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Tribunale penale federale 13.01.2021 BG.2020.54

13 gennaio 2021·Italiano·CH·penale federale·PDF·3,935 parole·~20 min·2

Riassunto

Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP).;;Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP).;;Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP).;;Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP).

Testo integrale

Decisione del 13 gennaio 2021 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti CANTONE TICINO, MINISTERO PUBBLICO, Richiedente

contro

1. CANTON DE VAUD, MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL,

2. CANTON DU VALAIS, MINISTÈRE PUBLIC, Opponenti

Oggetto Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell ’ incarto: BG.2020.54 e BG.2020.55

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Fatti:

A. In data 26 agosto 2020, il Ministero pubblico del Canton Vaud (in seguito: MP-VD) ha trasmesso al Ministero pubblico del Canton Ticino (in seguito: MP-TI) una domanda di assunzione dei procedimenti penali PE20.003230, PE20.005468, PE20.005466, PE20.005467 e PE20.016709. Il primo riguarda una denuncia penale del 19 febbraio 2020 presentata da A., B. SA, C. SA e D. Sarl contro E. per truffa (art. 146 CP) e appropriazione indebita (art. 138 CP); il secondo, una denuncia penale del 25 marzo 2020 presentata da F. contro E. e G. per estorsione per mestiere (art. 156 cpv. 2 CP) e truffa per mestiere (art. 146 cpv. 2 CP); il terzo e il quarto, due denunce penali del 25 marzo 2020 presentate da F. contro H. e E. per estorsione per mestiere (art. 156 cpv. 2 CP) e truffa per mestiere (art. 146 cpv. 2 CP); il quinto, una denuncia penale del 9 settembre 2020 presentata da I. contro E. e J. per truffa (art. 146 CP) e appropriazione indebita (art. 138 CP). In sostanza, il MP-VD, preso atto che F. ha presentato in data 13 dicembre 2019 una denuncia penale al MP-TI contro E., G. e H. per fatti analoghi a quelli di cui alle denunce presentate nel Canton Vaud, ha ritenuto le autorità inquirenti ticinesi competenti per trattare tutte le denunce sulla base dell’art. 34 cpv. 1 seconda frase CPP (v. INC.2020.7071, atto 1).

B. Con scritto del 10 settembre 2020, il MP-TI ha rifiutato l’assunzione dei procedimenti vodesi di cui sopra (INC.2020.7071, atto 2), chiedendo a sua volta al MP-VD di riprendere i procedimenti ticinesi INC.2019.12421, INC.2020.53 e INC.2020.1067 (v. INC.2019.12421, atto 14): il primo concernente una denuncia di F., K. SA, L. SA e M. SA contro E. e H. per truffa (art. 146 CP), estorsione (art. 156 CP) e minaccia (art. 180 CP); il secondo, una denuncia di N., O. SA e P. SA contro E., G. e Q. per appropriazione indebita (art. 138 CP) e truffa (art. 146 CP); il terzo, una denuncia di R. SA, S. e T. contro E., G. e Q. per appropriazione indebita (art. 138 CP), furto (art. 139 CP) e truffa (art. 146 CP).

C. In data 1° ottobre 2020, il MP-VD ha rifiutato di riprendere gli incarti ticinesi di cui sopra, ribadendo la sua domanda di assunzione dei già citati incarti vodesi (v. INC.2019.12421, atto 15).

D. L’8 ottobre 2020, il MP-TI ha chiesto al Ministero pubblico del Canton Vallese (in seguito: MP-VS) di riprendere i già citati incarti ticinesi, autorità che, in

- 3 data 25 novembre 2020, ha rifiutato l’assunzione (v. INC.2019.21421, atto 16).

E. Con scritto del 27 novembre 2020, il MP-TI ha ribadito il suo rifiuto a riprendere le procedure pendenti presso il MP-VD (v. INC.2020.7017, atti 8 e 7).

