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Tribunale penale federale 28.11.2007 BE.2005.4.I

28 novembre 2007·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,055 parole·~10 min·1

Riassunto

Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA);;Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA);;Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA);;Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

Testo integrale

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell ’ incarto: BE.2005.4

Sentenza del 28 novembre 2007 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Bernard Bertossa e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRI- BUZIONI,

Richiedente

contro

1. A., 2. B., entrambi rappresentati dagli avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli

Opponenti

Oggetto Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

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Fatti:

A. Il 24 dicembre 2004, il capo del Dipartimento federale delle finanze On. Hans-Rudolf Merz ha autorizzato l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale speciale nei confronti degli avvocati A. e B., titolare quest’ultima di uno studio legale e notarile a Lugano ed entrambi ivi domiciliati.

B. A. è sospettato d’aver commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi dell’articolo 190 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), ossia d’aver sottratto al fisco federale una parte importante dei suoi redditi e della sua sostanza imponibili, ricorrendo in particolare a conti bancari non dichiarati intestati a società di tipo “off-shore”. Egli avrebbe inoltre partecipato a reati fiscali commessi da C. B., dal canto suo, avrebbe partecipato ai reati fiscali commessi dal marito.

C. In data 2 e 3 febbraio 2005 la divisione delle inchieste speciali dell’AFC (in seguito: DIF) ha proceduto ad una prima perquisizione dello studio legale e notarile D. a Lugano, la quale ha permesso di porre in luogo sicuro diversi documenti cartacei ed informatici. Tuttavia, per quanto concerne la maggior parte della documentazione presente nello studio legale nonché gli incarti depositati nei due archivi dello studio, B. si è opposta alla loro perquisizione. Malgrado l’opposizione di B. e A. concretizzatasi mediante un reclamo respinto dall’AFC con decisione dell’8 marzo 2005, la perquisizione dello studio legale è proseguita il 9 e 10 marzo seguenti ed ha avuto come oggetto la documentazione presente negli archivi. La DIF ha in sostanza effettuato una scelta sommaria dei documenti che ha ritenuto necessari per l’inchiesta, sigillandoli e ponendoli in luogo sicuro.

D. Con scritto dell’11 aprile 2005 l’AFC ha presentato una richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale riguardante la totalità dei documenti “sequestrati” presso lo studio legale e notarile D. a Lugano. A tale richiesta i coniugi A. e B. si sono sostanzialmente opposti.

E. La Corte dei reclami penali, con sentenza dell’8 agosto 2005, ha accolto la richiesta di levata dei sigilli in questione, fissandone le modalità (v. con-

- 3 sid. 7.3). Il Tribunale federale, con sentenza del 6 febbraio 2006, ha confermato questa decisione (sentenza 1S.31/2005).

F. L’8 giugno 2006 le parti ed il giudice delegato, vista la voluminosa documentazione sequestrata (126 cartoni), si sono riuniti per definire preliminarmente gli aspetti pratici della levata sigilli. Costatate le divergenze insormontabili concernenti l’utilità o meno di tutta la documentazione sigillata, al termine dell'udienza del 27 luglio 2006 il giudice delegato ha comunicato alle parti che il tribunale avrebbe statuito autonomamente su tutti gli incarti sequestrati. Le parti si sono dichiarate d’accordo con questo approccio, rinunciando quindi espressamente alla procedura in contraddittorio.

G. Con sentenze del 14 settembre, 28 settembre (con rettifica del 17 ottobre) e 31 ottobre 2006 la Corte dei reclami penali ha statuito sulla maggior parte della documentazione dissuggellata, decidendo quali incarti dovevano essere versati agli atti per i bisogni dell'inchiesta e quali, in quanto inutili, restituiti agli indagati. Con sentenza del 20 febbraio 2007 la presenta autorità, viste le grosse difficoltà legate alla prosecuzione della cernita (impossibilità di distinguere i clienti protetti dal segreto professionale dell'avvocato da quelli non protetti), ha deciso di versare agli atti tutta la documentazione restante in forma non anonimizzata. Contro tale decisione i coniugi A. e B. sono insorti davanti al Tribunale federale, il quale ha deciso, nella misura della sua ammissibilità, di accogliere il ricorso (sentenza 1B_47/2007 del 28 giugno 2007). La I Corte dei reclami penali è stata quindi invitata a proseguire con la cernita conformemente alla procedura in tre fasi prestabilita, avvalendosi della collaborazione dei ricorrenti.

