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Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 01.01.1900 BGE 26 I 349

1 gennaio 1900·Italiano·CH·federale (DTF via Uni Berna) Parte I·PDF·1,916 parole·~10 min·3

Testo integrale

348 C. Entscheidungen der Scbuldbetreibungs. berung bem mnbolf 5eatteler gegenüber nidjt beitritten \Uerben fönne. smit bem fog. medjts\.lorfdj{ag \Uurben i)iefme9r Iebiglidj ,3ntereifen unb medjte :Dritter, näm(idj ber ~gefrau unb ber 5einber bes 13djufbneri3 gertenb gemnd)t, \Uic biei3 aud) aui3 nte~reren ~emerfungen in ben ~ingaben bei3 mefuri3beflagten ~er\.lorgeQt. lffienn nun nb er vritte im eigenen -3ntereife ber 'l3fänbung entgegentreten, lueiI iQnen ein bit 'l3fänbung un\Uirffam mad)enbci3 med)t an bem Dbjeft berfe(lien 3ufteljc, fo Qat man ci3 nidJt mit eiltem illedJts\.lorf dj(ag 3u tQun, ber bie ~etreibung 3u Qellunen i)ennödjte unb bie 'l3fänbung aIß unauläfiig erfcljeinen lieBe. venn biefe fann ja auclj \'tuf @egenftänbe aui3gefül)rt \Uer~ ben, beren Bugel)örigfeit 3um mermögen bei3 <Sdjulbneri3 k ftritten ift. mielmel)r treffen in biefem ~aUe bie ~eftimmungen über bai3 ~ereini9ungi3\.lerfa9ren ber mrt. 106-109 bei3 ~etrei~ oultg~gefci,?ei3 au, bai3 ~eiat ei3 ift nadj morna9me ~ ber 'l3fänbung im $rot\oflltion5~ eueutueff im gericljtlicljen merfal)ren bie ~e~ grünbet1)eit ber &inf))radJe be~ :Dritten feft3ufteUen. :Danaclj ift 'Denn MrHegenb bie \ßfänbung aufrecljt 3u erl)aUen. :Dagegen ift oeaiiglid) bel' mnfprad)c ber ~rau StaUder unb il)rer stinber unclj ~rt 106 unb 107 OC3\1.l. 109 au berfal)ren. ?!Benn einge\Uenbet \Uirb, e~ fei bor bet' erften 3nftanö utd)t barauf aogefteIIt \Uor~ ben, bafl bie ~rmirung beß mormunbeß inl)altlid) fein mecljtß~ l)orfd)Iag fei, fo tit au bemerfel1, baß ei3 natürIid) ben %{ufficljti3~ oel)örben, fobalb fie einmal über bie @iiltigfeit eineß ~)(editß"or~ fd)lagei3 iUlf bem ~efdJ\Uerte\Uege au ertennen berufen finb, freiftel)cn mut, benfe10en arrgemein auf feine 9led)tßmirffamrcit au ))rüfen, ol)ne babei an bie m:n6ringen bel' lßarteien ge6unben 3U fein. 2. lffia5 nun bie 5Beljaul'tung beG mefurßl.ieflagten oett'ifft, baB brr eid)ulbner staUder feI6ft bie gorberung beß mefurrenten mitteIft ~Red)ti3borfcljlagi3 beitritten l)a6e,)0 genügt ba5, maß bieß~ 6eöüglicl) feftgefterrt ift, ntcljt, um an3unel)mcn, baa mirtIid) i)Ollt Eid)l1Ibner in gefei,?Hd)cr lffieife :Jled)tß\.lorfdJ1ag erl)t'ben worben tei. :Dreier tft entl1.leher bei her BufteUung hem fie oeforgenbcn meamten gegenüoer oher fcljriftUclj ober münbliclj bem ~etrei6ungi3~ IImte au ertfären (\.lergt ~etreioungß~ unD fonfuri3red)tlid)c ~nt~ fdJeibungen, ~anb I, <Seite 264, manb U, <seite 23). ~in bei ben argentinifcljen ~el)örben erffärter ~Cd)t5i)OrfcljfClg fönnte bal)er ulld Konkurskammer. NQ 65. 349 nur balln ali3 an auftanbiger (SteUe erfolgt angefel)cn \ucrben, ltlenn bargell)an \Uäre, bau 'oie ~rfIärung uei ber BufteUung unb bem aufteUenben ~eamten gegenüoer aogegeben \Ul)rben fei. @in foI cljer ~~eiß liegt nicljt bOr, luei391116 nuf jene @rflärungen teine mücfficljt genommen \Uerben fann. :uemnaclj 1)('[t bie Eicljulbbelrei6ungi3; unb 5eollfursfammer edannt: :Der mefur~ \Uirb im ®inne ber ~rmiigungcn oegrünl:let er~ f{(irt unb bemgemä&, unter mufl)ebullg bei3 angefod)tenen @nt~ fclj