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Tribunale penale federale 19.08.2009 BE.2008.12

19 agosto 2009·Italiano·CH·penale federale·PDF·4,328 parole·~22 min·1

Riassunto

Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA).;;Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA).;;Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA).;;Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA).

Testo integrale

Sentenza del 19 agosto 2009 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Alex Staub, Cancelliere Graziano Mordasini

Parti AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI, Richiedente

contro

A., B., entrambi rappresentati dagli Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli, Opponenti

Oggetto Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BE.2008.12, BE.2008.13

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Fatti:

A. Il 24 dicembre 2004, il capo del Dipartimento federale delle finanze On. Hans-Rudolf Merz ha autorizzato l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale speciale nei confronti degli avvocati A. e B., quest’ultima titolare di uno studio legale e notarile a Z.

B. A. è sospettato di avere commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi dell’art. 190 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), ossia di avere sottratto al fisco federale una parte importante dei suoi redditi e della sua sostanza imponibili, ricorrendo in particolare a conti bancari non dichiarati intestati a società di tipo “off-shore”. Egli avrebbe inoltre partecipato a reati fiscali commessi da C. B., dal canto suo, avrebbe partecipato ai reati fiscali commessi dal marito A. L’inchiesta fiscale riguarda i periodi non ancora prescritti; si tratta quindi degli anni di calcolo tra il 1993 ed il 2002 (compresi).

C. Il 2 e 3 febbraio 2005, nonché il 9 e 10 marzo seguenti la Divisione delle inchieste speciali dell’AFC (in seguito: DIF) ha perquisito lo studio legale e notarile D. a Z. e sequestrato innumerevoli documenti cartacei ed informatici, posti poi sotto suggello in luogo sicuro.

D. Con sentenza dell’8 agosto 2005, confermata dal Tribunale federale in data 6 febbraio 2006 (DTF 132 IV 63), la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha accolto una richiesta di levata dei sigilli presentata l’11 aprile 2005 dall’AFC, stabilendo per la cernita, da effettuare dalla Corte medesima, una procedura in tre fasi. Questa procedura prevede dapprima la separazione dei documenti utili all’inchiesta da quelli che non lo sono, la distinzione in seguito di quelli coperti dal segreto professionale dell’avvocato da quelli che non lo sono e, infine, per i documenti restanti e utili all’inchiesta, a protezione dei clienti, la depennazione o la codificazione, se del caso, dei loro nomi, facendo capo, se necessario, alla collaborazione di un esperto.

E. L’8 giugno 2006 le parti ed il giudice delegato, vista la voluminosa documentazione sequestrata (126 cartoni), si sono riuniti per definire preliminarmente gli aspetti pratici della levata dei sigilli. Constatate le divergenze insormontabili concernenti l’utilità o meno di tutta la documentazione sigillata, al termine dell'udienza del 27 luglio 2006 il giudice delegato ha comunicato alle parti

- 3 che il Tribunale avrebbe statuito autonomamente su tutti gli incarti sequestrati. Le parti si sono dichiarate d’accordo con questo approccio, rinunciando quindi espressamente alla procedura in contraddittorio. Con sentenze del 14 settembre 2006, 28 settembre 2006 (con rettifica del 17 ottobre seguente) e 31 ottobre 2006 la I Corte dei reclami penali ha statuito sulla maggior parte della documentazione dissuggellata, decidendo quali incarti erano necessari ai fini dell’inchiesta e quali dovevano essere restituiti, poiché inutili, ai proprietari.

