Decisione del 24 aprile 2013 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A., rappresentato dall'avv. Daniele Timbal,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Sequestro (art. 263 e segg. CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2013.7
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Fatti: A. In data 20 giugno 2012 l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (in seguito: MROS) ha trasmesso al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) una comunicazione in cui veniva segnalata l’esistenza, presso la banca B., a Lugano, della relazione bancaria n. 1 intestata a A. Nella comunicazione MROS veniva ipotizzato che sulla relazione bancaria summenzionata sarebbero confluiti valori patrimoniali di possibile origine criminale, frutto di infrazioni penali riscontrate in Italia e collegati con la criminalità economica transnazionale, la quale avrebbe attuato schemi miranti a frodare l'IVA e ad impoverire la società C. SpA. Tali informazioni sono apparse in articoli di stampa italiani.
B. Il 27 giugno seguente il MPC, sulla base della summenzionata denuncia, ha ordinato l’apertura di un'istruzione penale per il reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305 bis CP contro ignoti.
C. Con decisione del 27 giugno 2012 il MPC ha ordinato il sequestro di due conti presso la banca B. a Lugano, tra i quali il conto n. 1 intestato a A., l'edizione della relativa documentazione nonché il divieto d'informare i titolari delle misure coercitive adottate.
D. Con scritto del 16 gennaio 2013 indirizzato alla banca B., il MPC ha deciso di revocare, con effetto immediato, il predetto divieto d'informazione, confermando tuttavia il sequestro del conto di cui sopra.
E. Il 21 gennaio seguente la banca B. ha informato A. del sequestro del suo conto.
F. Con reclamo del 31 gennaio 2013 A. è insorto contro la decisione del 27 giugno 2012 dinanzi alla Corte dei reclami penali, postulandone l’annullamento per quanto riguarda il suo conto.
Nelle osservazioni del 30 gennaio 2012 il MPC ha postulato la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità.
G. Con replica del 2 aprile 2013 il reclamante si è riconfermato nelle sue conclusioni ricorsuali.
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Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 9 aprile 2013 il MPC ha ribadito la sua posizione.
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1 1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, il decreto impugnato, datato 27 dicembre 2012, è stato consegnato "brevi manu" al reclamante dalla banca B. in data 21 gennaio 2013 (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto il 31 gennaio 2013, è pertanto tempestivo.
1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP).
1.4 Trattandosi di una misura di sequestro di un conto bancario, di principio, solo il titolare del conto adempie questa condizione (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e riferimenti ivi citati). Ne consegue che la legittimazione del reclamante è data.
1.5 Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dispone di un libero potere d’apprezzamento (art. 393 cpv. 2 CPP). Mediante il
- 4 reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
2. Il reclamante si duole della violazione del suo diritto di essere sentito, sostenendo che la motivazione contenuta nel decreto impugnato sarebbe insufficiente e non permetterebbe una difesa efficace. In particolare, il MPC non avrebbe indicato quale sarebbe il sospetto concreto che indurrebbe a ritenere che sul conto bloccato siano confluiti valori di origine criminale e per quali motivi si sospetterebbe alternativamente che si tratti di fondi riciclati. Dalla motivazione contestata non sarebbero neppure desumibili le condotte illecite costitutive del reato pregresso oggetto di sospetto.
2.1 Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di essere sentito e deriva a sua volta dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del Tribunale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005, consid. 2.3). La motivazione può essere considerata sufficiente allorquando l'interessato è in misura di potersi rendere conto della decisione e di contestarla con cognizione di causa presso l'autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a).
L’art. 263 cpv. 2 CPP prescrive che il sequestro venga disposto con un ordine scritto succintamente motivato. L’obbligo di motivazione costituisce un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti che per l’autorità di ricorso. Decisioni sommariamente motivate sono ammesse da dottrina e giurisprudenza, in particolare in materia incidentale, a condizione tuttavia che si esprimano sugli elementi essenziali per il controllo della legalità. In particolare, la motivazione di una decisione di sequestro include il nominativo della persona indagata, gli indizi di reato, la connessione tra questo e l’oggetto del sequestro in relazione alle necessità probatorie e/o di confisca (DTF 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1A.95/2002 del 16 luglio 2002, consid. 3.3; MARIA GALLIANI GODENZI/LUCA MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 6 e 7 ad art. 263 CPP; SAVERIO LEMBO/ANNE VALÉRIE JULEN BERTHOD, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un’istanza di ricorso/reclamo con libero potere di apprezzamento sui fatti e sul diritto. Tuttavia, ciò dovrebbe
- 5 rimanere l’eccezione (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 124 V 180 consid. 4a; 124 II 132 consid. 2d, sentenza del Tribunale federale 1C_272/2012 del 29 febbraio 2012, consid. 2.2).
2.2 Nella fattispecie, il MPC ha motivato il decreto impugnato affermando che "dalle informazioni in possesso dell'autorità inquirente, vi è il sospetto che sulle relazioni bancarie oggetto del presente ordine siano confluiti valori patrimoniali costituenti provento di reato o che siano riconducibili all'attività criminosa – comunque nella disponibilità – di un'organizzazione criminale e che ivi siano stati riciclati. Gli oggetti o i valori patrimoniali dell'imputato o di una terza persona sono sequestrati quale mezzo di prova o per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe o le indennità, per essere restituiti ai danneggiati o confiscati" (v. act. 10.3 pag. 3 e seg.). L'autorità inquirente aggiungeva inoltre che "l'edizione della documentazione bancaria richiesta servirà a chiarire la fattispecie nell'ambito del procedimento penale attualmente pendente. Si giustifica contestualmente all'edizione della documentazione di disporre il sequestro di tutta la documentazione che risulta essere pertinente alle indagini quale elemento indispensabile per verificare compiutamente le ipotesi accusatorie. Nel rispetto del principio della proporzionalità tale verifica deve essere operata sull'insieme della documentazione" (v. act. 10.3 pag. 4). Orbene, non fornendo nessun elemento concreto né in merito al crimine a monte né al collegamento con il conto oggetto del contestato sequestro, il decreto contestato potrebbe effettivamente risultare insufficientemente motivato.