F. Con istanza di determinazione del foro competente del 30 novembre 2020, il MP-TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare dei procedimenti, si è rivolto a questa Corte chiedendo, in via principale, che le autorità di perseguimento penale del Canton Vaud siano designate quali autorità cui spetta il diritto e il dovere di perseguire e giudicare i reati di cui ai procedimenti penali INC.2019.12421, INC.2020.53, INC.2020.1067 e INC.2020.9718 del MP-TI; in via alternativa, che le autorità di perseguimento penale del Canton Vallese siano designate quali autorità cui spetta il diritto e il dovere di perseguire e giudicare i reati di cui ai procedimenti penali in questione (v. BG.2020.54, act. 1)

G. Il 3 dicembre 2020, il MP-VD ha presentato a sua volta un’istanza di determinazione del foro, chiedendo che il MP-TI sia dichiarato competente per istruire e giudicare gli incarti vodesi PE20.003230, PE20.005468, PE20.005466, PE20.005467 e PE20.016709 (v. BG.2020.55, act. 1).

H. Con risposta dell’11 dicembre 2020, il MP-VD chiede che il MP-TI sia dichiarato competente per istruire e giudicare gli incarti PE20.003230, PE20.005468, PE20.005466, PE20.005467 e PE20.016709 (v. BG.2020.54, act. 8). Con lettera del medesimo giorno, il MP-VS ha rinviato al suo scritto del 25 novembre 2020 trasmesso al MP-TI (v. BG.2020.54, act. 7).

I. Con risposta del 18 dicembre 2020, il MP-TI ha ribadito le conclusioni contenute nella sua istanza del 30 novembre 2020 (v. BG.2020.55, act. 5).

Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle autorità coinvolte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.

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Diritto:

1. 1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si comunicano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della promozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché decida (art. 40 cpv. 2 CPP; v. altresì art. 37 cpv. 1 legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]). Riguardo al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, quest'ultima considera applicabile il termine di 10 giorni previsto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (v. segnatamente TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'autorità legittimata a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; KUHN, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 488; GAL- LIANI/MARCELLINI, Commentario CPP, 2010, n. 5 ad art. 40 CPP).

Condizione per adire la presente Corte è quindi che tutti i Cantoni coinvolti abbiano provveduto a formulare una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia portato ad alcun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'intervento della scrivente Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BOUVERAT, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 569 e 599; SCHLEGEL, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3a ediz. 2020, n. 8 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007, n. 5).

1.2 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constatare

- 5 che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 177.100), la stessa spetta al procuratore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.16 del 18 luglio 2013 consid. 1.2). Per quanto attiene all’autorità competente del Canton Vaud, la legislazione cantonale prevede la competenza del Ministère public central (v. art. 25 cpv. 2 loi sur le Ministère public, LMPu [173.21]) mentre nel Canton Vallese è competente l’Office central du Ministère public (v. art. 7 cpv. 1 lett. c loi d’application du Code de procédure pénale suisse, LACPP [312.0]). Nella fattispecie, lo scambio di scritti tra la procuratrice pubblica ticinese, il Ministère public central (cellule For et Entraide) del Canton Vaud e l’Office central du Ministère public del Canton Vallese è avvenuto tra le autorità competenti. Le istanze di determinazione del foro, presentate in tempo utile sia dal MP-TI (BG.2020.54) che dal MP-VD (BG.2020.55), sono pertanto ammissibili.

2. Concernendo le istanze in questione le medesime autorità inquirenti cantonali nonché procedimenti penali riguardanti in sostanza le stesse persone denunciate per reati di medesima natura (v. Fatti lett. G e H), per motivi di economia processuale si giustifica di procedere alla congiunzione delle cause BG.2020.54 e BG.2020.55 (v. art. 30 CPP).