F. Con giudizio del 20 febbraio 2007 la presenta autorità, viste le grosse difficoltà legate alla prosecuzione della cernita (impossibilità di distinguere i clienti protetti dal segreto professionale dell'avvocato da quelli non protetti), ha deciso di versare agli atti, in forma non anonimizzata, tutti i documenti ancora in sospeso concernenti la contabilità dello studio legale. Mediante sentenza 1B_47/2007 del 28 giugno 2007 il Tribunale federale ha accolto, in quanto ammissibile, un ricorso interposto dai coniugi A. e B. e annullato questa decisione, rilevando che l’istanza inferiore doveva procedere, in applicazione della procedura in tre fasi prestabilita e con la collaborazione dei ricorrenti, alla necessaria cernita. In seguito la I Corte dei reclami penali ha invitato l’AFC ad esprimersi in merito ai documenti ancora in sospeso: i legali degli opponenti dal canto loro hanno prodotto listati contenenti i nomi dei clienti da loro ritenuti protetti dal segreto professionale.

G. Con sentenza del 12 novembre 2007 la scrivente autorità ha statuito su tutti gli incarti bancari restanti, sostenendo che, visti i listati poco precisi prodotti dai legali, l’individuazione di relazioni attinenti all’attività tipica dell’avvocato e l’anonimizzazione dei relativi documenti implicherebbe un considerevole investimento di tempo, che non potrebbe esserle imposto, mentre il ricorso ad un esperto esterno, trattandosi peraltro di una questione di diritto, comporterebbe dei costi sproporzionati. Rilevato che l’anonimizzazione non poteva quindi essere pretesa, la I Corte dei reclami ha suddiviso gli incarti in due categorie: quelli inerenti i conti propri degli indagati (conti privati o dello studio legale) sono stati versati agli atti, ma limitatamente agli estratti bancari trimestrali o semestrali, e anonimizzati sulla base dei citati listati, senza la verifica effettiva dell’esistenza di un segreto da proteggere; gli altri atti e quelli antecedenti al 1993 sono stati restituiti agli inquisiti. Gli incarti concernenti i conti clienti sono stati versati agli atti in forma non anonimizzata, poiché il contrario avrebbe costituito una misura troppo dispendiosa e sproporzionata: è stato nondimeno vietato all’AFC di utilizzarli o di trasmetterli a terzi per altre procedure senza il permesso della Corte. L’incarto S344, concernente operazioni immobiliari, è stato versato agli atti.

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H. Dissentendo da questa decisione, l’AFC ha presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Essa ha chiesto in via principale di annullare la decisione impugnata e, in sostanza, di versare agli atti del procedimento penale in forma integrale e non anonimizzata tutti i documenti bancari, in particolare gli estratti conto e gli avvisi di addebito e di accredito dei conti di cui lo studio legale e gli imputati erano personalmente titolari, con il divieto di utilizzarli in altri procedimenti, postulando in via subordinata di versarli in maniera anonimizzata. I coniugi A. e B. dal canto loro hanno postulato, in via principale, di dichiarare inammissibile il ricorso e, in via subordinata, di respingerlo.

La suddetta decisione è stata impugnata anche da A. e B. (v. sentenza del Tribunale federale 1B_286/2007 del 30 settembre 2008).

I. Con sentenza del 30 settembre 2008 (1B_288/2007), il Tribunale federale ha accolto il ricorso dell’AFC, annullando la decisione impugnata e rinviando la causa alla I Corte dei reclami penali per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi. Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dall’Alta Corte saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1. Nell’ambito di una procedura di levata dei sigilli conseguente ad una perquisizione, una volta riconosciuta l’ammissibilità di principio di quest’ultima da parte della I Corte dei reclami penali, i documenti sequestrati fanno l’oggetto di una cernita, la quale ha come scopo quello di distinguere gli atti che possono essere versati nell’incarto da quelli per i quali l’opposizione risulta giustificata. In caso di disaccordo, la I Corte dei reclami penali decide.

2. Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di documenti legati all’attività tipica dell’avvocato ai sensi dell’art. 321 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0). L’attività tipica dell’avvocato consiste essenzialmente nel fornire consigli di natura giuridica, nel difendere gli interessi altrui intervenendo davanti ai tribunali e rappresentando i clienti nel medesimo contesto (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, vol. II, n. 10 ad art. 321 CP; dello stesso autore, Le secret professionnel de l’avocat selon l’art. 321 CP, in SJ 1993 pag. 77 e segg., in particolare pag. 82). L’avvocato non può per contro prevalersi del suo segreto professionale per impedire il sequestro di documenti relativi ad attività che presentano un carattere commerciale preponderante, segnatamente quelle che riguardano l’amministrazione di beni o la gestione di capitali oppure altre pre-

- 5 stazioni che esulano dalla sua funzione specifica (sentenza del Tribunale federale 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 consid. 2.4 e giurisprudenza citata; PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo/Basilea/Ginevra 2005, n. 31 e segg. ad art. 13 LLCA; OBERHOLZER, Basler Kommentar, Basilea 2003, n. 13 ad art. 321 CP; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n. 19 ad art. 321 CP). Il Tribunale federale ha già deciso che le attività che consistono nel gestire o investire dei fondi (DTF 112 Ib 606), nell’assumere un mandato d’incasso (DTF 120 Ib 112) o nell’amministrare una società per conto di un cliente (DTF 101 Ib 245; 115 Ia 197; 114 III 105) non costituiscono attività tipiche dell’avvocato. In questi casi il segreto professionale non può essere invocato per rifiutare di testimoniare o per contrastare una perquisizione o un sequestro.

3. Nella sua sentenza 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, il Tribunale federale ha ripreso la suddivisione degli incarti in due categorie operata dalla I Corte dei reclami penali nella decisione impugnata: quelli relativi ai conti propri degli indagati (studio legale e privati) e quelli concernenti i conti clienti.

3.1 Per quanto attiene gli incarti contenenti documentazione bancaria relativa ai conti clienti, vale a dire i dossiers S14, S19 (parziale), S26, S28 (parziale), S312 (parziale), S313, S314, S323, S324, S326, S329 (parziale), S330, S331, S335, S336, S354, S355, S362, S363, S373 (parziale), S388, S389, S396 (parziale), S400, S404, S415, S416, l’Alta Corte ha ritenuto che la decisione della scrivente autorità di versarli agli atti, in versione non anonimizzata e vietando nel contempo all’AFC di utilizzarli per altri procedimenti, conclusione questa oggetto della sua sentenza 1B_286/2007 del 30 settembre 2008, non è litigiosa (v. sentenza 1B_288/2007 consid. 3.1.2). Il Tribunale federale ha infatti respinto in maniera definitiva un ricorso interposto dai coniugi A. e B. inerente questo punto, di modo che la I Corte dei reclami penali non deve più pronunciarsi in merito.

3.2 Quo agli incarti contenenti documentazione bancaria relativa ai conti propri degli indagati (studio legale e privati), e meglio i dossiers S19 (parziale), S21 (parziale), S28 (parziale), S308, S312 (parziale), S317, S319, S327, S329 (parziale), S337, S352, S368, S373 (parziale), S384, S396 (parziale), S406, S407, S417 (parziale), il Tribunale federale ha ulteriormente precisato la sua giurisprudenza in materia (v. giudizio 1B_47/2007 del 28 giugno 2007), invitando la scrivente autorità a procedere ai sensi di quest’ultima. Richiamando la suddetta sentenza, esso ha innanzitutto rilevato che la mancata diligente separazione dell’attività tipica dell’avvocato da quella commerciale e la circostanza che gli indagati, all’epoca, non avevano prodotto una lista dei loro clienti non commerciali, non comportava di per sé la decadenza della necessità della cernita e della tutela del segreto professionale, ma che, semmai, in

