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Tribunale penale federale 08.06.2026 BB.2026.46

8 giugno 2026·Italiano·CH·penale federale·PDF·3,768 parole·~19 min·5

Riassunto

Ammissione del difensore (art. 127 cpv. 2-5 in relazione con l'art. 129 CPP);;Ammissione del difensore (art. 127 cpv. 2-5 in relazione con l'art. 129 CPP);;Ammissione del difensore (art. 127 cpv. 2-5 in relazione con l'art. 129 CPP);;Ammissione del difensore (art. 127 cpv. 2-5 in relazione con l'art. 129 CPP)

Testo integrale

Decisione dell’8 giugno 2026 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Patrick Robert-Nicoud, Presidente, Nathalie Zufferey e Alberto Fabbri Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti Avv. A., Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Ammissione del difensore (art. 127 cpv. 2-5 in relazione con l'art. 129 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2026.46 (Procedura secondaria: BP.2026.32)

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Fatti: A. Il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) conduce un procedimento penale (SV.22.1380) nei confronti di B., C. e altri per riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 1 e 2 CP), appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP), amministrazione infedele (art. 158 n. 1 CP), truffa (art. 146 CP) e falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP).

B. Nell’ambito del suddetto procedimento, il MPC, in data 8 aprile 2026, ha emanato un decreto con il quale ha revocato l’ammissione “quale difensore di fiducia conferita da B. all’avv. A., rispettivamente a tutti gli associati dello studio legale D. SA”, impartendo a B. un termine di 20 giorni per nominare un nuovo difensore di fiducia (v. act. 1.1, pag. 4).

C. Con reclamo del 17 aprile 2026, l’avv. A. è insorto avverso la decisione di cui sopra dinanzi alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale, postulando, in via preliminare, la concessione dell’effetto sospensivo e, in via principale, l’annullamento del summenzionato decreto (v. act. 1, pag. 6 e seg.).

D. Con decisione incidentale del 28 aprile 2026, questa Corte ha respinto la richiesta d’effetto sospensivo (v. BP.2026.32).

E. Con risposta del 4 maggio 2026, il MPC ha chiesto che il reclamo sia dichiarato irricevibile in ordine e respinto nel merito (v. act. 4).

F. Con replica del 12 maggio 2026, trasmessa al MPC per conoscenza (v. act. 7), il reclamante ha ribadito le conclusioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 6).

Le argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

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Diritto:

1. 1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC.

Essa esamina d’ufficio e con piena cognizione l’ammissibilità dei reclami che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 e 393 cpv. 2 CPP; TPF 2012 155 consid. 1.1 e 2011 60; GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

1.2 Interposto tempestivamente contro il sopracitato decreto dell’8 aprile 2026 del MPC (v. supra lett. B), il reclamo è ricevibile sotto il profilo degli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP. La legittimazione del reclamante, destinatario della decisione impugnata e da essa direttamente toccato nei propri interessi giuridici, è pacifica (v. art. 382 cpv. 1 CPP).

1.3 Giusta l’art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

1.4 La decisione impugnata è stata emanata dal MPC, autorità che durante l’inchiesta detiene la direzione della procedura (v. art. 61 lett. a CPP) ed è competente per emanare questo tipo di decisioni, al fine di garantire che il procedimento penale si svolga in modo appropriato e conforme alla legge (v. art. 62 CPP).

2. Il reclamante sostiene che la decisione del MPC di revocare il mandato affidato allo studio legale D. SA sarebbe contraria alla chiara lettera dell’art. 44 cpv. 4 della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71). A suo avviso il divieto di rappresentanza in giudizio ivi indicata varrebbe unicamente dinanzi al Tribunale penale federale e non durante la fase istruttoria condotta dal MPC. Un’interpretazione diversa violerebbe il diritto dell’imputato alla libera scelta dell’avvocato nonché la libertà economica di cui gode l’avvocato.

