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Tribunale penale federale 19.11.2007 BE.2005.4.C

19 novembre 2007·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,930 parole·~15 min·1

Riassunto

Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA);;Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA);;Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA);;Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

Testo integrale

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell ’ incarto: BE.2005.4

Sentenza del 19 novembre 2007 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Bernard Bertossa e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRI- BUZIONI,

Richiedente

contro

1. A., 2. B., entrambi rappresentati dagli avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli,

Opponenti

Oggetto Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

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Fatti:

A. Il 24 dicembre 2004, il capo del Dipartimento federale delle finanze On. Hans-Rudolf Merz ha autorizzato l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale speciale nei confronti degli avvocati A. e B., titolare quest’ultima di uno studio legale e notarile a Lugano ed entrambi ivi domiciliati.

B. A. è sospettato d’aver commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi dell’articolo 190 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), ossia d’aver sottratto al fisco federale una parte importante dei suoi redditi e della sua sostanza imponibili, ricorrendo in particolare a conti bancari non dichiarati intestati a società di tipo “off-shore”. Egli avrebbe inoltre partecipato a reati fiscali commessi da C. B., dal canto suo, avrebbe partecipato ai reati fiscali commessi dal marito.

C. In data 2 e 3 febbraio 2005 la divisione delle inchieste speciali dell’AFC (in seguito: DIF) ha proceduto ad una prima perquisizione dello studio legale e notarile D. a Lugano, la quale ha permesso di porre in luogo sicuro diversi documenti cartacei ed informatici. Tuttavia, per quanto concerne la maggior parte della documentazione presente nello studio legale nonché gli incarti depositati nei due archivi dello studio, A. si è opposta alla loro perquisizione. Malgrado l’opposizione di B. e A. concretizzatasi mediante un reclamo respinto dall’AFC con decisione dell’8 marzo 2005, la perquisizione dello studio legale è proseguita il 9 e 10 marzo seguenti ed ha avuto come oggetto la documentazione presente negli archivi. La DIF ha in sostanza effettuato una scelta sommaria dei documenti che ha ritenuto necessari per l’inchiesta, sigillandoli e ponendoli in luogo sicuro.

D. Con scritto dell’11 aprile 2005 l’AFC ha presentato una richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale riguardante la totalità dei documenti “sequestrati” presso lo studio legale e notarile D. a Lugano. A tale richiesta i coniugi A. e B. si sono sostanzialmente opposti.

E. La Corte dei reclami penali, con sentenza dell’8 agosto 2005, ha accolto la richiesta di levata dei sigilli in questione, fissandone le modalità (v. con-

- 3 sid. 7.3). Il Tribunale federale, con sentenza del 6 febbraio 2006, ha confermato questa decisione (sentenza 1S.31/2005).

F. L’8 giugno 2006 le parti ed il giudice delegato, vista la voluminosa documentazione sequestrata (126 cartoni), si sono riuniti per definire preliminarmente gli aspetti pratici della levata sigilli. Costatate le divergenze insormontabili concernenti l’utilità o meno di tutta la documentazione sigillata, al termine dell'udienza del 27 luglio 2006 il giudice delegato ha comunicato alle parti che il tribunale avrebbe statuito autonomamente su tutti gli incarti sequestrati. Le parti si sono dichiarate d’accordo con questo approccio, rinunciando quindi espressamente alla procedura in contraddittorio.

G. Con sentenze del 14 settembre, 28 settembre (con rettifica del 17 ottobre) e 31 ottobre 2006 la Corte dei reclami penali ha statuito sulla maggior parte della documentazione dissuggellata, decidendo quali incarti dovevano essere versati agli atti per i bisogni dell'inchiesta e quali, in quanto inutili, restituiti agli indagati. Con sentenza del 20 febbraio 2007 la presenta autorità, viste le grosse difficoltà legate alla prosecuzione della cernita (impossibilità di distinguere i clienti protetti dal segreto professionale dell'avvocato da quelli non protetti), ha deciso di versare agli atti tutta la documentazione restante in forma non anonimizzata. Contro tale decisione i coniugi A. e B. sono insorti davanti al Tribunale federale, il quale ha deciso, nella misura della sua ammissibilità, di accogliere il ricorso (sentenza 1B_47/2007 del 28 giugno 2007). La I Corte dei reclami penali è stata quindi invitata a proseguire con la cernita conformemente alla procedura in tre fasi prestabilita, avvalendosi della collaborazione dei ricorrenti.

