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Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 01.01.1889 BGE 15 I 647

1 gennaio 1889·Italiano·CH·federale (DTF via Uni Berna) Parte I·PDF·2,518 parole·~13 min·1

Testo integrale

646 B. Civilrechtspflege. ~arate flnb feine fe!bftlinbigen mntagen mit eigenem ?Yl:u~effett, fonbern nur unfe!oftänbige !Seftanbtl)eUe be~ einl)eiUid)en ~eitung~" ne~e~. SDer Umftanb bann gar, baB bie ~ete~l)onanlage einen mo~~efbral)t ftatt eine~ einfad)en erl)aHen l)at, oegrünbet offenbar feine lBermcl)rung ber oeftel)enben mnlagen. 2. SDanad) tönnte bie lBerred)nung ber illCel)t:foften ber ~ele" ~l)onanlage auf !Saufonto nur bann gutgel)eiBen iUerben, iUenn )jer (:ttfa~ be~ ~e(egra'Pl)en burd) ba6 ~eIC'Pl)on eine iUefentlid)e lBeroefferung im ~ntereffe be~ !Setrteoe~ aur g;oIge l)ätte, iUenn 4l1fo bie ~rfa~anlage nid)t nur eine foldje fonbern aud) eine iUe" fentHd)e lBeroefferung ber bejtel)enben mntagen iUäre. :tJte~ fann inbeB nid)t al~ ermiefen erad)tet merben. ~6 mag rid)tig fein, baf3 bie ~eIC'Pl)onantage gegenüoer bem ~eregra'Pl)en geiUtffe lBor" tl)cile, tn~befonbere rMfid)tnd) ber Ieid)tern !Sebienung, barbtetet. ~mein a15 wefentnd) tann bie er3iefte lBeroejferung bod) nid)t lieaeid)net iUerben. SDer iRu~effeft ber alten unb ber neuen mnlage l1nb iUefentHd) Oie gleid)cn unb menn bie ~ele~l)onanrage einer" ieit~ Ieid)ter 3u l)anbl)aben iit aI~ ber ~e{egra'Pl), fo l)atte bagegen retterer, mie ber !Sunbe~ratl) l)erl>odjeot, ben lBortl)eil einer ~id)e" rem .R:ontroUe ber ?Yl:ad)rid)tenübermittelung. SDte I>on ber 5Sal)n" :l)erma{tung l)erl>orgel)obene lBorfd)rift, baf3 iUid)tige te1C'Pl)onifd)e illCefbungen iUörtfid) in ein .R:ontror6ud) ein3utragen unb 3UrM" 3umeIben feten, gleid)t offenbar bie in biefer ffitd)tung 3um ?Yl:ad)" tl)etfe be~ ~efC'Pl)on~ beftel)enbe SDifferena nid)t au~. 1ffiie alfo \)on einem mefentlid)en ted)nifd)en lBorauge be~ ~efe~l)on~ Mr hem ~efegra'Pl)en nid)t gef~rod)en iUerben tann, 10 jinb benn \lud) bie illCel)rcm~ragen, iUeId)e bie ~nfül)rung be6 ~e[C'P90n~ erfor" herte, nict)t iel)r erl)ebUd). :tJemnad) 9at ba~ !Sunbe~gerid)t erfannt: SDa~ I>om fd)roeiaerifct)en .'Bunbeßratl)e gefteUte 5Segel)renmirb gutgel)eiten unb e~ fft bemnt'tct) bie UetHbergoal)ngefeUfd)aft uer" .j)fHd)tet, bie .R:often ber ~e(C'Pl)onan{age mit 2168 g;r. 55 ~tß. 4lU~ bem in bie mftiuen ber !St!an3 für 1888 eingefteUten !Sau" fonto dU entfernen, iUogegen bie .R:often ber oefeitigten ~elegra~ ~l)enfeitung bemfeloen 3ugered)net iUerben fönnen. VI. Gebrannte Wasser. N° 90. . 647 VI. Gebrannte Wasser. - Spiritueux. 90. Sentenza del 6 lllglio 1889, nella c.ausa Vidni e Comp' c.ontro la Con{edet'azione svizzera. . A. Con suo preavviso deI 20 ultimo scorso maggio il Giudiee federale delegato all'istruttoria della causa ha ~tabilito quanta segue : 1. .« TI fis:~ ~ella Con~eder~zione svizzera deve pagare agli atton G. Vlcml e Comp' un mdennizzo di francrn 8517 coll'interesse deI 4 p. Ofo aIl'anno a datare dal 17 luglio 1.887. Tutte le ulteriori pretese degli attori sono respinte. II. » Le spese d'istruzione ascendenti a francrn 27 50 vanno, in porzioni eguali, a earico di entrambe le parti. ' Irr. »TI presente preavviso sant comunicato per iscritto e contro ricevuta ad amendue Ie parti, con assegnazione di un termine di 14 giorni, a far tempo dalla ricevuta dello stesso e~tro il quale esse dovranno diehiarare se 10 accettano 0 no: Gmsta il § 3 dell'art. 36 