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Tribunale penale federale 18.04.2006 BE.2006.2

18 aprile 2006·Italiano·CH·penale federale·PDF·830 parole·~4 min·1

Riassunto

Richiesta di levata dei sigilli (art. 69 cpv. 3 PP);;Richiesta di levata dei sigilli (art. 69 cpv. 3 PP);;Richiesta di levata dei sigilli (art. 69 cpv. 3 PP);;Richiesta di levata dei sigilli (art. 69 cpv. 3 PP)

Testo integrale

Sentenza del 18 aprile 2006 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, presidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Richiedente

contro

A. GMBH IN LIQUIDATION, rappresentata dall’avv. Markus Büchi,

Controparte

Oggetto Richiesta di levata dei sigilli (art. 69 cpv. 3 PP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BE.2006.2

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La Corte considera in fatto ed in diritto: Che B. e altri sono oggetto di indagini preliminari di polizia giudiziaria per titolo di partecipazione e/o sostegno ad un’organizzazione criminale (art. 260ter CP), riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) ed altri reati. Che diversi indagati sono sospettati di essere coinvolti in attività di riciclaggio legate al dissesto finanziario di due società con sede a Zurigo, ossia la C. AG e la D., anch’esse indagate nel procedimento per riciclaggio di denaro. Che le indagini intraprese evidenzierebbero un coinvolgimento della società A. GmbH in Liquidation nelle attività svolte dalle società di cui sopra. Che nel quadro di tale inchiesta, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha proceduto, in data 18 agosto 2005, ad una perquisizione degli uffici della società summenzionata, prelevando diversa documentazione. Che la società A., in data 23 agosto 2005, ha interposto ricorso contro tale perquisizione dinanzi alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale, postulando nel contempo sia la concessione dell’effetto sospensivo che la messa sotto sigillo della documentazione sequestrata. Che il presidente della Corte dei reclami penali, con decreto del 26 agosto 2005, ha accolto sia la richiesta di effetto sospensivo che quella concernente la messa sotto sigillo. Che con sentenza del 16 novembre 2005 la suddetta Corte, costatato il mancato versamento dell’anticipo delle spese, ha dichiarato il gravame irricevibile. Che con richiesta del 14 marzo 2006 inoltrata a questa Corte, il MPC sollecita la levata dei sigilli dai documenti sequestrati. Che l’autorità inquirente ritiene che tale documentazione risulta essere indispensabile per determinare il numero ed il valore del portafoglio clienti gestito da A. ed affidato alle società C. e D. per investimenti effettuati nel mercato “Forex”, nonché per determinare in che misura A. è coinvolta negli atti oggetto dell’indagine. Che invitata a presentare delle osservazioni in merito alla richiesta di levata dei sigilli presentata dall’autorità inquirente, A. non ha dato nessun seguito a tale invito, non opponendosi quindi alla richiesta.

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Che A. non è sottoposta ad alcun segreto professionale ai sensi degli art. 321 CP e 77 PP (cfr. sentenza del Tribunale penale federale BK_B 053/04 dell’8 settembre 2004 consid. 3). Che in applicazione dell’art. 69 cpv. 3 PP e della giurisprudenza (DTF 127 II 151 consid. 3b; 101 IV 364 consid. 2; cfr. ugualmente sentenze del Tribunale penale federale BK_B 039/04 consid. 1.1, parzialmente pubblicata in SJ 2004 pag. 405 e segg., e BK_B 061/04 consid. 1.1), questa Corte ordina pertanto la cernita dei documenti sequestrati, la quale sarà effettuata dal MPC in presenza del detentore dei documenti o di un suo rappresentante. Che i documenti sigillati verranno trasmessi al MPC dal Tribunale penale federale non appena la presente sentenza crescerà in giudicato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La richiesta è accolta. È ordinata la levata dei sigilli dai documenti sequestrati nei locali della società A. GmbH in Liquidation, la quale sarà effettuata dal Ministero pubblico della Confederazione in presenza del detentore dei documenti o di un suo rappresentante. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico di A. GmbH in Liquidation.

Bellinzona, il 18 aprile 2006 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Ministero pubblico della Confederazione - Avv. Markus Büchi

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.

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