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Tribunale penale federale 12.12.2011 BB.2011.109

12 dicembre 2011·Italiano·CH·penale federale·PDF·4,633 parole·~23 min·2

Riassunto

Abbandono del procedimento (art. 322 cpv. 2 CPP).;;Abbandono del procedimento (art. 322 cpv. 2 CPP).;;Abbandono del procedimento (art. 322 cpv. 2 CPP).;;Abbandono del procedimento (art. 322 cpv. 2 CPP).

Testo integrale

Decisione del 12 dicembre 2011 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliera Elena Maffei

Parti A.,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Abbandono del procedimento (art. 322 cpv. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2011.109

- 2 -

Fatti: A. Su richiesta di B., nel marzo 2000, A. ha fatto costituire a Vaduz la fondazione C., di cui quest’ultimo era membro del consiglio di fondazione, ed ha aperto presso la banca D. di Zurigo il conto n. 1 intestato alla fondazione sul quale l’interessato disponeva di procura e di cui il B. era beneficiario economico. Negli anni successivi, quest’ultimo avrebbe effettuato molteplici movimentazioni sia in entrata che in uscita sulla suddetta relazione bancaria con il denaro ricevuto quale compenso per la partecipazione ad operazioni distrattive ai danni di società del gruppo E.

B. Nel marzo 2004 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha aperto un procedimento penale nei confronti di F., G., H., B. ed altri in particolare per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 2 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0). Oggetto del riciclaggio di denaro in Svizzera, avvenuto fra il dicembre 1998 ed il marzo 2004, sarebbero ingenti somme di denaro distratte illecitamente a società del gruppo agroalimentare italiano E. Il procedimento penale è stato esteso ad A. il 29 settembre 2006 per titolo di riciclaggio di denaro, falsità in documenti e truffa.

C. Con decreto del 4 ottobre 2011 (v. act. 1.1) ai sensi degli art. 319 e segg. del codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0), il MPC ha abbandonato il procedimento penale aperto nei confronti di A. per il titolo di riciclaggio di denaro ex art. 305bis CP a seguito di intervenuta prescrizione, proseguendo invece lo stesso per i reati di falsità in documenti (art. 251 CP) e truffa (art. 146 CP).

D. Con reclamo dell’11 ottobre 2011 A. è insorto avverso la succitata decisione dinanzi alla I Corte dei reclami penali postulandone l’annullamento (v. act. 1). Esso sostiene che nel suo comportamento non sono ravvisabili, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, le condizioni del reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP, tanto nella sua forma semplice (n. 1) che aggravata (n. 2). L’insorgente ha poi sottolineato la condotta ineccepibile tenuta nei confronti delle autorità, postulando che il MPC pronunci l’abbandono del procedimento penale nei suoi confronti constatandone l’estraneità ai fatti e non per avvenuta prescrizione, così da preservare la sua immagine e reputazione.

E. Nella sua risposta del 15 novembre 2011 il MPC ha chiesto la reiezione integrale del reclamo siccome infondato (v. act. 6). Esso ha in primo luogo rilevato che, posteriormente al colloquio telefonico intercorso in data 11 marzo 2004 con B., A. sapeva o perlomeno doveva presumere, come pe-

- 3 raltro da lui stesso riconosciuto (v. act. 6.7 pag. 21) e confermato dal suo interlocutore (v. act. 6.8 pag. 72), che il denaro versato in contanti sul conto n. 1 intestato alla fondazione C. presso la banca D. di Zurigo proveniva da un crimine, segnatamente dalla bancarotta fraudolenta commessa in Italia a danno di società del gruppo E. L’autorità federale ha poi affermato che il riciclaggio di denaro contestato al reclamante è stato derubricato da grave a semplice in quanto le indagini non hanno permesso di accertare se prima della suddetta telefonata egli fosse o meno al corrente dell’effettiva origine criminale dei valori patrimoniali in questione.

