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Tribunale penale federale 20.11.2007 BE.2005.4.D

20 novembre 2007·Italiano·CH·penale federale·PDF·3,004 parole·~15 min·1

Riassunto

Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA);;Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA);;Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA);;Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

Testo integrale

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell ’ incarto: BE.2005.4

Sentenza del 20 novembre 2007 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Bernard Bertossa e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRI- BUZIONI, Richiedente

contro

1. A., 2. B., entrambi rappresentati dagli avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli, Opponenti

Oggetto Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

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Fatti:

A. Il 24 dicembre 2004, il capo del Dipartimento federale delle finanze On. Hans-Rudolf Merz ha autorizzato l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale speciale nei confronti degli avvocati A. e B., titolare quest’ultima di uno studio legale e notarile a Lugano ed entrambi ivi domiciliati.

B. A. è sospettato d’aver commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi dell’articolo 190 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), ossia d’aver sottratto al fisco federale una parte importante dei suoi redditi e della sua sostanza imponibili, ricorrendo in particolare a conti bancari non dichiarati intestati a società di tipo “off-shore”. Egli avrebbe inoltre partecipato a reati fiscali commessi da C. B., dal canto suo, avrebbe partecipato ai reati fiscali commessi dal marito.

C. In data 2 e 3 febbraio 2005 la divisione delle inchieste speciali dell’AFC (in seguito: DIF) ha proceduto ad una prima perquisizione dello studio legale e notarile D. a Lugano, la quale ha permesso di porre in luogo sicuro diversi documenti cartacei ed informatici. Tuttavia, per quanto concerne la maggior parte della documentazione presente nello studio legale nonché gli incarti depositati nei due archivi dello studio, B. si è opposta alla loro perquisizione. Malgrado l’opposizione di B. e A. concretizzatasi mediante un reclamo respinto dall’AFC con decisione dell’8 marzo 2005, la perquisizione dello studio legale è proseguita il 9 e 10 marzo seguenti ed ha avuto come oggetto la documentazione presente negli archivi. La DIF ha in sostanza effettuato una scelta sommaria dei documenti che ha ritenuto necessari per l’inchiesta, sigillandoli e ponendoli in luogo sicuro.

D. Con scritto dell’11 aprile 2005 l’AFC ha presentato una richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale riguardante la totalità dei documenti “sequestrati” presso lo studio legale e notarile D. a Lugano. A tale richiesta i coniugi A. e B. si sono sostanzialmente opposti.

E. La Corte dei reclami penali, con sentenza dell’8 agosto 2005, ha accolto la richiesta di levata dei sigilli in questione, fissandone le modalità (v. con-

- 3 sid. 7.3). Il Tribunale federale, con sentenza del 6 febbraio 2006, ha confermato questa decisione (sentenza 1S.31/2005).

F. L’8 giugno 2006 le parti ed il giudice delegato, vista la voluminosa documentazione sequestrata (126 cartoni), si sono riuniti per definire preliminarmente gli aspetti pratici della levata sigilli. Costatate le divergenze insormontabili concernenti l’utilità o meno di tutta la documentazione sigillata, al termine dell'udienza del 27 luglio 2006 il giudice delegato ha comunicato alle parti che il tribunale avrebbe statuito autonomamente su tutti gli incarti sequestrati. Le parti si sono dichiarate d’accordo con questo approccio, rinunciando quindi espressamente alla procedura in contraddittorio.

G. Con sentenze del 14 settembre, 28 settembre (con rettifica del 17 ottobre) e 31 ottobre 2006 la Corte dei reclami penali ha statuito sulla maggior parte della documentazione dissuggellata, decidendo quali incarti dovevano essere versati agli atti per i bisogni dell'inchiesta e quali, in quanto inutili, restituiti agli indagati. Con sentenza del 20 febbraio 2007 la presenta autorità, viste le grosse difficoltà legate alla prosecuzione della cernita (impossibilità di distinguere i clienti protetti dal segreto professionale dell'avvocato da quelli non protetti), ha deciso di versare agli atti tutta la documentazione restante in forma non anonimizzata. Contro tale decisione i coniugi A. e B. sono insorti davanti al Tribunale federale, il quale ha deciso, nella misura della sua ammissibilità, di accogliere il ricorso (sentenza 1B_47/2007 del 28 giugno 2007). La I Corte dei reclami penali è stata quindi invitata a proseguire con la cernita conformemente alla procedura in tre fasi prestabilita, avvalendosi della collaborazione dei ricorrenti.

