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Tribunale penale federale 16.10.2007 BE.2005.4.P

16 ottobre 2007·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,663 parole·~13 min·1

Riassunto

Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA);;Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA);;Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA);;Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

Testo integrale

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell ’ incarto: BE.2005.4

Sentenza del 16 ottobre 2007 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Bernard Bertossa e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRI- BUZIONI, Richiedente

contro

1. A., 2. B., entrambi rappresentati dagli avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli

Opponenti

Oggetto Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

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Fatti:

A. Il 24 dicembre 2004, il capo del Dipartimento federale delle finanze On. Hans-Rudolf Merz ha autorizzato l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale speciale nei confronti degli avvocati A. et B., titolare quest’ultima di uno studio legale e notarile a Lugano ed entrambi ivi domiciliati.

B. A. è sospettato d’aver commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi dell’articolo 190 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), ossia d’aver sottratto al fisco federale una parte importante dei suoi redditi e della sua sostanza imponibili, ricorrendo in particolare a conti bancari non dichiarati intestati a società di tipo “off-shore”. Egli avrebbe inoltre partecipato a reati fiscali commessi da C. B., dal canto suo, avrebbe partecipato ai reati fiscali commessi dal marito.

C. In data 2 e 3 febbraio 2005 la divisione delle inchieste speciali dell’AFC (in seguito: DIF) ha proceduto ad una prima perquisizione dello studio legale e notarile D. a Lugano, la quale ha permesso di porre in luogo sicuro diversi documenti cartacei ed informatici. Tuttavia, per quanto concerne la maggior parte della documentazione presente nello studio legale nonché gli incarti depositati nei due archivi dello studio, B. si è opposta alla loro perquisizione. Malgrado l’opposizione di B. e A. concretizzatasi mediante un reclamo respinto dall’AFC con decisione dell’8 marzo 2005, la perquisizione dello studio legale è proseguita il 9 e 10 marzo seguenti ed ha avuto come oggetto la documentazione presente negli archivi. La DIF ha in sostanza effettuato una scelta sommaria dei documenti che ha ritenuto necessari per l’inchiesta, sigillandoli e ponendoli in luogo sicuro.

D. Con scritto dell’11 aprile 2005 l’AFC ha presentato una richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale riguardante la totalità dei documenti “sequestrati” presso lo studio legale e notarile D. a Lugano. A tale richiesta i coniugi A. e B. si sono sostanzialmente opposti.

E. La Corte dei reclami penali, con sentenza dell’8 agosto 2005, ha accolto la richiesta di levata dei sigilli in questione, fissandone le modalità (v. consid.

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7.3). Il Tribunale federale, con sentenza del 6 febbraio 2006, ha confermato questa decisione (sentenza 1S.31/2005).

F. L’8 giugno 2006 le parti ed il giudice delegato, vista la voluminosa documentazione sequestrata (126 cartoni), si sono riuniti per definire preliminarmente gli aspetti pratici della levata sigilli. Costatate le divergenze insormontabili concernenti l’utilità o meno di tutta la documentazione sigillata, al termine dell'udienza del 27 luglio 2006 il giudice delegato ha comunicato alle parti che il tribunale avrebbe statuito autonomamente su tutti gli incarti sequestrati. Le parti si sono dichiarate d’accordo con questo approccio, rinunciando quindi espressamente alla procedura in contraddittorio.

G. Con sentenze del 14 settembre, 28 settembre (con rettifica del 17 ottobre) e 31 ottobre 2006 la Corte dei reclami penali ha statuito sulla maggior parte della documentazione dissuggellata, decidendo quali incarti dovevano essere versati agli atti per i bisogni dell'inchiesta e quali, in quanto inutili, restituiti agli indagati. Con sentenza del 20 febbraio 2007 la presenta autorità, viste le grosse difficoltà legate alla prosecuzione della cernita (impossibilità di distinguere i clienti protetti dal segreto professionale dell'avvocato da quelli non protetti), ha deciso di versare agli atti tutta la documentazione restante in forma non anonimizzata. Contro tale decisione i coniugi A. e B. sono insorti davanti al Tribunale federale, il quale ha deciso, nella misura della sua ammissibilità, di accogliere il ricorso (sentenza 1B_47/2007 del 28 giugno 2007). La I Corte dei reclami penali è stata quindi invitata a proseguire con la cernita conformemente alla procedura in tre fasi prestabilita, avvalendosi della collaborazione dei ricorrenti.

