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Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 01.01.1901 BGE 27 I 72

1 gennaio 1901·Italiano·CH·federale (DTF via Uni Berna) Parte I·PDF·6,990 parole·~35 min·2

Testo integrale

72 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. m. Abschnitt. Staatsverträge. 3m @egenfa~ 3um SUu~lieferuug~l)edrag 3mif~en l:-er 6d)n)ei3: unb @ro~~ritannien \)om 26. 9lo\)em~er 1880 fte~t ber fd)mei~e:: rifd)::italieniid>e SUu~nefemng~l)ertrag Iluf C5eHe beß erlud)ten 6tllateß feinedei mOi~rüfung bel' aur %eftfteUung beß 't9at:: ~eftanbe~ be~ SUu~liefemng~benfte~ bienlid)en memei~mittel \)or. @eitü~t Quf bieie ($;rm(igungen 9at bQ~ lSunbe~gerid)t effannt: 1. ~ie bon bel' fönigHd)::italienijd)en C5tant~regtemng ber1augte ~llu~nefemng beß mUtorlo Saftei ljat ni'd)t ftatt3ufinben: a) megen IDUturlje6erfd)aft ol:-er @eljilfenfd)aft beim 18erored)en beß SUttentateß auf baß itaHenifd)e C5taat$ober~au~t (SUrt. 117 be~ itat C5t.::@.::5S.); b) mcgen fom:plottmii%iger meraorebung ober ßftentIid)er SUuf:: reiaung aur lSege9ung bon merored)en gegen bie ®id)erljeit beß i!aUenifd>en C5taate~ (SUri. 134 unb 135 bCß it\:d. ®t.::@.;.Q1.). 2. ~ie SUußUeferung bCß 18ittorio ,J'affei ~at bngegen rtnt!:: aufinben megen WCiturljeoerfd)nft ober 'teifnn9me an bem \)on @netano .Q1reßci am 29. ,J'uli 1900 in smonaa berü6ten smorbe (SUrt. 364 uni) 3662 be~ Hat C5t.<@.::.Q1.), immerl)in unter bem in ($;rmiigllng 6 9iebor 6e3ü9lid) bel' örtUd)cn Sllri~biftion ange:: 6rnd)ten 18oroe9aIte. Se:ntenza del 30 marzo 1901 nella causa Jatfei. Rapporto della Legge fed. sull' estradizione -22 gennaio 1892 coi trattati esistenti. Art. 3 e 9 deI trattato; art. 23 della Legge fed. Competenza deI Tribunale federale. Nozione deI reato politico (complicita in regicidi). Art. 2, n° 1; art. 2, in fine; art. 3 deI trattato. Mandalo di cattura; art. 9 deI trattato. 1. L'8 novembre 1900 Ia Legazione d'Italia a Berna presentava al Presidente della Confederazione svizzera, a nome dei R. Governo italiano, una nota chiedente l'estradizione di certo Jaftei Vittorio di Quintiliano, oriundo di Foligno, ed univa aHa domanda un mandato di cattura emanante dal «Consigliere delegato della Sezione di accusa presso Ia Auslieferungsvertrag mit Italien. N° 10. 73 Corte di Appello in Milano all' istruttoria deI processo contm i correi e complici nel regicidio di Monza» dei seguente tenore: «Il Consigliere delegato ecc. . .... a mente degli art. 182, » 187 e 449 deI Cod. proc. pen., ordina la cattura di Jaffei » Vittorio di Quintiliano, oriundo di Foligno, ora d'ignota » dimora, imputato : » 10 di correita e complicita nel duplice delitto di atten- » tato contro il Re e di omicidio qualificato a mente degli » art. 63, 117, 364, 366 n° 2 Cod. pen., per avere, agendo » con premeditazione e di cooperazione con altri, eoncertato » con Gaetano Bresci di attentare aHa vita di Sua Maesta » Umberto I determinando, 0 quanto meno eccitando ess!} » Bresci ad essere, come fu, I'esecutore immediato dell'ucci- » sione dei Sovrano avvenuta in Monza il 29 luglio 1900; » 2° deI delitto contro la sicurezza dello Stato, di cui agli » art. 134 et 137 Cod. pen., per avere in Italia e neHa fini- » tima Svizzera nel eorso dei mesi di agosto, settembre ed »ottobre 1900 concertato ed eccitato pubblicamente Ia » perpetrazione di reati contro i poteri dello Stato .... » In calce deI mandato di eattura si trovano riprodotte, eome applicabili al easo, le disposizioni degli art. 63, 117, 134, 135, 364 e 366, n° 2, deI Cod. pen. itaI. riferentisi, 1'art. 63, al concorso di piil persone in uno stes80 reato (correita 0 complicita); 1'art. 117, al delitto di regicidio; 1'art. 134, alle cospirazioni 0 congiure politiche per eseguire reati di stato; l'art. 135, aHa pubblica provocazione a eommettere tali delitti; I'art. 364, al reato di omicidio; l'art. 366, n° 2, an' omicidio premeditato. 2. In seguito di detta domanda di estradizione, il J affei di cui il Consiglio federale aveva gia decretato 10 sfratto il 29 ottobre 1900 in appoggio al disposto deU' art. 70 della Costituzione federale, e la cui espulsione stava appunto per essere eseguita, fu detenuto in arresto provvisorio nelle carceri di Bellinzona. Interrogato poi, conforme aUa Legge fed. 22 gennaio 1892 (art. 21), se intendeva di opporsi aHa domanda della Legazione italiana, dichiarava alla Direzione

74 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1lI. Abschnitt. Staatsverträge. cantonale di giustizia e polizia, prima il 17 novembre, poi il 27 novembre, dopo essersi consultato col procuratore nominatogli d'ufficio, che sollevava opposizione, e eioe, riguardo all' accusa di correitä. 0 complicita nel delitto contro Ia persona deI Re, perche l'accusa mancava di ogni e qualsiasi fondamento, subordinatamente pel carattere politico deI delitto imputatogli; riguardo ai reati contro Ia sicurezza dello Stato, perche trattavasi anche qui di delitti politici non passibili di estradizione, secondo l'art. 3 deI trattato colt' Italia e 10 della Legge fed., e cio tanto meno che i delitti suddetti non si trovano neppur menzionati nel trattato coll' Italia. TI 30 novembre 1900 il difensore di Jaffei produceva per essere incorporata agli atti, una lettera scrittagli dall' estradando in data deI 27 novembre 1900, nella quale il Jaffei, argomentando dai soggiorni da Iui fatti prima e dopo il 29 luglio 1900, cerca di dimostrare l'insussistenza dell' accusa sollevata in suo odio di complicitä. nel reato di Monza. 