F. Invitato a prendere posizione in merito alla suddetta risposta entro il 28 novembre 2001 (v. act. 7) A. non ha reagito. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto. Diritto: 1. 1.1. In virtù dell’art. 393 cpv. 1 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la I Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1, 131 II 571 consid. 1).

1.2. Benché il reclamo sia redatto in lingua tedesca, la presente decisione viene emessa nella lingua del decreto impugnato, ossia l’italiano (v. art. 67 CPP, richiamato l’art. 54 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110])

1.3. Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di abbandono del MPC il reclamo è ricevibile sotto il profilo degli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP. La legittimazione del reclamante, destinatario della decisione impugnata, è pacifica (v. art. 321 cpv. 1 lett. a, 322 cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP).

- 4 -

1.4. La decisione impugnata riguarda unicamente l’abbandono per intervenuta prescrizione del procedimento penale nei confronti di A. per il titolo di riciclaggio di denaro ex. art. 305bis n. 1 CP. Come rettamente indicato dal MPC nella sua risposta del 15 novembre 2011 (v. act. 6, pag. 3), le allegazioni del reclamante in merito ai capi d’accusa ancora pendenti nei suoi confronti (truffa e falsità in documenti ai sensi dell’art. 146 CP, rispettivamente 251 CP) esulano dalla presente procedura di reclamo. Le censure sollevate dall’interessato in merito ai suddetti reati non sono quindi ammissibili in questa sede.

2. Secondo l’art. 305bis n. 1 CP chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere (n. 2).

2.1. A. afferma in sostanza di non essersi reso colpevole del reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP, di modo che l’autorità federale avrebbe dovuto pronunciare l’abbandono del procedimento penale aperto nei suoi confronti in ragione della sua estraneità ai fatti, e non a seguito dell’avvenuta prescrizione del reato imputatogli.

2.1.1. Per quanto attiene il supposto reato di riciclaggio semplice di denaro (art. 305bis n. 1 CP), l’insorgente sostiene che l’importo di USD 3,5 milioni depositato da B. sul conto n. 1 intestato alla fondazione C. presso la banca D. di Zurigo costituisce il provento di attività dell’interessato estranee al suo ruolo di membro di direzione della banca I. di Milano e quindi al “caso E.”, per il quale egli non è d’altronde mai stato condannato in Italia. Le condizioni oggettive del reato ipotizzato non sarebbero pertanto adempiute. Nel corso del colloquio telefonico intercorso l’11 marzo 2004 tra il reclamante e B., quest’ultimo aveva manifestato il suo timore che le autorità inquirenti avrebbero sequestrato il conto della fondazione su cui erano depositati i suoi risparmi, chiedendogli nel contempo di trasferire USD 50'000.-- per assicurare le sue spese di patrocinio. In attesa di un colloquio personale chiarificatore con il suo cliente, A. aveva deciso di depositare il suddetto importo su un conto ad esso intestato presso la banca D. di Zurigo, quindi lo stesso istituto di credito in cui si trova la relazione bancaria della fondazione sul quale egli aveva pieno potere di disposizione. Rassicurato sull’estraneità degli averi in conto alla fondazione C. con le indagini inerenti il “caso E.” durante un incontro con B. tenutosi a Zurigo il 18 marzo 2004, l’insorgente rammenta che l’indomani aveva scritto all’Ufficio federale di Giustizia (in seguito: UFG) per

- 5 metterlo al corrente dell’accaduto e dei passi da esso intrapresi. Egli sottolinea inoltre di avere immediatamente dato seguito all’ordine dell’autorità federale di bonificare gli USD 50'000.-- sul conto della fondazione (v. act. 1.2). In conclusione, A. ritiene di avere sempre tenuto una condotta irreprensibile nei confronti delle autorità e ligia ai suoi doveri e di non avere mai cercato di occultare del denaro, di modo che pure le condizioni soggettive del reato contestatogli non sono ravvisabili nella sua persona.

