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Tribunale penale federale 12.07.2010 BB.2010.33

12 luglio 2010·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,728 parole·~14 min·1

Riassunto

Dissequestro (art. 65 PP).;;Dissequestro (art. 65 PP).;;Dissequestro (art. 65 PP).;;Dissequestro (art. 65 PP).

Testo integrale

Sentenza del 12 luglio 2010 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Joséphine Contu, Cancelliere Graziano Mordasini

Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Reclamante

contro

1. A. S.R.L., 2. B., entrambi rappresentati dall’avv. Filippo Ferrari,

Controparti

Autorità che ha reso la decisione impugnata

UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,

Oggetto Dissequestro (art. 65 PP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2010.33

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Fatti:

A. Nell’ambito di un’indagine preliminare di polizia giudiziaria avviata nei confronti di ignoti e di B., cittadino italiano, per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), il 17 marzo 2005 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha posto sotto sequestro la relazione n. 1 intestata a B. presso la banca C., nonché il conto n. 2, riferibile all’interessato, intestato alla società A. SRL presso la banca D. SA.

All’origine dei provvedimenti vi era il sospetto che sulle relazioni bancarie riferibili all’imputato in Svizzera fossero confluiti averi di provenienza illecita legati al noto affare di corruzione internazionale “Oil for Food” (programma di acquisto di petrolio e derivati dall’Iraq gestito dall’ONU).

B. Facendo seguito alla richiesta formulata in questo senso dal MPC il 22 dicembre 2006 (v. act. 1.2), in data 8 marzo 2007 l’Ufficio dei giudici istruttori federali (UGIF) ha ordinato l’apertura dell’istruzione preparatoria nei confronti di B. (v. act. 1.3) per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP).

C. Con sentenza del 3 febbraio 2009, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova (I) ha pronunciato l’abbandono del procedimento aperto in Italia nei confronti di B. e della A. SRL per il reato di corruzione di funzionario estero per intervenuta prescrizione (v. act. 5.2). In seguito alla richiesta di ritiro della domanda di assistenza giudiziaria del 3 agosto 2005 formulata dalle competenti autorità italiane, in data 12 marzo 2010, la sezione di Losanna del MPC ha ordinato il dissequestro in particolare dei conti n. 1 e n. 3 intestato a B. (v. act. 5.3).

D. Dando seguito ad una richiesta del patrocinatore di B. e della A. SRL (v. act. 1.12), in data 27 aprile 2010 l’UGIF ha pronunciato il dissequestro del conto bancario n. 2 presso la banca D. SA intestato alla società, nonché della relazione bancaria n. 1 presso la banca C. intestato a B. (v. act. 1.8), ritenendo in particolare che le movimentazioni effettuate da quest’ultimo sui conti ad esso riferibili, anche qualora dovessero costituire atti di riciclaggio ai sensi dell’art. 305bis CP, sono decadute per intervenuta prescrizione.

E. Con reclamo del 3 maggio 2010 il MPC è insorto contro questa decisione dinanzi alla I Corte dei reclami penali postulandone l’annullamento (v. act. 1). Esso si è prevalso di una violazione del suo diritto di essere sentito garantito

- 3 dall’art. 29 cpv. 2 Cost., dal diritto internazionale, nonché dagli artt. 3 cpv. 2 let. c e 107 cpv. 1 let. d nPP. Il MPC sostiene in estrema sintesi che la sentenza impugnata sia stata emanata senza un previo accesso all’integralità dell’incarto, in particolar modo all’istanza di dissequestro dei resistenti, e che la stessa sarebbe carente di motivazione. Il MPC ha poi denunciato la pressoché totale immobilità dell’UGIF nella conduzione delle indagini preliminari con conseguente violazione del principio della proporzionalità (beni bloccati da oltre tre anni), rinunciando nel contempo a richiedere la pronuncia da parte dello scrivente Tribunale dell’effetto sospensivo al suo reclamo.

F. In data 12 maggio 2010, con missiva all’intenzione del patrocinatore di B. e della A. SRL (v. act. 4) l’UGIF, pur constatando la rinuncia del MPC a richiedere l’effetto sospensivo al proprio reclamo, ha dichiarato la sua volontà di mantenere il sequestro in oggetto in attesa di una decisione del TPF.

G. Con osservazioni del 14 maggio seguente l’UGIF ha chiesto la reiezione del reclamo in oggetto e la conferma della decisione impugnata (v. act. 5), precisando in primo luogo che il diritto di essere sentito del MPC non comprende la facoltà di esprimersi sulla conduzione del procedimento e che l’autorità reclamante ha ricevuto alcune copie degli atti del procedimento ed è stata informata verbalmente sullo sviluppo dello stesso. L’UGIF ha poi affermato che l’obbligo di motivare la propria decisione non le impone di esporre nei minimi dettagli le proprie argomentazioni ma rende necessarie alcune anticipazioni di valutazioni di merito, sottolineando nel contempo come il termine di confisca di sette anni sia intervenuto nell’agosto 2008, di modo che il sequestro delle relazioni bancarie in oggetto non può essere mantenuto. Esso ha infine dichiarato che dall’apertura dell’istruzione preparatoria non ha proceduto ad atti istruttori in attesa delle risultanze del procedimento italiano sul reato a monte (corruzione), nonché della rogatoria di competenza del MPC di Losanna.

