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Tribunale penale federale 21.02.2008 BB.2008.4

21 febbraio 2008·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,342 parole·~12 min·1

Riassunto

Disgiunzione della procedura (art. 214 cpv. 1 PP);;Disgiunzione della procedura (art. 214 cpv. 1 PP);;Disgiunzione della procedura (art. 214 cpv. 1 PP);;Disgiunzione della procedura (art. 214 cpv. 1 PP)

Testo integrale

Sentenza del 21 febbraio 2008 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Alex Staub, Cancelliere Lorenzo Egloff

Parti A.,, rappresentato dall’avv. Diego Della Casa,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Istanza che ha reso la decisione impugnata

UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI

Oggetto

Disgiunzione della procedura (art. 214 cpv. 1 PP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2008.4 (procedura accessoria: BP.2008.3)

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Fatti: A. In seguito ad alcune segnalazioni ricevute dall’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), il 13 marzo 2003 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha aperto un’indagine preliminare di polizia giudiziaria per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) nei confronti di B., quest’ultimo coinvolto in un procedimento penale in Italia per corruzione e appropriazione indebita ai danni di società del gruppo C. e, segnatamente, della D. S.p.A. di Milano. B. Sulla base delle informazioni raccolte nel corso dell’inchiesta, con successivi provvedimenti del 24 giugno 2004, 10 giugno 2005, 29 novembre 2005 e 6 dicembre 2005, il MPC ha esteso l’indagine preliminare ad altri dieci soggetti, tra cui l’ex amministratore delegato di D. S.p.A, A., per titolo di riciclaggio di denaro e (in un caso) carente diligenza in operazioni finanziarie. C. Il 27 dicembre 2005 il MPC ha concluso l’indagine di polizia giudiziaria e ha chiesto all’Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGIF) l’apertura dell’istruzione preparatoria nei confronti delle undici persone oggetto del procedimento. Tale richiesta è stata accolta con ordinanza 28 marzo 2006 del giudice istruttore federale. D. Con decisione del 14 gennaio 2008, il giudice istruttore federale ha ordinato la disgiunzione dell’istruzione preparatoria avviata nei confronti di A. e E. dal procedimento riguardante gli altri nove co-imputati. Secondo l’autorità inquirente, i fatti contestati ai due summenzionati indagati sarebbero già stati sufficientemente chiariti in corso di istruttoria e non presenterebbero un legame diretto con gli altri co-imputati, ragion per cui possono essere trattati separatamente senza compromettere il restante procedimento (v. act. 1.1, pag. 3). E. Il 18 gennaio 2008 A. è insorto, per il tramite del proprio patrocinatore, contro questa decisione con un reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l’annullamento. Egli osserva in sintesi che, contrariamente a quanto riportato nella contestata decisione, i fatti a lui contestati sono strettamente connessi con quelli dei co-imputati; la disgiunzione, violando il principio dell’indivisibilità del procedimento penale, comporterebbe quindi una illecita limitazione delle sue garanzie processuali. Chiede, altresì, la concessione dell’effetto sospensivo al reclamo. F. Con osservazioni del 23 gennaio 2008, l’UGIF ha chiesto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata ribadendo che, per quanto concerne l’unico reato di pertinenza federale contestato al reclamante (ossia

- 3 il riciclaggio di denaro ex art. 305bis CP), tutti i fatti sono già stati sufficientemente chiariti e non necessitano di complementi di indagine. Diversa sarebbe, invece, la posizione dell’indagato per quel che attiene i reati cosiddetti “a monte” (corruzione, appropriazione indebita, associazione a delinquere), questi ultimi oggetto di un separato – ancorché materialmente connesso – procedimento penale in Italia. Dal canto suo il MPC, con osservazioni del 5 febbraio 2008, si rimette al prudente giudizio della Corte adita. G. Nella replica del 15 febbraio 2008, il reclamante ha in sostanza ribadito le proprie precedenti allegazioni e conclusioni. Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto. H. Con decreto del 29 gennaio 2008, il Presidente della I Corte dei reclami penali ha concesso l’effetto sospensivo al reclamo giusta l’art. 218 PP (v. act. 5 dell’annesso incarto BP.2008.3). Diritto: 1. 1.1. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1). 1.2. Giusta l’art. 214 PP, gli atti e le omissioni del giudice istruttore federale possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali; il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l’operazione o l’omissione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2 PP). Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto od omissione in questione (art. 217 PP). La decisione impugnata è stata inviata il 14 gennaio 2008 al patrocinatore del reclamante, che l’ha ricevuta il 16 gennaio; il reclamo introdotto il 18 gennaio 2008 risulta pertanto tempestivo. La legittimazione ricorsuale del reclamante, imputato nel procedimento penale in esame e oggetto della decisione impugnata, è pacifica. 1.3. Il potere d’apprezzamento della I Corte dei reclami penali varia secondo la natura dei litigi che le vengono sottoposti: in caso di misure coercitive quali,