3. TI 10 dicembre 1900 il Dipartimento di giustizia e polizia, ottemperando al disposto dell' art. 23 della Legge fed. 22 gennaio 1892, trasmetteva gli atti al Tribunale federale perehe giudicasse sull' opposizione sollevata, unendovi un preavviso deI Procuratore generale della Confederazione, pure in data deI 10 dicembre 1900. 4. In possesso degli atti, il Giudice delegato dal Tribunale federale all' istruzione della causa scriveva, I' 8 dicembre 1900, al Dipartimento federale di giustizia e polizia osservandogli che i fatti, sui quali poggiava l'accusa contro Jaffei, avrebbero dovuto essere precisati almeno in modo da permettere al Tribunale federale di formarsi un giudizio se gli stessi costituivano un delitto, 0 una forma di correita ° complieita passibile di estradizione, ed emettendo, per cio ehe 10 riguardava, I'opinione ehe il mandato di cattura 10 dicembre 1900 non soddisfaceva abbastanza a tale requisito. 5. In seguito di cio il Dipartimento federale di giustizia e polizia riceveva dalla R. Legazione d'Italia a Berna, con nota deI 26 dicembre 1900, e trasmetteva al Giudice federale delegato, con ufficio deI 27 dicembre 1900: Auslieferungsvertrag mit Italien. N0 10. 75 a) Dn mandato di cattura modificante quello deI 10 novembre 1900, rilasciato dal Giudice istruttore di Milano in odio di Jaffei il 19 dicembre 1900; b) copia autentica di una lettera scritta da Jaffei a Gaetano Bresci nelle carceri di Milano, in data deI 18 settembre 1900, portante il timbro postale di Chaux-de-Fonds; c) copia dell' interrogatorio subito dal J affei, a riguardo deHa lettera suddetta, davanti Ie Autorita cantonali di polizia di Neuchatel, il 19 ottobre 1900; rf) una reiazione sugli indizi esistenti a carico deI Jaffei, seritta dal Consigliere delegato della Sezione di accusa presso la Corte di Appello di Milano al Procuratore generale deI Re, in data deI 21 dicembre 1900. ö. Il mandato di cattura 19 dicembre 1900, modificante quello deI 1 ° novembre, e deI tenore seguente: « TI Consigliere delegato ecc. eee., a mente degli alt. 182, ." 187 e 449 deI eod. proe. pen., ordina Ia cattura di Jaffei '1> Vittorio di Quintiliano, oriundo di Foligno, ora d'ignota '» dimora, imputato : » 1. Di eorreita 0 complicita nel duplice delitto di atten- ?> tato eontro il Re e di omieidio qualificato a mente degli '» art.63, 117,364 e 366, n° 2, eod. pen., per avere, agendo ?> eon premeditazione e di cooperazione con altri, eoneertato » con Gaetano Bresci di attentare aHa vita di Sua Maesta ." Umberto I, determinando 0 quando meno eecitando, esso ?> Bresci ad essere, come fu, l'esecutore immediato dell'ucei- » sione dei Sovrano, avvenuta in Monza il 29 Iuglio 1900, '» giusta quanto emerge dal tenore della Iettera di esso Jaffei » diretta al Bresci da Chaux-de-Fonds l' 8 settembre 1900, " nella quale, qualificandosi amico deI Bresci, inneggia al- » l'assassinio da Iui commesso, promette di vendicare con » altri anarchici i1 suo martirio e sfida Ia polizia italiana, da » cui si dice essere rieereato dal di dell' arresto deI Bresci, » di andarlo a prendere nella Svizzera, ove fa larga propa- '1> ganda anarchiea ed aecenna misteriosamente ad una » segreta Iettera avuta, pare, da Berna. » » H. DeI delitto contro la sicurezza deHo Stato, di cui agli

76 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsverträge. » art. 134 e 135 Cod. pen., per avere in Italia e nella fini- » tima Svizzera nel eorso dei mesi di agosto, settembre ed )} ottobre 1900, eoneertata ed eccitata pubblicamente la )} perpetrazione di reati eontro i poteri dello Stato e per » ave re nella lettera anonima di cui si eonfesso autore, e » ehe in data 18 settembre 1900 da Chaux-de-Fonds diresse » al Bresci Gaetano nelle careeri giudiziarie di Milano, mani- )} festato il fermo ed irremovibile proposito di voler ueddere )} Sua Maesta il Re Vittorio Emanuele TI!. » La lettera diretta al Bresd iI 18 settembre 1900, e di cui il Jaffei si riconobbe autore neH' interrogatorio subito a N euehatel il 19 ottobre, eontiene il passo seguente: « Il sottoscritto diehiara alla polizia italiana ehe mi cercava » dopo il tuo arresto sono io. » NeUa sua missiva al Procuratore deI Re, aceompagnante i1 nuovo mandato di eattura, il Giudiee istruttore di Milano si esprime eome segue : In difetto assoluto di altri elementi i fatti rinfacciati al Jaffei non si possono cireonstanziare piu ampiamente ehe a stregua delle risultanze offerte dalla lettera anonima Ohaux-de-Fonds 18 settembre 1900. Dalle espressioni usate in quella lettera rilevasi pero ehe il Bresei, nel togliere la vita a Sua l\laesta il Re Umberto, ha agito di pien~ intelligenza eol Jaffei, il quale nel farsi propagandista dl « viete» dottrine anarehiehe, dapprima in ItaUa, e dappoi in Isvizzera, intese eoneertare ed eeeitare Ia perpetrazione di reati eontro i poteri dello Stato italiano e segnatamente quello ehe nella sua lettera si propone di perpetrare, r ueei- !:Sione dell' attuale monarea italiano. Il Giudiee istruttore ehiude Ia sua reiazione dicendo : « Tengo gia in pronto una rogatoria da rivolgere alle auto- » rita giudiziarie svizzere, onde raccogliere gli elementi pro- » batori della reita deI Jaffei, ma a sottoporla aHa delibera- » zione della Sezione d' aceusa attendo ehe si appiauino Ie » diffieolta sollevate per l' estradizione Jaffei, essendo troppo » manifesto come negata l' estradizione, si rifiuterebbe pure » 10 espletamento della rogatoria. » 7. Prendeildo argomento daIl'intenzione manifestata in que- Auslieferungsvertrag mit Italien. N' 10. 