H. Con decreto del 10 agosto 2007 la I Corte dei reclami penali, dopo aver stilato una lista dettagliata degli incarti ancora in sospeso, ha invitato l'AFC ad esprimersi sull'utilità degli stessi. Tale presa di posizione è stata poi trasmessa ai coniugi A. e B., i quali sono stati invitati ad indicare in quali incarti giudicati utili dall'AFC loro ritengono vi sia un segreto professionale da proteggere. Alle loro osservazioni sono stati allegati dei listati, da non mettere a disposizione dell'AFC, contenenti i nomi di clienti da loro ritenuti protetti dal segreto professionale dell'avvocato.

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I. In data 16 ottobre 2007 la I Corte dei reclami penali, dopo aver reso edotte le parti della sua volontà di continuare a procedere a tappe, ha statuito su un'ulteriore parte di atti rimasti in sospeso, restituendo agli indagati, perché giudicati inutili per l'inchiesta, una ventina di incarti. Un ulteriore sentenza è stata emessa il 12 novembre 2007, mediante la quale l'autorità giudicante ha statuito su tutti gli incarti bancari.

L. Con la sentenza odierna, la I Corte dei reclami penali si è invece chinata su tutti i documenti restanti relativi agli anni 2001 e segg.

Diritto:

1. Nell’ambito di una procedura di levata dei sigilli conseguente ad una perquisizione, una volta riconosciuta l’ammissibilità di principio di quest’ultima da parte della Corte dei reclami penali, i documenti sequestrati fanno l’oggetto di una cernita, la quale ha come scopo quelli di distinguere quelli che possono essere versati nell’incarto da quelli per i quali l’opposizione risulta giustificata. In caso di disaccordo, la Corte dei reclami penali decide.

2. Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di documenti legati all’attività tipica dell’avvocato ai sensi dell’art. 321 CP. L’attività tipica dell’avvocato consiste essenzialmente nel fornire consigli di natura giuridica, nel difendere gli interessi altrui intervenendo davanti ai tribunali e rappresentando i clienti nel medesimo contesto (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, vol. II, n° 10 ad art. 321 CP; dello stesso autore, Le secret professionnel de l’avocat selon l’art. 321 CP, in SJ 1993 pag. 77 e segg., in particolare pag. 82). L’avvocato non può per contro prevalersi del suo segreto professionale per impedire il sequestro di documenti relativi ad attività che presentano un carattere commerciale preponderante, segnatamente quelle che riguardano l’amministrazione di beni o la gestione di capitali oppure altre prestazioni che esulano dalla sua funzione specifica (sentenza del Tribunale federale 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 consid. 2.4 e giurisprudenza citata; M. PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo/Basilea/Ginevra 2005, n° 31 e segg. ad art. 13 LLCA; N. OBERHOLZER, Basler Kommentar, Basilea 2003, n° 13 ad art. 321 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n° 19 ad art. 321 CP). Il Tribunale federale ha già deciso

- 5 che le attività che consistono nel gestire o investire dei fondi (DTF 112 Ib 606), nell’assumere un mandato d’incasso (DTF 120 Ib 112) o nell’amministrare una società per conto di un cliente (DTF 101 Ib 245; 115 Ia 197; 114 III 105) non costituiscono attività tipiche dell’avvocato. In questi casi il segreto professionale non può essere invocato per rifiutare di testimoniare o per contrastare una perquisizione o un sequestro.

3. La presente sentenza verte sull'insieme della documentazione sequestrata concernente gli anni contabili 2001 e seguenti. Tale documentazione consta di migliaia di atti, nella stragrande maggioranza dei quali figurano nomi di terzi. Per i motivi già esposti nella sentenza del 12 novembre 2007 (consid. 3), la cernita dei nomi da oscurare e l'esecuzione concreta di tale anonimizzazione rappresenterebbero – ribaditi comunque tutti i dubbi sull'effettiva fattibilità di tali operazioni - un lavoro totalmente sproporzionato. La distinzione tra i documenti da versare agli atti e quelli da restituire agli opponenti deve essere effettuata, per ogni incarto, soppesando in maniera ragionevole gli interessi dell'inchiesta e quelli legati alla protezione potenzialmente dovuta a certi clienti degli opponenti. Ciò premesso, la I Corte dei reclami penali, proseguendo nella sua prestabilita analisi a tappe della documentazione restante (v. sentenza del 16 ottobre 2007, consid. 3), ha statuito sugli incarti in questione, decidendo quanto segue:

US10/S11/S12U: essi contengono bilanci e conti economici relativi agli anni 2001 e 2002. Le liste nelle quali figurano tutte le operazioni relative alle diverse voci contabili contengono nella maggior parte dei casi nomi di clienti la cui anonimizzazione rappresenta un lavoro considerevole e sproporzionato. Da verifiche effettuate, si costata che tali liste concordano con le diverse voci del conto economico. Non vi è dunque ragione per ritenere tali atti interessanti per l'inchiesta. I bilanci e i conti economici non contengono nessun nome di clienti. Essi sono dunque da versare agli atti. Le liste con tutte le operazioni contabili sono da restituire agli opponenti. US21U (parziale): esso contiene estratti ed avvisi di addebito e di accredito relativi al conto 1. per gli anni 2002 e 2003. L'anonimizzazione degli avvisi, i quali contengono nomi di terzi, costituirebbe un lavoro sproporzionato. Gli estratti al 31 dicembre 2002 ed il documento concernente la chiusura al 4 agosto 2003 sono da versare agli atti. Gli avvisi e gli estratti intermediari sono da restituire agli opponenti.

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US25U: esso contiene copie di note d'onorario incassate nel 2002. Le fatture sono poco numerose e la maggior parte concernono attività attinenti alla gestione di società, segnatamente di società immobiliari, le quali non sono dunque coperte dal segreto professionale. Alcune fatture che a prima vista concernono attività tipiche d'avvocato o di notaio sono rimpiazzate da copie anonimizzate. Operati questi accorgimenti, l'incarto è da versare agli atti. Gli originali delle copie anonimizzate sono da restituire agli opponenti. US27U: esso contiene estratti conto ed avvisi di addebito e di accredito concernenti il conto 2. per l'anno 2002. L'anonimizzazione degli avvisi, i quali contengono nomi di terzi, costituirebbe un lavoro sproporzionato. Gli estratti al 31 dicembre 2002 sono da versare agli atti. Gli avvisi e gli estratti intermediari sono da restituire agli opponenti. US29U: esso contiene diversi bilanci e conti economici riguardanti momenti precisi nel 2002. Le liste nelle quali figurano tutte le operazioni relative alle diverse voci contabili contengono nella maggior parte dei casi nomi di clienti la cui anonimizzazione rappresenta un lavoro considerevole e sproporzionato. Da verifiche effettuate, si costata che tali liste concordano con le diverse voci del conto economico. Non vi è dunque ragione per ritenere tali atti interessanti per l'inchiesta. I bilanci e i conti economici non contengono nomi di clienti. Essi sono dunque da versare agli atti. Le liste con tutte le operazioni contabili sono da restituire agli opponenti. US94U: oltre a due copie di note d'onorario che sembrano concernere un'attività tipica d'avvocato, l'incarto contiene unicamente delle liste di fatture da incassare al 10 e 30 settembre e all'8 ottobre 2002. Tali liste non sembrano utili all'inchiesta. L'incarto può dunque essere restituito agli opponenti. La sola eccezione è costituita da un documento di due pagine, nel quale non figurano nomi di clienti, intitolato "finanziamenti Avv. A." e datato 30 settembre 2002, il quale potrebbe essere interessante per l'inchiesta e che sarà dunque versato agli atti. US95U: esso contiene copie di note d'onorario stabilite tra il 2001 ed il 2004. Le note d'onorario relative a prestazioni effettuate nel 2003 e 2004 non concernono il periodo fiscale oggetto dell'inchiesta e devono quindi essere restituite agli opponenti. L'anonimizzazione delle note d'onorario, il cui contenuto lascia supporre che le stesse siano legate a prestazioni tipiche d'avvocato o di notaio, rappresenterebbe un lavoro sproporzionato. Sono da versare agli atti unicamente le fatture relative a prestazioni manifestamente atipiche, segnatamente in rapporto con la gestione di società.