ei l:les, bie 'l3fiinbung i)om 27. IDHirö/3. ~ril aufrecljt er9aften unter morbel)aIt ber mnf))rüclje bel' ~rau unb ber 5einber statteler auf ben gel'fänbeten ~rbteif, oe3ügHclj beren ba~ ~ctreibungi3amt smal'ftetten ange\Uiefen \Uirb, nacl) m:rt 106 unb 1ü7 oC3\U. 109 beß metreibungßgefetcß 6u i)erfal)ren. 65. Sentenul dei 19 luglio 1900 nella causa Schim. Tardivita deI rieorso all'autoriti eantonale superiore? Constatazione di fatto. - Pretesa nullihi deI pignoramento per ino!iservanza deI termine dell'art. 89 L. E. e F. Cambiamento nella persona dell'eseusso? Art, 70 eorl. 10 In uu'eseeuzione intentata da Ferdinando Gamboni r,on precetto esecutivo 15 marzo 1899 e proseguita eon domanda di pignoramento 16 marzo 1900, il debitore Sehira insorgeva contro l'avviso di pignoramento intimatogli il 21 marzo 1900 presso I'autorita inferiore di vigiIanza, obbiettando: ehe l'eseeuzione era scaduta pel deeorso deI termine daUa notificazione deI precetto aHa domanda di pignoramento (,art. 88 della Iegge fed.); ehe Ia stessa essendo stata intentata contro gli eredi Giovanni Sehira, non poteva eontinuarsi contro Achille Schira personalmente. La seeonda di queste obbiezioni velliva ammessa dall'autorita inferiore di vigilanza. Su ricorso Gamboni, l'autorita superiore di vigiIanza annullava pero la decisione dell' autorita inferiore ritenendo, in ordine: ehe il ricorso Gamboni alI' autorita superiore di vigilanza :'<:'<\'1, 1. - 1900

350 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungsnon poteva dirsi tardivo dal momento ehe Ia querelata decisione portava a tergo Ia menzione ehe era stata rieevuta i 10 aprile 1900 dal rappresentante deI rieorrente; in merito: ehe dovendosi detrarre il tempo intereorso fra la istanzadi: rigetto deU' opposizione e la dichiarazione di reeesso dell'opposizione stessa, Ia domanda di proseeuzione degli atti esecutivi, fatta il 16 marzo 1900, doveva riguardarsi eome fatta in tempo utile; ehe Ia pretesa irregolaritä. neU' indieazione della persona deI debitore non aveva effetto sull'esecuzione, Ia quale doveva eontinuarsi eontro Ia persona indieata nel precetto eseeutivo; solo in easo ehe Ia stessa avesse ad imprendere una direzione non eonforme agli atti preeedenti, il debitore avrebbe diritto di riehiamaria nei limiti in eui 1a domanda eseeutiva fu promossa; cio tanto piiJ. ehe nessun dispositivo di legge preserive quali requisiti essenziali debba avere Ia domanda di pignoramento. 20 E eontro questa deeisione ehe Schira ricorre al Tribunale federale. Egli allega: La sentenza dell'autoritä. inferiore di vigilanza e stata eomunicata alle parti a mezzo di usciere il 9 aprile 1900. L'indieazione scrittavi a tergo, che iu ricevuta dal rappresentante della eontroparte solo il 10 di aprile, non ha valore. La controparte avrebbe dovuto provare in ogni caso il suo asserto. Maneando tal prova, il rieorso all'autoritä. superiore di vigilanza doveva ritenersi perento o quanto meno dovevansi assumere informazioni d'ufficio. Perehe l' esecuzione potesse proseguirsi, occorreva non solo ehe fosse stata presentata domanda di pignoramento entro il termine di un anno, ma ehe il pignoramento stesso avvenisse tre giorni dopo Ia scadenza di tal termine (art. 49, 90 e 91 della legge fed.). Ora l'avviso di pignoramento fu staeeato pel 24 di marzo, nel mentre il termine utile per procedere, anche dedueendo i giorni deeorsi fra la domanda di rigetto den' opposizione e la dichiarazione di reeesso dall' opposizione stessa, era spirato eol giorno 22. Contrariamente al dire deI decreto quereiato, l'avviso di pignoramento modifica sostanzialmente la sitnazione del- I' eseusso, perche esso eolpisee l' Aehille Schira personalmente und Konkurskammer. No 65. 