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Tribunale penale federale 25.08.2021 BE.2021.9A

25 agosto 2021·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,494 parole·~7 min·2

Riassunto

Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA). Richiesta di sospensione.;;Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA). Richiesta di sospensione.;;Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA). Richiesta di sospensione.;;Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA). Richiesta di sospensione.

Testo integrale

Decisione incidentale del 25 agosto 2021 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti COMMISSIONE DELLA CONCORRENZA,

Richiedente

contro

A. SA, c/o B., rappresentata dall'avv. Emanuele Stauffer,

Opponente

Oggetto Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

Richiesta di sospensione

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell ’ incarto: BE.2021.9a

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Fatti:

A. Il 22 giugno 2020 la Segreteria della Commissione della concorrenza (in seguito: Segreteria COMCO), d’intesa con un membro della presidenza della COMCO, ha aperto un’inchiesta (n. 22-0504) ai sensi dell’art. 27 della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (LCart; RS 251) nei confronti di tre imprese di costruzione della regione Moesa, ossia C. SA (Z.), D. SA (Y.) e E. SA (Z.), inchiesta estesa susseguentemente ad altre imprese, tra cui A. SA (X.). La Segreteria COMCO ha infatti ricevuto delle informazioni secondo le quali le imprese in questione avrebbero coordinato le offerte per progetti di lavori di costruzione nel quadro di appalti pubblici e privati. I presunti coordinamenti delle offerte riguarderebbero la ripartizione dei progetti e la fissazione dei prezzi delle offerte. Questa pratica sarebbe esistita da diversi decenni e sarebbe durata perlomeno sino all’apertura dell’inchiesta. Secondo la Segreteria COMCO, tali comportamenti potrebbero costituire degli accordi illeciti ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LCart in combinato disposto con l’art. 5 cpv. 3 lett. a e c LCart (v. act. 1.4).

B. Con decisione del 21 giugno 2021, la COMCO ha deciso di perquisire le carte e gli oggetti situati nei locali di A. SA a X. (v. act. 1.6).

C. La perquisizione, effettuata dai collaboratori della Segreteria COMCO, ha avuto luogo il 22 giugno seguente e ha portato alla messa in sicurezza delle copie forensi di dati elettronici e al sequestro di documenti cartacei (v. act. 1.1). A. SA si è opposta a tale misura, per cui gli oggetti in questione sono stati posto sotto sigillo conformemente all’art. 50 cpv. 3 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0).

D. Con scritto del 9 luglio 2021, la COMCO ha presentato una domanda di dissigillamento degli oggetti di cui sopra, al fine di procedere alla perquisizione degli stessi (v. act. 1).

E. Con lettera del 26 luglio 2021, l’opponente ha chiesto che la presente procedura venga temporaneamente sospesa, “dato che il mandato di perquisizione del 21 giugno 2021 (con la conseguente apposizione dei sigilli sul materiale sequestrato e la domanda di levata dei sigilli), è stato oggetto di un ricorso tuttora pendente presso il Tribunale amministrativo federale” (act. 5).

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F. Invitata a prendere posizione sulla predetta richiesta di sospensione, la COMCO ne ha postulato la reiezione (v. act. 9).

G. Con scritto del 23 agosto 2021, l’opponente ha ribadito la sua richiesta di sospensione (v. act. 12).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, nella misura del necessario, nei considerandi in diritto.

Diritto:

1. Le disposizioni del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) sono applicabili a titolo complementare o per analogia nella misura in cui il DPA lo prevede espressamente (cfr. art. 22, 30 cpv. 2 e 3, 31 cpv. 2, 41 cpv. 2, 43 cpv. 2, 58 cpv. 3, 60 cpv. 2, 80 cpv. 1, 82, 89 e 97 cpv. 1 DPA). Inoltre, alle questioni che la DPA non regola espressamente o implicitamente, di principio si applicano per analogia le disposizioni del CPP (DTF 139 IV 246 consid. 1.2 e 3.2; sentenze del Tribunale federale 1B_210/2017 del 23 ottobre 2017 consid. 1.1; 1B_91/2016 del 4 agosto 2016 consid. 4.1). I principi generali della procedura penale e del diritto costituzionale devono essere tenuti in considerazione anche nei procedimenti penali amministrativi (DTF 139 IV 246 consid. 1.2 e 3.2; v. anche TPF 2016 55 consid. 2.3, decisione del Tribunale penale federale BV.2017.26 del 6 settembre 2017 consid. 1.2 e 1.3).

