Decisione del 30 ottobre 2012 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Giorgio Bomio, Cancelliere Davide Francesconi
Parti
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Richiedente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE,
Opponente
Oggetto Competenza materiale (art. 28 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell ’ incarto: BG.2012.35
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Fatti:
A. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino (di seguito: MP-TI) ha avviato, a seguito di diverse denuncie sporte da commercianti, i procedimenti penali, di cui agli incarti no. INC.7924/2009, INC.10201/2009, INC.10346/2009, INC.3080/2010 e INC.4381/2010 per ipotesi di reato di truffa (art. 146 CP), falsità in documenti (art. 251 CP), falsità in certificati (art. 252 CP) e riciclaggio di denaro aggravato (art. 305 bis cifra 2 CP). Dalle indagini sinora condotte sarebbe in sostanza emerso un raggiro in danno a diversi commercianti svizzeri, i quali avrebbero ricevuto delle comunicazioni a carattere pubblicitario, in realtà fittizie, relative alla pubblicazione della loro ditta su cartine topografiche locali. In quest'ottica, gli autori di tale raggiro avrebbero utilizzato nomi di società simili ad entità realmente esistenti e attive nel medesimo settore commerciale, traendo così in inganno i commercianti destinatari, che avrebbero in seguito corrisposto la somma di denaro richiesta secondo le modalità indicate.
B. Nell'ambito dei suddetti procedimenti, il MP-TI ha intrapreso tutta una serie di atti istruttori, grazie ai quali avrebbe localizzato all'estero (presumibilmente in Germania) il centro dell'attività criminale estesa poi in maniera sistematica su tutto il territorio svizzero, e probabilmente, europeo. Per l'incasso degli illeciti profitti, ovvero le somme corrisposte dagli ignari commercianti, gli autori avrebbero utilizzato diversi conti bancari e postali in Svizzera, per l'apertura dei quali gli autori avrebbero fatto uso di documentazione falsa. Il denaro ivi depositato sarebbe stato in seguito prelevato a contanti o bonificato in Germania, motivo per il quale il MP-TI ha proceduto ad inoltrare diverse domande di assistenza giudiziaria alle autorità tedesche postulando, tra le altre cose, l'identificazione, nonché perquisizione e sequestro, delle relazioni bancarie in questione, e l'interrogatorio di diverse persone apparentemente coinvolte nell'attività.
C. Mediante scritto dell'11 giugno 2012, il MP-TI ha chiesto al Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) l'assunzione del procedimento A., avendo il magistrato cantonale ritenuto il caso di competenza delle autorità penali federali, in considerazione del fatto che il riciclaggio di denaro oggetto del procedimento avrebbe carattere internazionale, diramandosi dalla Svizzera ad altri stati europei, in particolare la Germania, e poiché gli autori avrebbero pure agito in diversi cantoni svizzeri, utilizzando almeno dieci relazioni bancarie o postali accese in almeno quattro diversi cantoni svizzeri, senza un riferimento prevalente in uno di essi.
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D. Con risposta 11 luglio 2012, il MPC ha respinto la richiesta avanzata dall'autorità cantonale, non ritenendo dati, nel caso concreto, i presupposti per fondare la giurisdizione federale. In particolare, l'autorità federale ha considerato non sufficientemente sostanziata l'ipotesi di reato di riciclaggio di denaro, indicando invece il reato di truffa come reato principale attorno al quale è stata condotta l'inchiesta, e in quanto tale, di esclusiva competenza cantonale. In ultima analisi, ritenuto il tempo trascorso dall'apertura dell'istruzione, il MPC non ritiene l'assunzione del procedimento penale rispettosa del criterio di efficienza (cfr. act. 1.2).