- 6 caso di dubbio, permettevano di concludere più facilmente sulla natura commerciale – non soggetta al segreto – dell’attività. L’Alta Corte ha pure precisato come l’importante mole della documentazione da esaminare ed eventualmente da anonimizzare, quale criterio meramente quantitativo, e il relativo importante dispendio di tempo per procedervi, non potessero di per sé comportare un indebolimento della tutela del segreto professionale dell’avvocato e del notaio e neppure la mancata applicazione della procedura in tre fasi scelta con cognizione di causa dalla I Corte dei reclami penali. Essa ha infine affermato che A., quale imputato, non poteva prevalersi del segreto professionale e che, viste le particolarità della fattispecie e le molteplici attività commerciali svolte dai due legali e la loro carente collaborazione, l’anonimizzazione poteva limitarsi ai documenti che rientravano chiaramente nell’attività tipica dell’avvocato (v. sentenza 1B_288/2007 consid. 3.3, con rinvio alla sentenza 1B_47/2007 del 28 giugno 2007). Le menzionate particolarità della fattispecie escludono quindi di massima che gli indagati possano prevalersi della tutela del segreto professionale; l’interesse pubblico ad un efficace perseguimento delle sospettate gravi infrazioni essendo di principio prioritaria sulla tutela di quest’ultimo. Alla luce di quanto esposto, la I Corte dei reclami penali ha proceduto ad una nuova e dettagliata cernita degli incarti in oggetto ed ha deciso quanto segue: S. 19 (parziale): esso contiene estratti e tabelle ricapitolative inerenti conti deposito “garanzia notarile” presso la banca E. per gli anni 1982-2000. Questi documenti si riferiscono allo studio legale F., nel quale B. ha esercitato dal 1986, successivamente divenuto studio legale D., del quale A. era titolare fino alla fine del 2000, di modo che la tutela del segreto professionale può essere data solo per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio. Gli atti concernenti il periodo anteriore al 1993 sono restituiti agli indagati. S. 21 (parziale): esso contiene estratti conto, nonché avvisi di addebito e di accredito relativi ai conti 1 e 2 presso la banca G. per gli anni 2002-2003. La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio. S. 28 (parziale): esso contiene estratti conto, nonché avvisi di addebito e di

- 7 accredito relativi al conto 3 presso la banca H. per gli anni 2001-2002. La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio. S. 308: esso contiene estratti conto ed alcune decine di avvisi di addebito e di accredito relativi al conto 4 presso la banca I. per l’anno 1993. Questi documenti si riferiscono allo studio legale F., nel quale B. ha esercitato dal 1986, di modo che la tutela del segreto professionale può essere data solo per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio. S. 312 (parziale): esso contiene estratti conto ed alcune decine di avvisi di addebito e di accredito relativi al conto 3 presso la banca H. per gli anni 1992-1993. Questi documenti si riferiscono allo studio legale F., nel quale B. ha esercitato dal 1986, di modo che la tutela del segreto professionale può essere data solo per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio. Gli atti concernenti il periodo anteriore al 1993 sono restituiti agli indagati. S. 317: esso contiene estratti conto ed alcune decine di avvisi di addebito e di accredito relativi al conto 5 (dal 1° gennaio 1995 conto 6) presso la banca J. per gli anni 1993-1995. Questi documenti si riferiscono allo studio legale F., nel quale B. ha esercitato dal 1986, di modo che la tutela del segreto professionale può essere data solo per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio. S. 319: esso contiene estratti conto ed alcune decine di avvisi di addebito e di accredito relativi al conto 4 presso la banca I. per l’anno 1994. Questi documenti si riferiscono allo studio legale D., del quale A. era titolare fino alla fine del 2000, di modo che la tutela del segreto professionale può essere da-

- 8 ta solo per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio. S. 327: esso contiene estratti conto ed alcune decine di avvisi di addebito e di accredito relativi al conto 4 presso la banca I. per l’anno 1995. Questi documenti si riferiscono allo studio legale D., del quale A. era titolare fino alla fine del 2000, di modo che la tutela del segreto professionale può essere data solo per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio. S. 329 (parziale): esso contiene estratti conto ed alcune decine di avvisi di addebito e di accredito relativi al conto 3 presso la banca H. per gli anni 1994-1995. Questi documenti si riferiscono allo studio legale D., del quale A. era titolare fino alla fine del 2000, di modo che la tutela del segreto professionale può essere data solo per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio. S. 337: esso contiene estratti conto e decine di avvisi di addebito e di accredito relativi al conto 4 presso la banca I. unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio. S. 352: esso contiene estratti conto e decine di avvisi di addebito e di accredito relativi al conto 7 presso la banca G. e la banca I. per l’anno 1997. Questi documenti si riferiscono allo studio legale D., del quale A. era titolare fino alla fine del 2000, di modo che la tutela del segreto professionale può essere data solo per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio.