77 sta lettera dal Giudiee istruttore di Milano, ed a termini del- I' art. 23, lemma 2, della Legge federale sulle estradizioni 22 gennaio 1892, il Tribunale federale ordinava nella sua seduta dei 5 febbraio 1901 un eomplemento di atti, credendosi in diritto di ritenere, dai termini stessi della lettera, ehe l' Autoritä. giudiziaria italiana fosse in grado di preeisare al- >Cuni fatti ehe potessero portare qualehe Iuee sull' accusa di >complicita nel regieidio di Monza mossa in odio di Jaffei, 0 aventi relazione eol delitto medesimo, fatti che l'Autorita italiana aveva manifestato l'intenzione di voler far appurare mediante rogatoria da rivolgersi alle Autorita dello Stato richiesto. Il Tribunale federale inearieava percio il Giudiee delegato di eomunicare alla R. Legazione d'Italia, a mezzo deI Consiglio federale, ehe prima di statuire sulla domanda di estradizione desiderava di conoseere il tenore della rogatoria ehe il Consigliere delegato della Sezione di aecusa presso la Corte di Appello di Milano diehiarava giä pronta per essere spedita alle Autoritä. svizzere. Il Giudiee federale delegato ottemperava a questo inearieo mediante lette ra al Consiglio federale in data 6 febbraio 1901. 8. Cosl ufficiato, il Dipartimento federale di giustizia e polizia trasmetteva al Tribunale federale il 20 marzo 190t una nota della Legazione d' ItaIia deI giorno precedente, aeeompagnante un reseritto deI Consigliere delegato di Milano al Proeuratore deI Re, nella quale Ia Legazione d' Italia osservava .a riguardo della decisione deI Tribunale federale quanto segue: Il Giudiee istruttore di Milano aver diehiarato di non poter sottomettere aHa Sezione di aeeusa un progetto di commissione rogatoria da indirizzarsi alle Autorita svizzere prima ehe fosse ottenuta l'estradizione di Jaffei, essendo l'interrogatorio al quale sara sottoposto l' estradando ehe e destinato a formire piu ampi elementi di prova a suo carieo. Trasmettendo questa risposta al Ministero degli esteri, il Ministro italiano di grazia e giustizia aver fatto osservare ehe, anehe seeondo l'avviso deI Proeuratore generale presso la Corte di appello di Milano, il trattato fra Ia Svizzera e l'ItaIia non giustifiea la richiesta deI Tribunale federale per un complemento

78 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsverträge. di atti, appoggiata alla Legge svizzera 22 gennaio 1892. n trattato 22 luglio 1868, in vigore fra i due Stati, in ispeeie gli art. 1 e 9, obbligano Ie parti eontraenti ad aceordare l' estradizione di un dato individuo sulla sempliee produzione di un mandato di eattura, senza eondizione ne riserva. TI Tribunale federale non potersi trineerare quindi neU' estradizione Jaffei dietro una legge svizzera d' ordine interno, non aneora in vigore aU' epoea deUa stipulazione deI t.rattato, e Ie eui disposizioni sono in disaeeordo eol trattato medesimo. Di eonseguenza qualunque giudizio preventivo, anehe solo allo scopo. di stabilire l' effieacia di una commissione rogatoria, non essere ammissibile di fronte al trattato. Nel reseritto deI Consigliere delegato della Sezione di accusa presso la Corte di appello di Milano al Proeuratore generale deI Re, in data den' 11 marzo 1901, leggesi iI brano. seguente: « Non esito a diehiarare di aver fondato sospetto ehe il » Vittorio Jaffei sia fra coloro, ehe rafforzarono nel Bresei » Gaetano la risoluzione di eompiere quel misfatto e ehe po- » tendo sarebbe eoneorso a eoadiuvare il Bresei neH' eva- » sione. » 9. Dal Proeuratore generale della Confederazione venner(} insinuati due preavvisi, l'uno in data deI 10 dieembre 1900t l'altro dei 22 marzo 1901. TI Proeuratore generale arriva in essi alle eonclusioni seguenti: a) La domanda di estradizione doversi ritenere fondata per eio ehe eoneerne il titolo di correita 0 eomplieita nel delitto di omicidio eommesso dal Bresci a danno di Sua Maestä. il Re Umberto I d'Italia, titolo previsto agli art. 366, N° 2, deI Codiee penale italiano ; b) Doversi respingere inveee per l' accusa di eorreita <1 eomplieita nel delitto di attentato eontro Ia vita deI Re (art. 117 deI Cod. pen. ital.) e per l' accusa di eongiura e provocazione ad eseguire reati eontro Ia sieurezza deHo Stato (art. i34 e 135 deI eod. cit.). Queste eonclusioni vengono appoggiate dal Procuratore generale della Confederazione ai riflessi seguenti: TI delitt<1 Auslieferungsvertrag mit Italien. No 10. perpetrato da Bresci essere un omicidio comune a senso degli art. 364 e 366, N° 2, dei Cod. pen. ital., edelI' art. 2, N° 1, dei trattato svizzero italiano, non un delitto politieo, ma un delitto anarchien eommesso qual mezzo per arrivare alIa distruzione dell' ordine sociale in genere, senza speciale rapporto eolla forma di governo esistente in Italia; quanto meno doverglisi attribuire, se non esclusivamente, p1'incipalmente il earattere di delitto eomune, come aU' art. 10, lemma 2, delIa Legge fed. 22 gennaio J.892. Il delitto di regicidio, eontemplato dall' art. 117 deI Cod. pen. ital., e quelli contro Ia sieurezza deHo Stato, previsti agli art. 134 e 135 dello stesso eodiee, essere inveee indubbiamente delitti politiei. Per es si l' estradizione non potersi quindi eonsentirer imperoeehe il trattato fra ja Svizzera e l'Italia non li aeeenna collie causa di estradizione. Nel preavviso 22 marzo 1901 il Procuratore generale deHa Confederazione, oeeupandosi della lettera seritta a Bresei da Jaffei il 18 settembre 1900, ravvisa nel passo « il sottoseritto diehiara eee.,» Ia eonfessione di Jaffei di essere uno degli autori intellettuali, od uno dei eomplici di Bresei rieereati dalla polizia italiana dopo il reato di Monza. Il giudicare della veridicita 0 meno di tale dichiarazione spetta, seeondo il Proeuratore generale, ai tribunali italiani. O1tre aIla Iettera suddetta, soggiunge il detto Proeuratore, ha Ia sua importanza an ehe il sospetto espresso deI Giudiee istruttore di Milano ehe il Bresei abbia avuto diversi eooperatori nel reato da lui perpetrato e ehe vi sia indizio grave ehe il Jaffei Ria uno dei compliei. Con cio doversi ritenere ehe sia stato adempiuto al requisito delI' art. 9 dei trattato; ehe i fatti ineriminati (<< les faits poursuivis ») siano abbastanza preeisati, e ehe gli indizi esistenti a earieo di Jaffei eostituiseano UD motivo sufficiente agli oeehi di un giudiee istruttore eonscienzioso per iniziare un' inehiesta penale, senza riguardo aHa maggiore 0 minore probabilita ehe l' inehiesta possa eondurre aU' ap'ertm'a di un processo ed il proeesso ad un verdetto di eondanna. 