2.1.2. Per quanto concerne infine l’aggravante generica del caso grave (art. 305bis n. 2 CP) imputatagli in un primo tempo dal MPC, A. sottolinea che si tratta unicamente di una sorta di ”escamotage” posto in essere dall’autorità federale per ovviare al rischio di prescrizione della procedura aperta nei suoi confronti.

2.2. Nella fattispecie, dagli atti di causa si evince che in data 29 luglio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma ha emesso una richiesta di rinvio a giudizio per titolo di bancarotta fraudolenta aggravata (amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158 n. 2 CP secondo il diritto svizzero) e di usura nei confronti di B. ed altri per avere, nel periodo dicembre 1998-dicembre 2003, distratto illecitamente a società del gruppo E. una somma complessiva di USD 51,5 milioni (v. act. 6.3). Tale infrazione costituisce il reato a monte del riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP, commesso in Svizzera tra il dicembre 1998 ed il marzo 2004, contestato a B., ad altri e in un primo tempo anche a A. Interrogato in qualità di indagato dalle autorità italiane, in data 1° marzo 2004 B. aveva ammesso di avere versato sul conto n. 1 intestato alla fondazione C. presso la banca D. di Zurigo il denaro ricevuto da H. quale compenso per la sua partecipazione alle attività distrattive ai danni di società del gruppo E. (v. act. 6.15). Alla luce di quanto esposto le allegazioni dell’insorgente in merito all’origine legale del denaro depositato sulla suddetta relazione bancaria non trovano oggettivamente riscontro nella fattispecie. Successivamente ad una richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata in data 2 marzo 2004 dalle autorità delle vicina Penisola e volta al sequestro del conto della fondazione C., l’11 marzo successivo B. ha dato telefonicamente ordine al reclamante di trasferire USD 50'000.-- dal conto in oggetto ad un altro intestato a quest’ultimo presso lo stesso istituto di credito, operazione intervenuta il giorno stesso (v. act. 6.4.1. e 6.4.2). Interrogato in data 16 ottobre 2006 dal MPC in merito al suddetto colloquio telefonico, A. ha dichiarato di avere pensato che la richiesta di trasferimento di denaro formulata dal suo cliente fosse da ricollegare alle indagini inerenti il gruppo E. (v. act. 6.7 pag. 21). Lo stesso B. in un interrogatorio del 6 maggio 2008 ha confermato di avere informato il reclamante del fatto che gli USD 50'000.-erano da porre in relazione alle indagini penali in Italia concernenti il

- 6 gruppo E. (v. act. 6.8 pag. 72). Tenuto conto di quanto esposto, si deve ritenere che posteriormente alla telefonata dell’11 marzo 2004 il reclamante fosse a conoscenza dell’origine criminale dei valori patrimoniali in questione, di modo che anche l’aspetto soggettivo del reato di riciclaggio di denaro è adempiuto. In conclusione, come rettamente indicato dal MPC nel decreto d’abbandono impugnato, A. trasferendo del denaro di origine criminale da un conto in Svizzera su un’altra relazione bancaria con titolare e/o beneficiario economico diverso, e comunicando in ritardo tale operazione alle competenti autorità federali, si è reso colpevole di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis n. 1 CP (v. act. 1.1. pag. 5 e dottrina e giurisprudenza ivi citata), reato successivamente prescritto. A titolo abbondanziale si sottolinea che il riciclaggio di denaro contestato a A. è stato derubricato da grave (v. act. 6.1) a semplice (v. act. 6.2) in quanto le indagini non hanno permesso di accertare se prima della telefonata dell’11 marzo 2004 il reclamante sapesse o almeno dovesse presumere che il denaro depositato sul conto della fondazione C. e in parte movimentato provenisse da un crimine commesso in Italia a danno del gruppo E. Le censure del reclamante vanno di conseguenza respinte.

