Sentenza del 14 dicembre 2010 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Joséphine Contu, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti A., rappresentato dall’avv. Nadir Guglielmoni, Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto Atti (art. 214 cpv. 1 PP); effetto sospensivo (art. 218 PP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2010.115 Procedura accessoria: BP 2010.72
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Visto - il reclamo del 7 dicembre 2010 interposto da A. (act. 1 incarto BB.2010.115) contro la decisione del 2 dicembre 2010, mediante la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha respinto la richiesta del reclamante di essere assistito dal suo legale in occasione del suo interrogatorio quale testimone, previsto per il 3 dicembre 2010 alle ore 09:00, presso il MPC (act. 1.1 incarto BB.2010.115);
- lo scritto del 9 dicembre 2010, anticipato per fax, con cui il reclamante postulava la concessione dell’effetto sospensivo al reclamo, ritenuto che “gli agenti della fedpol stanno in questo momento eseguendo ordine di comparizione forzata emesso dal Ministero pubblico della Confederazione” (v. act. 1 incarto BP.2010.72);
- lo scritto del 9 dicembre 2010 del MPC, con cui veniva confermato che il testimone A. era stato interrogato nella mattinata di quel giorno (act. 3 incarto BP.2010.72) ;
considerato - che il reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui la Corte dei reclami penali o il suo presidente lo ordini (art. 218 PP);
- che l'interrogatorio di A. ha avuto luogo il 9 dicembre 2010 a seguito di comparizione forzata, come confermato via fax dal MPC (v. act. 3 incarto BP.2010.72);
- che visto quanto precede, sia il reclamo che la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo sono divenuti privi di oggetto e di conseguenza la causa deve essere stralciata dai ruoli;
- che, a titolo abbondanziale, sia detto che tale atto procedurale è valido malgrado l'assenza del patrocinatore del reclamante, ritenuto che il diritto attualmente in vigore non conferisce al testimone il diritto di essere assistito da un legale durante il suo interrogatorio (cfr. art. 74 e segg. PP);
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- che, visto quanto sopra, si è rinunciato ad uno scambio degli allegati scritti (art. 219 cpv. 1 PP a contrario);
- che in concreto si giustifica di porre a carico dell'insorgente una tassa di giustizia ridotta di Fr. 300.-- (art. 66 cpv. 1 LTF in relazione con l’art. 245 cpv. 1 PP e l'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale, RS 173.711.32).
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo e la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo sono divenuti privi di oggetto e la causa è di conseguenza stralciata dai ruoli. 2. La tassa di giustizia di Fr. 300.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 17 dicembre 2010 In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a: - Avv. Nadir Guglielmoni - Ministero pubblico della Confederazione
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