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Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 01.01.1888 BGE 14 I 495

1 gennaio 1888·Italiano·CH·federale (DTF via Uni Berna) Parte I·PDF·5,476 parole·~27 min·1

Testo integrale

!I 'I I 494 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. feine @ntfd)eibung Auuäd)jl barauf jlÜ~t, mrt. 29 eit. l}e3ie~e fid) nur, aUf »on mmte{!tI.1egen uerfolgte, nid)t aber aUf mn. traggbeltfte, fo 1ft bie{! gewiB unrid)tig. mrt. 29 ftatuirt feinem flaren ~ort~aute nad) einen @erid)t{!ftanb für alle .8ud)tlloliAei. uerge~en; etne Unterfd)einung 3wifd)en mntrag{!uerge~en unb ~eliften, bie Uon mmte{!wegen nerfofgt tI.1erben, ift i~m uiillig fremb unb e{! barf eine fold)e ba~er aud) nid)t tI.1illfürlid) in ba{! @efe§ ~ineingetragen tI.1erben. steine anbere meftimmung be{! .sUd)tlloliAeigefe§e{! gibt für eine berartige einfd)ränfenbe mU~legung beg § 29 einen mnljaUgllunU I unb aud) bie ratio leglS red)tfertigt fie nid)t. 'Ilie @ljrnetIe§ung ge~ört nun aber ~u ben ,8Ud)tjloUAeiuergeljen, ja fie ift in § 1 be{! @efe§e{! fo; gar an ber 611i§e berfelben aufgefü~rt unb e{! mUB ba~er auf ~e bie @erid)t{!ftanb{!norm be{! § 29 ~ntl.1enbung finben. @benfo 1ft e{! .offenb~r un~altbar, Wenn ba{! übergerid)t annimmt, § ~9 eH. beAte!e f~d) nur auf inlerfantonale, nid)t auf inter< nahonale ~erljaltmffe. 'Iliefe ~u{!regung ift mit bem ~ort(aute be{! @efe§e~ fd)led)terbing{! unuereinbar, benn e{! bürfle bod) ~ollf~änbig flar fein, baB tI.1enn ber @efe§geber wirffid) nur in etnem anbern stanton, nid)t aber im ~u{!{anbe begangene ~ergeljen im m:uge ge~abt ~ätte, er nid)t allgemein Uon ~er. geljen gefllr~d)en ljätte, ble in einem /lanbem 6taat{!gebiete" begangen feten.@in ,,«nbere{! 6taatßgebiet" im ~er~äUniffe !um stanton ~argau tft ia natürIid) nid)t nur ba{! @ebiet an; berer, stantone fonbern aud) ba{!jenige au{!Iänbifd)er 6taaten. @llbhd) iO aud) bie tI.1eitere ~nna~me be~ übergerid)te{! mrt. 29 betreffe nur ben ffaß, tI.1o ber ~ljäter fid) ber ~er; feIgung am ~ege~un~{!orte burd) bie ~tud)t ent30gen ljabe, mit bem @efe13e ntd)t tlerembar. :!Jer gefe13gebetifd)e @ebanfe, roeld)er bem ~rt. 29 AU @mnbe liegt unb barin feinen unuerfennbaren ~u{!brutf gefunben ljat, !jl bet, bet inlän'oifd)e 6taat übeme~me 6tr~fred)t unb 6traf~fLtd)t tI.1egen ~ergeljen, bie feine @intl.1o~. net tm ~u{!lan'oe begangen ljaben, nur bann, aber aud) alle:< mal bann, tI.1enn ber ~~äter bie IDertl.1irflid)ung beg 6Irafan~ fllrud)eg ~d 6ta~te{! beg mege~ung~orte{! tlmUdt ~abe; eine Unterfd)etbung mtt me3u9 auf Ne IDlitte!, woburd) ber ~ljdter ~en ~e§teln @rfolg ~erbeifüljrt, mad)t ba{! @efeij nid)t unb e{! tft eme fold)e aud) in ber matur ber 6ad)e nid)t begrünbet. H. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 76. 495 ~ ~~ ift ja gewiS nid)t einaufe~en, warum berienige, tI.1eld)er i)om inHinbiidten 6taat~gebiete au~ eine ftrafbare SJanbhmg ~uf frembem @ebiete tlerübt, ref~. bott einen ittafbaren @rfo{g ~erbeifü~rt, im Snlanbe beü~alb nid)t foUte beftraft tI.1erben bfttfen, Weil er e~ nid)t nöt~ig bat, fid) nomft AU ~üd)ten, um ~et 6trafuerfolgung im ~uManbe AU entge~en, tI.1a~ren'o 'oerjenige, weld)er auf auMänbifd)em @ebtete ge~~nbe1t unb fid) ins Snlanb gefLüd)tet ~at, bier beftrart werben tonnte. Sm erjlern %aUe erfd)eint ja gegent~eH~ bie inlänbifd)e med)tgorbnung nod) unmittelbarer betljeiligt, nIß im Aweiten. Sft 'oem aber \0, 10 erfd:)eint 'oer metur~ aI~ begrünbet. :!Jenn eß tann in ber $~at nid)t 3weifel~aft fein, bau ber meturßbetlagte 'oie :!Jurd)< fü~rung ber in 9.;löd)ft gegen ibn eingeleiteten 6trafuetfoIgung burd) fein ~ugbleiben uon ber 9.;laullt\lerbanbIung nereitelt ~at, un'o e{! finb ba~er nunme~r bie ~oraugie13ungen bel' stom~eten3 ber aargauifd)en @erid)te gemlis ~rt. 29 'oe{! ,8ud)tpoli3eigefe13eß gegeben. :!Jemnad) ~at baß munbeßgerid)t edannt: 'Ilie mefd)tI.1erbe tI.1irb al~ begtÜnDet erfllirt unb e{! wirb fO. mit ben meturrenten i~t metutßbege~ten ~ugef~rod)en. II. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. Liberta de conscience et de croyance. Impbts dont le produit est aft'ecte aux frais du culte. 76. Sentenza del 29 dicembre 1.888 nella causa Sciaroni elite consorti. A. Addi 15 aprile 1887 costituivasi i? Bi.asca .~~' as.sociazione sotto il titolo di « protettrice dell mVIOlablhta dl cre- » denza e di coscienza avente per iscopo (art. 2 degli statuti) » di ottenere coi competenti mezzi legali l' esonero integrale » d'ogni singolo suo membro ~al paga~ento ~i. aggravi im- » posti a causa propria e partIcolare d eserClZIO deI nuovo

