4b6 A. StaatsrechUiCheEntscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. n. Gleichheit vor dem Gesetze. Egalite devant la loi. 66. SentenZCt del 10 aprile 1897 neUa caus([ Lepori. A. La legge tieinese sull'imposta eontiene all'art. 6 il disposto: « Sono sottoposti al pagamento dell'imposta sulla sostanza » e sulla rendita: » a) Tutti coloro ehe sono domieiIiati nel eantone ; » § 1. Sono eonsiderati come domiciliati tutti i ticinesi » e confederati inseritti nei cataloghi elettorali. » Forte di questo disposto di legge Ia Commissione cantonale d'imposta tasso il ricorrente, ingegnere Giaeomo Lepori di Sonvico, prima domiciliato nel comune di Castagnola, ?ra d~lla fi~e di dicembre 1895 in poi abitante a Milano, In ragIOne dl tutta Ia sostanza mobile e rendita da lui posseduta nel e fuori deI cantone e in segnito a rieorso dell'ing. Lepori il Consiglio di Stato confermo Ia tassazione sulla base dedotta dal principio suesposto. B. Contro questa deeisione governativa ring. Giacomo Lepori introdusse un rieorso di diritto pubblico al Tribunale federaIe, sostenendo ehe il trattamento di cui e oggetto lede il principio costituzionale dell'eguaglianza dei cittadini davanti Ia legge e domandando l'annullazione deI decreto deI' Consiglio di Stato in base agli argomenti seguenti : Circostanze independenti dalla sua volonta hanno costretto Lepori sulla fine di dieembre 1895 a dare la sua demissione da deputato deI Gran Consiglio ed a trasportare il suo domiciIio da Castagnola a Milano. In seguito a questo trasloeo Lepori perdeva di fronte al propria cantone l'esereizio dei suoi diritti politici, e quindi deve essere anche enomerato, meno per quanta possiede nel cantone, dal pagamento dei pubblici aggravi. Cio risulta in modo eategorico dal disposto della lett. b, § 1, dell'art. 6 sulle imposte a tenore dei 11. Gleichheit vor dem Gesetze. No 66. 457 quale le persone ehe hanno illoro domicilio all'estero sona tenute a pagare l'imposta solo in ragione della sostanza e deHa rendita ehe hanno nel eantone. Lo stesso principio venne rieonosciuto anehe dal Tribunale di AppelIo, il quale in un easo analoga (causa Bernasoeehi, Repertorio di giurisprudenza patria 1896, pag. 633) ebbe a dichiarare ehe in materia d'imposta i capitali mobiliari segnono il domieilio della persona eui appartengono. TIConsiglio di Stato ha respinto il ricorso Lepori per due riflessi: 1. Perehe il norne deI rieorrente fignra ancora nel catalogo elettorale di Castagnola, 2. Perehe nessun cittadino ticinese pun essere radiato da! cataloghi elettorali se non ha rinunciato prima aUa cittadinanza svizzera e se non e stato radiato quindi dal registro dei fuochi. Ma ambedue queste considerazioni sono erronee. Come risulta da relativa diehiarazione della municipalita di Castagnola (alleg. B e C) il ricOl'rente e stato radiato da quel catalogo elettorale il 28 febbraio 1896; il 10 maggio 1896 venne dato 3vviso al Dipartimento degli interni (alleg. E) della seguita radiazione, la quale non essendo stata contestata, deve ritenersi come definitiva. Il domicilio attuale di Lepori a l\filano edel resto un fatto notorio ehe venne ammesso anche dal rappresentante deI fiseo in una transazione per l'imposta deI 1895. Sostenere come fa il Consiglio di Stato, ehe un cittadino ticinese debba rinunciare aHa sua eittadinanza per farsi radiare dei eataloghi elettorali, e sos~ tenere una cosa assurda, anticostituzionale e eontraria ai veri interessi deI paese. La diversita di trattamento scaturisce poi in modo manifesto dal fatto ehe altri eontribuenti aventi il 101'0 domicilio all'estero e ehe si trovano neUa . identica posizione di Lepori (segue nel rieorso l'indieazione dei nomi) pagano le imposte solo in ragione di quanto posseggono nel cantone e non per tutti i capitali e per tutta la rendita ehe hanno. C. 11 Consiglio di Stato oppone al rieorso le obbiezioni seguenti: TI § 3 dell'art. 6 della legge sull'imposta ha di
