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Tribunale penale federale 21.01.2019 BB.2018.215

21 gennaio 2019·Italiano·CH·penale federale·PDF·848 parole·~4 min·5

Riassunto

Abbandono del procedimento (art. 322 cpv. 2 CPP).;;Abbandono del procedimento (art. 322 cpv. 2 CPP).;;Abbandono del procedimento (art. 322 cpv. 2 CPP).;;Abbandono del procedimento (art. 322 cpv. 2 CPP).

Testo integrale

Decisione del 21 gennaio 2019 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Andreas J. Keller e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., B., entrambi rappresentati dall'avv. Maurizio Bignami, c/o Studio legale Delogu, Reclamanti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Abbandono del procedimento (art. 322 cpv. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2018.215-216

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Visti: - il reclamo del 26 dicembre 2018 presentato da A. e B. avverso il decreto di abbandono del 18 dicembre 2018 emanato dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) (v. act. 1); - l'invito a versare un anticipo delle spese di fr. 2'000.– e a produrre le procure rilasciate dai reclamanti formulato da questa Corte il 28 dicembre 2018 (v. act. 2). Considerato: - che giusta l'art. 383 cpv. 1 CPP, chi dirige il procedimento in sede di giurisdizione di ricorso può, per le eventuali spese e indennità, imporre all'accusatore privato di prestare cauzione entro un dato termine (v. anche art. 3 cpv. 1 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale, RSPPF; RS 173.713.162); - che, se la cauzione non è prestata entro il termine impartito, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito (art. 383 cpv. 2 CPP; v. anche LIEBER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2a ediz. 2014, n. 4 ad art. 383; ZIEGLER/KELLER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 2 ad art. 383; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2a ediz. 2016, n. 8 e segg. ad art. 383); - che, nella fattispecie, l'invito a versare l’anticipo delle spese indicava chiaramente che in caso di mancato pagamento nel termine assegnato il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (v. act. 2); - che, a norma dell’art. 385 cpv. 1 CPP, un ricorso motivato deve indicare con precisone i punti della decisione impugnata, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati; - che, giusta l’art. 385 cpv. 2 prima frase CPP, se l’atto di ricorso non soddisfa tali requisiti, la giurisdizione di ricorso lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio;

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- che se l'atto di ricorso non soddisfa i requisiti neppure dopo lo scadere del termine suppletorio, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito (v. art. 385 cpv. 2 seconda frase CPP); - che quanto precede si applica anche in caso di assenza di una procura valida (v. LIEBER, op. cit., n. 5 ad art. 385; ZIEGLER/KELLER, op. cit., n. 3 ad art. 385); - che in concreto i reclamanti non hanno né versato l’anticipo delle spese richiesto né prodotto le procure nel termine fissato; - che l’art. 3 cpv. 2 terza frase RSPPF prevede certo la fissazione di un termine supplementare se l’anticipo delle spese non è versato entro questo termine, ma è dubbio che questo si concili con il testo chiaro dell’art. 383 cpv. 2 CPP, tanto più quando, come nel caso concreto (v. act. 2 pag. 1), i ricorrenti sono stati chiaramente resi attenti alle conseguenze del mancato pagamento dell’anticipo (v. anche LIEBER, op. cit., n. 4 ad art. 383 e ZIEGLER/KELLER, op. cit., n. 2 ad art. 383) e non è stata chiesta nessuna proroga ex art. 92 CPP; - che in ogni caso il ricorso è irricevibile per assenza di procure valide; - che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso; - che i reclamanti, risultando soccombenti data l’irricevibilità del loro gravame, devono sopportare le spese processuali cagionate (art. 428 cpv. 1 CPP); - che una tassa di giustizia di fr. 400.–, fissata in applicazione degli art. 5 e 8 del regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF; RS 173.713.162), è posta a loro carico in solido.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 400.– è posta a carico dei reclamanti in solido.

Bellinzona, 21 gennaio 2019 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Maurizio Bignami, c/o Studio legale Delogu - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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