dell'ordinanza 30 settembre 1887 deI tribunale federale, il silenzio delle parti entro detto ter- ~ine sara tenuto in conto di non accettazione deI preav- VISO. » B. Questo preavviso non fu accettato da nessuna delle parti in lite e nell'odierna udienza deI tribunale federale alla quale gli attori, - sebbene regolarmente citati, - non i~ter­ vennero, il rappresentante della convenuta Amministrazione federale delle bevande spiritose propose a giudicare ehe venissero scart~te tutte e singole le pretese degli attori, eon Ia condanna deI medesimi nelle spese giudiziarie e ripetibili. Tale sua conclusione egli appoggia in sostanza alle seguenti considerazioni: Per ammettere come avverato in concreto l'est~em? indis~ensabile della distillazione, da parte degli atton, dl matene cadenti sotto la sanzione dell'articolo 10 della legge federale 23 dicembre 1886 suHe bevande spiritose, il preavviso fa precipuamente capo aHa dicrnarazione ehe xv -- 1889 42

648 B. Civilrechtsptlege. l' Amministrazione federale delle bevande spiritose ha fatta eon suo officio deI 18 p. p. maggio in risposta ad analoga interpellanza deI giudice istruttore, ma l'argomento non regge t inquantoeM la diehiarazione medesima non signifiehi puntor eome si e supposto erroneamente, affermazione deI quesitose la distillazione di vinaecie ottenute da nve sehiaeciate eon l'aggiunta di zueehero sia stata dal Iegislatore federale monopolizzata 1 ma diea inveee espressamente, sulla seorta della circolare 5 febbraio 1889 dei Consiglio federale ai governi eantonali, doversi litenere eome sottoposta a monopolio la. distillazione di vinaecie miste a zueehero. D'onde la illazione ehe gli attoli non possono invoeare asostegno della loro domanda l'articolo 18 della prefata legge federale sulle bevande spmtose, pereM non hanno distillato materie la cui distillazione sia sottoposta aHa legislazione federale, tale non essendo invero la. semplice eombinazione di zueehero eon uve schiaeciate. La loro domanda deve respingersi deI resto anche per la ragione ehe Vicini e Compi non hanno provato di aver distillato materie soggette a monopoliQ fino al 25 ottobre 1885: le prove, segnatamente il vago ed ineerto dichiarato 21 marzo 1889 deI Munieipio di Mendrisio, e gl'indizi enunciati al riguardo nel preavvisQ deI giudiee istruttore tendono bensl a far supporre ehe la distillelia Vicini sia giß. stata in servizio prima deI 25 ottobre 1885, ma non climostrano punto ehe vi siano state distillate matelie monopolizzate fino· a questo giorno, eüme vuole eategorieamente la legge. Da ultimo e subordinatamente, eioe per il easo in eui la Corte volesse nondimeno aggiudieare agli attori l'indennizzo proposto dal giudiee delegato, sull'ammontar deI quale non solleva alcuna eontestazione, il rappresentante l'amministrazione eouvenuta insiste percM non vengano assunti ad ogni modo nel testo della sentenza definitiva, pereM non neeessari in eODcreto e di possibile pregiudizio per l'avvenire, i eonsiderandi deI preavviso ehe hanno rifelimento, da una parte, alla qualita e composizione delle materie distillate da Vicini e O. ed alla relativa dichiarazione delI' Amministrazione federale, e dall'altra, aHa qnestione, se basti per sQddisfare alle eondi- VI. Gebrannte Wasser. N° 90. 