3. Conformemente all’art. 428 cpv. 1 CPP, le spese processuali sono a carico della parte soccombente; in concreto viene posta a carico del reclamante una tassa di giustizia di fr. 1'500.--, calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

- 7 -

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall’anticipo dei costi già versato.

Bellinzona, il 13 dicembre 2011 In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - A. - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

Decisione del 12 dicembre 2011 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliera Elena Maffei

Parti A.,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Abbandono del procedimento (art. 322 cpv. 2 CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2011.109

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Fatti: A. Su richiesta di B., nel marzo 2000, A. ha fatto costituire a Vaduz la fondazione C., di cui quest’ultimo era membro del consiglio di fondazione, ed ha aperto presso la banca D. di Zurigo il conto n. 1 intestato alla fondazione sul quale l’interessato disponeva di procura e di cui il B. era beneficiario economico. Negli anni successivi, quest’ultimo avrebbe effettuato molteplici movimentazioni sia in entrata che in uscita sulla suddetta relazione bancaria con il denaro ricevuto quale compenso per la partecipazione ad operazioni distrattive ai danni di società del gruppo E.

B. Nel marzo 2004 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha aperto un procedimento penale nei confronti di F., G., H., B. ed altri in particolare per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 2 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0). Oggetto del riciclaggio di denaro in Svizzera, avvenuto fra il dicembre 1998 ed il marzo 2004, sarebbero ingenti somme di denaro distratte illecitamente a società del gruppo agroalimentare italiano E. Il procedimento penale è stato esteso ad A. il 29 settembre 2006 per titolo di riciclaggio di denaro, falsità in documenti e truffa.

C. Con decreto del 4 ottobre 2011 (v. act. 1.1) ai sensi degli art. 319 e segg. del codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0), il MPC ha abbandonato il procedimento penale aperto nei confronti di A. per il titolo di riciclaggio di denaro ex art. 305bis CP a seguito di intervenuta prescrizione, proseguendo invece lo stesso per i reati di falsità in documenti (art. 251 CP) e truffa (art. 146 CP).

D. Con reclamo dell’11 ottobre 2011 A. è insorto avverso la succitata decisione dinanzi alla I Corte dei reclami penali postulandone l’annullamento (v. act. 1). Esso sostiene che nel suo comportamento non sono ravvisabili, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, le condizioni del reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP, tanto nella sua forma semplice (n. 1) che aggravata (n. 2). L’insorgente ha poi sottolineato la condotta ineccepibile tenuta nei confronti delle autorità, postulando che il MPC pronunci l’abbandono del procedimento penale nei suoi confronti constatandone l’estraneità ai fatti e non per avvenuta prescrizione, così da preservare la sua immagine e reputazione.

E. Nella sua risposta del 15 novembre 2011 il MPC ha chiesto la reiezione integrale del reclamo siccome infondato (v. act. 6). Esso ha in primo luogo rilevato che, posteriormente al colloquio telefonico intercorso in data 11 marzo 2004 con B., A. sapeva o perlomeno doveva presumere, come pe-

- 3 raltro da lui stesso riconosciuto (v. act. 6.7 pag. 21) e confermato dal suo interlocutore (v. act. 6.8 pag. 72), che il denaro versato in contanti sul conto n. 1 intestato alla fondazione C. presso la banca D. di Zurigo proveniva da un crimine, segnatamente dalla bancarotta fraudolenta commessa in Italia a danno di società del gruppo E. L’autorità federale ha poi affermato che il riciclaggio di denaro contestato al reclamante è stato derubricato da grave a semplice in quanto le indagini non hanno permesso di accertare se prima della suddetta telefonata egli fosse o meno al corrente dell’effettiva origine criminale dei valori patrimoniali in questione.

F. Invitato a prendere posizione in merito alla suddetta risposta entro il 28 novembre 2001 (v. act. 7) A. non ha reagito. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto. Diritto: 1. 1.1. In virtù dell’art. 393 cpv. 1 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la I Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1, 131 II 571 consid. 1).