E. In data 17 luglio 2012 il MP-TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare delle indagini, ha preso posizione sulla risposta negativa del MPC, osservando come l'autorità federale non avrebbe analizzato correttamente la fattispecie, ritenendo da parte sua dati i presupposti di applicazione della competenza federale obbligatoria ex art. 24 cpv. 1 CPP, in particolare per il carattere internazionale e intercantonale del caso in discussione (cfr. act. 1.3).
F. Con lettera dell'8 agosto 2012, il MPC ha nuovamente rifiutato l'assunzione dei procedimenti penali, non ritenendo data la competenza federale obbligatoria, riconfermandosi di conseguenza nella precedente presa di posizione (cfr. act. 1.4).
G. Mediante "istanza di determinazione della competenza per materia" del 20 agosto 2012, il MP-TI si è rivolto a questa Corte postulando l'accoglimento della richiesta nel senso di designare "le autorità penali federali quali autorità cui spetta il diritto e dovere di perseguire i reati di cui ai procedimenti INC.7924/2009, INC.10201/2009, INC.10346/2009, INC.3080/2010 e INC.4381/2010 aperti dal Ministero pubblico del Canton Ticino" (v. act. 1).
H. Invitato a presentare la risposta alla predetta istanza entro il 3 settembre 2012, il MPC ha prodotto un memoriale responsivo, inoltrato in data 4 settembre 2012 per raccomandata e pervenuto alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale il giorno seguente. La risposta è dunque da considerarsi tardiva e come tale non verrà di principio presa in considerazione nell'ambito dell'emanazione del presente giudizio.
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Diritto:
1. 1.1 La competenza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a statuire in merito a conflitti di competenza tra il pubblico ministero della Confederazione e le autorità penali cantonali discende dai combinati disposti di cui agli artt. 28 CPP e 37 cpv. 1 LOAP. In assenza di esplicite disposizioni processuali disciplinanti la materia, la Corte dei reclami penali statuisce secondo le regole che la legge e la giurisprudenza hanno stabilito per la risoluzione di conflitti di foro in ambito intercantonale (KIPFER, Basler Kommentar, Basilea 2011, art. 28 CPP, no. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ed., Berna 2004, no. 419 e il rinvio alla DTF 128 IV 225 consid. 2.3; BG.2011.27 del 12 ottobre 2011, consid. 1.1). Condizione per adire la presente Corte è, da un lato, l'esistenza di una contestazione relativa alla competenza giurisdizionale e, dall'altro, che le parti coinvolte abbiano proceduto a prendere posizione in merito mediante uno scambio di scritti. Riguardo alla procedura applicabile, nonché al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, quest'ultima considera applicabili gli artt. 379 e segg. CPP, segnatamente gli artt. 393 e segg. CPP (KIPFER, op. cit., art. 28 CPP, no. 2; BERTOSSA, Commentaire romand du CPP, Basilea 2011, art. 28 CPP, no. 4; GALLIANI/MARCELLINI Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, art. 28, no. 3). 1.2 Le autorità legittimate a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di scritti nonché nel procedimento dinanzi alla presente Corte, sono determinate secondo il diritto cantonale (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., no. 564; GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., art. 40 CPP no. 5). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 1 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del Cantone Ticino del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1), il Ministero pubblico è l'autorità abilitata ad inoltrare una richiesta come quella in esame. Inoltrata entro il termine di 10 giorni dalla fine dello scambio di scritti con il MPC l'istanza è dunque ricevibile in ordine.
