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Tribunale penale federale 02.09.2015 BB.2015.69

2 settembre 2015·Italiano·CH·penale federale·PDF·566 parole·~3 min·1

Riassunto

Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP).;;Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP).;;Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP).;;Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP).

Testo integrale

Decisione del 2 settembre 2015 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentata dall'avv. Yasar Ravi,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2015.69

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Visti: - il reclamo presentato il 6 luglio 2015 da A. avverso il decreto di non luogo a procedere del 15 giugno 2015 adottato dal Ministero pubblico della confederazione (in seguito:MPC) (v. act. 1); - l'invito a versare un anticipo delle spese di franchi 2'000.-- formulato da questa Corte il 7 luglio 2015; - la proroga al 30 luglio 2015 concessa dalla presente autorità del termine di cui sopra; - la concessione di un'ultima proroga al 10 agosto 2015 del summenzionato termine. Considerato: - che giusta l'art. 383 cpv. 1 CPP, chi dirige il procedimento in sede di giurisdizione di ricorso può, per le eventuali spese e indennità, imporre all'accusatore privato di prestare cauzione entro un dato termine; - che, se la cauzione non è prestata entro il termine impartito, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito (art. 383 cpv. 2 CPP); - che in base all’art. 3 cpv. 2 in fine del Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF; RS 173.713.162), se l’anticipo delle spese non è versato entro il termine supplementare fissato il ricorso è dichiarato irricevibile; - che, nella fattispecie, l'invito a versare l’anticipo delle spese indicava chiaramente che in caso di mancato pagamento nel termine assegnato il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (v. act. 2): - che il pagamento dell’anticipo richiesto non è intervenuto nel termine fissato (v. act. 5); - che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;

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- che la reclamante, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 428 cpv. 1 CPP); - che una tassa di giustizia minima di fr. 200.- è posta a suo carico; essa è fissata in applicazione degli art. 5 e 8 RSPPF.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico della reclamante.

Bellinzona, 3 settembre 2015 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Yasar Ravi - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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