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S. 368: esso contiene estratti conto e decine di avvisi di addebito e di accredito relativi al conto 8 presso la banca G. per l’anno 1998. Questi documenti si riferiscono allo studio legale D., del quale A. era titolare fino alla fine del 2000, di modo che la tutela del segreto professionale può essere data solo per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio. S. 373 (parziale): esso contiene estratti conto ed alcune decine di avvisi di addebito e di accredito relativi al conto 3 presso la banca H. per gli anni 1996-1998. Questi documenti si riferiscono allo studio legale D., del quale A. era titolare fino alla fine del 2000, di modo che la tutela del segreto professionale può essere data solo per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio. S. 384: esso contiene estratti conto e decine di avvisi di addebito e di accredito relativi al conto 8 presso la banca G. per l’anno 1999. Questi documenti si riferiscono allo studio legale D., del quale A. era titolare fino alla fine del 2000, di modo che la tutela del segreto professionale può essere data solo per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio. S. 396 (parziale): esso contiene estratti conto e avvisi di addebito e di accredito relativi al conto 3 presso la banca H. per gli anni 1999-2000. Questi documenti si riferiscono allo studio legale D., del quale A. era titolare fino alla fine del 2000, di modo che la tutela del segreto professionale può essere data solo per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio.

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S. 406: esso contiene estratti conto e decine di avvisi di addebito e di accredito relativi al conto 1 presso la banca G. per l’anno 2000. Questi documenti si riferiscono allo studio legale D., del quale A. era titolare fino alla fine del 2000, di modo che la tutela del segreto professionale può essere data solo per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio. S. 407: esso contiene estratti conto relativi al conto 6 presso la banca J. per gli anni 1996-2000. Questi documenti si riferiscono allo studio legale D., del quale A. era titolare fino alla fine del 2000, di modo che la tutela del segreto professionale può essere data solo per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio. S. 417 (parziale): esso contiene estratti conto ed alcune decine di avvisi di addebito e di accredito relativi al conto 1 presso la banca G. per l’anno 2001. La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio.

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. I seguenti incarti devono essere versati agli atti in forma non anonimizzata ai sensi del considerando 3.1: S14, S19 (parziale), S26, S28 (parziale), S312 (parziale), S313, S314, S323, S324, S326, S329 (parziale), S330, S331, S335, S336, S354, S355, S362, S363, S373 (parziale), S388, S389, S396 (parziale), S400, S404, S415, S416. 2. I seguenti incarti devono essere versati agli atti, in parte in forma anonimizzata, ai sensi del considerando 3.2: S19 (parziale), S21 (parziale), S28 (parziale), S308, S312 (parziale), S317, S319, S327, S329 (parziale), S337, S352, S368, S373 (parziale), S384, S396 (parziale), S406, S407, S417 (parziale), 3. Gli atti concernenti il periodo anteriore al 1993 contenuti negli incarti S19 e S312 sono restituiti agli indagati. 4. L’utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di documenti o informazioni concernenti clienti degli indagati provenienti dagli atti di cui al punto 1 del presente dispositivo è proibito in assenza di nuove decisioni da parte della I Corte dei reclami penali. 5. Le spese giudiziarie e le indennità per spese ripetibili del presente giudizio saranno fissate mediante decisione ulteriore. Bellinzona, il 19 agosto 2009 In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Amministrazione federale delle contribuzioni - Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

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