2. 2.1 Il MP-TI, in sostanza, postula l'assunzione dei procedimenti di cui agli inc. no. INC.7924/2004, INC.10201/2009, INC.10346/2009, INC.3080/2010 e INC.4381/2010 da parte dell'autorità federale poiché a suo dire le inchieste riguarderebbero atti di riciclaggio di denaro posti in essere da un gruppo organizzato di persone, le quali agirebbero prevalentemente dall'estero e
- 5 sul territorio di numerosi cantoni svizzeri, e presumibilmente anche sul territorio di altri stati europei, ciò che fonderebbe la competenza federale giusta l'art. 24 cpv. 1 CPP. A mente dell'istante, inoltre, il MPC disporrebbe di migliori e più adeguate risorse per fronteggiare tale fenomeno criminale rispetto ad un ministero pubblico cantonale. 2.2 La ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni in materia penale è disciplinata dagli artt. 22 – 28 CPP. L'art. 22 CPP sancisce la primaria competenza cantonale a perseguire e giudicare i reati previsti dal diritto federale, mentre la competenza delle autorità federali costituisce l'eccezione, e come tale deve essere espressamente prevista dalla legge (DTF 125 IV 165 consid. 5). La competenza federale è regolata a sua volta dagli artt. 23 – 24 CPP. Ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 CPP sottostà alla giurisdizione federale, inter alia, il reato di cui all'art. 305 bis CP a condizione di essere stato commesso prevalentemente all'estero (lett. a) oppure in più in Cantoni senza un riferimento prevalente in uno di essi (lett. b). La nozione di reato commesso prevalentemente all'estero (pour une part préponderante à l'étranger; zu einem wesentlichen Teil im Ausland) deve essere analizzata secondo i normali canoni di metodologia giuridica, onde appurare, al di là del significato puramente letterale del testo, quale sia l'interpretazione più vicina alla volontà del legislatore. A questo proposito è necessario richiamarsi a quella che è l'idea guida della riforma legislativa, ovvero l'intento di migliorare l'efficienza e le caratteristiche dello Stato di diritto in sede di perseguimento penale, di fronte alle nuove forme di criminalità, segnatamente quella organizzata, il riciclaggio di denaro, nonché determinati generi di criminalità economica. Nel dubbio occorre dunque scegliere l'interpretazione che permette di operare in maniera più efficace contro questo tipo di criminalità, tenendo conto delle risorse disponibili. In quest'ottica il concetto di parte preponderante rispettivamente di parte importante del reato va interpretato non in termini quantitativi o peggio ancora contabili ma in termini qualitativi. Il reato è dunque da considerarsi commesso prevalentemente all'estero se la componente estera raggiunge una massa critica tale per cui i nuovi strumenti d'indagine messi a disposizione della Confederazione si rivelano più adatti, rispetto a quelli cantonali, nella prospettiva di un'efficiente repressione del crimine (DTF 130 IV 68 consid. 2.2. e i riferimenti ivi citati: BERTOSSA, op. cit., art. 24 CPP, no. 5; GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., art. 24 CPP, no. 3). 2.3 Nel caso concreto occorre preliminarmente osservare che i diversi incarti pendenti presso il MP-TI annoverano, in via principale, il reato di truffa ai sensi dell'art. 146 CP, reato per il perseguimento e il giudizio del quale sono competenti in via esclusiva le autorità penali cantonali giusta l'art. 22 CPP, non rientrando questo nel catalogo esaustivo di competenza federale
- 6 previsto dagli artt. 23-24 CPP. Lo scenario delineatosi agli occhi del MP-TI a seguito delle indagini condotte denota infatti i tratti caratteristici della truffa, la quale permea l'intera fattispecie e soggiace alla giurisdizione cantonale. Per la perpetrazione della truffa, sembrerebbe che gli autori abbiano altresì commesso i reati di cui agli artt. 251 CP (falsità in documenti) e 252 CP (falsità in certificati) pure di competenza cantonale avendo segnatamente fatto uso di documenti falsi per l'apertura di relazioni bancarie in Svizzera, sulle quali sarebbero poi transitati i proventi dell'illecita attività