649 zioni dell'art. 18, § 3°, leg. cit. ehe le distillerie di em SI tratta siano state tali da prestaJ.'si effettivamente alla fabbricazione di bevande spiritose soggette a monopolio. Premessi in falto ed in diritto i seguenti ragionamenti: 10 Poiche ne l'una ne l'altra delle parti in lite ha diehiarato di aeeettare il preavviso dei gindiee istruttore rivivono senza piu i ~ie?rsi ehe amendue interposero eontro il giudizio della CommlsslOne federale di stima ed e d'uopo esaminare partitamente, in questa sede, le domande nei medesimi formolate. La ditta Vieini e Comp; si riassume in argomento 4: eonfermando puramente e semplicemente le eonclusioni della sua primitiva domanda d'indennizzo dell'l1 dieembre 1881, nonehe .Ie altre due eonseguenti esposte nella sua protest~ deI lugho 1888 alI' Amministrazione degli alcool e figuranti a verbale della Commissione di stima »e ehiedendo infine: ' 1 « Che l'amministrazione degli alcool venga eondannata al » pagamento di franchi 74 383 cent. 50, oltre le spese; TI. » Che il tribunale federale si pronunci sulla vertenza dei 400 » quintali di vinaccia, dei quali Ie venne inibita la clistilIa- » zione, produeendole un danno di franehi 3200. » . L~amministrazione federale delle bevande spiritose, pur diehiarando eventuaimente ehe non impugna nel suo ammontare (di franehi 8517) il giudizio delIa Commissione di stima, ne domanda tuttavia l'annullazione perehe non si ritiene in massima tenuta alla eorrisponsione di quaisiasi risareimento verso la ditta attriee ed appoggia qnesta sua argomentazione, da una parte, all'asserto ehe la distilleria in litigio non sarebbe stata esercitata prima deI 25 ottobre 1885 e fino a questo punto e, dall'altra, a cib ehe non vi si sarebbero distillate in ogni easo delle materie 1110nopolizzate. 2° Per cio ehe riguarda innanzi tntto il ricorso dell'amministmzione federale, giova osservare ehe amenclue le parti consentono acehe la quistione dell'obbligo al risarcimento venga risoluta nell'attuale proeedura. Bastera quindi riehiamare senz'altro, a questo proposito, cio ehe il giudice istruttore ha esposto nel 30 eonsideranclo deI sno preavviso.

650 B. Civilrechtspflege. 30 Quanto alla prima delle suenunciate obbiezioni della eonvenuta eben vero ehe, per l'art. 18, § 3 della legge federale 23 dieembre 1886 sulle bevande spiritose, «il diritto ad un'indemnita e limitato a quei proprietari 1e eui distillerie sono state stabilite avanli e fino alla data stessa, » ma e vero altre SI ehe le cireostanze addotte dal giudiee istruttore ne1 ripetuto suo preavviso (eonsid. 4° e 5°), - eombinate eoi mezzi probatori da Vicini e Ci gia presentati aHa eommissione di stima e eonla diehiarazione fatta dinanzi a questa da parte di chi rappresentava l'amministrazione degli aleoo1,. esistere eioe la distilleria degli attori gia da oltre 10 anni, - eostituiseono una eonvineente prova di cio ehe detta distilleria non fu messa in servizio soltanto dopo il 25 ottobre 1885, ma stabilita gia ed esercita assai tempo prima di questa clata. E ehe nel frattempo, eioe prima deI 25 ottobre 1885, si sia per avventura siffattamente interrotto l' esercizio della distilleria Vieini cla doversi ritenere ehe si volesse eessarlo affatto, non fu dal eonvenuto fiseo tampoeo positivamente asserito, meno aneom provato. 40 Circa Ia seeonda obbiezione sollevata clall'amministrazione federale delle bevande spiritose e relativa alla qualita delle materie distillate dagli attori, preseindenclo anehe dal quesito se la distillazione di materie monopolizzate avanti il 25 ottobre 1885 sia 0 non sia cla eonsiderarsi, - in tesi generale, - eome una eondizione inclispensabile deI diritto ad indennizzo. e mestieri ammettere eo1 giudiee istruttore (eonsid. 