Tuttavia, l'analisi della sua conformità alla legge deve essere contestualizzata temporalmente al momento in cui esso è stato emanato, ossia al 27 giugno 2012, e deve tenere conto degli elementi a disposizione dell'autorità inquirente in quel periodo. A quella data il MPC disponeva in sostanza della sola comunicazione ricevuta dal MROS, la quale, per quanto concerne il reclamante, rinviava essenzialmente ad articoli di stampa italiani. L'urgenza della misura adottata, l'esiguità delle informazioni riguardanti le persone coinvolte, alcune ancora a piede libero, ed il fatto di trovarsi all'inizio dell'istruzione penale, con le esigenze di segretezza ad essa connesse, permettono di ritenere sufficiente, in quel momento, la motivazione contenuta nell'ordine di sequestro, tanto più che tale misura è stata accompagnata da un divieto impartito alla banca di informare il titolare del conto. Tale divieto è stato revocato il 16 gennaio 2013, ossia sei mesi più tardi. Avendo avuto il MPC, frattanto, il tempo per approfondire le indagini e raccogliere maggiori informazioni, nonché diluendosi il pericolo di collusione e l'esigenza di segretezza, in quel momento la motivazione contenuta nel decreto impugnato non era certo più attuale e corrispondente alle necessità e risultanze dell'inchiesta. Tuttavia, una volta messo al corrente del sequestro, toccava al reclamante prendere contatto con il MPC per chiedere spiegazioni e, se riteneva la misura illegale, semmai lo sblocco del suo conto. A quel punto l'autorità inquirente avrebbe potuto e dovuto completare la
- 6 motivazione alla base del sequestro, decisione che sarebbe stata, se del caso, impugnabile davanti a questa Corte. Ciò non è avvenuto.
In definitiva, la censura del reclamante in questo ambito va respinta. Occorre ad ogni modo rilevare che la risposta del MPC del 1° marzo 2013 ha permesso comunque al reclamante di ottenere una motivazione più approfondita della misura contestata, potendo inoltre il medesimo esprimersi al riguardo in sede di replica.
3. Il reclamante contesta la lunga ed incomprensibile durata del divieto d'informazione imposto alla banca, misura ritenuta abusiva. Questa non permetterebbe di chiedere l'apposizione di sigilli ai sensi dell'art. 248 CPP, non sarebbe fondata su basi legali certe, pregiudicherebbe gli interessi patrimoniali del titolare del conto e aprirebbe le porte ad operazioni di "fishing exploration".
3.1 Giusta l'art. 73 cpv. 2 CPP, se lo scopo del procedimento o un interesse privato lo richiede, chi dirige il procedimento può, richiamato l'art. 292 CP, obbligare l'accusatore privato, altri partecipanti al procedimento e i loro patrocinatori a serbare il segreto sul procedimento medesimo e sulle persone coinvolte. Tale obbligo va limitato nel tempo. Una tale misura deve essere adottata con cautela e deve poggiare su motivi concreti. Essa è immaginabile allorquando occorre salvaguardare la raccolta di prove (v. NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, n. 7 ad art. 73 CPP). I divieti di informazione imposti alle banche, limitati nel tempo, fondati sul segreto istruttorio della procedura penale e sorretti da motivi oggettivi, non costituiscono un'ingerenza particolarmente grave nella libertà di comunicazione e in quella economica garantite dal diritto costituzionale. Il divieto provvisorio di comunicare a clienti o a terzi informazioni che violerebbero il segreto istruttorio, di principio, non impedisce alla banca toccata di operare nel rispetto dei suoi obblighi legali e contrattuali (v. DTF 131 I 425 consid. 6.3; sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.15 del 18 marzo 2011, consid. 2.1).
3.2 Nella fattispecie, premessa l'esistenza, come appena esposto, di una base legale per il divieto d'informazione imposto alla banca, la misura adottata dal MPC non può essere considerata abusiva o sproporzionata. L'autorità inquirente ha sequestrato il conto del reclamante in quanto sospettato di aver accolto valori patrimoniali provento di reato. Avendo avviato l'istruzione penale proprio il 27 giugno 2012, comprensibile e normale risulta essere l'esigenza iniziale di segretezza delle indagini, anche perché altre persone coinvolte nella vicenda potevano potenzialmente essere destinatarie di misure istruttorie analoghe a quella pronunciata nei confronti del reclamante. Gli articoli di stampa che hanno accompagnato la comunicazione MROS del 20 giugno 2012 evi-
- 7 denziavano in effetti il coinvolgimento di più persone nei fatti oggetto d'indagine in Italia, alcune ancora ricercate dalle autorità di polizia estere (v. act. 10.1). In definitiva, l'adozione di una misura che non intacca in maniera grave i diritti costituzionali del reclamante, a fronte di un'inchiesta importante nell'ambito di criminalità economica transnazionale, non può essere ritenuta illegale. La durata del divieto di comunicazione di sei mesi, sensibilmente inferiore a quanto già giudicato inaccettabile dal Tribunale federale, ossia un anno (v. DTF 131 I 425 consid. 6.4), deve inoltre essere considerata conforme al principio della proporzionalità. Anche in questo ambito, la censura va dunque disattesa.
4. In conclusione, il reclamo deve essere respinto.
5. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'500.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 24 aprile 2013 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a: - Avv. Daniele Timbal - Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).