10. NeUa sentenza :}9 agosto 1900, pronuneiata dalla Corte d'Assise deI Cireolldario di Milano in odio di Gaetano

80 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IH. Abschnitt. Bundesgesetze. Bresci, da Prato (Firenze), per uecisioue di Sua Maestä. il Re Umberto I d'Italia, perpetrata a Monza il29 luglio 1900, il Bresei venne diehiarato eolpevole di regicidio e eondannato aHa pena perpetua delI' ergastolo in applieazione dell' art.117 deI Cod. pen. italiano. In diritto: 1. In se, non vi ha dubbio ehe Ie domande di estradizione <ilello Stato italiano, eol quale Ia Svizzera e vineolata dal trattato 22 luglio 1868, devono essere deeise seeondo le Tegole stabilite nel detto trattato. Ma cio non toglie ehe snehe alle domande deI R. Governo italiano si possano applieare in certi punti non regolati dalla eonvenzione, ed in modo non discordante dalla stessa, le disposizioni della legge :svizzera 22 gennaio 1892. Cio si verifica specialmente a Tiguardo di quelle disposizioni deUa Iegge federale che regolano Ia procedura da seguirsi dalle Autoritä. svizzere in easo di estradizione. Nel caso ';affei Ia domanda presentata dallo Stato italiano si appoggia a mandati di cattura che evocano sotto due rapporti delitti politici non eompresi nella convenzione; da nna parte delitti di natura puramente politica, dall' altra un delitto complesso, il regieidio, ehe riveste ad un tempo i caratteri di uu delitto comune, delI' assassinio, previsto nel trattato. Ora, di fronte al principio saneito aH' art. 3 deUa Convenzione eoli' Italia, seeondo il quale non deve farsi luogo ad estradizione per delitti politiei, «ni pour aueun fait connexe ä. ce crime ou delit », e di fronte al disposto delI' art. 9 che subordina l'obbligo pegliStati contraenti di consentire all' estradizione dal fatto che sia stata prodotta una sentenza di condanna, 0 di messa in istato di accusa, 0 un ordine di arresto indicante la natura e la gravita dei fatti incTiminati (<< des faits poursuivis»), l' Autoritä. svizzera era indubitalmente in diritto di richiedere dallo Stato italiano ehe Ie indicasse lutte le circostanze di fatto ehe erano a sua eognizione sopra il delitto al quale si riferiva la domanda di estradizione, e ehe faeesse procedere a questo scopo ad un <:omplemento di atti. Anehe invocando il disposto dell' art. 23 Auslieferungsvertrag mit Italien. No 10. 81 lemma 2, della Iegge svizzera 22 gennaio 1892, il Tribunale federale non ha esorbitato dalle sue competenze. Sull' art. 23 :si fonda appunto la eompetenza deI Tribunale federale a decidere delle cause di estradizione; il detto articolo stabilisce la p:ocedura da seguirsi e contiene delle regole di procedura di portata generale che si applicano pereio a tutti i easi, indipendentemente dal fatto ehe la domanda di estradizione si appoggi 0 non, appoggi ad un trattato conehiuso eollo Stato riehiedente. E certo che di fronte ad uno Stato col quale esiste.una speciale convenzione, il Tribunale federale non poträ. esigere un complemento di atti ehe entro i limiti ed i termini deI trattato. Ma nel easo concreto la presa decisione era affatto giustifieata dai disposti degli art. 3 e 9 deI trattato svizzero-italiano, applieabile in materia. Tanto e vero che il Tribunale federale avrebbe potuto ehiedere un eomplemento di atti anche in difetto di qualsiasi disposizione di una Iegge svizzera interna. Ne si puo qualificare altrimenti che di equivoeo l'addebito eontenuto nella nota 19 marzo 1901 neUa Legazione italiana ehe il Tribunale federale abbia voluto con cio rivendieare il diritto di statuire sulla efficacia della rogatoria da presentarsi dal Giudice istruttore di Milano prima di pronunciarsi suH' ammissibilitä. delI' estradizione' attribuendosi per tal modo una competenza ehe non h: Colla deeisione surriferita questa Corte non ha inteso, ne ha fatto aItro ehe di chiedere ehe gli fosse comunicato il tenore della rogatoria per avere dei dati piu precisi sul delitto imputato aU' estradando. D'altra parte e certo, ne fu contestato, ehe laddove un trattato determini in modo sicuro e tassativo i requisiti dietro i quali gli Stati contraenti si assumono l'obbligo di fa; lnogo ad estradizione, l'ammissibilitä. di una relativa domanda debba essere esaminata secondo le norme deI trattato e non della legge federale (vedasi messaggio deI Consiglio federale sul progetto della legge 22 gennaio 1892 nel Foglio uf!. fed., eel. francese, 1890, III. pag. 193, noneM i giudieati deI Tribunale federale nei vol. XVlli, pag. 193 e 498, XIX, pag. 128 e 137). XXVlI, L - 1901