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2.1 2.1.1 Giusta l’art. 129 cpv. 1 CPP, in ogni procedimento penale e in ogni fase dello stesso l’imputato ha il diritto di affidare la sua difesa a un patrocinatore ai sensi dell’art. 127 cpv. 3 (difensore di fiducia) oppure, fatto salvo l’art. 130 CPP, di difendersi da sé. Secondo l’art. 6 n. 3 CEDU, ogni accusato ha segnatamente diritto a: essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico (lett. a); disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa (lett. b); difendersi da sé o avere l’assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia (lett. c); interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico (lett. d); farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell’udienza (lett. e). L’art. 14 n. 3 Patto ONU II prevede che ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie: ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell’accusa a lui rivolta (lett. a); a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta (lett. b); ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo (lett. c); ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l’interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d’ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo (lett. d); a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e l’interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico (lett. e); a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza (lett. f); a non essere costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi colpevole (lett. g).

2.1.2 L’art. 27 Cost. garantisce la libertà economica, la quale comprende in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica lucrativa privata e il suo libero esercizio. Essa tutela ogni attività economica privata, esercitata a titolo professionale e finalizzata alla produzione di un guadagno o di un reddito (DTF 143 II 598 consid. 5.1 pag. 612 e i riferimenti citati). La professione di avvocato gode della libertà economica, per cui qualsiasi limitazione del suo esercizio deve rispettare i requisiti dell’art. 36 Cost. (DTF 130 II 87 consid. 3 pag. 92; sentenza del Tribunale federale 2C_138/2015 del 6 agosto 2015 consid. 4.1).

2.2 L’art. 36 Cost. prevede che le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono

- 5 eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile (cpv. 1). Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui (cpv. 2). Esse devono essere proporzionate allo scopo (cpv. 3). I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza (cpv. 4). In particolare, per essere conforme al principio della proporzionalità, una restrizione di un diritto fondamentale deve essere idonea a raggiungere lo scopo perseguito, il quale non può essere ottenuto con una misura meno incisiva; occorre inoltre che esista un rapporto ragionevole tra gli effetti della misura sulla situazione della persona interessata e il risultato atteso dal punto di vista dell'interesse pubblico (DTF 143 II 598 consid. 5.1; 137 I 167 consid. 3.6 con rinvii; DTF 130 II 87 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 2C_138/2015 del 6 agosto 2015 consid. 4.1).

2.3 2.3.1 L’art. 44 LOAP prevede che i giudici non possono essere membri dell’Assemblea federale, del Consiglio federale o del Tribunale federale, né esercitare alcun’altra funzione al servizio della Confederazione (cpv. 1). Non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l’esercizio della loro funzione, l’indipendenza del Tribunale o la sua dignità (cpv. 2). Non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero né accettare titoli o decorazioni conferiti da autorità estere (cpv. 3). Non possono esercitare professionalmente la rappresentanza in giudizio. Per i giudici non di carriera tale divieto si applica soltanto dinanzi al Tribunale penale federale (cpv. 4). Giusta l’art. 45 LOAP, i giudici ordinari possono esercitare attività al di fuori del Tribunale soltanto con l’autorizzazione della Commissione amministrativa (cpv. 1). Il Tribunale penale federale determina in un regolamento le condizioni per il rilascio di tale autorizzazione (cpv. 2). La normativa concernente l’incompatibilità professionale si applica sia ai giudici ordinari che a quelli non di carriera (v. Messaggio del 10 settembre 2008 concernente la legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione, FF 2008 7133).

2.3.2 L’art. 1 del regolamento del Tribunale penale federale sulle occupazioni accessorie e le cariche pubbliche dei suoi membri (ROATPF; RS 173.713.151) prevede che i rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato presso la Confederazione, compresi enti e fondazioni di quest’ultima, sono considerati funzioni al servizio della Confederazione ai sensi dell’art. 44 capoverso 1 LOAP (cpv. 1). È considerata rappresentanza professionale in giudizio ai sensi dell’articolo 44 capoverso 4 LOAP ogni rappresentanza legale retribuita dinanzi a tribunali o autorità amministrative. Se nell’ambito di un mandato di consulenza legale traspare che la controversia potrebbe essere oggetto di un processo, il mandato deve essere rescisso. Il divieto di rappresentanza non può essere eluso, ad esempio tramite il conferimento di procure in sostituzione o la cessione del mandato a dipendenti o a persone all’interno del medesimo studio