H. Con decreto del 10 agosto 2007 la I Corte dei reclami penali, dopo aver stilato una lista dettagliata degli incarti ancora in sospeso, ha invitato l'AFC ad esprimersi sull'utilità degli stessi. Tale presa di posizione è stata poi trasmessa ai coniugi A. e B., i quali sono stati invitati ad indicare in quali incarti giudicati utili dall'AFC loro ritengono vi sia un segreto professionale da proteggere.

I. In data 1° ottobre 2007 l'AFC ha inviato alla presente autorità una presa di posizione complementare, sulla quale i coniugi A. e B. sono stati invitati a fornire le loro osservazioni entro il 17 ottobre 2007. Quest'ultimi, con lettera

- 4 del 10 ottobre 2007, pur contestando la tempestività dello scritto in questione, ne hanno accettato il versamento agli atti, chiedendo nel contempo una proroga del termine al 5 novembre 2007. Tale proroga è stata rifiutata.

Diritto:

1. Nell’ambito di una procedura di levata dei sigilli conseguente ad una perquisizione, una volta riconosciuta l’ammissibilità di principio di quest’ultima da parte della Corte dei reclami penali, i documenti sequestrati fanno l’oggetto di una cernita, la quale ha come scopo quelli di distinguere quelli che possono essere versati nell’incarto da quelli per i quali l’opposizione risulta giustificata. In caso di disaccordo, la Corte dei reclami penali decide.

2. Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di documenti legati all’attività tipica dell’avvocato ai sensi dell’art. 321 CP. L’attività tipica dell’avvocato consiste essenzialmente nel fornire consigli di natura giuridica, nel difendere gli interessi altrui intervenendo davanti ai tribunali e rappresentando i clienti nel medesimo contesto (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, vol. II, n° 10 ad art. 321 CP; dello stesso autore, Le secret professionnel de l’avocat selon l’art. 321 CP, in SJ 1993 pag. 77 e segg., in particolare pag. 82). L’avvocato non può per contro prevalersi del suo segreto professionale per impedire il sequestro di documenti relativi ad attività che presentano un carattere commerciale preponderante, segnatamente quelle che riguardano l’amministrazione di beni o la gestione di capitali oppure altre prestazioni che esulano dalla sua funzione specifica (sentenza del Tribunale federale 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 consid. 2.4 e giurisprudenza citata; M. PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo/Basilea/Ginevra 2005, n° 31 e segg. ad art. 13 LLCA; N. OBERHOLZER, Basler Kommentar, Basilea 2003, n° 13 ad art. 321 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n° 19 ad art. 321 CP). Il Tribunale federale ha già deciso che le attività che consistono nel gestire o investire dei fondi (DTF 112 Ib 606), nell’assumere un mandato d’incasso (DTF 120 Ib 112) o nell’amministrare una società per conto di un cliente (DTF 101 Ib 245; 115 Ia 197; 114 III 105) non costituiscono attività tipiche dell’avvocato. In questi casi il segreto professionale non può essere invocato per rifiutare di testimoniare o per contrastare una perquisizione o un sequestro.

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3. Tenuto conto della sentenza del Tribunale federale del 28 giugno 2007, la Corte dei reclami penali, per il giudizio relativo agli incarti restanti, procederà in più tappe. Dapprima, essa determinerà essenzialmente, anche sulla base delle prese di posizioni delle parti (v. act. 100, 103, 105 e 107), quali documenti risultano essere inutili per l'inchiesta, destinati quindi ad essere restituiti agli indagati. Essa statuirà in seguito sugli atti restanti. Con la presente sentenza, questa Corte stabilisce quanto segue:

US16U: estratti conto e avvisi di addebito/accredito relativi alla relazione bancaria n. 1 presso la banca E. Come precisato dall'AFC, tale documentazione figura già agli atti e non è dunque necessaria. Essa è da restituire agli indagati. US347U: documentazione IVA per il periodo 1997-1998. L'AFC rinuncia a tale documentazione. Le fatture ivi contenute, essendo delle fotocopie delle originali (v. S361 e S366), sono da restituire agli indagati. US440U (parziale): viene restituito agli indagati unicamente il libretto intitolato "Controllo degli chèques postali n. 2" la cui titolare risulta essere F. Il resto rimane in sospeso. US15U: documentazione IVA per il 2002. L'AFC rinuncia a tale documentazione. Le fatture ivi contenute, essendo delle fotocopie delle originali (v. S25), devono essere restituite agli indagati. US317U (parziale): viene restituita agli indagati tutta la documentazione relativa al 1990-1992, in quanto anteriore al periodo d'inchiesta. Il resto rimane in sospeso. US371U: documentazione IVA per il periodo 1995-1997. L'AFC rinuncia a tale documentazione. Le fatture ivi contenute, essendo delle fotocopie delle originali (v. S328, S351, S356), sono da restituire agli indagati. US372U: documentazione IVA per il 1999. L'AFC rinuncia a tale documentazione. Le fatture ivi contenute, essendo delle fotocopie delle originali (v. S387), sono da restituire agli indagati. US364U (parziale): la documentazione relativa ai costi generali dello studio D. (affitto, elettricità, ecc.) viene restituita agli indagati in quanto non pertinenti per l'inchiesta. Il resto rimane in sospeso.

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US395U: documentazione IVA per il periodo 1998-2000. L'AFC rinuncia a tale documentazione. Le fatture ivi contenute, essendo delle fotocopie delle originali (v. S361, S387, S401), sono da restituire agli indagati. US33U: documentazione relativa alle prestazioni fornite dall'avv. G. agli indagati. Dalla stessa si evince che le fatture emesse da tale avvocato all'indirizzo degli indagati sono state rifatturate ai clienti dei coniugi A. e B. Tale incarto deve essere quindi restituito agli indagati. US341U: documentazione relativa a dettagli contabili per il periodo 1990-1993 e fatture proforma. L'AFC considera tale documentazione inutile per l'inchiesta. Essa va quindi restituita agli indagati. US93U: estratto dal Foglio ufficiale del Cantone Ticino con nota dattiloscritta firmata dall'avv. H. L'AFC considera tali documenti inutili per l'inchiesta. Essi vanno quindi restituiti agli indagati. US310U: fatture e ricevute diverse concernenti costi generali dello studio (non rifatturabili ai clienti) e attività private degli indagati. Inutili per l'inchiesta, esse vanno restituite ai coniugi A. e B. US402U: questo incarto, intitolato "Note portate a perdita", si compone di diverse centinaia di documenti riguardanti il periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 2000. Si tratta soprattutto di copie di note d'onorario totalmente o parzialmente non pagate, così come di invii indirizzati ai debitori di tali fatture. L'incarto è preceduto da una tabella "Fatture da incassare al 05.09.2002", con menzione dell'identità dei debitori. L'AFC sostiene che la produzione delle note d'onorario per il periodo 1993 al 2002 è utile per determinare se le perdite annunciate sono state correttamente contabilizzate. Nel termine impartito, gli indagati non si sono espressi in merito a tale incarto. L'argomento avanzato dall'AFC è poco convincente. In ambito fiscale è il contribuente a dover giustificare i crediti portati a perdita e da dedurre dai redditi dichiarati. Tenuto conto del fatto che l'anonimizzazione di centinaia di nomi figuranti sui documenti imporrebbe un lavoro troppo dispendioso e sproporzionato rispetto alla presunta utilità di questi documenti ai fini dell'indagine, si rinuncia a tale procedura. Sarà sufficiente versare agli atti una copia della tabella summenzionata, senza i nomi dei debitori.

US17U: documentazione IVA per il 2001. L'AFC rinuncia a tale documentazione. Le fatture ivi contenute, essendo delle fotocopie delle originali (v. S410), sono da restituire agli indagati.