351 e non gia quale rappresentante della massa ereditoria tuttora in eomune degli eredi fu Giovanni Sehira. Ilrieorrente non pub aspettare ulteriormente a rieorrere, perehe non vuol trovarsi di fronte ad atti eompiuti e vedersi pignorato personaImente per debiti deHa massa. Il rieorrente domanda percio Ia riforma deI decreto quere- Iato e Ia conferma della decisione dell'autoritä. inferiore di vigilanza. La parte Gamboni domanda inveee Il!. reiezione deI ricorso. In diritto: 1. Dalle informazioni aRsunte dal giudiee delegato presso l'autorita eantonale superiore di vigilanza risulta che, quantunque il rieorso diretto a quell' autorita sia stato attergato dal giorno 21 di aprile, e quantunque neUa decisione querelata sia detto per errore ehe il ricorso venne insinuato solo il 30 di aprile, pure in realta e stato impostato a Loearno il 20 di quel mese. D'altra parte l'istanza eantonale ha ritenuto per vera Ia diehiarazione dei rappresentante della parte Gamboni ed ha aecettato in linea di fatto ehe la decisione deli' autorita inferiore di vigilanza venne intimata al ereditore solo il giorno 10 di aprile. Il Tribunale federale e vincolato a questa eonstatazione di fatto dell'istanza eantonaIe, ed e pereib da ritenersi ehe l'insinuazione deI ricorso avvenne in tempo utile. Con eio eade I'eeeezione di tardivitä. sollevata dalla parte Schira. 2. Un seeondo appuuto deI rieorrente e quello ehe riguarda Ia nullitä. deI pignoramento per inosservanza deI termine di eui aIl'art. 89 della Iegge E. e F. Che Ia domanda di prosegnimento degli atti eseeutivi, presentata il 16 di marzo, avvenne in tempo utile, non e piiJ. eontestato, ed edel resto fuori di dubbio. Contestato e inveee che l'avviso di pignoramento abbia potuto essere staecato ancora pel giorno 24 di marzo, quando non solo era spirato il termine fissato dall'art. 88 per dar eorso ad un precetto eseeutivo, ma ehe erano traseorsi anehe i tre giorni dalla domanda di pignoramento stabiliti dall' art. 89 per eseguire il pignoramento. La

3.52 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungsquestione decisiva che si presenta e dunque quella di sapere se, come pretende il ricorrente, Ia non osservanza deI termine dell' art. 89 da parte dell'ufficio abbia per effetto di far annullare il pignoramento indetto per uu gioruo posteriore al giorno ivi stabilito. 11 che non e. Disponendo ehe l'uffieio di esecuzione debba procedere al pignoramento entro tre giorni dal ricevimento della domanda, I'art. 89 non ha voluto stabilire una norma di diritto assoluto la eui non osservanza avrebbe per effetto di far ritenere nulli e non avvennti gli atti esecntivi avvenuti post.eriormeate, ma solo di stabilire nna regola di proeedura neU' interesse di un andamento regolare e speditivo delle operazioni d'esecuzione. Cio risulta gia dal teuore stesso deU' art. 88: « Entro tre