3. 3.1 3.1.1 Nella sua istanza di fissazione del foro, il MP-TI ha affermato che “con esposto 13/16.12.2019 F., nonché le società (a lui facenti capo in modo diretto o indiretto) K. SA, L. SA e M. SA, hanno querelato/denunciato al Ministero pubblico del Cantone Ticino E. e (la di lui moglie) H., per i titoli di truffa, estorsione e minaccia (AI 1, inc. MP 2019.12421), esponendo in sostanza che F. e E. si sarebbero conosciuti alla fine dell’anno 2009. Nel corso del 2012, E. avrebbe proposto a F. di collaborare nello sviluppo di un progetto imprenditoriale relativo a una società di franchising nel settore dell’alimentazione fast-food, convincendolo a finanziare l’operazione, che sarebbe poi finita nel nulla. Il querelante/denunciante, a suo dire su richiesta di E., avrebbe firmato dei contratti di consulenza con Q., AA., H. e BB., tutte persone che avrebbero poi anch’esse ricevuto ingenti importi dallo stesso F., tramite l’agire del querelato/denunciato. F. sarebbe poi stato presentato, sempre tramite il querelato/denunciato, a CC., poi rivelatasi essere in realtà DD., asseritamente segretaria di un cliente per il quale E. gestiva un’importante fondazione. Il querelato/denunciato avrebbe fatto credere a F. di essere in pericolo (anche la di lui famiglia) e che lui avrebbe potuto proteggerlo. F. avrebbe poi

- 6 ricevuto minacce telefoniche (effettuate da EE., su incarico di E.), che lo avrebbero convinto, a suo dire su consiglio di E., ad installare delle telecamere interne nelle sue abitazioni, controllate e gestite da quest’ultimo e dalla (di lui) moglie, in cambio di versamenti di somme di denaro. F. sarebbe stato anche indotto ad acquistare aerei d’epoca, che avrebbero dovuto costituire un investimento sicuro all’interno dell’organizzazione della quale faceva parte. In conclusione F. avrebbe versato i seguenti importi: CHF 7’043’159.75 per l’acquisto e la manutenzione degli aerei; CHF 618’707.60 a G., CHF 788’496.95 a FF., CHF 1’385’487.66 a H., CHF 1’778’920.– a società marocchine di proprietà di quest’ultima, CHF 85’498.80 a E., CHF 1’038’010.– alla società panamense GG. SA e CHF 1’181’330.– ai membri della famiglia di E.. F. avrebbe inoltre consegnato al querelato/denunciato la sua collezione di orologi, di un valore di CHF 360’000.– ed avrebbe subito la sottrazione del contenuto di due valigie, nelle quali vi sarebbero stati depositati CHF 6’109’314.90. Il tutto per un totale complessivo di oltre CHF 20 Mio” (v. BG.2020.54, act. 1, pag. 2 e seg.). Inoltre, in data 19 dicembre 2019 (INC.2020.53), 31 gennaio 2020 (INC.2020.1067) e 10 novembre 2020 (INC.2020.9718) sono state depositate ulteriori denunce nei confronti di E., G. e Q. per appropriazione indebita (art. 138 CP), truffa (art. 146 CP) e furto (art. 139 CP). Con la prima, N., O. SA e P. SA rimproverano in sostanza ai denunciati di averli indotti con l’inganno a versare loro nonché a terzi ingenti somme di denaro al fine di concludere un contratto di grande importanza in Marocco, ciò che si sarebbe rivelata una truffa. E. avrebbe fatto credere di agire quale rappresentante di un fondo d’investimento, gerente economico dei fondi monetari dell’ONU, organizzazione alla quale egli avrebbe avuto l’intenzione di proporre l’acquisto dei veicoli prodotti dai denuncianti. Con la seconda denuncia, R. SA, S. e T. rimproverano ai denunciati di averli indotti con l’inganno a versare loro nonché a terzi ingenti somme di denaro al fine di concludere importanti contratti in ambito immobiliare rivelatisi di natura truffaldina. Con la terza denuncia, F. e K. SA rimproverano a E. di non aver restituito loro una moto messagli a disposizione a partire dal 2016 nell’ambito del loro rapporto di lavoro.