- 4 ad esempio, arresti o sequestri di beni e carte, essa rivede con piena cognizione l’insieme degli elementi che le vengono presentati, mentre negli altri casi si limita ad esaminare se l’autorità ha reso la propria decisione nel rispetto del suo potere discrezionale. Non costituendo la decisione impugnata una misura coercitiva, il potere di esame della Corte risulta dunque limitato (v. TPF BB.2005.4 del 27 aprile 2005 consid. 2; TPF BB.2005.27 del 5 luglio 2005 consid. 2 e TPF BB.2005.93+96 del 24 novembre 2005 consid. 2).

2. Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata (art. 49 cpv. 1 prima frase CP). Certo, la legge non impone che una persona accusata contemporaneamente di più reati penali (cosiddetta “connessione soggettiva”) sia giudicata dallo stesso ed unico giudice nell’ambito di una medesima procedura, né fonda una pretesa giuridica del prevenuto volta all’unificazione del procedimento penale. Tuttavia essa statuisce, seppur non espressamente, un principio d’indivisibilità processuale che si manifesta, secondo la giurisprudenza, nella competenza per foro in caso di concorso di reati di cui all’art. 344 CP (DTF 127 IV 135 consid. 2e). Tale principio si fonda, da un lato, sul concetto dell’opportunità (al quale appartengono, fra l’altro, l’omogenea amministrazione delle prove e della difesa) mentre, dall’altro lato, rende possibile l’applicazione uniforme dei principi materiali di commisurazione della pena permettendo, in particolare, la pronuncia della pena unica prevista all’art. 49 cpv. 1 CP (v. anche art. 344 n. 2 CP). Il principio dell’indivisibilità conosce limitazioni unicamente laddove la sua osservanza non genera l’agevolazione perseguita ma, bensì, complica il procedimento rivelandosi inopportuno. In particolare, una disgiunzione appare lecita allorquando un reato non può essere giudicato a causa di un ostacolo procedurale, mentre sull’altro reato incombe la minaccia della prescrizione (v. TPF BB.2006.9 del 24 maggio 2006 consid. 3.1, con riferimenti dottrinali e giurisprudenziali ivi citati).

3. 3.1. In concreto, il giudice istruttore federale giustifica la decisione di disgiunzione osservando che i fatti contestati agli imputati A. e E. sono già stati sufficientemente chiariti in corso di istruttoria e non presentano un legame diretto con gli altri co-imputati, ragion per cui possono essere trattati separatamente senza compromettere il resto del procedimento (v. act. 1.1, pag. 3 e act. 3, pag. 3). La misura permetterebbe inoltre una trattazione più celere della causa riguardante i due summenzionati indagati, dato che l’istruzione preparatoria