2. 2.1 Il DPA non contiene nessuna disposizione riguardante la sospensione della procedura. Una procedura di ricorso può essere sospesa se il suo esito dipende da un’altra procedura di cui appare opportuno attendere l’esito (v. art. 314 cpv. 1 lett. b in relazione con art. 379 CPP). Giusta l’art. 5 cpv. 1 CPP, le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati.

2.2 A sostegno della sua richiesta di sospensione, l’opponente afferma che “nel caso concreto la vertenza già pendente d’innanzi al TAF è volta a stabilire se la decisione che ha portato alla perquisizione dei locali della A. SA e al sequestro dei documenti posti sotto sigillo, oggetto della presente procedura, rispetti le garanzie procedurali. In questo senso quella procedura è pregiudizievole rispetto a quella qui in esame. Procedendo con questa procedura si correrebbe non solo il rischio di avere 2 sentenze contrastanti ma pure un danno irreparabile alla qui istante. La

- 4 procedura pendente dinanzi al TAF e quella apertasi dinanzi al TPF hanno il medesimo oggetto; sebbene le sentenze che questi due Tribunali sono chiamati ad emettere avranno effetti diversi, i punti da sciogliere sono i medesimi. Il TAF dovrà tuttavia pronunciarsi in via esclusiva e principale sulla sufficiente presenza di indizi, tale da giustificare o meno una perquisizione. In caso di accoglimento del ricorso, il mandato diverrà nulla e la perquisizione pure. Il materiale acquisito dovrà quindi integralmente essere ritornato alla ricorrente, senza preventiva ispezione possibile. Di contro se non si dovesse sospendere la presente procedura, qualora questa Corte dovesse decidere a favore della levata dei sigilli, l’autorità inquirente verrebbe in possesso della documentazione prima ancora che il TAF si possa esprimere nel merito della legittimità e liceità stessa del provvedimento di perquisizione e sequestro. Un’eventuale sentenza positiva del TAF diverrebbe quindi di fatto inutile ritenuto come l’autorità inquirente avrebbe oramai già avuto accesso alla documentazione. Documentazione che inoltre, anche se raccolta in maniera illegale, potrebbe forse – a determinate condizioni – ciononostante essere utilizzata in un eventuale procedimento. Pertanto, un’eventuale levata dei sigilli disposta prima della decisione del TAF potrebbe arrecare un danno alla A. SA e creare una situazione irregolare: la ComCo verrebbe a conoscenza di informazioni in modo illegittimo, essendo stata decretata tale la perquisizione stessa” (act. 5).

2.3 Nella fattispecie, non vi sono ragioni per sospendere la procedura di levata dei sigilli. È vero che tale procedura e quella dinanzi al TAF riguardano le stesse parti, lo stesso procedimento della COMCO e la stessa perquisizione domiciliare. In entrambe le procedure viene analizzata l’esistenza o meno del sufficiente sospetto di reato (v. BOVET/SABRY, Commentario romando, 2a ediz. 2013, n. 130 ad art. 42 LCart). Tuttavia la legge non prevede a questo stadio della procedura un obbligo di coordinazione tra TAF e TPF ma parte dal presupposto che entrambi i tribunali sono indipendenti nella propria decisione, fermo restando che il Tribunale federale potrà se del caso statuire su eventuali decisioni contraddittorie (v. art. 23 cpv. 2 della legge sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]; art. 29 cpv. 3 e art. 30 cpv. 1 lett. c del regolamento del Tribunale federale [RTF; RS 173.110.131]; BO- VET/SABRY, op. cit., n. 128 e 135 ad art. 42 LCart); impregiudicata altresì la facoltà di concedere l’effetto sospensivo (v. art. 103 cpv. 3 LTF), segnatamente per evitare un eventuale danno irreparabile (v. ad esempio decisione incidentale del 30 maggio 2017 in re 1B_193/2017 del 24 agosto 2017; più ampiamente v. DELLAGANA- SABRY, Perquisitions en procédure pénale, 2021, pag. 160). Considerato dunque non da ultimo l’imperativo di celerità, la domanda di sospensione va respinta.

3. Le spese della presente decisione seguono quelle della decisione di merito.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La richiesta di sospensione della procedura di levata dei sigilli è respinta. 2. Le spese seguono quelle della decisione di merito.

Bellinzona, 26 agosto 2021 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Commissione della concorrenza - Avv. Emanuele Stauffer

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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