70 deI suo 'preavviso) eome provato ehe le materie distillate da Vicini e Ci gia prima eome dopo il 25 ottobre 1885 erano tali veramente da eadere, giusta la cliehiarazione dell'amministrazione deali alcool in risposta all'interpellanza 14 maggio 1889 deI giuili'ee istruttore, sotto la sanzione deH'art. 10 della gia eitata legge federale sulle bevande spiritose. Ane~e a questo riguardo bastera ehe si riehiamino i fatti gia espostI nel pre~v­ viso deI giudiee istruttore, eome pure in partieo1are la eueostanza deI non avere Ia parte eonvenuta impugnato eomeehessia ehe la distilleria in diseorso producesse effettivamente siffatte materie ai 23 luglio 1887, data dell'apposizione dei sigilli alla medesima, mentre inveee davanti aHa eommissione VI. Gebrannte Wasser. N° 90. • 651 di stima, eombattenclo 1a clomanda d'indennizzo per impedita distillazione di 400 quintali cli vinaceie, essa ha sostenuto precisamente il contrario. Che se nella udienza cl' oggi la eonvenuta ha rilevato, essersi dal giudiee istruttore erroneamente interpretata la sua diehiarazione deI 15 p. p. maggio, fa cl'uopo osservare ehe la cliehiarazione medesima non poteva rieevere in realta una interpretazione diversa da quella al11messa dal giucliee istruttore. L'amministrazione degli aleool, deI resto, avrebbe dovuto diehiarare. gia clinanzi alla Commissione di stima, sull' esordio eioe della lite, e in moclo assolutamente ehiaro e preciso, ehe a suo giudizio le materie designate eostantel11ente dagli attori quale prodotto della 10m clistilleria non erano ne sono punto soggette a monopolio, perehe di tal guisa si avrebbe naturalmente evitato l'intero litigio. J\Ia oltreehe non ha mai fatto una tale diehiarazione, la eonvenuta ha anzi, eome fu gia rilevato piu sopra, presso la Commissione di stima giustmeato la ehiusura elello stabilimento Vieini appunto eol dire espressamente ehe vi si distillavano materie soggette a monopolio. Lo stesso appare inoltre dalla surriferita sua diehiarazione al giudiee istuttore, la quale non avrebbe piu alcun eomprensibile signifieato, qualora la eomenuta avesse voluto impugnare ehe le materie in querela fossero sottoposte aHa 1egis1azione federale, ossia al monopolio. E l'una e l'altra clelle eeeezioni messe innanzi dalla eonvenuta asostegno deI suo ricorso appaiono pertanto eome destituite di fondamento. 5° Le domallde 0 pretese ehe gli atlari ha1l1w fonnulato clinanzi alla COl11missione di stima e eonfermato quindi nel loro ricorso al tribunale feclerale si riassumono nelle cinque seguenti poste: a) franehi 9883 cent. 80 per deprezzamento clegli attrezzi ehe servivano aHa distilleria; b) frauehi 4000 per deprezzal11ento deI magazzino servente alla distilleria; c) franehi 4500 per cleprezzamento deI muliuo ove esisteva la distilleria; cl) frauchi 8000 per la perdita risultante dalla ordinata

61>2 B. Civilrechtspllege. sospensione di Iavoro nell'annata 1887 a 88 e altrettanti per quella sofferta in conseguenza della stessa causa durante l'anno 1888-1889; e) franchi 40000 per l'assoluta cessazione dell'azienda, il conseguente annientamento di tutta la elientela, ece. f) franehi 3200 per danni proeedenti dal divieto didistillare circa 400 quintali di vinaceie, materia non soggetta a monopolio. 