1.2. Benché il reclamo sia redatto in lingua tedesca, la presente decisione viene emessa nella lingua del decreto impugnato, ossia l’italiano (v. art. 67 CPP, richiamato l’art. 54 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110])

1.3. Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di abbandono del MPC il reclamo è ricevibile sotto il profilo degli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP. La legittimazione del reclamante, destinatario della decisione impugnata, è pacifica (v. art. 321 cpv. 1 lett. a, 322 cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP).

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1.4. La decisione impugnata riguarda unicamente l’abbandono per intervenuta prescrizione del procedimento penale nei confronti di A. per il titolo di riciclaggio di denaro ex. art. 305bis n. 1 CP. Come rettamente indicato dal MPC nella sua risposta del 15 novembre 2011 (v. act. 6, pag. 3), le allegazioni del reclamante in merito ai capi d’accusa ancora pendenti nei suoi confronti (truffa e falsità in documenti ai sensi dell’art. 146 CP, rispettivamente 251 CP) esulano dalla presente procedura di reclamo. Le censure sollevate dall’interessato in merito ai suddetti reati non sono quindi ammissibili in questa sede.

2. Secondo l’art. 305bis n. 1 CP chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere (n. 2).

2.1. A. afferma in sostanza di non essersi reso colpevole del reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP, di modo che l’autorità federale avrebbe dovuto pronunciare l’abbandono del procedimento penale aperto nei suoi confronti in ragione della sua estraneità ai fatti, e non a seguito dell’avvenuta prescrizione del reato imputatogli.

2.1.1. Per quanto attiene il supposto reato di riciclaggio semplice di denaro (art. 305bis n. 1 CP), l’insorgente sostiene che l’importo di USD 3,5 milioni depositato da B. sul conto n. 1 intestato alla fondazione C. presso la banca D. di Zurigo costituisce il provento di attività dell’interessato estranee al suo ruolo di membro di direzione della banca I. di Milano e quindi al “caso E.”, per il quale egli non è d’altronde mai stato condannato in Italia. Le condizioni oggettive del reato ipotizzato non sarebbero pertanto adempiute. Nel corso del colloquio telefonico intercorso l’11 marzo 2004 tra il reclamante e B., quest’ultimo aveva manifestato il suo timore che le autorità inquirenti avrebbero sequestrato il conto della fondazione su cui erano depositati i suoi risparmi, chiedendogli nel contempo di trasferire USD 50'000.-- per assicurare le sue spese di patrocinio. In attesa di un colloquio personale chiarificatore con il suo cliente, A. aveva deciso di depositare il suddetto importo su un conto ad esso intestato presso la banca D. di Zurigo, quindi lo stesso istituto di credito in cui si trova la relazione bancaria della fondazione sul quale egli aveva pieno potere di disposizione. Rassicurato sull’estraneità degli averi in conto alla fondazione C. con le indagini inerenti il “caso E.” durante un incontro con B. tenutosi a Zurigo il 18 marzo 2004, l’insorgente rammenta che l’indomani aveva scritto all’Ufficio federale di Giustizia (in seguito: UFG) per

- 5 metterlo al corrente dell’accaduto e dei passi da esso intrapresi. Egli sottolinea inoltre di avere immediatamente dato seguito all’ordine dell’autorità federale di bonificare gli USD 50'000.-- sul conto della fondazione (v. act. 1.2). In conclusione, A. ritiene di avere sempre tenuto una condotta irreprensibile nei confronti delle autorità e ligia ai suoi doveri e di non avere mai cercato di occultare del denaro, di modo che pure le condizioni soggettive del reato contestatogli non sono ravvisabili nella sua persona.

2.1.2. Per quanto concerne infine l’aggravante generica del caso grave (art. 305bis n. 2 CP) imputatagli in un primo tempo dal MPC, A. sottolinea che si tratta unicamente di una sorta di ”escamotage” posto in essere dall’autorità federale per ovviare al rischio di prescrizione della procedura aperta nei suoi confronti.