giorni dal » ricevimento della domanda l'ufficio d'esecuzione procede al » pignoramento 0 vi fa procedere da!l' ufficio deI Iuogo dove » sono situati i beni da pignorare. » E la stessa dizione ehe trovasi auehe agli art. 122 e 133, e con lieve differenza, anche aU' art. 90 deUa Iegge E. e F., a proposito deI quale il Tribunale federale ha gia rieonosciuto piu volte ehe Ia non osservanza deI termine ivi stabilito non ha per effetto di far ritenere perento il pignoramento 0 l'esecuzione. Lo stesso devesi ammettere anche dell' art. 89. Laddove il legislatore federale ha voluto eomminare Ia perenzione della procedura in easo di non osservanza di termine, e.io e detto dalla legge in modo nou equivoeo, sia expressis verbis, sia eol determinare esattamente l'epoca entro Ia quale puo essere proeeduto utilmente all' operazione da farsi. Vedasi agli art. 88, 121 e 166. La dizione seelta per l'art. 89 e invece affatto diversa. Essa dice bensl ehe l'ufficio deve procedere al pignoramento entro tre giorni dopo rieevuta Ia domanda, ma non aceenna a nessuna sanzione pel easo che il pignoramento avvenisse solo dopo. Le conseguenze di UD simile ritardo non possono essere dunque ehe quelle generali scatenti da un eventuale reclamo all' autorita di vigilanza, oppure, in caso di (fanno, quelle indicate dan' art. 5 della Legge fed. E. e F. Ma, aU'infuori di queste sanzioni generali, non puo essere attribuito al disposto dell' art. 89 una portata und Konkurskammer. No 65. 353 ehe non ha, e ehe non puo avere, avuto riguardo anehe aHa diffieolta in eui puo trovarsi alcune volte l'ufficio di agire entro il termine legale e in vista anche della grave, enorme risponsabilita in eui potrebbe incorrere 10 stesso ammettendo l'interpretazione deI rieorrente. 3. Ne regge deI pari l'altra eceezione Sehira ehe l'avviso di pignoramento impIiehi un eambiamento nella persona dell'escusso. ImperoccM l'eeeezione fu diretta da bel prineipio non eontro gli eredi Schira, quale massa eredita11a, 0 persona giuridiea indipendente, ma eontro gli eredi Sehira personalmente, e piu partieolarmente per es si eontro il co· erede Achille Schira, al quale il preeetto eseeutivo fu intimato. Tale almeno il tenore deI preeetto eseeutivo 14 marzo 1899. Ora si potra benissimo diseutere se questo modo di esecuzione corrisponda al disposto delI' art. 70 aI. 2 della Legge E. e F., vale a dire se gli altri eredi Schira non avrebbero avuto il diritto di ehiedere la nullita deI precetto eseeutivo; ma non spetta eerto aU' Aehille Sehira di lagnarsi ehe l'esecuzione sia stata proseguita in suo odio, dopo ehe il preeetto eseeutivo gli fu intimato personalmente, anehe a nome dei eoeredi, ehe in esso fn impetito personalmente quale debitore solidale, e dopo ehe, reeedendo dan' opposizione sollevata, in nome proprio e in nome degli altri impetiti, egli ebbe ad obligarsi coUa propria firma a pagare Ia meta dell'importo riehiesto, ossia precisamente l'importo pel qnale fu intimato il pagamento. Non fa quindi bisogno di rieorrere alla tesi invocata daU' istanza eantonale per ribattere su questo puuto le obbIigazioni deI ricorrente. Per questi motivi, Ia Camera delle Eseeuzioni e dei Fallimenti pronuneia: 11 rieorso di Achille Schira e respinto.

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