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Tribunale penale federale 22.03.2023 BB.2022.121A

22 marzo 2023·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,060 parole·~5 min·1

Riassunto

Retribuzione del difensore d'ufficio dell'accusatore privato (art. 138 in relazione con l'art. 135 CPP);;Retribuzione del difensore d'ufficio dell'accusatore privato (art. 138 in relazione con l'art. 135 CPP);;Retribuzione del difensore d'ufficio dell'accusatore privato (art. 138 in relazione con l'art. 135 CPP);;Retribuzione del difensore d'ufficio dell'accusatore privato (art. 138 in relazione con l'art. 135 CPP)

Testo integrale

Decisione del 22 marzo 2023 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Alessandro Bernasconi

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

TRIBUNALE PENALE FEDERALE, CORTE PENALE,

Istanza precedente

Oggetto Retribuzione del difensore d’ufficio dell’accusatore privato (art. 138 in relazione con l’art. 135 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2022.121a

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Visti: - la sentenza del 4 febbraio 2022, con quale la Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: CP-TPF) ha statuito sull'indennità attribuita all'avvocato A., difensore d'ufficio dell’accusatrice privata B., nell'ambito di un procedimento penale a carico di C., D. ed E. per ripetuta amministrazione infedele qualificata, truffa e falsità in documenti, fissando la stessa a fr. 26'800.– (arrotondati), composta da fr. 23'240.– a titolo di onorario, fr. 1'600.– a titolo di spese e fr. 1'912.68 di IVA (v. act. 1B, pag. 286 e segg.); - il reclamo del 19 settembre 2022, con il quale l’avv. A. ha interposto reclamo contro la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo che gli venga riconosciuto un indennizzo complessivo di fr. 131'123.90 (IVA inclusa), nonché spese “für Verpflegung (Mittag- sowie Nachtessen) und Übernachtung anlässlich der Hauptverhandlung in der Zeit vom 11. bis 14. Januar 2022 sowie vom 23. Januar bis 26. Januar 2022 wie auch für seinen Aufwand im Nachgang der vorinstanzlichen Urteileröffnung vom 04. Februar 2022 angemessen zu entschädigen” (act. 1, pag. 2); - lo scritto del 27 settembre 2022, mediante il quale la CP-TPF ha comunicato di astenersi dal formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio di questa Corte e indicando che l’incarto si trova presso la Corte d’appello del Tribunale penale federale (v. act. 3); - lo scritto del 29 settembre 2022, con cui il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha chiesto che il reclamo venga integralmente respinto (v. act. 4); - la replica del 10 ottobre 2022, trasmessa alla CP-TPF e al MPC per conoscenza (v. act. 7), con la quale il reclamante ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 6). Considerato: - che in virtù degli art. 135 cpv. 3 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni del pubblico ministero o del tribunale di primo grado in materia di retribuzione del difensore d'ufficio; - che la retribuzione del patrocinatore dell’accusatore privato è retta per analogia dall’art. 135 CPP (v. art. 138 cpv. 1, prima frase, CPP; LIEBER, Commentario

- 3 zurighese, 3a ediz. 2020, n. 6 ad art. 138 CPP); - che il reclamo deve essere interposto nel termine di dieci giorni dalla notifica della decisione impugnata (v. art. 396 cpv. 1 e 384 CPP; v. HARARI/JAKOB/ SANTAMARIA, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 43 ad art. 135 CPP); - che, trattandosi in concreto di un reclamo contro una conseguenza economica accessoria di una decisione, e superando il valore litigioso i 5000.– franchi, la composizione del collegio giudicante è di tre giudici in conformità agli art. 38 LOAP e 395 CPP; - che la contestazione dell’indennità del difensore d'ufficio e della causa principale comporta una scissione delle vie ricorsuali, dato che l’indennità del difensore d’ufficio deve essere impugnata dinanzi all’autorità di reclamo, mentre la decisione concernente la causa principale va impugnata dinanzi all’istanza d’appello (v. RUCKSTUHL, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 15 ad art. 135; v. anche DTF 139 IV 199 consid. 5.6); - che la via del reclamo è sussidiaria rispetto a quella dell’appello (v. DTF 139 IV 199 consid. 5.6; HARARI/JAKOB/ SANTAMARIA, op. cit., n. 37 ad art. 135 CPP) e il giudice dell’appello deve pronunciarsi anche sull’indennizzo in via riformatrice, anche se l'importo dell’indennizzo del difensore d’ufficio non è contestato, ciò tenendo comunque conto delle censure sollevate dal difensore d’ufficio nel procedimento di reclamo (v. RUCKSTUHL, ibidem); - che, in caso di entrata nel merito e pronuncia di una nuova sentenza in appello, la procedura di reclamo diverrebbe priva d’oggetto (v. RUCKSTUHL, ibidem; DTF 140 IV 213 consid. 1.4; 139 IV 199 consid. 5.6); - che, in concreto, dagli atti dell’incarto risulta che, oltre al presente reclamo, più parti – tra cui l’accusatrice privata difesa dall’avv. A. – hanno presentato appello alla Corte d’appello del Tribunale penale federale (in seguito: CA-TPF) contro la sentenza della CP-TPF del 24 febbraio 2022 (v. act. 3.1, pag. 20), per cui ci troviamo confrontati con la scissione delle vie ricorsuali sopradescritta (v. anche decisione del Tribunale penale federale BB.2021.226a del 21 dicembre 2022); - che, tenuto conto della sussidiarietà del reclamo, la presente procedura deve essere sospesa in attesa dell’esito della procedura d’appello CA.2022.24, al cui termine la CA-TPF è invitata a trasmettere alla presente Corte, facendo riferimento alla procedura BB.2022.121, la relativa decisione; - che non vengono prelevate spese.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La procedura di reclamo BB.2022.121 è sospesa in attesa dell’esito della procedura CA.2022.24 pendente presso la Corte d’appello del Tribunale penale federale. 2. La Corte d’appello del Tribunale penale federale è invitata a comunicare alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale, facendo riferimento alla procedura BB.2022.121, l’esito della procedura nella causa CA.2022.24. 3. Non vengono prelevate spese.

Bellinzona, 22 marzo 2023 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Alessandro Bernasconi - Tribunale penale federale, Corte penale - Ministero pubblico della Confederazione - Tribunale penale federale, Corte d’appello

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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