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Tribunale penale federale 18.07.2012 BB.2012.70

18 luglio 2012·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,391 parole·~7 min·2

Riassunto

Ricusazione del Ministero pubblico della Confederazione (art. 59 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 56 CPP).;;Ricusazione del Ministero pubblico della Confederazione (art. 59 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 56 CPP).;;Ricusazione del Ministero pubblico della Confederazione (art. 59 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 56 CPP).;;Ricusazione del Ministero pubblico della Confederazione (art. 59 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 56 CPP).

Testo integrale

Decisione del 18 luglio 2012 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Ernesto Ferro,

Istante

contro

B., Procuratore federale,

Opponente

Oggetto Ricusazione del Ministero pubblico della Confederazione (art. 59 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 56 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2012.70

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Fatti: A. A seguito di una richiesta di informazioni del 17 settembre 2002 inoltrata dalla Direzione Nazionale Antimafia di Roma, basata sulla indagini condotte dai colleghi di Catanzaro in merito ad un traffico di sostanze stupefacenti orchestrato da una cosca di stampo n’dranghetistico di Mesoraca, in data 19 dicembre 2002 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha avviato un procedimento penale nei confronti di C. e D. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260 ter CP, infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cifra 1 e 2 LStup e riciclaggio di denaro giusta l’art. 305 bis CP, indagine poi estesa nel corso dell’attività investigativa ad altre persone, tra cui A., ed ad ulteriori reati.

B. Con atto d'accusa del 20 ottobre 2011, il MPC ha disposto il rinvio a giudizio davanti dal Tribunale penale federale di A. ed altri per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260 ter CP, riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis CP, infrazione aggravata alla LStup ai sensi dell'art. 19 cpv. 1, 2 e 4 LStup, infrazione alla legge federale sulle armi ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 e 3 nonché 22b, falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione ai sensi dell'art. 253 CP e disobbedienza a decisioni dell'autorità ai sensi dell'art. 292 CP.

C. Il 28 febbraio 2012 la Corte penale del Tribunale penale federale ha sospeso il procedimento e rinviato l'atto d'accusa al MPC, affinché quest'ultimo riassumesse le prove che non erano state assunte regolarmente durante la procedura preliminare, segnatamente per l'esecuzione di tutta una serie interrogatori in contraddittorio non ancora avvenuti (v. ordinanza del Tribunale penale federale SK.2011.23 del 28 febbraio 2012).

D. Il 29 maggio 2012 A., ritenendo violati i suoi diritti di difesa attraverso il rifiuto dell'autorità inquirente di rinviare alcuni interrogatori, ha presentato al procuratore federale B. una domanda di ricusazione.

E. Con scritto del 30 maggio 2012 il procuratore federale B. ha trasmesso la suddetta domanda alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone la reiezione.

F. Nella sua replica dell'11 giugno 2012 A. ha confermato la sua domanda di ricusazione, scritto trasmesso per informazione al procuratore federale B.

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Diritto: 1. 1.1 Giusta l'art. 58 cpv. 1 CPP, la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda. L'art. 59 cpv. 1 lett. b prevede che se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'art. 56 lettere a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'art. 56 lettere b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente la giurisdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministro, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado.

1.2 Nella fattispecie, la domanda di ricusa del 29 maggio 2012 riguarda il procuratore federale B., ragione per cui la competenza di questa Corte per la sua trattazione è pacifica.

2. A. afferma che il procuratore federale B., programmando sei interrogatori tra il 3 ed il 14 maggio 2012 e altri ventidue tra il 1° giugno al 31 luglio 2012 a Lugano, senza coinvolgere le difese e rifiutando svariate domande di rinvio, abbia violato i diritti della difesa. Nella sua domanda di assistenza giudiziaria in materia penale del 4 maggio 2012 alla Corte di cassazione di Roma, il magistrato inquirente avrebbe motivato la stessa dichiarando che

"Per quanto attiene al reato di organizzazione criminale di cui all'art. 260ter CP è stato possibile accertare in Svizzera l'esistenza di un'organizzazione criminale di stampo 'ndranghetistico autonoma e indipendente, operante dal 1° agosto 1994 (data di entrata in vigore in Svizzera del reato di organizzazione criminale, art. 260ter CP) fino al dicembre 2006, attiva principalmente sull'asse Cantone Ticino – Cantone Zurigo, la quale ha mantenuto perduranti e continui rapporti con le cosche originarie calabresi…".

Tali affermazioni, unitamente al rifiuto di rinviare alcuni interrogatori di cui sopra, evidenzierebbero un'attitudine prevenuta del procuratore federale B. nei confronti dell'istante giusta l'art. 56 lett. f CPP.

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2.1 Secondo l'art. 56 lett. f CPP, chi opera in seno a un'autorità penale si ricusa se per altri motivi (rispetto a quelli elencati alle precedenti lettere), segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.

2.2 Nella fattispecie, occorre rilevare che la fissazione di diversi interrogatori in uno stretto lasso di tempo è stata motivata dal MPC con la necessità di procedere celermente con l'istruzione, impostazione che ha toccato tutti gli accusati nel procedimento e non solo l'istante (v. act. 1 e 3.6). Per quanto riguarda i termini della rogatoria, il suo contenuto può pacificamente costituire la convinzione dell'autorità inquirente elvetica, assodato che sarà comunque il tribunale di merito a statuire sulla colpevolezza o meno dell'istante. Ciò detto, quanto precede non permette di certo di concludere che il procuratore federale B., per motivi di inimicizia, sia prevenuto nella causa che lo oppone all'istante. Va qui aggiunto che le doglianze presentate dall'istante avrebbero tutt'al più potute essere presentate a questa Corte mediante reclamo giusta gli art. 393 e segg. CPP, ciò che non è stato il caso.

2.3 In definitiva, la domanda di ricusazione va respinta.

3. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'500.--. L'istante ritiene che, beneficiando egli della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio concessogli dal MPC nel corso della procedura preliminare, le spese giudiziarie e ripetibili sono in ogni caso da accollare allo Stato. A tal proposito occorre rilevare che la decisione del MPC in tale ambito non vale automaticamente per la presente procedura, disponendo il Tribunale adito sempre la possibilità di rifiutare il gratuito patrocinio allorquando una richiesta è sprovvista di possibilità di successo (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_705/2011 del 9 maggio 2012, consid. 2.3.2, con giurisprudenza e dottrina ivi citate). La tassa di giustizia è quindi accollata all'istante.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La domanda di ricusazione è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico dell'istante.

Bellinzona, il 19 luglio 2012 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Ernesto Ferro - Procuratore federale B.

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico.

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