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Tribunale penale federale 19.11.2007 BE.2005.4.B

19 novembre 2007·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,403 parole·~12 min·1

Riassunto

Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA);;Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA);;Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA);;Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

Testo integrale

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell ’ incarto: BE.2005.4

Sentenza del 19 novembre 2007 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Bernard Bertossa e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRI- BUZIONI,

Richiedente

contro

1. A., 2. B., entrambi rappresentati dagli avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli,

Opponenti

Oggetto Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

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Fatti:

A. Il 24 dicembre 2004, il capo del Dipartimento federale delle finanze On. Hans-Rudolf Merz ha autorizzato l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale speciale nei confronti degli avvocati A. e B., titolare quest’ultima di uno studio legale e notarile a Lugano ed entrambi ivi domiciliati.

B. A. è sospettato d’aver commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi dell’articolo 190 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), ossia d’aver sottratto al fisco federale una parte importante dei suoi redditi e della sua sostanza imponibili, ricorrendo in particolare a conti bancari non dichiarati intestati a società di tipo “off-shore”. Egli avrebbe inoltre partecipato a reati fiscali commessi da C. B., dal canto suo, avrebbe partecipato ai reati fiscali commessi dal marito.

C. In data 2 e 3 febbraio 2005 la divisione delle inchieste speciali dell’AFC (in seguito: DIF) ha proceduto ad una prima perquisizione dello studio legale e notarile D. a Lugano, la quale ha permesso di porre in luogo sicuro diversi documenti cartacei ed informatici. Tuttavia, per quanto concerne la maggior parte della documentazione presente nello studio legale nonché gli incarti depositati nei due archivi dello studio, B. si è opposta alla loro perquisizione. Malgrado l’opposizione di B. e A. concretizzatasi mediante un reclamo respinto dall’AFC con decisione dell’8 marzo 2005, la perquisizione dello studio legale è proseguita il 9 e 10 marzo seguenti ed ha avuto come oggetto la documentazione presente negli archivi. La DIF ha in sostanza effettuato una scelta sommaria dei documenti che ha ritenuto necessari per l’inchiesta, sigillandoli e ponendoli in luogo sicuro.

D. Con scritto dell’11 aprile 2005 l’AFC ha presentato una richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale riguardante la totalità dei documenti “sequestrati” presso lo studio legale e notarile D. a Lugano. A tale richiesta i coniugi A. e B. si sono sostanzialmente opposti.

E. La Corte dei reclami penali, con sentenza dell’8 agosto 2005, ha accolto la richiesta di levata dei sigilli in questione, fissandone le modalità (v. con-

- 3 sid. 7.3). Il Tribunale federale, con sentenza del 6 febbraio 2006, ha confermato questa decisione (sentenza 1S.31/2005).

F. L’8 giugno 2006 le parti ed il giudice delegato, vista la voluminosa documentazione sequestrata (126 cartoni), si sono riuniti per definire preliminarmente gli aspetti pratici della levata sigilli. Costatate le divergenze insormontabili concernenti l’utilità o meno di tutta la documentazione sigillata, al termine dell'udienza del 27 luglio 2006 il giudice delegato ha comunicato alle parti che il tribunale avrebbe statuito autonomamente su tutti gli incarti sequestrati. Le parti si sono dichiarate d’accordo con questo approccio, rinunciando quindi espressamente alla procedura in contraddittorio.

G. Con sentenze del 14 settembre, 28 settembre (con rettifica del 17 ottobre) e 31 ottobre 2006 la Corte dei reclami penali ha statuito sulla maggior parte della documentazione dissuggellata, decidendo quali incarti dovevano essere versati agli atti per i bisogni dell'inchiesta e quali, in quanto inutili, restituiti agli indagati. Con sentenza del 20 febbraio 2007 la presenta autorità, viste le grosse difficoltà legate alla prosecuzione della cernita (impossibilità di distinguere i clienti protetti dal segreto professionale dell'avvocato da quelli non protetti), ha deciso di versare agli atti tutta la documentazione restante in forma non anonimizzata. Contro tale decisione i coniugi A. e B. sono insorti davanti al Tribunale federale, il quale ha deciso, nella misura della sua ammissibilità, di accogliere il ricorso (sentenza 1B_47/2007 del 28 giugno 2007). La I Corte dei reclami penali è stata quindi invitata a proseguire con la cernita conformemente alla procedura in tre fasi prestabilita, avvalendosi della collaborazione dei ricorrenti.

H. Con decreto del 10 agosto 2007 la I Corte dei reclami penali, dopo aver stilato una lista dettagliata degli incarti ancora in sospeso, ha invitato l'AFC ad esprimersi sull'utilità degli stessi. Tale presa di posizione è stata poi trasmessa ai coniugi A. e B., i quali sono stati invitati ad indicare in quali incarti giudicati utili dall'AFC loro ritengono vi sia un segreto professionale da proteggere. Alle loro osservazioni sono stati allegati dei listati, da non mettere a disposizione dell'AFC, contenenti i nomi di clienti da loro ritenuti protetti dal segreto professionale dell'avvocato.