Ora, l’autorità inquirente ticinese, basandosi su una sentenza del 24 agosto 2020, con la quale la Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto i reclami interposti da F. e le sue società contro i decreti di non luogo a procedere emanati dal MP-TI in relazione alle denunce/querele di cui sopra, ritiene che competente per trattare tutti i casi ticinesi, ma anche quelli vodesi (v. infra consid. 3.1.2), sia il MP- VD, o eventualmente il MP-VS. Essa sostiene, in sostanza, che il reato principale di truffa sia stato pianificato, organizzato e strutturato in Svizzera francese e non nel Canton Ticino.

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3.1.2 Nella sua istanza di fissazione del foro il MP-VD ha riassunto i fatti oggetto delle denunce presentategli (v. Fatti lett. A). Per quanto riguarda la procedura PE20.003230, secondo la denuncia del 19 febbraio 2020 l’indagato E., tra maggio 2018 e gennaio 2019, avrebbe indotto abusivamente A., così come B. SA, C. SA e D. Sarl, di cui il predetto è amministratore, a effettuare diversi lavori di riparazione e risanamento ingiustificati in un appartamento appartenente all’indagato a Losanna. Diversi importi sarebbero stati versati in favore dell’indagato dai denuncianti a titolo d’indennizzo per danni d’acqua occorsi nell’appartamento in questione, danni che sarebbero stati causati intenzionalmente dall’indagato. Quest’ultimo avrebbe inoltre indotto A. nel 2019, con affermazioni fallaci, nel corso di riunioni tenutesi a Clarens e a Vevey, a concludere un contratto d’investimento immobiliare con dei partner internazionali, sulla base del quale A. avrebbe versato gli importi di fr. 80'000.–, fr. 120'000.– e fr. 500'000.– a titolo di garanzia di un prestito che gli doveva essere concesso al fine d’investire in diversi progetti immobiliari. A. non avrebbe tuttavia mai ricevuto i fondi promessi, restando senza notizie da parte dell’indagato dal mese di giugno 2019.

La procedura PE20.005468 riguarda una prima denuncia sporta da F., il quale rimprovera a E. di avere, tra il 2014 e il 2019, esercitato pressioni psicologiche e proferito minacce nei suoi confronti al fine d’indurlo a versare EUR 2'486'850.–, fr. 958'958.65 e USD 407'023.37 in favore di HH. SA, con sede a Sion, società amministrata da G., per l’acquisizione di aerei, nonché fr. 2'959'172.10 per la restaurazione e la manutenzione di quest’ultimi e l’acquisto di carburante. F. avrebbe ricevuto la prima minaccia al telefono quando si trovava a Lugano, procedendo ai versamenti in questione mediante conti bancari in Ticino. La procedura PE20.005466 concerne una seconda denuncia del predetto, il quale rimprovera a E. di averlo indotto, nel maggio 2017, mediante pressioni psicologiche, a consegnargli sette orologi. Su istruzioni dell’indagato, gli orologi sarebbero stati consegnati a Chesières/VD al fine di essere messi a disposizione di H. La procedura PE20.005467 concerne una terza denuncia di F., il quale rimprovera a E. di averlo indotto, tra il 2012 e il 2017, mediante pressioni psicologiche, a versargli EUR 1'514'703.– e EUR 1'274'703.46 su conti bancari aperti in Marocco intestati a H. e a una società riconducibile a quest’ultima. Infine, la procedura PE20.016709 concerne una denuncia presentata da I., il quale rimprovera a E. e a J. di averlo indotto, mediante affermazioni fallaci, a consegnare al primo EUR 55'000.– e fr. 50'000.–, rispettivamente il 6 marzo 2019 a Losanna e il 3 aprile 2019 a Perroy/VD. Tali somme sarebbero state consegnate al fine di costituire una società che avrebbe riacquistato un fondo

- 8 appartenente al denunciante e di aumentare il capitale azionario di tale società.