H. Con decreto del 10 agosto 2007 la I Corte dei reclami penali, dopo aver stilato una lista dettagliata degli incarti ancora in sospeso, ha invitato l'AFC ad esprimersi sull'utilità degli stessi. Tale presa di posizione è stata poi trasmessa ai coniugi A. e B., i quali sono stati invitati ad indicare in quali incarti giudicati utili dall'AFC loro ritengono vi sia un segreto professionale da proteggere. Alle loro osservazioni sono stati allegati dei listati, da non mettere a disposizione dell'AFC, contenenti i nomi di clienti da loro ritenuti protetti dal segreto professionale dell'avvocato.

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I. In data 16 ottobre 2007 la I Corte dei reclami penali, dopo aver reso edotte le parti della sua volontà di continuare a procedere a tappe, ha statuito su un'ulteriore parte di atti rimasti in sospeso, restituendo agli indagati, perché giudicati inutili per l'inchiesta, una ventina di incarti. Ulteriori tre sentenze sono state emesse nel mese di novembre 2007 (una il 12 e due il 19), mediante le quali l'autorità giudicante ha statuito su tutti gli incarti bancari, su quelli concernenti il periodo sino al 1993 (compreso) e su quelli relativi agli anni 2001 e segg.

L. Con la sentenza odierna, la I Corte dei reclami penali si è invece chinata su tutti i documenti non specialmente riconducibili ad un periodo contabile particolare.

Diritto:

1. Nell’ambito di una procedura di levata dei sigilli conseguente ad una perquisizione, una volta riconosciuta l’ammissibilità di principio di quest’ultima da parte della Corte dei reclami penali, i documenti sequestrati fanno l’oggetto di una cernita, la quale ha come scopo quelli di distinguere quelli che possono essere versati nell’incarto da quelli per i quali l’opposizione risulta giustificata. In caso di disaccordo, la Corte dei reclami penali decide.

2. Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di documenti legati all’attività tipica dell’avvocato ai sensi dell’art. 321 CP. L’attività tipica dell’avvocato consiste essenzialmente nel fornire consigli di natura giuridica, nel difendere gli interessi altrui intervenendo davanti ai tribunali e rappresentando i clienti nel medesimo contesto (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, vol. II, n° 10 ad art. 321 CP; dello stesso autore, Le secret professionnel de l’avocat selon l’art. 321 CP, in SJ 1993 pag. 77 e segg., in particolare pag. 82). L’avvocato non può per contro prevalersi del suo segreto professionale per impedire il sequestro di documenti relativi ad attività che presentano un carattere commerciale preponderante, segnatamente quelle che riguardano l’amministrazione di beni o la gestione di capitali oppure altre prestazioni che esulano dalla sua funzione specifica (sentenza del Tribunale federale 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 consid. 2.4 e giurisprudenza citata; M. PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo/Basilea/Ginevra 2005, n° 31 e

- 5 segg. ad art. 13 LLCA; N. OBERHOLZER, Basler Kommentar, Basilea 2003, n° 13 ad art. 321 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n° 19 ad art. 321 CP). Il Tribunale federale ha già deciso che le attività che consistono nel gestire o investire dei fondi (DTF 112 Ib 606), nell’assumere un mandato d’incasso (DTF 120 Ib 112) o nell’amministrare una società per conto di un cliente (DTF 101 Ib 245; 115 Ia 197; 114 III 105) non costituiscono attività tipiche dell’avvocato. In questi casi il segreto professionale non può essere invocato per rifiutare di testimoniare o per contrastare una perquisizione o un sequestro.

3. La presente sentenza verte su tutti gli incarti che non sono stati presi in considerazione nell'esame di periodi contabili particolari. Tale documentazione consta di migliaia di atti, nella stragrande maggioranza dei quali figurano nomi di terzi. Per i motivi già esposti nella sentenza del 12 novembre 2007 (consid. 3), la cernita dei nomi da oscurare e l'esecuzione concreta di tale anonimizzazione rappresenterebbero – ribaditi comunque tutti i dubbi sull'effettiva fattibilità di tali operazioni - un lavoro totalmente sproporzionato. La distinzione tra gli atti da versare agli atti e quelli da restituire agli opponenti deve essere effettuata, per ogni incarto, soppesando in maniera ragionevole gli interessi dell'inchiesta e quelli legati alla protezione potenzialmente dovuta a certi clienti degli opponenti. Ciò premesso, la I Corte dei reclami penali, proseguendo nella sua analisi a tappe della documentazione restante, ha statuito sugli incarti in questione, decidendo quanto segue: US1U: l'incarto contiene un centinaio di documenti (liste di prestazioni, time sheets, progetti di note d'onorario, ecc.) relativi ad attività di A. a date diverse, tra il 1998 ed il 2001). Tali documenti, la cui anonimizzazione sarebbe molto problematica, non presentano un interesse particolare per l'inchiesta, dato che le informazioni ivi contenute sono state riprese nelle note d'onorario inviate ai clienti toccati. Essi devono essere restituiti agli opponenti.

