivo di fuggire, il centro dei suoi interessi affettivi ed economici essendo in Svizzera. Ad ogni modo, il pericolo di fuga non sarebbe né concreto né supportato da fatti precisi e potrebbe essere scongiurato con provvedimenti meno restrittivi della detenzione preventiva. 5.1. Secondo la giurisprudenza, il pericolo di fuga non può essere valutato unicamente fondandosi sulla gravità del reato, anche se, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, la prospettiva di una pena privativa della libertà personale di lunga durata consente spesso di presumerne l’esistenza (v. art. 44 n. 1 PP; v., sull’influsso della durata della pena presumibile, DTF 128 I 149 consid. 2.2 e 126 I 172 consid. 5a). L’esistenza di questo pericolo deve essere esaminata tenendo conto di un insieme di criteri, quali il carattere dell’interessato, la sua moralità, le sue risorse, i legami con lo Stato dove è perseguito, come pure i suoi contatti con l’estero (DTF 125 I 60 consid. 3a e riferimenti; 123 I 31 consid. 3d). 5.2. Certo, ritenuti i legami affettivi e professionali che il reclamante intrattiene con la Svizzera, il pericolo di fuga non appare essere particolarmente manifesto. Egli vive da numerosi anni nel nostro paese, ove risiedono la sua attuale compagna (in attesa di un figlio) e la sua ex-moglie, con la figlia minorenne; la sua attività professionale è oramai radicata nel Canton Ticino. Si può tuttavia rilevare che, di massima, la scarcerazione non entra in linea di conto finché sussiste, come nella fattispecie, un concreto pericolo di collusione (v. sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 3.2.3). Inoltre, come osservato da giudice istruttore e MPC, con l'aggravamento della sua posizione processuale manifestatasi in seguito all'arresto, il reclamante po-

- 9 trebbe a questo punto essere indotto a rifugiarsi in Italia, paese dal quale l'estradizione verso la Svizzera non sarebbe più possibile, essendo di nazionalità italiana. Giova infine rilevare che quando all'imputato è attribuito un reato punibile con la reclusione, come è il caso in concreto per il reato di organizzazione criminale (art. 260ter CP), il pericolo di fuga è presunto per legge (v. art. 44 n. 1 PP). Questo insieme di circostanze, unitamente alla prospettiva di dover scontare un'importante pena detentiva in seguito al procedimento in corso, permette di affermare che in concreto il pericolo di fuga paventato dalle autorità inquirenti rimane d’attualità, e che nemmeno l’adozione di misure sostitutive meno coercitive permetterebbe oggi di eliminare il rischio appena descritto. 6. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto. Conformemente all’art. 245 PP le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1'500.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, il 24 novembre 2005

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: il Cancelliere:

Comunicazione a: - avv. Stefano Ferrari - Ufficio dei giudici istruttori federali - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.

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