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I. In data 16 ottobre 2007 la I Corte dei reclami penali, dopo aver reso edotte le parti della sua volontà di continuare a procedere a tappe, ha statuito su un'ulteriore parte di atti rimasti in sospeso, restituendo agli indagati, perché giudicati inutili per l'inchiesta, una ventina di incarti. Un ulteriore sentenza è stata emessa il 12 novembre 2007, mediante la quale l'autorità giudicante ha statuito su tutti gli incarti bancari.

L. Con la sentenza odierna, la I Corte dei reclami penali si è invece chinata su tutti i documenti restanti relativi al periodo sino al 1993 compreso.

Diritto:

1. Nell’ambito di una procedura di levata dei sigilli conseguente ad una perquisizione, una volta riconosciuta l’ammissibilità di principio di quest’ultima da parte della Corte dei reclami penali, i documenti sequestrati fanno l’oggetto di una cernita, la quale ha come scopo quelli di distinguere quelli che possono essere versati nell’incarto da quelli per i quali l’opposizione risulta giustificata. In caso di disaccordo, la Corte dei reclami penali decide.

2. Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di documenti legati all’attività tipica dell’avvocato ai sensi dell’art. 321 CP. L’attività tipica dell’avvocato consiste essenzialmente nel fornire consigli di natura giuridica, nel difendere gli interessi altrui intervenendo davanti ai tribunali e rappresentando i clienti nel medesimo contesto (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, vol. II, n° 10 ad art. 321 CP; dello stesso autore, Le secret professionnel de l’avocat selon l’art. 321 CP, in SJ 1993 pag. 77 e segg., in particolare pag. 82). L’avvocato non può per contro prevalersi del suo segreto professionale per impedire il sequestro di documenti relativi ad attività che presentano un carattere commerciale preponderante, segnatamente quelle che riguardano l’amministrazione di beni o la gestione di capitali oppure altre prestazioni che esulano dalla sua funzione specifica (sentenza del Tribunale federale 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 consid. 2.4 e giurisprudenza citata; M. PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo/Basilea/Ginevra 2005, n° 31 e segg. ad art. 13 LLCA; N. OBERHOLZER, Basler Kommentar, Basilea 2003, n° 13 ad art. 321 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n° 19 ad art. 321 CP). Il Tribunale federale ha già deciso

- 5 che le attività che consistono nel gestire o investire dei fondi (DTF 112 Ib 606), nell’assumere un mandato d’incasso (DTF 120 Ib 112) o nell’amministrare una società per conto di un cliente (DTF 101 Ib 245; 115 Ia 197; 114 III 105) non costituiscono attività tipiche dell’avvocato. In questi casi il segreto professionale non può essere invocato per rifiutare di testimoniare o per contrastare una perquisizione o un sequestro.

3. La presente sentenza verte sull'insieme della documentazione sequestrata concernente gli anni precedenti il 1993 (compreso). Essa consta di migliaia di atti, nella stragrande maggioranza dei quali figurano nomi di terzi. Per i motivi già esposti nella sentenza del 12 novembre 2007 (consid. 3), la cernita dei nomi da oscurare e l'esecuzione concreta di tale anonimizzazione rappresenterebbero – ribaditi comunque tutti i dubbi sull'effettiva fattibilità di tali operazioni - un lavoro totalmente sproporzionato. La distinzione tra i documenti da versare agli atti e quelli da restituire agli opponenti deve essere effettuata, per ogni incarto, soppesando in maniera ragionevole gli interessi dell'inchiesta e quelli legati alla protezione potenzialmente dovuta a certi clienti degli opponenti. Ciò premesso, la I Corte dei reclami penali, proseguendo nella sua prestabilita analisi a tappe della documentazione restante (v. sentenza del 16 ottobre 2007, consid. 3), ha statuito sugli incarti in questione, decidendo quanto segue:

US309U: esso contiene bilanci e conti economici relativi al 1993. In tali documenti non figurano nomi di clienti, ragione per cui essi possono essere versati agli atti. Ciò vale ugualmente per i listati nei quali i nomi dei clienti sono codificati e quindi irriconoscibili. Per contro, i listati contenenti i nomi dei clienti, non anonimizzabili, devono essere restituiti agli opponenti.

US315 (parziale)U: esso contiene dieci fatture emesse nel 1993 indirizzate allo studio legale D. Sei fatture riguardano prestazioni diverse non coperte dal segreto professionale dell'avvocato. Quattro fatture sono state emesse dall'avvocato E. Nelle stesse figurano nomi di terze persone che potrebbero essere protette dal segreto professionale. Non essendo tali nomi utili all'inchiesta, le fatture sono da versare agli atti in forma anonimizzata. Le versioni originali sono da restituire agli opponenti.