- 6 legale o dell’impresa commerciale (cpv. 2). Giusta l’art. 2 ROATPF, le occupazioni accessorie e le cariche pubbliche non devono pregiudicare l’esercizio della funzione, l’indipendenza, l’imparzialità o la dignità del Tribunale o dei suoi membri (cpv. 1). La dignità, l’imparzialità e l’indipendenza del Tribunale sono pregiudicate segnatamente se l’occupazione accessoria: suscita l’apparenza di prevenzione del giudice interessato (lett. a); è connessa a mandati commerciali svolti per conto del Tribunale o che il Tribunale dovrà assegnare in tempi brevi (lett. b); è incompatibile con il buon funzionamento del Tribunale (lett. c); non fornisce nessuna garanzia per il rispetto del divieto della rappresentanza professionale in giudizio (lett. d). Le attività non retribuite non necessitano di autorizzazione (cpv. 3).

2.3.3 Orbene, se è vero che l’imputato ha il diritto di scegliere il proprio difensore nell’ambito del procedimento penale condotto dal MPC nei suoi confronti e che l’avvocato gode della libertà economica nell’espletamento della sua attività professionale, tale diritto e tale libertà vengono in concreto limitati dall’art. 1 cpv. 2 ROATPF, normativa adottata sulla base degli art. 44 cpv. 4 e 45 cpv. 2 LOAP. Va qui rilevato che in data 25 settembre 2024 l’avv. A., difensore del reclamante, è stato eletto quale giudice supplente al Tribunale penale federale e assegnato dalla Corte plenaria alla Corte penale (v. art. 53 cpv. 2 lett. e LOAP). Potendo il summenzionato procedimento penale essere oggetto in futuro di un processo alla Corte penale, il mandato di rappresentanza legale conferito all’avv. A., e più in generale allo studio legale D. SA, risulta problematico e deve essere rescisso. L’art. 1 cpv. 2 ROATPF prevede infatti che nessun mandato può nemmeno essere conferito ad altri avvocati del medesimo studio legale. La base legale per la contestata revoca è dunque chiara.

2.3.4 Ciò constatato, occorre esaminare se la locuzione “dinanzi al Tribunale penale federale” di cui all’art. 44 cpv. 4 LOAP comprenda anche la fase preliminare dinanzi al Ministero pubblico della Confederazione e vada interpretata in relazione all’art. 1 cpv. 2 ROATPF. Nel contesto del diritto svizzero, il termine “tribunale” designa un’autorità giurisdizionale in senso stretto, non qualsiasi autorità statale. La fase preliminare (istruzione da parte del pubblico ministero ai sensi degli art. 299 e segg. CPP) non si svolge “dinanzi a un tribunale”; il pubblico ministero è un’autorità di perseguimento penale, non un tribunale. Gli art. 12-14 CPP fanno una distinzione tra le autorità di perseguimento penale (polizia, pubblico ministero) e i tribunali (art. 13 CPP), distinzione che viene effettuata anche all’art. 2 LOAP (v. Messaggio del 10 settembre 2008 concernente la legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione, FF 2008 7114). Il legislatore federale ha deliberatamente scelto nella LOAP una formulazione restrittiva (“dinanzi al Tribunale penale federale”), la quale non sembrerebbe consentire di estendere il divieto di rappresentanza alla fase precedente al dibattimento, dato che il Ministero pubblico della Confederazione non è un tribunale in senso formale. Tuttavia, va rilevato che, accanto ai

