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Tribunale penale federale 18.07.2005 BB.2005.39

18 luglio 2005·Italiano·CH·penale federale·PDF·2,716 parole·~14 min·1

Riassunto

Reclamo contro un rifiuto di dissequestro;;Reclamo contro un rifiuto di dissequestro;;Reclamo contro un rifiuto di dissequestro;;Reclamo contro un rifiuto di dissequestro

Testo integrale

Decisione del 18 luglio 2005 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Barbara Ott e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.______, attualmente in detenzione, rappresentato dall’avv. Ernesto Ferro,

reclamante

Contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, controparte

Oggetto Reclamo contro un rifiuto di dissequestro

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell ’incar to: BB.2005.39

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Fatti:

A. A.______ è stato arrestato il 23 agosto 2004 all’aeroporto di Zurigo-Kloten nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo d’infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). Posto immediatamente in detenzione preventiva, il giudice istruttore federale, ritenuta la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ne ha convalidato l’arresto con decisione del 25 agosto 2004. In seguito, l’inchiesta è stata estesa anche ai titoli di falsità in documenti (art. 251 CP), aggressione (art. 134 CP) e coazione (art. 181 CP).

B. In occasione dell’arresto, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha disposto la perquisizione del domicilio privato di A.______ e della sua compagna B.______ ed il sequestro dei valori patrimoniali presumibilmente sottoposti a confisca; in seguito a questa perquisizione sono stati sequestrati denaro contante, gioielli e orologi di lusso.

C. Con scritto del 20 aprile 2005 al MPC, l’indagato ha chiesto il dissequestro e la riconsegna del denaro contante (EUR 10'100.-- e USD 2'000.--), dei gioielli e degli orologi di lusso rinvenuti nel corso della perquisizione domiciliare, sostenendo che tali beni sono di origine lecita e che, in parte, apparterrebbero alla sua compagna, non coinvolta nel procedimento penale.

D. Con decisione del 18 maggio 2005 il MPC ha respinto l’istanza dell’indagato.

E. Dissentendo da questa decisione, il 24 maggio 2005 A.______ è insorto con un reclamo dinanzi alla Camera dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando il dissequestro immediato dei valori patrimoniali menzionati nella sua precedente istanza.

F. Con osservazioni del 10 giugno 2005, il MPC ha chiesto l’integrale reiezione del gravame. Nel secondo scambio di allegati, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive tesi e conclusioni. I motivi invocati

- 3 dalle parti saranno ripresi, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1. Giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP.

1.1. Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un’omissione del procuratore generale della Confederazione è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP per analogia). In concreto, la decisione che rifiuta l’istanza di dissequestro è datata 18 maggio 2005 ed è pervenuta al patrocinatore legale del reclamante il 19 maggio. Introdotto il 24 maggio 2005, il rimedio è pertanto tempestivo.

1.2. Nella misura in cui il reclamante si proclama proprietario dei valori patrimoniali in questione, egli è senz’altro legittimato a contestare la decisione del MPC, giacché direttamente toccato dal provvedimento coercitivo (art. 214 cpv. 2 PP). Egli non è invece legittimato ad agire in nome e per conto della sua compagna B.______, né il suo patrocinatore ha prodotto una procura in tal senso (v. sentenza del Tribunale penale federale BK_B 134/04 del 4 novembre 2004 consid. 2.3 pag. 8).

2. Il sequestro costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta (art. 65 n. 1 PP; DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti); parimenti, si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca ai sensi dell’art. 59 CP. Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza d’interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (DTF 125 IV 185 consid. 2a; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse,

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Zurigo 2000, n° 2554 e segg.). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, § 69 n° 1; PIQUEREZ, op. cit., n° 2553). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali (come già la Camera d’accusa prima di essa), non può peraltro statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi all’esame dell’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d). Secondo costante giurisprudenza, finché sussiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2, non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 pag. 97, 102). Trattandosi di un valore patrimoniale appartenente ad una persona sospettata di partecipazione o sostegno ad un’organizzazione criminale, esso può essere sequestrato allorquando il detentore non può provare immediatamente, senza ulteriori atti ed in maniera chiara, che del bene in questione l’organizzazione criminale non ha, né direttamente né indirettamente, la facoltà di disporne (art. 59 n. 3 CP; v. sentenza del Tribunale penale federale BK_B 082/04 del 25 agosto 2004 consid. 4.2 con riferimenti citati).

3. La perquisizione effettuata presso il suo domicilio privato di X.______ si iscrive nel quadro di un’inchiesta preliminare avviata dal MPC volta ad accertare le responsabilità penali di A.______ (e di numerosi altri co-indagati) nell’ambito di una vasta organizzazione a carattere internazionale dedita al traffico di stupefacenti e di armi. Egli avrebbe in particolare provveduto – nell’ambito della sua attività presso alcune società finanziarie - a riciclare in Svizzera e all’estero parte dei ragguardevoli proventi di questi traffici.