6° All'ammissione delle pretese mentovate sotto Ie lettere d ed e (franchi 8000 + franchi 40000) sta contro, come fecero osservare a buon diritto la Commissione di stima e il giudiee istruttore e come fu gia diehiarato nella sentenza 7 giugno 1889 di questa Corte sulla causa N eukomm, il positivo prescritto dell'art. 1881 della legge iederale 23 dicembre 1886 ehe garantisce ai proprietari cU distillerie un inden-. nizzo unieamente «per 10 scemo di valore patito dai 101'0 edifizi e apparecchi serventi alla distillazione, » escludendo invece qualsiasi altro titolo a risarcimento, combinato eOD quello deI § 2° di detto artieolo ehe v1eta di portare in eonto il profitto preeedentemente avuto dalla distillazione. Parimente per cio ehe riguarda la pretesa di franehi 4500 (lettera c) per deprezzamento deI muUno, eoneiossiache questo sia evidentemente indipendente dalla distilleria (art. 18, § 1 cit.) e non sia provato deI resto dagli atti di causa ehe abbia scemato di valOl'e in conseguenza dell'attuazione della legge sul monopolio delle bevande spiritose. Quest'ultima ragione si attaglia eziandio alle pretese dei franehi 9883 cent. 80 e franehi 4000 (lettera a e b) per deprezzamento degIi attrezzi edel magazzüw nel senso ehe avendo gli attori rinunciato alla proposta perizia eon accesso in luogo, si sono privati col fatto propdo dei soli mezzi di prova sulla cui seorta avrebbero dovuto e potuto constatare, al caso, se l' esecuzione dell' art. 10 della legge sulle bevande spiritose abbia 0 non abbia eagionato agli oggetti ed al fabbrieato in discorso uno seemo di vaIOl'e superiore a quello rieonosciuto dalla Commissione di stima e da! giudiee istruttore, Cosl pure non fu provato ne in sufficiente modo offerto VI. Gebrannte Wasser .. N° 90. 653 di provare ehe gli attori possedessero un numero di botti superiore a quello preso in eonsiderazione dalla Commissione 4i stima. TI fatto infine dell'avere gli attori Vieini domandato e eonsegnito, come si rileva dal fin. qui detto, un indennizzo in -virtu dell'art. 18 della legge federale23 dicembre 1885 eostituisse, a tenore di questa (ibidem § 3), una impllcita rinuncia aHa fabbricazione permessa dall'art. 32 bis della costituzione federale e toglie 101'0 pertanto il diritto di chiedere risarcimento per cio ehe fu 101'0 inibito di distillare materie (vinacde) non monopolizzate. Ne monta che gli attod abbiano inoltrato la 101'0 domanda di risarcimento solamente 1'11 dicembre 1.887, eioe dopo che si era 101'0 intimato il divieto di cni dianzi, coneiossiache la domanda stessa,del pari che la decorrenza degli interessi sulla somma aggiudieata a' suoi autori, debba essere riportata al giorno in cui venne ordinata la chiusura 0 cessazione della distilleria egli attori abbiano evidentemente avuto gia fin d'allora l'intendimento di formolarla, llla non abbiano potuto tradurlo si tosto in atto per la ragione che non era peranco stata promulgata l'ordinanza deI tribunale feder ale destinata a regolare la procedura da seguirsi in argomento. E inoltre da osservarsi ad abbondanza, ehe il surriehiamato diritto di chiedere risarcimento non potrebbe guari farsi valere nell'attuale procedimento, perche non ha nulla a ehe fare col ripetuto art. 18 deHa legge federale, sibbene - al caso - in separata sede di giudizio. Allche il ricOl'so della ditta Vicini appare quindi come infondato, eppero il tribunale federale pronuncia : Il preavviso 20 maggio 1889 deI giudiee delegato all'istru- .zione della causa, dispositivi 10 e 20, e eonfermato ed eretto in giudizio definitivo.

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