458 A. Staatsrechtliche Entscheidungeu. I. Abschnitt. Bundesverfassung. roira solo le persone ehe non sono e non devono essere iseritte nei cataloghi elettorali. 1nvece i Ticinesi all'estero ehe fanno parte di un fuoeo iscritto in un coroune deI cantone devono figurare altre si sul catalogo elettorale a stregna della legge cantonale 15 gennaio 1896. Questa disposizione di legge ha la sua base nel decreto di revisione eostituzionale 16 giugno 1893, in virtu deI quale tntti i cittadini tieinesi all'estero, ehe fanno parte di un fuoco di un comune deI cantone, esercitano in detto eomune il 10ro diritto di voto. Rispetto all'iserizione sul registro dei fuoehi fa stato la legge organiea eomunale 1854, la quale preserive ehe oltre domiciliati nel eantone, Confederati 0 Tieinesi, debbono essere iseritti nei registri dei fuochi anehe gli attinenti tieinesi all'estero. L'obbligo delle munieipalita di procedere a questa inscrizione e dunque anteriore aHa revisione eostituzionale 16 giugno 1896, ed e aneor pii.l esplicito dopo ehe quest'ultima ha ereato pei Ticinesi all'estero un domicilio in patria pari nei suoi effetti al domieilio materiale. D'altra parte le lVIunicipalita non hanno il diritto di eaneellare di 101'0 arbitrio i propri attinenti dai moli di cittadinanza e quindi dai regis tri dei fuoehi, essendo tutt'ora in vigore il decreto governativo 23 agosto 1865 ehe fa dipendere qualsiasi radiazione da un deereto governativo speciale e dalla rinuneia aHa cittadinanza tieinese. Di fronte a questi dispositivi di legge il rieorso devesi ritenere infondato. Quantunque Lepori abbia la sua dimora all'estero, egli deve figurare nei registri dei fuoehi deI cantone, sia in quello di Sonvieo, suo eomune di attinenza, sia in quello di Castagnoh>., sua ultima dimora. Come tale egli puo esercitare in detto eOlnune anehe i suoi diritti di voto. Percio il rieorrente deve essere eonsiderato eome avente domieilio nel eantone e sottostare alle imposte per tutta la sua sostanza. Il fatto della demissione da deputato deI Gran Consiglio e la citata sentenza deI Tribunale di Appello non possono modifieare questa sua posizione. Quanto aHa disparitä di trattamento aecennata nel rieorso, risulta bensl dai eataloghi elettorali esistenti presso i1 Dipartimento degli interni, ehe alcune delle persone indieate non H. Gleichheit vor dem Gesetze. No 66. 459 figurano piu nei detti eataloghi, ma il Consiglio di Stato non manehera di provvedere affineM tutti i Ticinesi degenti all'estero siano trattati sullo stesso piede. Un easo di doppia imposta non esiste e non e stato allegato dal rieorrente. La questione poi di sapere, se il fatto 0 Ia domanda di cancellazione da un catalogo elettorale basti seeondo la eostituzione eantonale per liberare un attinente ticinese all' estern dall'obbligo di pagare le imposte e di eompetenza delle autorita politiehe, non deI Tribunale federale. D. N eUa replica il rieorrente aUega: Sta in fatto ehe la radiazione dal eatalogo di Castagnola non e stata annuHata dal Consiglio di Stato, e ehe non e stata ordinata la di lui inserizione nel eatalogo di Sonvico. L'al't. 6, lett. b, § 1 della legge sulle imposte non e dunque applieabile. Seeondo le leggi elettorali ticinesi, se non viene sollevata eeeezione contro un inserizione 0 radiazione dai eataloghi, il giudizio della Municipalita passa in eosa giudieata. 11 Consiglio di Stato non puo impedirlo, se non interveniendo ed annullando d'ufficio l' operato della Municipalita. La diversita di trattamento indieata nel rieorso a riguardo di altri eontribuenti ehe si trovano nella stessa posizione deI rieorrente eontinua a sussistere anehe per il 1897 malgrado la promessa deI Consiglio di Stato di volervi rimediare. Cio risulta dalle tabelie d'imposta pel 1897 ehe al easo potranno essere riehiamate dal Tribunale federale. Il Consiglio di Stato rieonosee deI resto per veri i fatti addotti da Lepori pel 1896, dunque la disparitä di trattamento e in ogni easo aeeertata per l'epoea a eui si riferisee il rieorso. Quanto al deereto costituzionale 16 giugno 1893 e a torto ehe il Consiglio di Stato ha ereduto di potersene fare un appoggio. Se questo deereto erea in via di favore un domieilio giuridieo ed elettivo in patria d'uguali effetti a quello materiale, esso lascia pure la faeolta di declinare questo favore a quelli ehe per legitimi motivi non ne possone usufruire. , E. Duplieando il Consiglio di Stato osserva: E nota ehe l'applieazione di nuove leggi da sempre Iuogo sul principio