Il MP-VD è giunto alla conclusione che il MP-TI deve essere ritenuto competente per trattare le suddette procedure sulla base dell’art. 34 cpv. 1 seconda frase CPP, dato che in entrambi i Cantoni l’infrazione più grave invocata risulta essere la truffa per mestiere e che F. ha sporto una denuncia in Ticino contro E., G. e H. per fatti simili a quelli presentati all’autorità penale vodese già in data 13 dicembre 2019 (v. BG.2020.55, act. 1).

3.1.3 Il MP-VS, dal canto suo, ha dichiarato innanzitutto che in Vallese non vi sono procedure penali pendenti a carico delle persone di cui sopra. Condividendo in sostanza la posizione del MP-VD, esso ha negato una sua competenza per i fatti denunciati in Ticino e nel Canton Vaud (v. BG.2020.54, act. 7 e INC.2020.12421, atto 22).

3.2 Giusta l’art. 34 cpv. 1 CPP, se l’imputato ha commesso più reati in luoghi diversi, il perseguimento e il giudizio di tutti i reati competono alle autorità del luogo in cui è stato commesso il reato punibile con la pena più grave. Se per i diversi reati è comminata la stessa pena, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. È posta come condizione che l'autore sia perseguito simultaneamente nei Cantoni implicati (MOSER/SCHLAPBACH, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 6 ad art. 34 CPP e riferimenti citati; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3a ediz. 2011, n. 376). Questo presupposto non è dato qualora un procedimento avviato in un Cantone si concluda (tramite sentenza, archiviazione, ecc.) prima dell'apertura del procedimento nell'altro Cantone coinvolto (MO- SER/SCHLAPBACH, op. cit., n. 7 ad art. 34 CPP). Vi è perseguimento, indipendentemente dalle particolarità organizzative cantonali, non solo di fronte all'apertura formale dell’istruzione ma anche in caso di procedura investigativa della polizia (ibidem). Il deposito della denuncia penale porta all’adempimento dei primi atti di perseguimento ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 seconda frase CPP (v. TPF 2009 169 consid. 2.2 e riferimenti, nonché BOUVERAT, op. cit., n. 3 ad art. 34 CPP). La determinazione della pena più grave si fonda di principio sulla pena edittale massima, senza prendere in considerazione le circostanze (aggravanti o attenuanti) del caso concreto. Se sono state commesse più infrazioni per le quali sono comminate pene massime identiche, occorre prendere in considerazione l’esistenza di una pena minima (BOUVE- RAT, ibidem).

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Il foro deve essere fissato sulla base dei sospetti attuali. Determinante non è ciò che sarà ritenuto contro l’imputato, ma i fatti che gli sono contestati unitamente alla loro qualifica giuridica, così come emergono dall’incarto al momento dell’esame della competenza (MOSER/SCHLAPBACH, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP), a meno che gli stessi sembrino da subito infondati o chiaramente esclusi (v. sentenza del Tribunale penale federale BG.2012.16 del 15 giugno 2012 consid. 3.2).

Secondo l’art. 33 cpv. 1 CPP, i compartecipi sono perseguiti e giudicati dalle autorità competenti per il perseguimento e il giudizio dell’autore. Il cpv. 2 della medesima disposizione prevede che se il reato è stato commesso da più autori, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento.

3.3 In concreto, dalle denunce sporte in Ticino, i reati invocati sono l’appropriazione indebita (art. 138 CP), il furto (art. 139 CP), la truffa (art. 146 CP), l’estorsione (art. 156 CP) e la minaccia (art. 180 CP). Nel Canton Vaud, i reati invocati sono l’appropriazione indebita (art. 138 CP), la truffa (art. 146 CP) e l’estorsione (art. 156 CP).