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US399U: esso contiene centinaia di copie di note d'onorario relative a prestazioni effettuate prima del 31 dicembre 1998, ma incassate posteriormente a tale data. L'anonimizzazione di tali fatture rappresenta un lavoro totalmente sproporzionato. L'incarto contiene una tabella riassuntiva degli incassi in questione, i cui dati coincidono con la somma corretta delle differenti rubriche. Solo la tabella deve essere versata agli atti. US408U: esso comprende, da un lato, il libro di cassa relativo all'anno 2001 e, dall'altro, svariate decine di pezze giustificative di esborsi contabilizzati durante il medesimo anno. Per quanto concerne il libro di cassa, esso contiene molti nomi di persone, la cui anonimizzazione, tenuto conto dell'esiguo interesse che esso potrebbe avere per l'inchiesta, sarebbe sproporzionata. Il documento deve dunque essere restituito agli opponenti, precisando tuttavia che gli incassi consistono quasi esclusivamente in prelevamenti dal conto 3. presso la banca E. Le pezze giustificative relative agli esborsi constano di alcuni documenti menzionanti nomi di terzi, i quali potrebbero essere dei clienti. Tali ricevute o fatture concernono importi modesti, ragione per cui non sono da considerarsi utili per l'inchiesta. Esse sono dunque estratte dall'incarto, il quale, per il resto, viene versato agli atti. Alcune fatture e ricevute concernono importi di svariate migliaia di franchi in totale; esse riguardano spese che sembrano corrispondere a deduzioni ammissibili sul piano fiscale (viaggio in elicottero, fornitura di vini, svariati pasti, ecc.). US410/S411U: essi contengono diverse centinaia di copie di note d'onorario incassate nel 2001. L'anonimizzazione di tali documenti rappresenta un lavoro sproporzionato. Sono da versare agli atti unicamente le note d'onorario riguardanti le prestazioni chiaramente atipiche (gestione di società o di conti bancari, traduzioni, operazioni immobiliari, ecc.). US414U (parziale): esso contiene estratti e avvisi di addebito e di accredito relativi al conto CCP 2. per il 2001 nonché un estratto unico di un conto deposito n. 4. presso La Posta. L'anonimizzazione degli avvisi, i quali contengono nomi di terzi, costituisce un lavoro sproporzionato. Gli estratti al 31 dicembre 2001 sono da versare agli atti. Gli avvisi e gli estratti intermediari sono da restituire agli opponenti. US417U (parziale): esso contiene estratti e avvisi di addebito e di accredito relativi al conto CCP 1. per il 2001. L'anonimizzazione degli avvisi, i quali contengono nomi di terzi, costituisce un lavoro sproporzionato. Gli estratti al 31 dicembre 2001 sono da versare agli atti. Gli avvisi e gli estratti intermediari sono da restituire agli opponenti.

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US419U: esso contiene diversi bilanci e conti economici riguardanti momenti precisi nel 2001. Le liste, nelle quali figurano tutte le operazioni relative alle diverse voci contabili, contengono, nella maggior parte dei casi, nomi di clienti la cui anonimizzazione rappresenta un lavoro considerevole e sproporzionato. Da verifiche effettuate, si costata che tali liste concordano con le diverse voci del conto economico. Non vi è dunque ragione per ritenere tali atti interessanti per l'inchiesta. I bilanci e i conti economici non contengono nomi di clienti. Essi sono dunque da versare agli atti. Le liste con tutte le operazioni contabili sono da restituire agli opponenti. US421U: sotto la rubrica "note portate a perdita" l'incarto contiene due sole fatture, per un totale di fr. 1'472.35, concernenti prestazioni tipiche d'avvocato. Vista la loro esigua importanza ai fini dell'inchiesta, esse devono essere restituite agli opponenti. Sotto la rubrica "note incassate 2002" l'incarto si compone di svariate centinaia di copie di note d'onorario, la cui anonimizzazione implicherebbe un lavoro sproporzionato. Vengono quindi estratte, per essere versate agli atti, unicamente le fatture relative a prestazioni senza rapporto con l'attività tipica d'avvocato o di notaio. Per il resto, l'incarto deve essere restituito agli opponenti.

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. I seguenti incarti devono essere restituiti, ai sensi dei considerandi, agli indagati: S10 (parziale), S11 (parziale), S12 (parziale), S21 (parziale), S25 (parziale), S27 (parziale), S29 (parziale), S94 (parziale), S95 (parziale), S399 (parziale), S408 (parziale), S410 (parziale), S411 (parziale), S414 (parziale), S417 (parziale), S419 (parziale), S421 (parziale).

2. I seguenti incarti devono essere versati agli atti ai sensi dei considerandi: S10 (parziale), S11 (parziale), S12 (parziale), S21 (parziale), S25 (parziale), S27 (parziale), S29 (parziale), S94 (parziale), S95 (parziale), S399 (parziale), S408 (parziale), S410 (parziale), S411 (parziale), S414 (parziale), S417 (parziale), S419 (parziale), S421 (parziale).

3. Le spese giudiziarie e le indennità per spese ripetibili del presente giudizio saranno fissate mediante decisione ulteriore.

Bellinzona, 19 novembre 2007

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a - Amministrazione federale delle contribuzioni - Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli

Informazione sui rimedi giuridici: Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

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