posta in essere. Con riferimento al denaro incassato sulle predette relazioni bancarie, il MP-TI avanza dunque anche l'ipotesi che gli autori (o i complici) della truffa abbiano commesso anche atti di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis CP. Il denaro accreditato in Svizzera sarebbe successivamente stato prelevato a contanti o bonificato a favore di conti bancari all'estero, segnatamente in Germania. E' proprio con riferimento a quest'ultima ipotesi di reato che l'autorità cantonale intravvede la competenza della giurisdizione federale poiché, a suo dire, "il riciclaggio di denaro oggetto del procedimento si svolge manifestamente tra la Svizzera e altri paesi europei, in particolare la Germania, e dunque ha carattere internazionale" e siccome "gli autori del reato hanno agito in almeno venticinque cantoni svizzeri, utilizzando per gli atti di riciclaggio almeno dieci relazioni bancarie o postali aperte in almeno quattro diversi cantoni svizzeri, senza che il centro dell'attività possa essere localizzato in un preciso cantone" (cfr. act. 1, pag. 4). Nella valutazione del presente caso di specie non bisogna però dimenticare che è la truffa (art. 146 CP), apparentemente perpetrata a danno di commercianti svizzeri mediante un ben definito e ripetuto modus operandi, il reato che caratterizza in maniera preponderante la condotta criminale, attraverso e per la commissione della quale gli autori avrebbero commesso ulteriori reati, quali la falsità in documenti, la falsità in certificati e, appunto, il riciclaggio di denaro. Queste infrazioni, funzionali e conseguenti alla truffa, non sono tuttavia atte a mutare il carattere predominante della truffa stessa. Inoltre, è pure il caso di rilevare che l'ipotesi di reato di riciclaggio di denaro, avanzata solo recentemente dall'autorità cantonale - la stessa non figurava infatti nelle varie domande di assistenza giudiziaria internazionale presentate alla Germania (cfr. act. 1.5, 1.6, 1.7) - sembra essere pertanto ancora da verificare, così come appaiono ancora da appurare le conclusioni del magistrato ticinese quo alla presenza di asserite ramificazioni nazionali e finanche internazionali della truffa in questione. Ad ogni buon conto, come esposto al considerando precedente (cfr. supra pto. 2.2), affinché sia data la competenza delle autorità federali occorre che il reato, in casu il riciclaggio di denaro ex art. 305 bis CP, sia stato commes-
- 7 so prevalentemente all'estero (art. 24 cpv. 1 CPP lett. a) oppure in più Cantoni senza un riferimento prevalente in uno di essi (lett. b), la questione dovendo essere apprezzata sulla scorta di criteri qualitativi e non meramente quantitativi. All'occorrenza, stando alle risultanze agli atti, l'elemento di internazionalità prevalente della fattispecie deve riferirsi al reato di riciclaggio di denaro, e non in maniera generica all'insieme dell'attività criminale. Alcuni eventuali atti di riciclaggio paventati dal magistrato ticinese, come da lui stesso asserito, sarebbero stati commessi proprio in Svizzera, come è il caso per i prelievi a contanti, il che, evidentemente, non depone a favore della competenza federale basata sulla commissione del reato prevalentemente all'estero. Per quanto attiene agli asseriti bonifici da conti svizzeri a conti accesi in Germania, nonostante la presenza di un elemento di internazionalità, gli stessi non appaiono tuttavia preponderanti, da un punto di vista qualitativo, tali da fondare la competenza delle autorità federali. A tal riguardo, gli autori sembrano invece, per quanto sinora emerso dai procedimenti aperti dal MP-TI, aver focalizzato la parte qualitativamente rilevante della loro attività illecita - compresi eventuali atti di riciclaggio - in Svizzera. Le argomentazioni appena sviluppate si applicano, mutatis mutandis, anche con riferimento all'art. 24 cpv. 1 lett. b CPP, poiché, dagli incarti non emergono con sufficiente chiarezza gli atti di riciclaggio di denaro commessi sul territorio di più Cantoni senza che possa essere individuato il centro dell'attività penalmente rilevante in