H. Con decreto del 10 agosto 2007 la I Corte dei reclami penali, dopo aver stilato una lista dettagliata degli incarti ancora in sospeso, ha invitato l'AFC ad esprimersi sull'utilità degli stessi. Tale presa di posizione è stata poi trasmessa ai coniugi A. e B., i quali sono stati invitati ad indicare in quali incarti giudicati utili dall'AFC loro ritengono vi sia un segreto professionale da proteggere. Alle loro osservazioni sono stati allegati dei listati, da non mettere a disposizione dell'AFC, contenenti i nomi di clienti da loro ritenuti protetti dal segreto professionale dell'avvocato.

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I. In data 16 ottobre 2007 la I Corte dei reclami penali, dopo aver reso edotte le parti della sua volontà di continuare a procedere a tappe, ha statuito su un'ulteriore parte di atti rimasti in sospeso, restituendo agli indagati, perché giudicati inutili per l'inchiesta, una ventina di incarti. Ulteriori sei sentenze sono state emesse nel mese di novembre (una il 12, due il 19 e tre il 20), mediante le quali l'autorità giudicante ha statuito sugli incarti bancari, su quelli concernenti il periodo sino al 1993 (compreso), su quelli relativi agli anni 2001 e segg., su quelli non specialmente riferibili ad un periodo contabile specifico nonché su quelli concernenti gli anni 1994 e 1995.

L. Con la sentenza odierna, la I Corte dei reclami penali si è invece chinata su tutti i documenti concernenti il 1998.

Diritto:

1. Nell’ambito di una procedura di levata dei sigilli conseguente ad una perquisizione, una volta riconosciuta l’ammissibilità di principio di quest’ultima da parte della Corte dei reclami penali, i documenti sequestrati fanno l’oggetto di una cernita, la quale ha come scopo quelli di distinguere quelli che possono essere versati nell’incarto da quelli per i quali l’opposizione risulta giustificata. In caso di disaccordo, la Corte dei reclami penali decide.

2. Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di documenti legati all’attività tipica dell’avvocato ai sensi dell’art. 321 CP. L’attività tipica dell’avvocato consiste essenzialmente nel fornire consigli di natura giuridica, nel difendere gli interessi altrui intervenendo davanti ai tribunali e rappresentando i clienti nel medesimo contesto (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, vol. II, n° 10 ad art. 321 CP; dello stesso autore, Le secret professionnel de l’avocat selon l’art. 321 CP, in SJ 1993 pag. 77 e segg., in particolare pag. 82). L’avvocato non può per contro prevalersi del suo segreto professionale per impedire il sequestro di documenti relativi ad attività che presentano un carattere commerciale preponderante, segnatamente quelle che riguardano l’amministrazione di beni o la gestione di capitali oppure altre prestazioni che esulano dalla sua funzione specifica (sentenza del Tribunale federale 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 consid. 2.4 e giurisprudenza citata; M. PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.],

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Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo/Basilea/Ginevra 2005, n° 31 e segg. ad art. 13 LLCA; N. OBERHOLZER, Basler Kommentar, Basilea 2003, n° 13 ad art. 321 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n° 19 ad art. 321 CP). Il Tribunale federale ha già deciso che le attività che consistono nel gestire o investire dei fondi (DTF 112 Ib 606), nell’assumere un mandato d’incasso (DTF 120 Ib 112) o nell’amministrare una società per conto di un cliente (DTF 101 Ib 245; 115 Ia 197; 114 III 105) non costituiscono attività tipiche dell’avvocato. In questi casi il segreto professionale non può essere invocato per rifiutare di testimoniare o per contrastare una perquisizione o un sequestro.

