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Tribunale penale federale 05.09.2012 BB.2012.131

5 settembre 2012·Italiano·CH·penale federale·PDF·769 parole·~4 min·1

Riassunto

Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP). Ricorso insufficientemente motivato.;;Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP). Ricorso insufficientemente motivato.;;Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP). Ricorso insufficientemente motivato.;;Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP). Ricorso insufficientemente motivato.

Testo integrale

Decisione del 5 settembre 2012 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A.,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2012.131

Visti: - le denunce sporte da A. in data 13 giugno 2012 contro l'allora procuratore federale B. ed il Consigliere di Stato del Cantone Ticino C. per titolo di denuncia mendace (art. 303 CP), calunnia (art. 174 CP), sequestro di persona e rapimento (art. 183 CP) e abuso di autorità (art. 312 CP); - la decisione del 13 agosto 2012, mediante la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha decretato il non luogo a procedere nei confronti dell'allora procuratore federale B.; - il reclamo del 17 agosto 2012 davanti al Tribunale penale federale (in seguito: TPF) presentato da A. avverso la summenzionata decisione; - lo scritto del 27 agosto 2012, attraverso il quale la Corte dei reclami del TPF ha invitato il ricorrente, sulla base dell'art. 385 cpv. 1 CPP, a porre rimedio alle manchevolezze del suo atto ricorsuale, informandolo che se il gravame non avesse soddisfatto i requisiti legali nemmeno dopo lo scadere del termine suppletorio impartito, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito; - gli scritti del 28 e 31 agosto nonché 3 settembre 2012 inviati dal ricorrente. Considerato: - che il ricorso presentato alla Corte dei reclami penali del TPF deve essere motivato (v. art. 396 cpv. 1 CPP); - che, secondo l'art. 385 cpv. 1 CPP, la persona che interpone ricorso deve indicare con precisione i punti della decisione che intende impugnare (lett. a), i motivi a sostegno di una diversa decisione (lett. b) e i mezzi di prova che invoca (lett. c); - che, se l'atto di ricorso non soddisfa tali requisiti, la giurisdizione di ricorso lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio (art. 385 cpv. 2, prima frase, CPP); - che, se l'atto di ricorso non soddisfa i requisiti neppure dopo lo scadere del termine suppletorio, la giurisdizione di ricorso non entra nel merito (art. 385 cpv. 2, seconda frase, CPP); - che, se il ricorso è manifestamente inammissibile o infondato, chi dirige il procedimento può statuire sullo stesso senza richiedere osservazioni alla controparte (v. art. 390 cpv. 2 CPP e contrario);

- che, nella fattispecie, A., mediante un ricorso invero confuso ed incomprensibile, contesta la decisione del MPC del 13 agosto 2012, ma non precisa né i motivi né le conclusioni del suo gravame; - che, nonostante il termine suppletorio concesso al ricorrente giusta l'art. 385 cpv. 2 CPP, gli scritti del 28 e 31 agosto nonché 3 settembre 2012 invitati dallo stesso non hanno permesso di porre rimedio alle manchevolezze di cui sopra (v. act. 3, 4, 5 e 6); - che il reclamo non soddisfa le condizioni poste dall'art. 385 CPP e deve dunque essere dichiarato inammissibile; - che, giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa; - che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 300.--.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 5 settembre 2012 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - A. - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico.

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