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Tribunale penale federale 10.11.2010 BB.2010.95

10 novembre 2010·Italiano·CH·penale federale·PDF·1,065 parole·~5 min·1

Riassunto

Rinvio di un'audizione (art. 30 PP).;;Rinvio di un'audizione (art. 30 PP).;;Rinvio di un'audizione (art. 30 PP).;;Rinvio di un'audizione (art. 30 PP).

Testo integrale

Sentenza del 10 novembre 2010 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliera Elena Maffei

Parti A., rappresentato dall'avv. Luigi Mattei, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,

Autorità che ha reso la decisione impugnata

Oggetto Rinvio di un'audizione (art. 30 PP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numeri degli incarti: BB.2010.95 + BB.2010.96 (Procedure accessorie: BP.2010.57 + BP.2010.58)

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Visto - il reclamo del 7 ottobre 2010 interposto da A. contro la citazione del 5 ottobre 2010, mediante la quale il Giudice istruttore federale (in seguito: GIF) ha fissato l'interrogatorio del testimone B. al lunedì 11 ottobre 2010, alle ore 10.00, presso la sede della Polizia giudiziaria federale a Lugano ai sensi dell'art. 30 PP;

- il reclamo del 8 ottobre 2010 interposto da A. contro la citazione del 8 ottobre 2010, mediante la quale il GIF ha rinviato l'interrogatorio del testimone B. al mercoledì 13 ottobre 2010, alle ore 10.30, presso la sede delle Polizia giudiziaria federale a Lugano;

- i decreti emessi dell'8 e 11 ottobre 2010 con i quali il Presidente della I Corte dei reclami penali ha concesso l'effetto sospensivo a titolo supercautelare ai reclami;

- il nuovo rinvio dell'interrogatorio del teste B. al lunedì 25 ottobre 2010, alle ore 9.30, presso la sede delle Polizia giudiziaria federale a Lugano;

- le osservazioni del 21 ottobre 2010 con le quali il GIF ha chiesto la reiezione dei reclami;

- le osservazioni del 22 ottobre 2010 mediante le quali il MPC è giunto alla stessa conclusione;

- la replica del 4 novembre 2010;

considerato - che secondo gli art. 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cst. nonché l'art. 6 n. 3 lett. d CEDU, all'accusato deve essere di regola data, almeno una volta, la possibilità di partecipare all'interrogatorio di un testimone e di porre delle domande complementari;

- che in questo modo l'accusato può far valere i diritti di difesa che gli spettano (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, pag. 252 n. 6);

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- che tuttavia onde garantire una difesa efficiente degli interessi dell'accusato, spetta al patrocinatore dello stesso l'obbligo di incaricare un supplente in caso d'irrisolvibile sovrapposizione di date (v. TPF 2008 50; TPF 2006 318);

- che nella fattispecie, a seguito di due rinvii, l'interrogatorio del testimone B., inizialmente previsto per l'11 ottobre 2010, è stato fissato al lunedì 25 ottobre 2010, alle ore 9.30, presso la sede della Polizia giudiziaria di Lugano;

- che con scritto del 18 ottobre 2010, il patrocinatore del reclamante ha comunicato al GIF che per impegni improrogabili non poteva partecipare all'interrogatorio del teste B. e si è lamentato del fatto che la data del 25 ottobre 2010 non fosse stata concordata con lui in quanto riteneva necessaria la sua presenza (act. 7.1);

- che con lettera del 20 ottobre 2010, il GIF ha comunicato all'avv. Mattei la sua decisione di mantenere la data dell'interrogatorio del teste B., invitandolo a farsi sostituire da un collega di studio nel caso in cui non riuscisse a liberarsi per assistere all'audizione (act. 13.4);

- che l'interrogatorio di B. ha avuto luogo il 25 ottobre 2010 presso la sede della Polizia giudiziaria a Lugano (act. 9);

- che tale atto procedurale è valido malgrado l'assenza del patrocinatore del reclamante;

- che, in effetti, anche se l'avv. Mattei era impossibilitato ad assistere personalmente all'interrogatorio in questione, poteva organizzarsi in modo da farsi sostituire da un collega oppure da un praticante del suo studio (v. TPF 2008 50);

- che l'audizione era già stata rinviata due volte di modo che il precitato, peraltro a conoscenza della nuova data fissata almeno dal 18 ottobre 2010, aveva avuto la possibilità di prepararsi ed in particolar modo di consultare gli atti di causa;

- che giova inoltre rilevare che de lege ferenda, l'art. 202 cpv. 1 lett. a del futuro Codice di procedura penale svizzero (CPP; RU 2010 pag. 1881 e segg.), prevede un termine minimo di tre giorni per la notifica delle citazioni nella procedura preliminare;

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- che in base all'art. 203 CPP, in casi urgenti, i termini disposti dall'art. 202 CPP possono essere addirittura abbreviati;

- che alla luce degli elementi summenzionati, il reclamante è stato avvisato tempestivamente in merito alla data dell'interrogatorio;

- che visto quanto precede, i reclami sono divenuti privi di oggetto e di conseguenza le cause devono essere stralciate dai ruoli;

- che conformemente all'art. 66 cpv. 1 LTF, applicabile per rinvio di cui all'art. 245 cpv. 1 PP, le spese processuali sono poste a carico del soccombente;

- che in concreto viene posta a carico dell'insorgente una tassa di giustizia di Fr. 1'500.--, calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32).

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. I reclami sono divenuti privi di oggetto e le cause sono di conseguenza stralciate dai ruoli. 2. La tassa di giustizia di Fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 15 novembre 2010 In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - Avv. Luigi Mattei - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio dei giudici istruttori federali

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.

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