- 7 tribunali in senso formale, esistono autorità che possono essere qualificate come tribunali in senso materiale. In questa accezione, costituisce un tribunale ai sensi dell’art. 6 n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU, RS 0.101) e dell’art. 30 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost., RS 101) un’autorità che, conformemente alla legge e al diritto, decide in modo vincolante su questioni controverse nell’ambito di un procedimento conforme ai principi dello Stato di diritto e improntato all’equità. Essa non deve necessariamente essere integrata nella struttura giudiziaria ordinaria di uno Stato, ma deve essere indipendente e imparziale sia nei confronti di altre autorità che delle parti, sul piano organizzativo e personale, riguardo alle modalità di nomina, alla durata del mandato, alla protezione da influenze esterne e all’apparenza esterna (DTF 126 I 228 consid. 2a/bb, pag. 230 seg.). Appartiene inoltre all’essenza di un tribunale in questo senso il fatto che esso accerti autonomamente i fatti giuridicamente rilevanti, applichi le norme giuridiche alla fattispecie così accertata nel rispetto delle garanzie dello Stato di diritto e pronunci decisioni vincolanti nel merito per le parti (DTF 124 II 58 consid. 1c, pag. 63; 118 Ia 473 consid. 5a, pag. 478). Deve altresì disporre di piena cognizione in fatto e in diritto (DTF 126 I 144 consid. 3c, pag. 152; 126 I 33 consid. 2a, pag. 34; 123 I 87 consid. 3a, pag. 90). Richiamato l’art. 4 CPP, giusta il quale nell’applicazione del diritto le autorità penali sono indipendenti e sottostanno soltanto al diritto, il Ministero pubblico della Confederazione soddisfa tali requisiti (v. LAUBER/MEDVED, Die Bundesanwaltschaft – Unabhängigkeit, Aufsicht und Weisung, in forumpoenale, Sonderheft 2018 pag. 361 e segg.; v. anche sentenza del Tribunale d’appello del Cantone Basilea-Città VD.2019.122 del 19 dicembre 2019 consid. 2.3).

2.4 La decisione impugnata risponde altresì a un interesse pubblico evidente, ossia quello di un corretto funzionamento della giustizia federale. Il sistema dei giudici non di carriera presso i tribunali della Confederazione e il contributo degli stessi all’efficienza, all’indipendenza e alla buona qualità dell’attività giudiziaria sono stati ben illustrati dal Consiglio federale (v. Messaggio del 5 febbraio 2025 concernente il sistema dei giudici non di carriera, FF 2025 3166; v. anche KIENER/LIENHARD/BIERI-EVANGELISTI, Evaluation des Systems der nebenamtlichen Richterinnen und Richter im Bund, Juristische Gutachten im Auftrag der Parlamentarischen Verwaltungskontrolle, 9 dicembre 2024). In tale ottica si inserisce del resto l’art. 44 cpv. 2 LOAP, che prevede che le occupazioni accessorie e le cariche pubbliche assunte da un giudice del Tribunale penale federale non devono pregiudicare l’esercizio della funzione, l’indipendenza, l’imparzialità e la dignità del Tribunale e dei suoi membri. L’attività di un giudice supplente in veste di avvocato durante la fase istruttoria dinanzi al MPC risulta contraria ai principi appena descritti, nella misura in cui il Tribunale penale federale rischia di non poter far capo a un giudice supplente in caso di necessità, a danno dell’attività dell’istituzione. In tale solco si inseriscono altresì le problematiche legate all’imparzialità e alla ricusazione del giudice supplente. Se quest’ultimo è stato attivo in ambito istruttorio come avvocato, egli non potrà di certo