• 82 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IH. Abschnitt. Staatsverträge. 2. Riguardo aHa competenza di .~uesta C~rt~, e d'uo~~ ancora di osservare che, come e gla stato dichmrato a pm riprese dal Tribunale federale, ogni qualvolta 10 stesso echiamato in base aH' art. 23 della Legge svizzera 22 gennai~ 1892 a statuire sopra l'ammissibilita di una doman~a .dl estradizione, deve esaminare d'nfficio se Ia domanda SI gl~­ stifichi di fronte al tenore deI trattato 0 della legge e non e limitato nel propria gindizio alle eceezioni sollevate dall'estradando (ved. Raec. uff., vol. XVII, pag. 73, e XVTII,. pag. 192). .,., 3. Passando ora al caso JaffeI, e chlaro ehe 11 detenuto non puo essere ammesso in questa sede. a far :alere Ia prima delle sue obbiezioni, eonsistent~ nel. dlfe c~~ Sla affat~o temeraria l'accusa sollevata in suo OdlO dl eorrelta e eomphcita nel reato di Monza. E difatti un principio eostantemente ammesso dal Tribunale federale ehe Ia questione deHa reita,. o innocenza di un individuo, non possa essere venti~ata .davanti al giudic:l in materia di estradizione, ma sp.ettl .u~lCa­ mente ai tribunali dello Stato eompetente per mqumre e giudicare sopra il delitto di cui l'individuo suddetto e imputato. iX • Da esaminare e inveee l'altra obbiezione sollevata da Jauel relativamente aHa natura politiea dei delitti pei quali e domandata l'estradizione. L'art. 3 deI trattato fra Ia Svizzera e l'Italia e molto esplicito a tale riguardo. Esso s~ona: «Per erimini e delitti politici l'estradizione non verra mal 1> aeeordata. L'individuo deI quale seguisse l'estradizione per » un' altra infrazione alle leggi penali, non potra mai in nessun » ea!:!o venir giudicato per un crimine 0 delitto politico, com- » messo prima dell' estradizione, ne per aIcun fatto connesso » a questo crimine 0 delitto. 1> • " In applicazione deI disposto tassativo dl questo artlcolo e il caso di ritenere, col Procuratore generale della Confederazione che l'estradizione di Jaffei non puo essere accol'data pcl titolo di correita 0 complicita nel delitto di attentato contro la persona deI .monarca, previsto aU' art .. 117 deI Cod. pen. ital. sotto il titol0 «dei delitti contro Ia SlCurezza dello Auslieferungsvertrag mit Italien. No 10. 83 Stato », e sotto il capitolo II «dei delitti contro i poteri dello Stato ~, ne per l'altra accusa, mossa contro 10 stesso di congiura 0 provocazione a commettere delitti contro l~ sicurezza dello Stato, come agli art. 134 e 135 deI Cod. pen. ital. E cio per un doppio motivo. Prima percM ne l'uno, ne l'altro di questi delitti e previsto eome motivo di estradizione neI trattato fra Ia Svizzera e I'ltalia. Poi, percM gli stessi sono indubbiamente di natura politica e quindi non passibili di estradizione, in virtil. deI disposto dell' art. 3 deI trattato. Illoro carattere politico e pero di natura differente. Nel mentre i delitti aceennati .agli art. 134 e 135 deI Cod. cit . sono veri e propri delitti di Stato ed hanno quindi un earattere assoluto di delitti politici, il regicidio, 0 l'attentato contro Ia persona deI Re, e un delitto complesso, di carattere politico relativo, ossia un delitto che raccoglie in se ad un tempo i criteri di un reato politico e quelli di un reato comune. L'attentato contro Ia persona deI Re e nelIo stesso tempo un delitto di alto tradimento e un reato contro Ia persona, ehe secondo Ie circostanze spedali puo rivestire i1 carattere di omicidio semplice, 0 di omicidio qualificato. E difatti in quest'ultimo senso, come omicidio premeditato a stregua delI' art. 366, lemma 2, deI Cod. pen. itaI., che le Autorita italiane qualificano l'azione di Bresci cumulativamente aHa figura descritta dall' art. 117, percui la consegna di Jaffei viene ehiesta, oitre ehe per cooperazione nel delitto di regieidio, anche per titolo di correitä 0 di complicitä in un reato comune, nel delitto di omicidio premeditato. Ora, l'omicidio premeditato si tl'ova indicato come motivo di estradizione nel trattato fra la Svizzera e l'Italia (art. 2, n° 1) e in for7.a della disposizione finale delI' art. 2, l'estradizione deve essere aecordata anche per ogni sorta di eomplicita 0 comparteeipazione alle infrazioni menzionate nei numeri precedenti. 4. La questione ehe si solleva e quindi di sapere, se sia lecito di privare il delitto di regicidio deI suo carattere di reato politico e di trattarlo come un semplice omicidio ordinario. E difatti evidente che l'estradizione di Jaffei puo essere

84 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsverträge. aceordata solo in questo easo, non potendosi, eome si e detto, ammettere Ia domanda di estradizione pel titolo di regicidio. Ora, il disposto den' art. 3 deI trattato fra la Svizzera e l'Italia venne interpretato ex professo dal Tribunale federale colla sua sentenza 11 settembre 1891 neHa causa Malatesta (Ra ce. uff. vol. xvrr, pag. 450 e seg.). L'art. 3 deI trattato, osserva in queHa sentenza questa Oorte, limita l'art. 2; l'estradizione deve rifiutarsi anche pei titoli ll1enzionati nell' art. 2, quando il delitto e un delitto politico e non un delitto comune. L'art. 3 non perll1ette di far luogo aU' estradizione non solo pei reati di carattere politico assoluto, ma anche per quelli di carattere politico relativo, che implicano contemporaneamente i criteri di un reato ordinario. Inoltre il Tribunale federale ha dichiarato nel caso Malatesta ehe un' associazione di persone avente per iscopo di distruggere l'ordine sodale politico attuale, per sostituirlo con un altro sistema politico-economico, eol sistema dell' anarehia, non pub riguardarsi CODe un' associazione di malfattori comuni, ma come un' associazione avente un carattere politieo, malgrado ehe 10 scopo delI' associazione non tenda solo a propaganda pacifica, ma anche aHa perpetrazione di