US23/S24U: tali incarti sono composti da un grande quantitativo di note ed estratti manoscritti, nonché da documenti diversi, tutti relativi alla gestione degli averi dei clienti presso diverse banche per il periodo dal 1990 al 2002. L'utilità di questo tipo di documentazione è già stata rilevata (v. sentenza del 12 novembre 2007, consid. 3.2) e la sua anonimizzazione, oltre a risultare sproporzionata, le farebbe perdere tale utilità. A ciò vi è da aggiungere che la gestione di valori appartenenti a terzi non rientra, di principio, nel

- 6 campo dell'attività tipica dell'avvocato. Gli incarti devono dunque essere versati agli atti, fissando all'AFC le medesime restrizioni previste per la documentazione relativa ai conti clienti. I documenti riguardanti nella loro totalità gli anni anteriori al 1993, figuranti nell'incarto S24, saranno tuttavia restituiti agli opponenti. US30U: l'incarto contiene innanzitutto una parte dei listati contabili per l'anno 2002, con la menzione di un gran numero di nomi di clienti. Tale documentazione non è ragionevolmente anonimizzabile e, tenuto conto del suo interesse relativo per l'inchiesta, essa deve essere restituita agli opponenti. Nell'incarto figurano inoltre svariate decine di note d'onorario, di richiami e di liste concernenti i debitori di tali fatture. Vista l'assenza di un interesse preponderante per l'inchiesta, i documenti potenzialmente legati a prestazioni tipiche d'avvocato o di notaio sono da restituire agli opponenti. Sono per contro da versare agli atti due serie di documenti relative a prestazioni chiaramente atipiche (prestito consentito da A. ad una società nonché gestione e amministrazione di un'altra società). US32U: tale incarto consta di alcune decine di fatture indirizzate al medesimo cliente degli opponenti riguardanti prestazioni diverse. Secondo una nota manoscritta contenuta nell'incarto, il totale delle fatture non pagate al 17 dicembre 1999 ammonta a fr. 429'362.60. Facilmente anonimizzabile, tale nota può essere versata agli atti. Il medesimo destino è da riservare ad un "post-it" aggraffato all'inizio dell'incarto, mediante il quale si dà istruzione di contabilizzare le fatture solo al momento del loro pagamento da parte del cliente. Le note d'onorario (negoziazione di contratti, opposizione a degli atti esecutivi, arbitraggi, ecc.) potrebbero potenzialmente concernere prestazioni coperte dal segreto professionale dell'avvocato. Per averne la certezza bisognerebbe disporre di ogni incarto corrispondente alla prestazione fatturata per effettuare la verifica. Orbene, non disponendo la Corte di tali incarti, tale verifica risulta impossibile. Tenuto conto della loro utilità limitata per l'inchiesta, le fatture devono essere restituite agli opponenti. US364 (parziale)U: l'incarto contiene innanzitutto l'accordo di liquidazione concluso dagli avvocati A. e E. il 29 novembre 1995 nonché dei documenti allegati. Su tali documenti figurano solo due nomi di clienti potenzialmente protetti. Essendo la loro l'utilità per l'inchiesta indiscussa, una copia anonimizzata dei medesimi deve essere versata agli atti. L'incarto comprende ancora l'accordo di separazione concluso tra gli avvocati A. e F. il 28 dicembre 1998, con i suoi allegati. Nessun documento porta la menzione di clienti. Una copia completa potrà quindi essere versata agli atti.