- 8 assumere la funzione di giudice nella stessa causa alla Corte penale (v. art. 56 lett. b CPP). Altresì problematico risulta essere l’attività di tale avvocato allorquando si rivolge alla Corte dei reclami penali – che fa naturalmente parte del Tribunale penale federale – per presentare un reclamo nell’ambito di un procedimento penale, possibilità che gli sarebbe preclusa visto il tenore dell’art. 44 cpv. 4 LOAP, a danno evidente della persona assistita. In altre parole, sebbene né la Costituzione svizzera né la CEDU vietino l’impiego di avvocati quali giudici supplenti, tale forma di organizzazione della giustizia, pur essendo giustificata da motivi plausibili (v. il già citato messaggio del 5 febbraio 2025), suscita tuttavia notevoli perplessità, come rilevato da una parte della dottrina (v. KIENER/MEDICI, Anwälte und andere Richter, in Justice – Justiz – Giustizia 2011/2, pag. 9 e segg.; KIENER, Richterliche Unabhängigkeit, Verfassungsrechtliche Anforderungen an Richter und Gerichte, 2001, pag. 110 e segg.). In particolare, l'attività forense e la magistratura sono funzionalmente compiti distinti, che comportano anche aspetti di controllo reciproco. Chi sceglie la professione forense si è sostanzialmente dedicato alla rappresentanza degli interessi delle parti nel settore privato, mentre chi intraprende la carriera giudiziaria si è impegnato a svolgere una funzione statale improntata all'imparzialità e alla neutralità (v. KIENER, Anwalt oder Richter? – Eine verfassungsrechtliche Sicht auf die Richtertätigkeit von Anwältinnen und Anwälte, in Aargauischer Anwaltsverband (ed.), Festschrift 100 Jahre Aargauischer Anwaltsverband, 2005, pag. 25). Inoltre, il ruolo di rappresentante indipendente delle parti può comportare il rischio di entrare in contraddizione con le opinioni dei giudici e di dover mettere in discussione in modo critico l’attività e il comportamento giudiziario. Per contro, i giudici sono tenuti a garantire alle parti un processo equo e a soddisfare la fiducia della comunità giuridica nell’indipendenza della magistratura. Il doppio mandato di giudice e avvocato è tale da offuscare queste differenze funzionali e da mettere in discussione la reputazione della specifica indipendenza di avvocati e giudici. Il Tribunale federale considera infatti tali costellazioni indesiderabili dal punto di vista della politica giudiziaria (v. sentenza del Tribunale federale 2P.301/2005 del 23 giugno 2006 consid. 5.2). Un rappresentante di parte, in virtù della doppia funzione di giudice supplente, gode di notevoli vantaggi almeno dinanzi al proprio tribunale, poiché conosce lo stile di lavoro, le preferenze e le avversioni dei giudici che decidono (v. GASS, Professionalisierung des Richteramts, in AJP/PJA 9/2010, pag. 1148; KIENER, Richterliche Unabhängigkeit, pag. 133; cfr. anche sentenza 2P.301/2005 consid. 5.2). Se a ciò si aggiunge l’accesso a decisioni non pubblicate o a programmi di ricerca interni al tribunale, il vantaggio in termini di possibilità di essere ascoltati rispetto alla controparte diventa evidente e, con ciò, si manifesta il pericolo per l’equità del procedimento. Chi dispone di un tale vantaggio in termini di conoscenza sarà in grado di far valere meglio le proprie ragioni e quelle dei propri clienti in tribunale rispetto a una controparte che non dispone di contatti diretti con il collegio giudicante e con le basi delle sue decisioni (v. KIENER, Anwalt oder Richter?, pag. 18 e seg.). Anche il Tribunale federale sembra riconoscere,

- 9 almeno indirettamente, questi vantaggi quando – di fronte alla censura di violazione del principio della parità delle armi – afferma che le parti sono libere di conferire il mandato, tra gli avvocati abilitati, a colui che ritengono più idoneo a perseguire efficacemente i loro interessi (DTF 133 I 1 consid. 5.3.2; KIENER/MEDICI, op. cit., pag. 11).

2.5 Nella misura in cui la limitazione di cui all’art. 44 cpv. 2 LOAP, qui applicabile, è circoscritta ai mandati di consulenza legale concernenti controversie federali che potrebbero essere oggetto di un processo, essa è conforme al principio della proporzionalità. Potendo la causa riguardante l’imputato giungere dinanzi alla Corte penale del Tribunale penale federale, il mandato conferito all’avv. A. quale difensore di fiducia va revocato.

2.6 L'incapacità di rappresentanza che colpisce un avvocato si estende ai suoi soci (DTF 145 IV 218 consid. 2.2; 135 II 145 consid. 9.1). Il divieto di conflitto di interessi non si limita quindi alla persona stessa dell’avvocato, ma si estende all’intero studio o gruppo di cui fa parte (DTF 145 IV 218 consid. 2.2). Da questo punto di vista, sono quindi in linea di principio interessati tutti gli avvocati che esercitano nello stesso studio al momento della costituzione del mandato, indipendentemente dal loro status (soci o collaboratori) e dalle difficoltà che il rispetto di tale requisito derivante dalle norme professionali può comportare per uno studio di una certa dimensione (DTF 145 IV 218 consid. 2.2; sentenza del Tribunale penale federale BB.2025.41 del 16 ottobre 2025 consid. 2.1.4). Visto quanto precede, la revoca dell’ammissione quale difensore di fiducia va esteso a tutti gli avvocati dello studio legale D. SA.

3. In conclusione, il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata.

4. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli artt. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 RSPPF, ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 9 giugno 2026 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. A. - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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