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Tribunale penale federale 28.07.2008 BB.2008.49

28 luglio 2008·Italiano·CH·penale federale·PDF·929 parole·~5 min·2

Riassunto

Reclamo contro atti od omissioni del procuratore federale (art. 105bis PP);;Reclamo contro atti od omissioni del procuratore federale (art. 105bis PP);;Reclamo contro atti od omissioni del procuratore federale (art. 105bis PP);;Reclamo contro atti od omissioni del procuratore federale (art. 105bis PP)

Testo integrale

Sentenza del 28 luglio 2008 I. Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Barbara Ott, Cancelliere Lorenzo Egloff

Parti A., rappresentato dall’avv. Helmut Schwärzler,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Reclamo contro atti od omissioni del procuratore federale (art. 105bis PP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2008.49

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La I Corte dei reclami penali considera in fatto ed in diritto: che A. è stato arrestato in Slovenia il 29 febbraio 2008 su ordine del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC); che il 13 maggio 2008 egli è stato estradato verso la Svizzera, dove è stato posto in carcerazione preventiva; che con scritto del 21 maggio 2008 il qui rappresentante si è legittimato dinanzi a questa Corte quale patrocinatore di A. nell’ambito di procedimenti penali pendenti nel Principato del Liechtenstein ed ha criticato, nella sostanza, il fatto di non aver ricevuto alcuna autorizzazione dal MPC per svolgere liberi colloqui con il suo cliente nonostante le diverse sollecitazioni in tal senso espresse nei confronti di detta autorità inquirente a suo nome – ed a nome di colleghi italiani – da parte del patrocinatore di A. nel procedimento penale svizzero (v. act. 1); che il reclamante ha versato il richiesto anticipo delle spese di fr. 1'500.-- (v. act. 3); che, invitato ad esprimersi in merito, con scritto datato 19 maggio 2008 il MPC ha postulato la reiezione del reclamo nella misura della sua denegata ricevibilità (v. act. 6); che nei rispettivi atti di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie argomentazioni e conclusioni (v. act. 8 e act. 10); che con scritto del 23 luglio 2008 il reclamante ha dichiarato il ritiro del proprio gravame ritenuta l’intervenuta scarcerazione del suo cliente; che la procedura penale federale non prevede una normativa specifica in materia di ritiro di un reclamo; che quanto alla legge federale sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) – applicabile in virtù del rinvio esplicito dell’art. 245 PP – essa non regolamenta direttamente la questione, l’art. 66 cpv. 2 LTF (che ha sostanzialmente il

- 3 medesimo tenore dell’abrogato art. 153 cpv. 2 OG) prevedendo unicamente che le spese giudiziarie possono essere ridotte in caso di desistenza, alla quale il ritiro può essere assimilato (DTF 111 V 156 consid. 3a; 107 V 246 consid. 1a); che l’art. 73 PC, applicabile in virtù dell’art. 71 LTF, precisa che la desistenza di una parte pone fine al processo (cpv. 1) e che essa è esecutiva come la sentenza (cpv. 4); che nella prassi il ritiro di un ricorso viene esplicitato mediante una dichiarazione del ricorrente, la quale, oltre a non poter essere accompagnata da condizioni, è irrevocabile, fatto salvo un vizio della volontà (DTF 111 V 156 consid. 3a, 58 consid. 1; 109 V 234 consid. 3; 105 Ia 115); che premesso quanto suesposto, preso atto del precitato scritto del reclamante datato 23 luglio 2008, la I Corte dei reclami penali stralcia dunque la presente causa dai ruoli; che conformemente all’art. 66 cpv. 1 LTF le spese processuali sono poste, di regola, a carico della parte soccombente; che in caso di ritiro di un ricorso, le spese legate al gravame sono poste a carico del ricorrente, parte considerata soccombente (DTF 91 II 146 consid. 2; POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, n. 2 ad art. 153 OG e n. 6 ad art. 156 OG, le cui considerazioni possono essere riprese per l’applicazione dell’art. 66 LTF); che l’autorità giudicante può rinunciare, in tutto o in parte, alla riscossione delle spese processuali (art. 66 cpv. 2 LTF); che in concreto, tenuto conto dello stadio della procedura e delle particolari circostanze del caso di specie, appare appropriato il prelevamento di una tassa di giustizia di fr. 500.--, calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell’11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32);

- 4 che tali spese giudiziarie sono coperte dall’anticipo delle spese di fr. 1'500.-versato in pendenza di causa; l’eccedenza è rimborsata.

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. La causa è stralciata dai ruoli. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del reclamante e risultano coperte dall’anticipo delle spese di fr. 1'500.-- versato in pendenza di causa.

3. L’eccedenza di fr. 1'000.-- è rimborsata al reclamante.

Bellinzona, il 28 luglio 2008 In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Helmut Schwärzler - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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