Riguardo all’esistenza di sufficienti e concreti indizi di reato - presupposto indispensabile del provvedimento di sequestro cautelare ai sensi dell’art. 65 PP (v. HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit., § 69 n° 28) - può senz’altro essere rinviato ai precedenti giudizi in materia di scarcerazione (noti alle parti) riguardanti l’indagato resi da questa Corte, in cui si evidenziava la presenza di concreti indizi che avvalorano sia le ipotesi di riciclaggio di denaro e falsità in documenti, sia quella di partecipazione e/o sostegno ad un’organizzazione criminale (v. sentenze BH.2005.11 del 17 giugno 2005 consid. 3.2 e 3.3, BH.2005.1 del 26 gennaio 2005 e BK_H 168/04 dell’11 novembre 2004). L’argomento non merita invero ulteriore esame in questa sede, posto che gli indizi di colpevolezza a carico dell’indagato sono comunque sufficienti – tenuto anche conto che ci si trova tuttora nella fase delle indagini preliminari di polizia giudiziaria ai sensi degli art. 100 e segg.

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PP - per decretare l’adozione di provvedimenti conservativi quali un sequestro.

4. Il reclamante contesta però la necessità di continuare a tenere sotto sequestro i beni rinvenuti nella sua abitazione durante la perquisizione del 23 agosto 2004, asserendo che si tratta di valori di origine lecita, sottratti al potere di disposizione fattuale dell’organizzazione criminale a cui è sospettato appartenere e, in parte, di proprietà di terze persone non indagate. Egli ritiene quindi non dati i presupposti per l’eventuale confisca di questi valori. D’avviso contrario è invece il MPC, per il quale il sequestro cautelare dei valori patrimoniali ritrovati presso il domicilio privato dell’indagato è stato adottato in presenza di sufficienti indizi di reato e risulta, tenuto anche conto dello stadio preliminare e della complessità dell’inchiesta, del tutto proporzionato; per l’autorità inquirente non vi è, al momento, prova certa che questi valori appartengano a terzi, per cui il mantenimento del sequestro cautelare si imporrebbe.

4.1. Giusta l’art. 59 n. 3 CP, possono essere sequestrati in vista di confisca tutti i beni patrimoniali appartenenti ad una persona che abbia partecipato o sostenuto un’organizzazione criminale, atteso che i valori patrimoniali appartenenti a questa persona sono presunti sottoposti – fino a prova del contrario – alla facoltà di disporre dell’organizzazione medesima. L’art. 59 n. 3 CP, in vigore dal 1° agosto 1994, ha introdotto una nuova modalità di confisca di valori patrimoniali. La disposizione ha avuto la sua genesi nell’ambito della lotta contro la criminalità organizzata ed è stata concepita con il preciso scopo di facilitare la confisca dei valori patrimoniali delle organizzazioni criminali (v. sentenza del Tribunale federale 1S.16/2005 del 7 giugno 2005 consid. 2.2). Giusta l’art. 59 n. 3 CP devono essere confiscati tutti i valori patrimoniali di cui un’organizzazione criminale ha facoltà di disporre, indipendentemente dalla loro origine e dalla loro utilizzazione precedente; è irrilevante a tale proposito se si tratti di valori patrimoniali di origine lecita o illecita. L’organizzazione criminale deve infatti poter essere colpita anche in quelle sue attività esercitate nell’economia legale (N. SCHMID, Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Tomo I, Zurigo 1998, n° 129 ad art. 59 CP; FLORIAN BAUMANN, Basler Kommentar, Basilea 2003, n° 58 ad art. 59 CP). Decisiva è la prova dell’esistenza di un’organizzazione criminale e di una relazione tra questa e la persona interessata dal provvedimento di confisca, e non l’effettiva commissione di una concreta infrazione da parte di quest’ultima (o da parte dell’organizzazione stessa), né l’origine delittuosa dei beni patrimoniali

- 6 soggetti a confisca (SCHMID, op. cit., n° 191 ad art. 59 CP). Il potere di disposizione ai sensi dell’art. 59 n. 3 CP è da intendere quale il potere effettivo esercitato sulla cosa, conformemente alle norme della vita in società; esso implica necessariamente la volontà e la possibilità di disporre della cosa. L’effettiva facoltà di disporre è data fintanto che l’interessato ha accesso alla cosa e sa dove la stessa si trova. Anche se l’oggetto è stato affidato ad un'altra persona, ad esempio allo scopo di conservarlo o amministrarlo, non è dato necessariamente il trasferimento della facoltà di disporre: è in effetti possibile la disponibilità collettiva di più persone su un unico e solo oggetto. La volontà di possedere è l’intenzione di esercitare la padronanza su una cosa in funzione della possibilità effettiva (v. Messaggio del 7 settembre 1993 concernente la modifica del Codice penale, FF 1993 III 193 e segg.).

4.2. In concreto l’indagato sostiene che la valuta estera sequestrata presso il suo domicilio sarebbe di origine lecita, legata alla sua attività di intermediazione immobiliare, mentre i gioielli e gli orologi sarebbero di pertinenza esclusiva della sua compagna e pertanto sottratti al presunto potere di disposizione fattuale dell’organizzazione criminale sotto indagine (di cui peraltro contesta l’appartenenza).