460 A. Staatsrechtliche Entsch:~idungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. ad alcune incertezze. Un eontrollo esatto delle tabelle d'imposta col registro dei fuoehi e eoi eataloghi elettorali non ha potuto essere fatto pel 1896, una avverra pel 1897. Intanto pero l'ingegnere Lepori figura nel registro dei fuochi deI suo eomune di attinenza Sonvieo; egli deve quindi essere considerato come domieiliato in patria e inseritto nei registri elettorali e nelle tabelle per l'imposta cantonale. Anche la pretesa disparita di trattamento eogli altri contribuenti menzionati nel riCOl'SO nel ricorso non esiste. In uno dei cinque casi citati dal rieorrente il Consiglio di Stato non ha potuto rintracciare l'identita della persona in diseorso (Ghirlanda). Quanto agli altri eontribuenti i signori Enderlin e Rezzonieo morirono primo deH'entrata in vigore della nuova legge e i loro eredi pagarano anehe per la sostanza fl la rendita all'estero; il sig. Saroli e stato imposto oltre ehe per gli stabili nel cantone anehe per 8000 fr. di rendita; ai fratelli Malfante venne ridotto l'imposta solo in eonseguenza di disastri subiti. DeI resto anehe ammettendo ehe possono esistere nelle tabelle d'imposta alcuni errori involontari, eio non basterebbe per giustifieare Ia tese deI ricorrente. In diritto: 1. Come iI Tribunale federale ha gia diehiarato a piu rio prese, la legislazione ed i giudizi in materia d'imposta son~ di eompetenza esclusiva dei cantoni. Rieorsi coneernentl l'ammissibilita di un' imposta possono essere esaminati dal Tribunale federale solo in quanto sono fondati sopra un'infrazione al divieto di doppia imposizione oppure sopra una violazione dell'art. 4 della eostituzione federale eommessa nell'applieazione delle leggi tributarie cantonali. Ora nel easo eonereto non esistono evidentem ente gli estremi di un easo di doppia imposta e per quanto eoneerne iI seeondo titolo di ricorso il rieorrente ravvisa una lesione deI prineipio , . dell'eguaglianza dei eittadini davanti legge per due eonSlderazioni: 10 per eio ehe in Iuogo deI disposto della Iettera b, § 1 dell'art. 6 della legge tributaria cantonaie. gli ,:e?n~ applieato il disposto della lett. a, § 1 ; 20 per la dlspanta dl 11. Gleichheit vor dem Gesetze. ND 66. 461 trattamento ehe egli pretende esista a favore di altri eontribuenti i quali, quantunque si trovano nella stessa posizione deI ricorrente, pure a detta di quest'ultimo vengono tassati per quello ehe posseggono in patria e non per la totalit:l delle 10ro rendite e dei 101'0 beni mobili. Ora riguardo a quest'ultimo appoggio devesi anzitutto osservare ehe una eventuale applicazione abusiva della legge tributaria cantonale a favore di altri contribnenti, non da naturalmente a Lepori il diritto di esigere per se 10 stesso trattamento illegale, essendo di tutta evidenza ehe pereM il rieorso possa essere ammesso per questo titolo e neeessario ehe sia l'appIicazione avvenuta in odio deI rieorrente e non quella statuita in favore di altre persone ehe rivesta un earattere abusi vo. Questo seeondo appoggio deI rieorso forma percio un solo ed unieo argomento eoll'appoggio principale invocato, ehe eioe la legge eantonale sulla imposta abbia trovato a svantaggio di Lepori un'applieazione manifestamente arbi~ traria. Qualunque sia deI resto il valore intrinseco ehe SI voglia attribuire ai fatti allegati dal rieorrente, eerto e ehe gli stessi non vennero sufficientemente provati~ dovendosi piuttosto presumere in base alle dichiarazioni deI Consiglio di Stato, contenute nella duplica, ehe le dette allegazioni si poggiano sopra un errore di fatto. 2. Rimane dunque a vedere se iI ricorso non debba dichiararsi fondato per quanto eoneerne l'applieazione della Iegge tributaria cantonale. Ora risulta ehiaramente anehe solo da un esame superficiale dell'art. 6 ehe qualora il ricorrente posso essere cousiderato eome inseritto in un catalogo elettorale deI eantone, quantunque domieiliato de faeto all'estero, egli deve ritenersi sottoposto aHa imposta sulla sostanza e sulla rendita, eome gli altri cittadini abitanti il cantone. Il testo deI § 1, lett. a dell'art. 6 e troppo esplicito a questo riguardo perehe possa essere oggetto di dubbio e la eonseguenza ehe ne risulta non venne deI resto impugnata neppure dal ricorrente. La questione controversa e piuttosto queHa di sapere se dopo ehe Lepori e stato radiato dai cataloghi elettorali di Castagnola per opera di quel municipio