delitti contre Ie persone e Ia proprieta. Oio nondimeno, il Tribunale federale ha ammesso nel easo Malatesta ehe l'associazione aveva un carattere politico, imperoeche, esso aggiunge, «non vi e il piu piccolo indizio che possa {ar ritenere ehe l' associazione abbia avuto per iscopo di commettere dei delitti comuni, non aventi nessnna relazione, 0 solo una relazione vaga con imprese di camttere politico. » ~~ Di fronte a questa giurisprudenza deI Tribunale federale, ogni infrazione di legge ehe si eonnette ad uno seopo politico, pub costituire un reato politico: l'omicidio, l'assassinio, il ratto, l'incendio, i delitti di falso, di coneussione ecc. (vedasi Pfenninger, Della nozione deI delitto politico, nel suo rapporto aHa riunione dei giuristi svizzeri deI 1880). Il earattere di un fatto determinato si deve dedurre daUe circostanze concomitanti; ogni delitto si deve esaminare da se e non pub aunoverarsi gia in antecedenza aU' una 0 all'altm categoTia (Messaggio deI Oonsiglio federale deI Auslieferungsvertfllg' mit Italien. N" 10. 85 9 giugno 1890 sul pro getto Telativo aHa legge sulle estradizioni, ved. Foglio uff. deI 1890, ed. franc., vol. IU, pag. 193). L'opinione manifestata dal Oonsiglio federale in questo suo messaggio, e oramai preval.ente in Isvizzera da una lunga serie di anni: in particolare essa fu sempre aeeampata daHe Autorita svizzere riguardo aHa questione di sapere, se si dovesse 0 non dovesse accordare l'estradizione in caso di regicidio. L'uccisione di un monarca e l'esempio piu tipico di un delitto complesso, vale a dire di un delitto ehe racchiude in se i caratteri di un reato politico e di un reato comune. La Svizzera ha pero sempre diehiarato che non intendeva di rifiutare l'estradizione ogni:qualvolta si pretendesse ehe l'attentato eontro Ia vita di un principe fosse di natura politica, ma ehe si riservava in ogni singolo easo piena liberta di giudizio; ed e appunto per tale motivo ehe si e costantemente rifiutata di ammettere nei propri trattati la cOS! detta clausola belgica (ved. messaggio deI Consiglio federale 9 Iuglio 1869 sul trattato d'estradizione coUa Francia, Foglio fed. 1869, UI, 471, e in ispecie la nota molto earatteristica deI Ministro svizzero a Vienna al rappresentante deI Governo serbo 28 maggio 1887, in occasione delle trattativi pel trattato di estradizione svizzero-serbo, Foglio fed., ed. franc., 1887, IV, 825; COS! deI pari Serment, rapporto nella riunione dei giuristi svizzeri deI 1880, e Chm'les Soldan, L'extradition des criminels politiques, pag. 12 e seg., pubblieazione separata, 0 nella Revue gemlrale du droit, 1882). La questione si puo presentare indubitabilmente, e deve essere decisa neUo stesso senso, tanto qnando Ia persona che si e resa eolpevole dell' attentato contro la vita di un sovrano e un anarchico, COll1e quando e aseritta ad un altro partito politieo. Che anehe un anarchico possa commettere un delitto politieo, e fuori di dubbio. n Tribunale federale I'ha gia riconosciuto nella sua sentenza deI 1891 coUa quale ha ammesso il earattere politico di una associazione fondata a seopo di propaganda anarehica, ritenendo ehe Ia stessa fosse un' impresa a tendenze politiche, e non costituita con mira di commettere dei delitti comuni aventi nessuna reIazione, 0 solo una relazione vaga con uno scopo politico. Oon

86 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IlI. Abschnitt. Staatsverträge. sentenza 29 maggio 1900 la Corte penale federale ha poi assolto tre individui ehe si diehiaravano anarchici, aeeusati deI delitto previsto all' art. 4 della Legge fed. 12 aprile 1894, eolla motivazione ehe i fatti messi a loro carieo si qualificarono bensl. eome azioni contrarie al diritto internazionale, ma non rivestivano il carattere dei delitto di anarehia, il cui criterio essenziale non e per eosi dire la violazione di un diritto determinato, ma 10 scopo manifesto di seuotere tutta l'umana soeieta, servendosi della vioiazione di dati diritti solo come mezzo per raggiungere questo seopo (ved. Raec. ufl. delle sentenze deI Trib. fed. XXIV, parte I, pag. 227 e seg.). TI carattere politico della propaganda anarchica e riconoseiuto con leib nel modo piu estensivo. Ne pub aversi dubbio sulla fondatezza della te si aeeettata dal Tribunale federale. Come allora, anehe nel caso attuale devesi partire dal prineipio: anehe le dottriue e la propaganda anarehiea si possono spiegare sopra un terreno puramente politieo ed e a ragione ehe serittori eompetenti (Lammasch, Auslieferungsp:fl.ieht und Asylrecht, pag. 302 e seg., e Rivier nella Commissione per la diseussione deI pro getto relativo aHa legge sulle estradizioni) hanno biasimato la nozione di un eosi detto reato sociale, privo di earattere politieo. Con questa opinione si aceorda pienamente anehe cib ehe osserva il Consiglio federale nel messaggio 9 giugno 1890 relativamente al pro getto della Legge federale sulle estradizioni, dove dice : l'efferata propaganda col mezzo dei fatti ha gettato 10 spavento nelle nazioni eivi1i; la societa umana si vede minacciata da un pericolo eomune; in questi delitti a tendenze politieo-soeiaIi vi e un elemento estraneo finora aHa nozione deI delitto politieo; il delitto non e piu l'ultima ratio di un partito oppresso e ridotto agli estremi, ma un mezzo di combattimento aHo scopo di gettare 10 spavento e il terrore neHe popolazioni. Le Autarita svizzere politiehe e giudiziarie professano dunque in sostanza la stessa opinione, aceettata dal Corpo legisiativo della Confederazione, dall' Assemblea federale, colla legge 12 aprile 1894 destinata a completare il Codiee penale federale sui delitti eontro la pubblica sieurezza, che vi siano eioe degli individui pei Auslieferungsvertrag mit Italien. N° 10. 