Tali argomenti non sono però sufficienti per decretare il dissequestro immediato dei beni patrimoniali in esame. Infatti, posto da un lato la particolare natura dei reati contestati al reclamante (riciclaggio di denaro nell’ambito di un’organizzazione criminale) e, dall’altro, i forti sospetti che l’autorità inquirente nutre sull’insieme delle sue attività di intermediazione mobiliare e immobiliare (v. consid. 3, supra), non si può escludere a priori che su questo denaro contante la persona sospettata di appartenere o comunque di sostenere l’organizzazione criminale e – per il suo tramite – l’organizzazione stessa abbia un potere di disposizione fattuale ai sensi dell’art. 59 n. 3 CP; come esposto al considerando precedente, anche l’asserita (ma non comprovata) origine lecita di questi averi non ne impedisce comunque il sequestro a fini di confisca. Malgrado le sue contestazioni, il reclamante non ha d’altronde apportato prova certa e sufficiente che tale denaro è sottratto al potere di disposizione fattuale dell’organizzazione criminale di cui è sospettato far parte (v. art. 59 n. 3 seconda frase CP), per cui relativamente a questa posizione, il sequestro cautelare ordinato dal MPC deve per il momento essere confermato. Analogamente, e per i medesimi motivi, i gioielli e gli orologi di lusso non sarebbero altro che un prodotto della trasformazione del denaro contante di cui ha fatto capo il reclamante e la cui origine è oggetto di indagine; quanto alla titolarità di questi beni – fino all’apporto di una prova chiara della loro proprietà da parte di

- 7 una terza persona non indagata – è senz’altro lecito dubitarne. Va qui ricordato che il sequestro non pregiudica la decisione in materia di confisca e che di regola spetta al giudice di merito, e non all’istanza di reclamo in ambito procedurale, pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione (DTF 120 IV 365 consid. 1c con riferimenti).

5. Discende da quanto precede che il reclamo, nella misura in cui è ammissibile, deve essere respinto. Conformemente all’art. 245 PP, le spese e le indennità in relazione al procedimento giudiziario sono stabilite dagli art. 146- 161 OG, per quanto la legge non disponga altrimenti.

5.1. In principio, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); l’art. 152 cpv. 1 OG permette tuttavia al tribunale (all’occorrenza la Corte dei reclami penali) di dispensare la parte dal pagare le spese processuali e i disborsi, se questa dimostra di essere in uno stato di bisogno e se le sue conclusioni ricorsuali non si rivelano fin dall’inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole. Se occorre, il tribunale può fare assistere questa parte da un avvocato i cui onorari sono sopportati dalla cassa del tribunale medesimo (art. 152 cpv. 2 OG). Ora, con sentenza del 15 febbraio 2005 (incarto BB.2005.1), questa Corte ha nominato l’avv. Ernesto Ferro difensore d’ufficio di A.______ con effetto retroattivo al 9 settembre 2004, e concesso all’imputato il gratuito patrocinio a partire dalla stessa data. Dal momento che il reclamo introdotto non appariva fin dall’inizio votato all’insuccesso, la domanda di assistenza presentata dal reclamante va in principio accolta sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l’assunzione dell’onorario dell’avvocato d’ufficio.

5.2. Come la Corte dei reclami penali ha già più volte avuto modo di precisare, la Confederazione ha l’obbligo di indennizzare l’avvocato nominato d’ufficio, nel caso in cui il suo patrocinato non sia in grado di farlo (v. art. 36 cpv. 2 PP; sentenza BK_H 157/04 del 25 ottobre 2004 consid. 6.2). L’art. 3 del Regolamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale (RS 173.711.31) prevede che l’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa; la tariffa oraria, che si applica anche agli avvocati d’ufficio (art. 3 cpv. 2), varia da un minimo di fr. 200.-- a un massimo di fr. 300.--. Tenuto conto della natura del procedimento e della presumibile e necessaria attività espletata dal legale nella presente procedura di reclamo, un dispendio orario di 6 ore appare ragionevole e una tariffa di fr. 230.--/ora adeguata; l’indennità a favore del difensore d’ufficio per la presente causa è quindi fissata a

- 8 fr. 1’500.--, IVA inclusa. Questa indennità è posta provvisoriamente a carico della cassa del Tribunale penale federale. Qualora la parte sia più tardi in grado di pagare, essa sarà tenuta alla rifusione dell’indennità alla cassa del Tribunale penale federale (v. art. 152 cpv. 3 OG).

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

3. La tassa di giustizia di fr. 1'500.—è posta provvisoriamente a carico della cassa del Tribunale penale federale. Qualora il reclamante sia più tardi in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione di questa tassa alla cassa del Tribunale penale federale.

4. L’indennità del patrocinatore d’ufficio Avv. Ernesto Ferro nella presente procedura è stabilita a fr. 1’500.-- ed è posta provvisoriamente a carico della Cassa del Tribunale penale federale. Qualora il reclamante sia più tardi in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione di questa indennità alla cassa del Tribunale penale federale.

Bellinzona, il 18 luglio 2005 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Avv. Ernesto Ferro - Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici: Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.