Gli incarti riguardanti i procedimenti penali oggetto dalla presente procedura permettono di affermare che i fatti oggetto delle denunce sono intervenuti sia in Ticino, sia nel Canton Vaud, sia altrove, segnatamente in Italia. Per quanto riguarda F., vi è da rilevare innanzitutto che egli è domiciliato in Ticino, Cantone in cui hanno sede anche le società a lui riconducibili K. SA, L. SA e M. SA. Nella sua denuncia del 13 dicembre 2019, egli sostiene che la maggior parte dei versamenti da lui effettuati sarebbero stati ordinati a partire dagli uffici di Lugano (v. INC.2020.12421, atto 1, n. 2 in fine). Inoltre, “nella maggior parte dei casi, come detto, F. era vittima di telefonate di minaccia e prima o dopo di messaggi tranquillizzanti, che perlopiù riceveva nei suoi uffici di Lugano. Nel tempo E. è diventato “di casa” negli uffici di Lugano. Egli, così come il fratello, andavano e venivano a loro piacere anche in assenza del signor F. In tutte queste occasioni E. direttamente o tramite lo staff, per dare ancora più credibilità al disegno criminoso, evidenziava il grave pericolo in cui F. ed i suoi cari si trovavano e ribadiva che la loro vita dipendeva esclusivamente dall’intervento e dalla strategia sviluppata dallo Staff in collaborazione con i servizi segreti internazionali […]. Il signor F., purtroppo in balia di queste storie alle quali ha creduto fermamente, ha effettuato o fatto effettuare a favore del denunciato o ai suoi cari un numero impressionante di versamenti” (v. INC.2020.12421, atto 1, n. 10). La documentazione bancaria allegata alle denunce di F. permette del resto di constatare l’utilizzo di conti in Ticino presso la Banca II. SA per i versamenti di denaro in questione.

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Premesso che in Vallese, Cantone in cui E. avrebbe avuto un ufficio, non vi sono procedimenti pendenti a carico di E., G. e H. (v. INC.2020.12421, atti 17 e 22), l’analisi delle denunce presentate in Ticino e nel Canton Vaud permette di concludere che le infrazioni più gravi ipotizzabili nella fattispecie sono quelle della truffa (art. 146 cpv. 1 CP), dell’appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP) e dell’estorsione (art. 156 n. 1 CP). Si tratta di reati che sarebbero stati commessi sia in Ticino che nel Canton Vaud. Di conseguenza, dato che la prima denuncia è stata presentata in Ticino da F. in data 19 dicembre 2019 (v. INC.2020.12421, atto 1), prima quindi di quelle presentate nel Canton Vaud, visto l’art. 34 cpv. 1 seconda frase CPP e la relativa giurisprudenza (v. supra consid. 3.2), le autorità ticinesi sono da considerarsi competenti per il perseguimento e il giudizio di tutte le fattispecie in esame. Motivi per la fissazione di un foro in deroga all’art. 34 cpv. 1 CPP non sono ravvisabili.

4. Riassumendo, le autorità penali del Canton Ticino sono competenti per il perseguimento e il giudizio dei reati oggetto sia delle procedure aperte in Ticino (INC.2019.12421, INC.2020.53 e INC.2020.1067 e INC.2020.9718), che per quelle avviate nel Canton Vaud (PE20.003230, PE20.005468, PE20.005466, PE20.005467 e PE20.016709).

5. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Le cause BG.2020.54 e BG.2020.55 sono congiunte.

2. Le autorità penali del Canton Ticino sono competenti per il perseguimento e il giudizio dei reati di cui ai procedimenti INC.2019.12421, INC.2020.53, INC.2020.1067, INC.2020.9718, PE20.003230, PE20.005468, PE20.005466, PE20.005467 e PE20.016709.

3. Non si prelevano spese giudiziarie.

Bellinzona, 13 gennaio 2021

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ministère public central du Canton de Vaud - Ministère public du Canton du Valais

Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

BG.2020.54 — Tribunale penale federale 13.01.2021 BG.2020.54 — Swissrulings