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US269 (parziale)U: l'incarto comprende diversi documenti contabili, note manoscritte e atti diversi ed incompleti concernenti gli esercizi contabili 2003 e 2004. I documenti nei quali figurano nomi di terzi potenzialmente protetti, segnatamente le liste dei debitori, sono da restituire agli opponenti. Gli altri documenti sono da versare agli atti. US441U: tale incarto contiene diversi documenti di svariata natura, i quali meritano un trattamento differenziato. - 16 libretti di ricevute postali: tali libretti si limitano ad attestare la spedizione d'invii raccomandati e non sono dunque utili per l'inchiesta; essi devono essere restituiti agli opponenti; - un piccolo classificatore contenente gli avvisi relativi alla gestione del conto CCP 69-2846-7 a nome di A., per il periodo dal 6 marzo al 31 dicembre 1992; questi documenti non concernono il periodo oggetto delle indagini e devono essere restituiti agli opponenti; - un libretto di ricevute di cassa per il periodo dal 4 giugno 1985 al 7 dicembre 1993; solo due importi di valore esiguo concernono il periodo d'inchiesta; essi non presentano un interesse per l'inchiesta, ragione per cui tutto è da restituire agli opponenti; - un libretto di ricevute di cassa concernente il periodo 1995-1999; tali ricevute concernono unicamente l'amministrazione dello stabile "G." a Lugano; esse non sono coperte dal segreto professionale dell'avvocato e la loro utilità per l'inchieste è assodata; il documento è da versare agli atti; - due piccoli classificatori contenenti i documenti relativi alla gestione del conto 1. per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996: secondo la menzione figurante sulla copertina di tali classificatori ("H."), le operazioni legate a tale conto sono da collegare con l'immobile situato in viale Z., ciò che conferma la natura degli addebiti e accrediti registrati; tali documenti sono dunque senza alcun rapporto con un'attività tipica d'avvocato e devono pertanto essere versati agli atti; il medesimo trattamento deve essere riservato a quattro piccoli classificatori estratti dall'incarto US440U e che concernono la gestione del medesimo conto CCP per gli anni dal 1993 al 1995; - un libro di controllo degli assegni postali relativi al conto 1. per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 giugno 1996: tale conto concerne essenzialmente la gestione dell'immobile "H.", ciò che è confermato dalla menzione in mar-

- 8 gine al libretto; per i motivi summenzionati, tali documenti sono da versare agli atti; - un libretto di ricevute di cassa concernente il periodo dal 3 giugno 1992 al 12 luglio 1993: le ricevute anteriori al 1° gennaio 1993 non sono coperte dal periodo oggetto dell'inchiesta e devono essere quindi restituite agli opponenti; le altre ricevute comportano numerosi nomi di terzi; esse riguardano tuttavia importi insignificanti, inferiori a fr. 100.-, ragione per cui si può presumere ch'esse siano inutili per l'inchiesta; sarebbe quindi perlomeno sproporzionato verificare, per ogni terzo, se la ricevuta in questione concerne o meno un mandato tipico dell'attività d'avvocato; se il libretto può dunque essere restituito agli opponenti, le copie di sei ricevute riguardanti importi elevati devono essere versate agli atti, ossia: -- tre ricevute di fr. 200'000.-, fr. 1'550'000.- e fr. 600'000.- riconducibili ad un certo CC; gli opponenti pretendono certo di aver agito in qualità di avvocati nel quadro della successione della persona summenzionata, ma le loro prestazioni si sarebbero limitate a consigli in materia contrattuale; orbene, gli importi appena menzionati sono manifestamente estranei ad un tale tipo di mandato; -- una ricevuta di fr. 25'000.- concernente una persona per la quale non viene invocato il segreto professionale dell'avvocato; -- due ricevute di fr. 60'000.- ognuna, che devono certamente essere ricollegate una all'altra, concernenti l'acquisizione del capitale sociale di una società anonima X.; due nomi figurano su tali documenti per i quali gli opponenti invocano il segreto professionale; il motivo dichiarato (vendita immobiliare) potrebbe forse essere ritenuto se si trattasse di una prestazione di notaio; ciò non è invece il caso per la cessione di un capitale azionario, il quale non impone il ricorso ai servigi né di un ufficiale pubblico né di un avvocato.

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. I seguenti incarti devono essere restituiti, ai sensi dei considerandi, agli indagati: S1, S24 (parziale), S30 (parziale), S32 (parziale); S269 (parziale), S364 (parziale), S441 (parziale).

2. I seguenti incarti devono essere versati agli atti ai sensi dei considerandi: S23 (parziale), S24 (parziale), S30 (parziale), S32 (parziale), S364 (parziale), S269 (parziale), S441 (parziale), S440 (parziale).

3. L'utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di documenti o informazioni concernenti clienti degli indagati provenienti dagli incarti S23 e S24 di cui al punto 2 del presente dispositivo è proibito in assenza di nuove decisioni da parte della I Corte dei reclami penali.

4. Le spese giudiziarie e le indennità per spese ripetibili del presente giudizio saranno fissate mediante decisione ulteriore.

Bellinzona, 21 novembre 2007

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a - Amministrazione federale delle contribuzioni - Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli

Informazione sui rimedi giuridici: Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

BE.2005.4.D — Tribunale penale federale 20.11.2007 BE.2005.4.D — Swissrulings