- 5 dell’intero procedimento rischia di durare ancora qualche tempo (v. act. 3, pag. 1). 3.2. Tale ragionamento non può però essere seguito. Come rettamente argomentato dal reclamante, nel caso concreto non sono infatti dati i motivi – invero eccezionali – per disgiungere il suo procedimento da quello principale (v. consid. 2, “supra”). Come ben si evince dall’ordine di apertura dell’istruzione preparatoria del 27 dicembre 2005 prodotto agli atti (v. act. 3.2, in particolare pagg. 13-16), l’inchiesta – lunga e complessa – vede coinvolte più persone imputate sostanzialmente per gli stessi fatti, avvenuti con modalità simili in un arco temporale ben definito e nell’ambito delle stesse società per le quali queste persone esercitavano funzioni dirigenziali. Ciò vale specialmente per gli imputati F., vice-presidente di D. S.p.a dal 1999 al 2002, A., amministratore delegato della medesima società dal 1998 al 2002 e G., amministratore delegato di H. dal 2000 al 2002, nonché per I. e J., il primo direttore commerciale di D. S.p.A all’epoca dei fatti e il secondo direttore operativo della menzionata società per il Sudamerica. Giova altresì osservare che questi stessi imputati figurano come accusati (con altri) in un procedimento penale in Italia per associazione a delinquere, appropriazione indebita aggravata e corruzione aggravata, capi di imputazione che costituiscono – secondo la tesi delle autorità inquirenti svizzere – i reati a monte del riciclaggio di denaro ex art. 305bis CP. Stante la stretta connessione sotto il profilo dei fatti e la non dissimile posizione processuale dei singoli imputati, una disgiunzione della procedura nei confronti del qui reclamante non risulta giustificata; pur ammettendo – come sostenuto dal giudice istruttore federale – che gran parte dei fatti imputati a A. relativi all’ipotesi di riciclaggio di denaro siano già stati chiariti nell’istruttoria sin qui eseguita e che non siano necessari ulteriori atti di indagine nei suoi confronti, resta nondimeno il fatto che, con la disgiunzione in esame, egli vedrebbe sensibilmente limitati i suoi diritti di difesa, segnatamente nella possibilità di confrontare in sede dibattimentale la sua tesi difensiva con quella degli altri co-imputati rinviati a giudizio chiedendo, se del caso, la deposizione di questi ultimi o richiamando altre prove raccolte nell’istruttoria principale. In simili evenienze, il provvedimento di disgiunzione é lesivo non solo del principio – richiamato in precedenza – dell’indivisibilità del procedimento penale, ma anche di quello dell’economia processuale, dato che accusa, difesa e Corte penale del Tribunale penale federale sarebbero chiamati a trattare del medesimo complesso di fatti e ad esaminare questioni materiali e giuridiche sostanzialmente simili nell’ambito di dibattimenti separati (in tal senso, v. TPF BB.2006.9 del 24 maggio 2006 consid. 3.2).

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3.3. A sostegno della misura contestata, il giudice istruttore federale sembra invocare anche il principio della celerità; a suo dire, l’istruzione preparatoria – all’evidenza di una certa complessità – necessita ancora di numerosi atti e non è quindi prossima ad una sua conclusione. La disgiunzione decisa nei confronti dei citati due indagati permetterebbe quindi di giungere più speditamente ad un processo, ed a salvaguardare l’asserita precaria situazione professionale di E. Tale motivazione non è però sufficiente per ovviare ai seri inconvenienti della disgiunzione evocati nel considerando precedente (v. consid. 3.2); da una parte, il principio della celerità dovrebbe valere per tutti gli indagati in un determinato procedimento, dall’altra, la posizione particolare di E. non deve necessariamente influire su quella del qui reclamante, ma potrebbe, semmai, al limite consigliare una disgiunzione della procedura di questo solo soggetto. Infine, si osserva che l’UGIF non invoca né sostanzia particolari problemi legati all’eventuale prescrizione dei reati ascritti agli indagati (v. TPF BB.2006.9 del 24 maggio 2006 consid. 3.2. “in fine”).

4. Discende da quanto precede che, ordinando la disgiunzione in esame, il giudice istruttore federale ha oltrepassato il suo potere discrezionale nella conduzione della procedura, per cui il presente reclamo deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. 4.1. Al reclamante, che si è avvalso del patrocinio di un avvocato, vanno riconosciute adeguate indennità per ripetibili (art. 245 cpv. 1 PP con rinvio all’art. 68 LTF). Secondo l’art. 68 cpv. 1 LTF, statuendo sulla contestazione, il tribunale decide se e in quale misura le spese della parte vincente devono essere sostenute da quella soccombente. Se la sentenza dà ragione al ricorrente, le spese indispensabili causate dalla contestazione gli devono essere rimborsate; in concreto è applicabile il Regolamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale del 26 settembre 2006 (RS 173.711.31). Giusta il suo art. 3 cpv. 2, se entro l’udienza finale il patrocinatore non fa pervenire la sua nota delle spese, l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento del Tribunale. Nelle procedure davanti alla I Corte dei reclami penali, la data della decisione fa stato e sostituisce quella della chiusura dei dibattimenti. Tenuto conto del presumibile e necessario dispendio causato dalla presente causa, in concreto viene assegnata al reclamante un’indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili, da porre a carico dell’Ufficio dei giudici istruttori federali. 4.2. Giusta l’art. 66 cpv. 4 LTF non vengono addossate spese giudiziarie all’autorità soccombente; al reclamante deve invece essere restituito l’anticipo delle spese di fr. 1'500.-- versato in pendenza di causa.

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. L’UGI verserà al reclamante un importo di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 4. Al reclamante viene restituito l’anticipo delle spese di fr. 1’500.-- da lui versato.

Bellinzona, il 21 febbraio 2008 In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Diego Della Casa - Ministero pubblico della Confederazione - Ufficio dei giudici istruttori federali

Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non é dato alcun rimedio di diritto ordinario

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