3. La presente sentenza verte sull'insieme della documentazione sequestrata concernente l'anno contabile 1998. Tale documentazione consta di un gran numero di atti, nella stragrande maggioranza dei quali figurano nomi di terzi. Per i motivi già esposti nella sentenza del 12 novembre 2007 (consid. 3), la cernita dei nomi da oscurare e l'esecuzione concreta di tale anonimizzazione rappresenterebbero – ribaditi comunque tutti i dubbi sull'effettiva fattibilità di tali operazioni - un lavoro totalmente sproporzionato. La distinzione tra gli atti da versare agli atti e quelli da restituire agli opponenti deve essere effettuata, per ogni incarto, soppesando in maniera ragionevole gli interessi dell'inchiesta e quelli legati alla protezione potenzialmente dovuta a certi clienti degli opponenti. Ciò premesso, la I Corte dei reclami penali, proseguendo nella sua analisi a tappe della documentazione restante, ha statuito sugli incarti in questione, decidendo quanto segue: US361U: esso contiene centinaia di note d'onorario saldate nel 1998. L'anonimizzazione di tali documenti rappresenterebbe un lavoro sproporzionato. Devono dunque essere versate agli atti unicamente quelle fatture che riguardano delle prestazioni manifestamente atipiche. US369U: esso contiene estratti ed avvisi di addebito e di accredito relativi al conto CCP 1. per l'anno 1998. L'anonimizzazione degli avvisi, i quali contengono nomi di terzi, costituirebbe un lavoro sproporzionato. Gli estratti al 31 dicembre 1998 sono da versare agli atti. Gli avvisi e gli estratti intermediari sono da restituire agli opponenti. US378/S381/S391U: gli incarti in questione si compongono di centinaia di pagine di listati contabili relativi al 1998 e in parte al 1997. L'anonimizzazione di tali listati sarebbe totalmente sproporzionata e la loro utilità per l'inchiesta

- 6 esigua, tenuto conto che i bilanci e i conti economici, già versati agli atti, riportano i medesimi risultati. Gli incarti devono essere restituiti agli opponenti. US379U: questo incarto contiene il libro di cassa nonché le pezze giustificative dei movimenti di cassa per l'anno 1998. Nel primo documento figurano numerosi nomi di terzi, la cui anonimizzazione sarebbe sproporzionata. Tutti i movimenti sono caratterizzati da una referenza ad una rubrica contabile, di modo che vi è da presumere che gli stessi siano stati correttamente contabilizzati. Il loro interesse per l'inchiesta è esiguo, ragione per cui il documento deve essere restituito agli opponenti. Per quanto attiene alle numerose pezze giustificative, esse concernono, nella loro stragrande maggioranza, spese generali, senza menzione di nomi di clienti. La cernita e l'anonimizzazione dei documenti che possono contenere nomi di clienti potenzialmente protetti dal segreto professionale dell'avvocato rappresenterebbero un lavoro considerevole e sproporzionato. Essi devono dunque essere versati agli atti alle condizioni già espresse in altre occasioni analoghe.

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. I seguenti incarti devono essere restituiti, ai sensi dei considerandi, agli indagati: S361 (parziale), S369 (parziale), S378, S381, S391, S379 (parziale). 2. I seguenti incarti devono essere versati agli atti ai sensi dei considerandi: S361 (parziale), S369 (parziale), S379 (parziale).

3. L'utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di documenti o informazioni concernenti clienti degli indagati provenienti dall'incarto S379 di cui al punto 2 del presente dispositivo è proibito in assenza di nuove decisioni da parte della I Corte dei reclami penali.

4. Le spese giudiziarie e le indennità per spese ripetibili del presente giudizio saranno fissate mediante decisione ulteriore.

Bellinzona, 28 novembre 2007

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a - Amministrazione federale delle contribuzioni - Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli

Informazione sui rimedi giuridici: Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

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