uno di essi. Non basta a questo proposito indicare un elevato numero di potenziali parti lese sparse in tutta la Svizzera, o il generico riferimento al fatto che gli autori abbiano fatto capo a numerosi conti bancari o postali, aperti in più Cantoni svizzeri, per l'incasso degli illeciti proventi. Al contrario, dagli atti emerge tutt'al più che gli autori hanno concentrato la propria attività criminosa, nel suo insieme, nel Cantone Ticino, con secondarie ramificazioni intercantonali relative a reati conseguenti al reato principale di truffa, e come tale di competenza dei Cantoni (cfr. analogamente DTF 123 IV 23). Inoltre, i procedimenti di cui è questione non sembrano nemmeno presentare delle difficoltà tali da rendere necessarie particolari competenze o particolari esigenze di coordinazione a livello nazionale o finanche europeo. Premesso che, come appena esposto, l'unica ipotesi di reato che potrebbe semmai, in determinate circostanze, fondare la competenza delle autorità federali appare prematura e non sufficientemente corroborata da elementi probatori, l'internazionalità della fattispecie non sembra comunque tale da poter ritenere che gli autori abbiano agito in prevalenza all'estero, perlomeno nell'accezione qualitativa del termine, essendo irrilevante a questo proposito sia l'elevato numero di parti lese coinvolte, così come l'elevato numero di conti bancari aperti presso istituti bancari svizzeri. Il MP-TI pone infatti l'accento sulla presunta complessità della fattispecie con riferimento
- 8 all'importanza del numero delle parti lese, così come alla quantità di conti bancari utilizzati dagli autori della truffa, ipotizzando addirittura uno scenario simile su scala europea. Si tratta però di elementi ininfluenti ai fini della determinazione della giurisdizione federale. Senza considerare che il MPC, dopo verifica al suo interno, ha già avuto modo di affermare che non vi sono procedimenti analoghi, pendenti presso le diverse sedi della Procura federale, come invece alluso dal MP-TI, a giustificazione ulteriore della propria richiesta (cfr. act. 1.4). 2.4 Nella fattispecie si impongono infine delle considerazioni in merito al rispetto dei principi di celerità ed efficacia sottesi al procedimento penale. Occorre infatti rilevare che i procedimenti penali aperti dal MP-TI di cui è chiesta l'assunzione da parte del MPC, sono stati aperti nel corso degli anni 2009 e 2010. Da quanto emerge dalle tavole processuali, sono stati sinora esperiti numerosi atti istruttori, tra cui diverse commissioni rogatorie in Germania, diversi ordini di edizione, perquisizione e sequestro. Ciò posto, a distanza di tre, rispettivamente due anni, dall'apertura dell'istruzione un eventuale trasferimento dei citati e verosimilmente voluminosi procedimenti ad altra autorità urterebbe coi menzionati principi di celerità ed efficacia, l'autorità federale dovendo necessariamente impiegare del tempo considerevole solo per la conoscenza degli incarti e dell'attività investigativa condotta, con conseguente inutile perdita di tempo e spreco di risorse (cfr. DTF 128 IV 225, consid. 3.5; sentenza del Tribunale federale 8G.5/2004 del 23 marzo 2004, consid. 2.4). L'assunzione del procedimento da parte del MPC non si giustificherebbe dunque nemmeno sotto questo profilo.
3. In conclusione, alla luce di tutto quanto esposto, l'istanza presentata dal MP-TI deve essere respinta, quest'ultima autorità essendo la sola competente per il perseguimento dei reati di cui agli inc. INC.7924/2009, INC.10201/2009, INC.10346/2009, INC.3080/2010 e INC.4381/2010.
4. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. L'istanza è respinta. Di conseguenza, il Ministero pubblico del Cantone Ticino è l'autorità competente per il perseguimento dei reati di cui agli incarti INC.7924/2009, INC.10201/2009, INC.10346/2009, INC.3080/2010 e INC.4381/2010.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
Bellinzona, il 30 ottobre 2012
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
- Ministero pubblico del Cantone Ticino - Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.