462 A. staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. il disposto dei § 1, a dell'art. 6 trovi al suo easo aneora applieazione. Per giustificare l'affermativa il Consiglio di Stato sostenne ehe la radiazione avvenuta per solo impuIso delI'autorita eomunale, senza l'approvazione deI Consiglio di Stato e senza ehe vi sia stata rinuneia aHa eittadinanza ticinese riveste un earattere illegale; ehe nel eatalogo esistente posso il Dipartimento eantonale degli interni Lepori figura aneora eome inseritto, e ehe anche se si volesse ammettere la di lui radiazione eome giuridieamente esistente, da una parte il disposto della legge organiea comunale dei 1854, secondo il quale tutti gli attinenti ticinesi all'estero devono figurare in un registro dei fuochi deI cantone, dall'altra il fatto ehe il ricorrente trovasi inscritto nel registro dei fuochi deI comune di Sonvico, in relazione al disposto deI deereto costituzionale 16 giugno 1893, avrebbe per eonseguenza di far considerare il ricorrente come giuridie9mente inseritto in quel catalogo elettorale. Ora e ehiaro ehe il Tribunale federale non e eompetente a sindaeare l'esattezza di una simile opinione, trattandosi di tina questione regolata eselusivamente da leggi e regolamenti eantonali e anehe dove fa capo un disposto della costituzione eantonale trattandosi di una materia (diritto di voto dei eittadini) ehe l'art. 189 al. 4, della legge org. giud. fed. elimina espressamente daI giudizio di questa eorte. Per l'esito deI rieorso basta di constatare ehe se il modo di vedere dal Consiglio di Stato non appare sotto ogni aspetto es ente da eritica, non implica pero una, soluzione giuridicamente impossibile, percui non e in potere deI Tribunale federale di diehiarare se la legge tributaria cantoml.le sia stata bene 0 male applicata. Se e opinione deI rieorrente ehe malgrado il disposto deI decreto costituzio· nale 16 giugno 1893, gli spetti il diritto di farsi radiare dai eataloghi elettorali, senza bisogno di rinunciare alla cittadinanza ticinese, il deereto suddetto statuendo solo un diritto ma non. un dovere a carieo dell'attinentc tieinese di mantenere il proprio domicilio politieo nel cantone, potra rivolgersi eon analogo ricorso al Consiglio federale, sola autorita competente a statuire in materia. Il. Gleichheit vor dem Gesetze. No 66. 463 3. Cio premesso, il solo mezzo ehe rimarrebbe per far ammettere il rieorso sarebbe quello di dimostrare, che il disposto della legge tributaria cantonale, ehe obbliga ogni eittadino inscritto nei eataloghi elettorali deI cantone al pagamento dell'imposta in gene re sulla sostanza e la rendita eontiene in se stesso una norma eontraria aHa costituzione federale. Una simile argomentazione apparirebbe pero a prima vista infondata. In quanto ehe e noto ehe la eostituzione federale non sancisee altri limiti aHa legislazione dei cantoni in materia d'imposta ehe quelli risultanti da! diviet(} di doppia imposizione fra cantone e cantone. Nel resto le autorita cantonali sono pienamente libere e sovrane di determinare le basi e Ie condizioni deI loro sistema tributario e possono quindi far dipendere l'obbligo al pagamento dei pubblici tributi pei propri attinenti anehe dal domieili(} politieo inveee ehe daI domicilio in senso ordinario. Per queste considerazioni, Il Tribunale federale pronuncia: 11 ricorso e respinto siceome infondato. 67. A t'rel du 12 mai 1897 dans la cause Luti. A. - Le 2 novembre 1892, le Grand Conseil du canton . de Geneve a adopte une loi eoncedant a la ville de Geneve, pour une duree allant jusqu'au 3 novembre 1981, les forces motriees du Rhöne a prendre au lieu dit « Chevres, » ainsi que le droit de faire les travaux necessaires pour l'utilisation de ces forces. L'art. 3 de cette loi porte que la ville de Geneve devra dans le delai de deux annees indemniser dans une juste me- Sure les proprietaires qui pourraient etre atteints par l'execution de l'entreprise, sous reserve de l'expropriatiol1 forcee en cas de desaecord, et rart. 6 dispose que « les dommages