H. Nelle loro osservazioni del 25 maggio 2010 B. e la A. SRL hanno anch’essi chiesto la reiezione del reclamo (v. act. 6), rammentando di avere a svariate riprese chiesto e sollecitato tanto all’UGIF che al MPC il dissequestro delle relazioni bancarie a loro riferibili, senza che quest’ultimo avesse mai preso posizione in merito, precisando nel contempo che la suddetta autorità ha sempre avuto libero accesso agli atti dell’istruzione preparatoria. I resistenti hanno poi rilevato che nessun effetto sospensivo è stato concesso, se non dal giudice istruttore stesso, peraltro in modo illegittimo essendo la questione già sub iudice, sottolineando infine come lo stesso MPC avesse riconosciuto

- 4 una presumibile violazione del principio della proporzionalità nell’ipotesi di mantenimento del sequestro.

I. Con replica del 7 giugno 2010 il MPC ha postulato l’annullamento della decisione impugnata (v. act. 8). Per quanto attiene le osservazioni formulate dall’UGIF esso ha in particolare sostenuto che l’ipotesi di reato aggiuntivo contenuta nell’ordine di apertura dell’istruzione preparatoria è relativa ad atti di riciclaggio protrattisi fino al 2005 e si riferisce pure alla sussistenza del caso di riciclaggio aggravato ai sensi dell’art. 305bis n. 2 CP con le relative conseguenze sulla prescrizione. Quo alle argomentazioni dei resistenti, il MPC ha affermato di concordare con gli stessi in merito all’impossibilità per l’UGIF di modificare una sua decisione nel frattempo impugnata e di conferire motu proprio l’effetto sospensivo al reclamo in oggetto, riconoscendo la decisione dello stesso del 12 maggio 2010 contraria alla legge. Esso ha infine dichiarato di non sapere se B. e la A. SRL hanno impugnato la stessa, ottenendo così il legittimo immediato sblocco dei loro averi.

Diritto:

1. 1.1. Giusta i combinati disposti degli artt. 214 cpv. 1 e 216 della legge federale sulla procedura penale del 15 giugno 1934 (PP, RS 312.0) le operazioni e le omissioni del Giudice istruttore federale possono essere impugnate con reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d’ufficio e con piena cognizione l’ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1, 131 II 571 consid. 1).

1.2. Il ricorso contro un atto del giudice istruttore dev’essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP). Nella fattispecie, la decisione impugnata datata 27 aprile 2010 è stata ricevuta dal MPC il giorno successivo. Il reclamo, introdotto in data 3 maggio 2010, risulta pertanto tempestivo.

1.3. Il diritto di reclamo spetta alle parti e a qualunque persona cui l’operazione o l’omissione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2 PP applicabile giusta il rinvio dell’art. 30 della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 [LTPF, RS 173.71]). La legittimazione ricorsuale del MPC,

- 5 parte nella procedura penale per effetto dell’art. 34 PP e destinatario della decisione impugnata, è senz’altro data.

1.4. Il potere d’apprezzamento della I Corte dei reclami penali varia secondo la natura dei litigi che le sono sottoposti. Nell'ambito delle misure coercitive, quali il sequestro, il Tribunale penale federale dispone di un libero potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 1S.13/2005 del 22 aprile 2005, consid. 4; sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.48 del 12 gennaio 2006, consid. 2).

2. Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituiscono misure processuali provvisionali volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta (art. 65 PP); parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca ai sensi degli artt. 69 seg. CP (v. art. 59 vCP: sentenza del Tribunale federale 1S.2/2004 del 6 agosto 2004, consid. 2.2; DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti ivi citati). Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (HAUSER/ SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, pag. 341 n. 3; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2a ediz., Ginevra – Zurigo – Basilea 2006, n. 914).

Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. L’indizio di reato deve però concretizzarsi e rafforzarsi nel corso del procedimento in modo che “la prospettiva di una condanna deve sembrare vieppiù fortemente verosimile” (cfr. sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.3; TPF BB.2006.16 del 24 luglio 2006, consid. 2.1 e riferimenti ivi citati); le esigenze poste all’intensificazione dell’indizio di reato man mano che aumenta la durata del provvedimento coercitivo non devono tuttavia essere eccessive (TPF 2006 269 consid. 2.2). Adita con un reclamo, la I Corte dei reclami penali non può statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi ad esaminare l’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e 7d pag. 328). Secondo costante giurisprudenza, fintanto che sussiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere

- 6 il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 pag. 97, 102).