87 "luali la questione sociale non e un problema politico, ma 'ehe tendono solo a terrorizzare le popolazioni allo seopo di eondurre ad uno stato sociale che essi stessi sono incapaci di definire in un senso pratieo e ragionevole. Fatti di tal genere non stanno in nessuna relazione, anche solo la piu vaga, eon imprese politiehe (sentenza deI.Tribunale federale XVIII, 456), ne a tali individui si pub l'iconoseere il earattere di delinquenti politiei, degni deI diritto di asilo. Le Autoritä. 'Svizzere si trovano in questo punto eompletamente aH' unissono coll' opinione pubblica deI loro paese. Cib dato, rimane a vedere se il misfatto di Bresci, al quale si pretende che abbia eooperato il Jaffei, si possa considerare come un delitto politieo a stregua delle considerazioni precedenti. 5. La risposta non pub essere ehe negativa. Da tutto cib ehe hanno reso palese i dibattimenti e ehe ha trapelato dalla stampa, il reato di Monza, in qualunque senso si eonsideri, ammesso anche colle Autorita italiane ehe non sia l'opera cli un solo, e un fatto ehe non presenta nessuna relazione, ne quanta all' origine, ne quanta agli effetti, con un' impresa politiea, 0 con un moto 0 aspirazione sodale; ne prima, ne dopo il misfatto di Bresei si e osservata un' azione politiea: l'ueeisione deI monarea italiano fu un fatto avente in se la sua ragione di essere, non un mezzo per raggiungere uno scopo politieo 0 sodale. Commettendola l'autore era animato da una sola intenzione, l'intenzione di manifestare coUa maggiore ostentazione possibile ehe la persona deI sovrano d'Italia era a suo modo di vedere, un essere meritevole di sterminio, per gettare con eio 10 spavento nella popolazione. Dal lato politico una simile azione non ha maggior importanza di quella che potrebbe avere l'assassinio di un funzionario pubblieo alto loeato, ehe si volesse giustificare col dire ehe 10 Stato ed i suoi funzionari rappresentano un organismo inutile e quindi da sopprimere, 0 di un atto di rapina 0 di furto ehe si pretendesse di scusare dieendo ehe l'autore, Bssendo eontrario ai diritti di proprieta privata, non era obbligato di rispettarli neppure in quel easo speeiale. Aggiungasi ancora che le qualita personali e la maniera

88 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. HI. Abschnitt. Staatsverträge. di governare dell'ueeiso Sovrano erano tali, ehe anehe Ull avversario politieo il piu irreeoneiliabile non poteva sentirsi provoeato ad attentare eontro i suoi giorni. TI reato di Bresei non e altro quindi ehe un delitto eomune, non punto diverso p. es. da quello eommesso da Luccheni contro la vita den' imperatriee d' Austria. A questo proposito aneora un' osservazione. Secondo la sentenza 29 agosto 1900 della Corte d' Assise di Milano, la condanna deI Bresei e intervenuta esclusivamente per titolo di regicidio, a sensi dell' art. 117 deI Codiee pen. ital. Ora sieeome l'estradizione di Jaffei deve ritenersi eselusa, in virtu deI trattato, per cib ehe riguarda tale delitto, nasce l'anomalia nel easo ehe il prevenuto venga estradato per titolo di eomplieita 0 di eorreita in omicidio premeditato, ehe i1 eompliee 0 eorreo dovra essere giudicato secondo norme diverse da quelle applieate all , autore principale.1'vIa questa singolarita~ per quanto possa avere la sua importanza nel proeesso penale ehe si pub svolgere in seguito in Italia, non pub eostituire un motivo sufficiente pello Stato riehiesto di rifiutare 1'estradizione. Imperocehe la eonsegna di un delinquente avviene r secondo un principio generale, senza nessun pregiudizio per la sentenza di merito da emanarsi dai tribunali eompetenti. Ne dieasi ehe le Autoritä italiane eoll' applieare ehe hanno fatto al realo di Bresci il disposto den' art. 117, hanno riconoseiuto esse stesse. il earattere politieo dell' azione prineipale e pregiudieato eosl la questione anche pei eompliei 0 eorrei. Trattandosi di un fatto nel quale concorrono gli estremi di due delitti distinti, i1 Tribunale italiano non poteva far a meno, in virtu deli' art. 78 di quel Cod. pen., di applieare a11' azione di Bresci, eome in qualunque altro easo di eoneorso ideale, la pena piu grave. D'altronde e da osservarsi, ehe come la Svizzera non sarebbe vineolata ad un giudizio dei tribunali italiani nel easo ehe gli stessi avessero attribuito ad nn delitto politieo il carattere di delitto eomune~ eosl essa si riserva, per l'applieazione delI' art. 3 deI trattator in ogni e qualsiasi caso piena liberta di apprezzazione (ved. race. delle sentenze XVII, pag. 456). Se in luogo den' estradizione di Jaffei fosse stata domandata l'estradizione di Auslieferungsvertrag mit Italien. No 10. 89 Bresci, la stessa non avrebbesi potuto accordare pel titolo di regicidio, ma solo pel titolo di omieidio premeditato previsto all' art. 366, n° 2, deI Ood. pen. Ora la stessa soluzione deve prevaiere anehe per i eompliei 0 eorrei, senza ehe il Tribunale federale abbia da preoeeuparsi deI fatto se sia giä. intervenuto giudizio sull' azione prineipale, e se la sentenza relativamente ai eomplici 0 eorrei offra 0 meno delle diffieoltä. pello Stato riehiedente. La sentenza da emettersi in seguito sulla eolpabilita deI prevenuto non riguarda, eome si €I gia detto, la questione di estradizione. 