US316U: esso contiene centinaia di note d'onorario emesse nel 1993. L'anonimizzazione di tali documenti rappresenterebbe un lavoro sproporzionato, ragione per cui vengono unicamente selezionate e versate agli atti le fattu-

- 6 re concernenti prestazioni manifestamente atipiche ed effettuate, almeno in parte, nel 1993.

US342U: esso contiene fogli di lavoro contabili relativi al periodo 1991-1993, unitamente al dettaglio contabile 1993. La quasi totalità dei documenti consiste in listati sui quali figurano molti nomi di persone. Un'anonimizzazione di tali documenti non è ragionevolmente praticabile. Non essendo la loro utilità per l'inchiesta evidente, è d'uopo rinunciare a tale operazione e restituire l'incarto agli opponenti. La sola eccezione è costituita da un listato di tre pagine contenuto nella rubrica conti capitale/conti privati per l'anno 1993. Tale listato contiene esclusivamente nomi di società per le quali lo studio legale degli opponenti fatturava spese di domiciliazione e di gestione. Non essendo tali prestazioni coperte dal segreto professionale, il documento deve quindi essere versato agli atti.

US343U: esso contiene centinaia di documenti contabili relativi agli anni dal 1990 al 1994. Tutti i documenti relativi agli anni anteriori al 1993 non sono utili all'inchiesta e devono dunque essere restituiti agli opponenti. Sotto la rubrica "pagamenti 1994" l'incarto contiene un gruppetto di fatture senza nomi di clienti potenzialmente protetti. Tali atti devono essere versati agli atti dell'inchiesta. Per il resto, l'incarto contiene dei listati contabili contenenti molti nomi di terzi. Tali listati, la cui utilità per l'inchiesta non è evidente, devono essere restituiti agli opponenti.

US348U: esso contiene migliaia di documenti comprendenti tutti i listati contabili relativi al 1993. L'anonimizzazione di tale documentazione non entra in considerazione. Nella misura in cui tali atti forniscono unicamente dettagli concernenti voci presenti nel conto economico dell'anno considerato, l'interesse per l'inchiesta non è manifesto. L'incarto sarà dunque restituito agli opponenti.

US431U: esso contiene dei listati contabili nonché dei bilanci concernenti gli anni dal 1990 al 1995. Gli atti anteriori al 1993, non essendo d'interesse per l'inchiesta, devono essere restituiti agli opponenti. I listati contengono un gran numero di nomi di terzi, ragione per cui la loro anonimizzazione non entra in considerazione. Essi saranno restituiti agli opponenti. Saranno per contro versati agli atti i bilanci e i conti economici relativi agli anni dal 1993 al 1995, così come le note e la corrispondenza scambiata con la fiduciaria F., apparentemente incaricata del controllo della contabilità dello studio legale.

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US442U e US443U: essi contengono listati contabili relativi al 1993. Tali documenti, costituiti da diverse migliaia di pagine, non sono anonimizzabili. Dato il loro esiguo interesse per l'inchiesta, essi saranno restituiti agli opponenti.

U7306U: consta di un libro di cassa relativo all'anno 1993. In tale documento figurano un gran numero di nomi di terzi, la cui anonimizzazione risulta completamente sproporzionata. Tenuto conto del relativa utilità del documento per l'inchiesta, esso deve essere restituito agli opponenti, precisando tuttavia che gli incassi sono costituiti essenzialmente da prelevamenti bancari (G.), ma anche da importi provenienti da terzi (v. ad esempio il versamento di fr. 100'000.- dell'8 novembre 1993).

U7308U: consta di un registro manoscritto contenente operazioni avvenute nel 1993 sul conto postale 1. Per le ragioni già espresse in una precedente decisione (v. sentenza del 12 novembre 2007, consid. 3.1), l'anonimizzazione delle rubriche contenenti i nomi di terzi sarebbe sproporzionata. L'incarto deve dunque essere restituito agli opponenti.

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. I seguenti incarti devono essere restituiti, ai sensi dei considerandi, agli indagati: S309 (parziale), S315 (parziale), S316 (parziale), S342 (parziale), S343 (parziale), S348, S431 (parziale), S442, S443, 7306, 7308.

2. I seguenti incarti devono essere versati agli atti ai sensi dei considerandi: S309 (parziale), S315 (parziale), S316 (parziale), S342 (parziale), S343 (parziale), S431 (parziale).

3. Le spese giudiziarie e le indennità per spese ripetibili del presente giudizio saranno fissate mediante decisione ulteriore.

Bellinzona, 19 novembre 2007

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a - Amministrazione federale delle contribuzioni - Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli

Informazione sui rimedi giuridici: Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

BE.2005.4.B — Tribunale penale federale 19.11.2007 BE.2005.4.B — Swissrulings