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US18U: documentazione IVA per il periodo 2001-2004. L'AFC rinuncia a tale documentazione. Le fatture ivi contenute, essendo delle fotocopie delle originali (v. S410, S421, S25, S95), sono da restituire agli indagati. US13U: l'incarto è intitolato "Esborsi (printout)" per gli anni dal 2001 al 2005. Esso si compone di listati, sovente ripetitivi, contenenti migliaia di rubriche associate a dei nomi di persone e di società. Le rubriche concernono essenzialmente spese di esigua entità (emolumenti, tasse, fotocopie, ecc.). I listati sono tutti stabiliti a partire dal 1° gennaio 2001, i più recenti riguardanti il periodo sino al 31 luglio 2004. Secondo l'AFC, la produzione di tali documenti sarebbe necessaria per verificare il rispetto dei principi riguardanti l'allestimento di una contabilità regolare. Nel termine impartito, gli indagati non si sono espressi in merito a tali incarti. L'argomento dell'AFC non è convincente. In ambito fiscale incombe al contribuente stabilire la realtà dei costi che intende dedurre a titolo di spese. Tenuto conto del fatto che l'anonimizzazione di centinaia di nomi figuranti nei listati rappresenterebbe un lavoro troppo dispendioso e sproporzionato rispetto alla presunta utilità di questi documenti ai fini dell'indagine, si rinuncia a tale procedura. I listati relativi a periodi posteriori al 31 dicembre 2003 saranno esclusi. Una copia delle due versioni "definitive" dei listati al 31 dicembre 2003 sarà versato agli atti, i nomi delle persone ivi contenuti oscurati. L'unica eccezione è costituita da un movimento importante - potenzialmente utile per l'inchiesta – riportato in queste due versioni (un'entrata e un'uscita di fr. 240'000.- al 4 settembre 2001 caratterizzate da referenze insolite, manifestamente estranee ad un conto esborsi, in favore di un terzo per il quale non viene invocata l'esistenza di un segreto professionale da proteggere).

U8338U: registrazioni relative alle pratiche trattate dagli indagati, con indicazione del tempo dedicato ad ognuna ("time shits"). Tale incarto è costituito da migliaia di schede manoscritte, parzialmente illeggibili, il cui utilizzo per l'inchiesta è concretamente impossibile, ragione per cui esso deve essere restituito agli indagati.

U8339U: registrazioni relative alle pratiche trattate dagli indagati, con indicazione del tempo dedicato ad ognuna ("time shits"). Tale incarto è costituito da migliaia di schede manoscritte, parzialmente illeggibili, il cui utilizzo per l'inchiesta è concretamente impossibile, ragione per cui esso deve essere restituito agli indagati. U8340U: registrazioni relative alle pratiche trattate dagli indagati, con indicazione del tempo dedicato ad ognuna ("time shits"). Tale incarto è costituito da migliaia di schede manoscritte, parzialmente illeggibili, il cui utilizzo per

- 8 l'inchiesta è concretamente impossibile, ragione per cui esso deve essere restituito agli indagati.

US414U (parziale): estratti conto e avvisi di addebito/accredito relativi alla relazione bancaria n. 1 presso la banca E. Come precisato dall'AFC, tale documentazione figura già agli atti e non è dunque necessaria. Essa è da restituire agli indagati.

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. I seguenti incarti devono essere restituiti, ai sensi dei considerandi, agli indagati in quanto inutili per l'inchiesta: S16, S347, S440 (parzialmente), S15, S317 (parzialmente), S371, S372, S364 (parzialmente), S395, S33, S341, S93, S310, S17, S18, 8338, 8339, 8340, S402 (parzialmente), S13 (parzialmente); S414.

2. I seguenti incarti devono essere versati agli atti, ai sensi dei considerandi: S402 (parzialmente), S13 (parzialmente). 3. Le spese giudiziarie e le indennità per spese ripetibili del presente giudizio saranno fissate mediante decisione ulteriore.

Bellinzona, 17 ottobre 2007

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a - Amministrazione federale delle contribuzioni - Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli

Informazione sui rimedi giuridici: Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

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