6. Ammesso eosl ehe l'estradizione di Jaffei e riehiesta per un titolo previsto nel trattato 22 luglio 1868 fra Ia Svizzera et l'Italia (art. 2, n° 1 ed in fine), e ehe il delitto sul quale si fonda l'aeeusa di eomplieita 0 eorreita sollevata in suo odio, non pub ritenersi eome un delitto politieo, rimane a vedere se eoncorrono anche gli altri estremi previsti dal trattato perehe l'estradizione possa effettuarsi. In principio di questi eonsiderandi fu gia rilevato ehe il Tribunale federale si deve oeeupare d'uffieio di tale questione, senza riguardo aHa eireostanza ehe l'opposizione di Jaffei si fonda eselusivamente sul earattere politieo deI reato commesso da Bresei. ~ra il solo quesito ehe si possa qui sollevare e quello di sapere se il manclato di eattura, 0 i mandati di eattura prodotti in appoggio aHa domanda di estradizione della Legazione d'Italia, corrispondano alle esigenze den' art. 9 deI trattato indieando la natura e la gravita « des faits poursuivis. » ehe il trattato svizzero-italiano non esiga eome altri trattati ehe: «i tatti incriminalz' si debblmo pj'ecisare esatt'Jmei~te " 0 ehe si debba menzionare «la data in cui 13 avvenuto il J'eato» 0 «il luogo ed il tempo deZ delitto,» non ha nessuna importanza. Sieeome il trattato eoll' Italia pressuppone nello stesso modo per es. che queHo colla Francia, ehe l'individuo riehiesto si sia rifugiato su territorio I:;vizzero dopo ehe commise il delitto, e di conseguenza ehe il delitto non sia avvenuto su territorio svizzero (art. t-4), e sieeome anehe il trattato eoll' Italia eselude l'estradizione nel easo ehe la pena, 0 l'azione penale, sia preseritta seeondo le leggi deHo Stato dove e rifugiato il delinquente (art. 4), si com-

90 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IIl. Abschnitt. Staatsverträge. prende da se, ne faeeva bisogno di aecennarlo, ehe la doma.nda di estradizione deve indieare il luogo ed il tempo in eui fu commesso il delitto. Ora e bensl da eoneedersi ehe nel ca so conereto non e stato adempiuto nel ll10do ehe sarebbe stato da desiderare al requisito suesposto, per cio ehe eoneerne i fatti imputati al Jaffei nei mandati di eattura 10 novembre e 19 dieembre 1900; tuttavia l'irregolarita ehe ne risulta non e tale ehe si possa pereio rifiutare l'estradizione. 11 delitto imputato al Jaflei di istigazione, favoreggiamento, cooperazione eee. e difatti un delitto di natura aceessoria, ehe non puo sussistere da se, ma eostituisee un reato solo in relazione colla colpa di un altro (ved. Hugo Meyer, Trattato di diritto penale, pag. 273 e seg.). Ora e ehiaro, e si spiega dalla natura stessa della eosa, ehe per semplici atti di eomplieita non si possono riehiedere e, nella maggior parte dei easi, non si possono fornire delle indicazioni eos! circostanziate eome a riguardo deI delitto principale. Se le eh'eostanze di tempo e di luogo saranno aecertate a riguardo di quest' ultimo, nella maggior parte dei easi, 10 saranno anehe per le forme di delitto aeeessorie. Tuttavia non e esclusa la possibilita ehe l'istigazione a commettere un delitto, 0 gli altri fatti deI eomplice, non si siano esternati e non siano giunti a perfezione sul territorio deHo Stato nel quale e avvenuto il delitto prineipale. In un simile easo, e secondo i principi prevalenti nella Confederazione e nei Cantoni sulla applicabilita delle Jeggi penali, la Svizzera deve eventualmente rivendieare per se l'esercizio della giurisdizione penale; e sarebbe contrario ad ogni regola di diritto, se volesse accordare l' estradizione per delitti eommessi sul proprio territorio (ved. Bar, Lehrbnch des internationalen Privat- und Strafrechtes, 1892, pag. 23!:l e seg., e in ispecie Blumer- Morel, Schweizeri~ches Bundesstaatsrecht, vol. m, pag. 552). E percio neeessario anche nel easo eonereto di fare una riserva a tale proposito. Nel rimanente i mandati di eattura 10 novembre e 19 dicembre 1900 indicano abbastanza chiaramente i eriteri deI delitto di complicita, quali sono previsti . agIi art. 63 e seg. deI Cod. pen. ital., 59 e seg. deI Codiee penale di Neuchätel, Cantone di rifugio di Jaflei, e 18 e seg. Auslieferungsvertrag mit Italien. N0 10. 91 deI eod. pen. fed., ne vi ha dubbio ehe se Ia prova di qu~sti fatti puo essere raggiunta a carico dell' estradando, 10 stesso e passibile di pena tanto seeondo le leggi italiane ehe secondo le leggi svizzere. La questione di sapere se le Autorita italiane siano autorizzate ad invocare la Iettera scritta a Bresci da Jaffei il 18 settembre 1900, per provare la costui eomplicita, e una questione di prova che non riguarda ne la causa, ne il giudice d'estradizione, ma solo i tribunali italiani ehe devono inquirire e statuire sul merito. Al contrario deI trattato fra la Svizzera e I'Inghilterra deI 26 novembre 1880, il trattato svizzero-italiano non prevede da parte deHo Stato riehiesto nessun esame dei mezzi di prova destinati ad aecertare il delitto pet quale e richiesta l'estradizione di un delinquente. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. La domanda di estradizione deI R. Governo italiano non e ammessa: a) per l'aceusa di eorreita 0 eomplicita nel delitto di attentato contro la persona dei monarea italiano (art. 117 deI eod. pen. ital.). b) per l'accusa di congiura e di pubblica provoeazione a commettere delitti eontro la sicurezza dello Stato italiano (art. 134 e 135 deI Cod. cit.). 2 .. L'estradizione e aecordata invece, a sensi degli art. 364, 366, n° 2, dei Cod. pen. ital., pell' imputazione di correita 0 compIieita nelI' omieidio commesso da Bresci in Monza il 29 luglio 1900, eolla riserva di eui al considerando preeedente riguardo allllogo in cui sono avvenuti i fatti deI correo.

BGE 27 I 72 — Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 01.01.1901 BGE 27 I 72 — Swissrulings