3. Giusta l’art. 218 PP il reclamo non sospende l’esecuzione della disposizione impugnata se non nel caso in cui la Corte dei reclami penali o il suo presidente lo ordini. Nelle fattispecie, il MPC ha rinunciato a richiedere la pronuncia dell’effetto sospensivo al suo reclamo del 3 maggio 2010 (v. act. 1 ad. 2 pag. 7), sospensione peraltro non ordinata dallo scrivente Tribunale. Facendo seguito ad una richiesta formulata dal patrocinatore dei resistenti, con scritto del 12 maggio 2010, constatata la suddetta rinuncia a richiedere la concessione dell’effetto sospensivo al reclamo, l’UGIF ha manifestato la propria volontà di mantenere il sequestro in oggetto fino alla pronuncia della scrivente autorità, concedendo nel contempo l’effetto sospensivo al gravame (v. act. 4). Ora, come rettamente indicato da B. e dalla A. SRL nelle loro osservazioni del 25 maggio 2010 (v. act. 6 ad. 2 pag. 6) e riconosciuto dal MPC stesso nella sua replica del 7 giugno seguente (v. act. 7 ad. 2 pag. 3), l’UGIF non può motu proprio modificare una sua decisione nel frattempo impugnata, di modo che la posizione assunta da quest’ultimo è contraria alla legge. Si rammenta di transenna che l’atto dell’UGIF del 12 maggio 2010, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, non costituisce una nuova decisione impugnabile ex. art. 214 e segg. PP ma una “semplice” missiva di carattere informativo all’intenzione delle parti. Giova inoltre rilevare come la reclamante ha pure espressamente sottolineato di nutrire perplessità quo alla legittimità, sotto il profilo della proporzionalità, di un sequestro di valori patrimoniali che si protrae da tempo considerevole (circa tre anni e mezzo) in mancanza pressoché totale di misure istruttorie da parte dell’UGIF (v. act. 1 ad. 2 pag. 7). Essa ha poi espressamente affermato che i resistenti, contestando la presa di posizione dell’UGIF del 12 maggio 2010, avrebbero potuto senz’altro ottenere il legittimo immediato sblocco dei loro averi (v. act. 8 ad. 2 pag. 3). Alla luce di tutto quanto testé esposto e del principio dell’economia processuale, non è pertanto necessario pronunciarsi sulle argomentazioni (presunta violazione del suo diritto di essere sentito) sviluppate dal MPC nel suo gravame del 3 maggio 2010. Di conseguenza, tutti i valori patrimoniali sequestrati detenuti sul conto bancario n. 1 presso la banca C. intestato a B., nonché sulla relazione bancaria n. 2 presso la banca D. SA ed intestato alla A. SRL vanno dissequestrati.

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4. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto. Giusta l’art. 245 cpv. 1 PP alle spese e indennità nella procedura giudiziaria sono applicabili per analogia gli art. 62-68 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF); al MPC non possono comunque essere addossate tali spese (art. 66 cpv. 4 LTF). Visto l’esito del reclamo, ai resistenti, che si sono avvalsi del patrocinio di un legale, vanno riconosciute adeguate indennità per ripetibili (art. 68 LTF). Secondo l’art. 68 cpv. 1 LTF, statuendo sulla contestazione, il Tribunale decide se e in quale misura le spese della parte vincente devono essere sostenute da quella soccombente. Se la sentenza dà ragione alla parte resistente, le spese indispensabili causate dalla contestazione gli devono essere rimborsate; in concreto è applicabile il Regolamento del 26 settembre 2006 sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale (RS 173.711.31). Giusta il suo art. 3 cpv. 2, se entro l’udienza finale il patrocinatore non fa pervenire la sua nota delle spese, l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento del Tribunale. Nelle procedure davanti alla I Corte dei reclami penali, la data della decisione fa stato e sostituisce quella della chiusura dei dibattimenti. Tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causato dalla presente causa, in concreto ai resistenti è assegnata un’indennità forfetaria di Fr. 1’000.-- cadauno a titolo di ripetibili, da porre a carico del MPC. Al contrario, all’UGIF non sono accordate spese ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. I valori patrimoniali detenuti sul conto bancario n. 1 presso la banca C., intestato a B. ed il conto bancario n. 2 presso la banca D. SA, intestato ad A. SRL vanno dissequestrati. 3. Non si prelevano spese giudiziarie. 4. Il MPC verserà ai resistenti un importo di Fr. 1'000.-- cadauno a titolo di ripetibili della sede federale.

Bellinzona, il 19 luglio 2010 In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio dei giudici istruttori federali - Avv. Filippo Ferrari

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

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