2.2. Nella fattispecie, dagli atti di causa si evince che in data 29 luglio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma ha emesso una richiesta di rinvio a giudizio per titolo di bancarotta fraudolenta aggravata (amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158 n. 2 CP secondo il diritto svizzero) e di usura nei confronti di B. ed altri per avere, nel periodo dicembre 1998-dicembre 2003, distratto illecitamente a società del gruppo E. una somma complessiva di USD 51,5 milioni (v. act. 6.3). Tale infrazione costituisce il reato a monte del riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP, commesso in Svizzera tra il dicembre 1998 ed il marzo 2004, contestato a B., ad altri e in un primo tempo anche a A. Interrogato in qualità di indagato dalle autorità italiane, in data 1° marzo 2004 B. aveva ammesso di avere versato sul conto n. 1 intestato alla fondazione C. presso la banca D. di Zurigo il denaro ricevuto da H. quale compenso per la sua partecipazione alle attività distrattive ai danni di società del gruppo E. (v. act. 6.15). Alla luce di quanto esposto le allegazioni dell’insorgente in merito all’origine legale del denaro depositato sulla suddetta relazione bancaria non trovano oggettivamente riscontro nella fattispecie. Successivamente ad una richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata in data 2 marzo 2004 dalle autorità delle vicina Penisola e volta al sequestro del conto della fondazione C., l’11 marzo successivo B. ha dato telefonicamente ordine al reclamante di trasferire USD 50'000.-- dal conto in oggetto ad un altro intestato a quest’ultimo presso lo stesso istituto di credito, operazione intervenuta il giorno stesso (v. act. 6.4.1. e 6.4.2). Interrogato in data 16 ottobre 2006 dal MPC in merito al suddetto colloquio telefonico, A. ha dichiarato di avere pensato che la richiesta di trasferimento di denaro formulata dal suo cliente fosse da ricollegare alle indagini inerenti il gruppo E. (v. act. 6.7 pag. 21). Lo stesso B. in un interrogatorio del 6 maggio 2008 ha confermato di avere informato il reclamante del fatto che gli USD 50'000.-erano da porre in relazione alle indagini penali in Italia concernenti il

- 6 gruppo E. (v. act. 6.8 pag. 72). Tenuto conto di quanto esposto, si deve ritenere che posteriormente alla telefonata dell’11 marzo 2004 il reclamante fosse a conoscenza dell’origine criminale dei valori patrimoniali in questione, di modo che anche l’aspetto soggettivo del reato di riciclaggio di denaro è adempiuto. In conclusione, come rettamente indicato dal MPC nel decreto d’abbandono impugnato, A. trasferendo del denaro di origine criminale da un conto in Svizzera su un’altra relazione bancaria con titolare e/o beneficiario economico diverso, e comunicando in ritardo tale operazione alle competenti autorità federali, si è reso colpevole di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305bis n. 1 CP (v. act. 1.1. pag. 5 e dottrina e giurisprudenza ivi citata), reato successivamente prescritto. A titolo abbondanziale si sottolinea che il riciclaggio di denaro contestato a A. è stato derubricato da grave (v. act. 6.1) a semplice (v. act. 6.2) in quanto le indagini non hanno permesso di accertare se prima della telefonata dell’11 marzo 2004 il reclamante sapesse o almeno dovesse presumere che il denaro depositato sul conto della fondazione C. e in parte movimentato provenisse da un crimine commesso in Italia a danno del gruppo E. Le censure del reclamante vanno di conseguenza respinte.

3. Conformemente all’art. 428 cpv. 1 CPP, le spese processuali sono a carico della parte soccombente; in concreto viene posta a carico del reclamante una tassa di giustizia di fr. 1'500.--, calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall’anticipo dei costi già versato.

Bellinzona, il 13 dicembre 2011 In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - A. - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

BB.2011.109 — Tribunale penale federale 12.12.2011 BB.2011.109 — Swissrulings