Ir I' 1\ I 496 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. » e~lt~ eattolie~-apostoJieo-romano, al quale (i membri stessi) » dIChlarano dl non piu appartenere) - e nominava 10 stesso giorno la sua eommissione dirigente, ehiamando a f~rne ~arte, t:a altri, in qualita di presidente e segretario, i slgnofl Celestmo 8eiaroni e Pietro Maggini, entrambi di Biasea, lorD domieilio. La eommissione dirigente entrava si tosto in funzione, presentando il 21 maggio sueeessivo aHa Munieipalita di Biasea una petizione eon cui ehiedeva, « a' sensi deI disposto del- » rart. 27 della legge 28 gennaio 1886 sulla liberta della » ehiesa eattoliea ed a eonferma deJIe proteste gia inoItrate » per diehiarare ehe nessuilo dei membri deli' assoeiazione » intendeva ulteriormente pagare quaisiasi aggravio 0 impo- )} sta a tale efietto, percioeeM non appartenga piu al eulto » eattolieo-romano, » si deeretasse - per tutti i membri eomponenli detta assoeiazione e nominativamente designati in annesso eleneo eon le proprie firme- l'esonero deI pagamento ehiesto per l' esereizio di questo eulto, le eui spese erano state dall'assemblea eomunale di Biasea preventivate in 1934 fr. 25 e. ed inseritte, giusta iI eonsueto, nel budget eomunale. B. Pur rieonoseendo « ehe ]a rielamante Assoeiazione era in ragione di rifiutarsi al pagamento delle spese per l' esereizio deI eulto eattolieo-romano « e ehe tali erano quelle inseritte al1a XX· categoria dei preventivo eomunale sotto i numeri 1 a 6, Ia munieipalita di Biasea diehiarava eon risoluzione deli' 8 giugno - « di non potere, nelle attuali eontingenze, aeeogliere la formolata istanza, » attesoeM eon deereto governativo deI 7 dieembre 1886 le sia stato ordinato doversi le spese generali di amministrazione, eomprese quelle deI eulto, eoprirsi eoll'uniea imposta eomunale e eol mereimonio in un solo boHettario. » C. Contro tale risolllzione interponeva la prefata eommissione dirigente formale gravame al Consiglio di 8tato deI eantone Tieino, domandando « ehe venisse annullata, eomeehe apertamente in urto aHa eostitllzione federale (art. 49) e eo?traria al disposto dell'art. 27 della Iegge eantonale 28 gennalO 1886 sul1'esereizio deI eulto eattolieo-romano, » e aeeolta n. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N' 76. 497 inveee l' istanza ehe i membri deHa eommissione dirigente avevano formulato « tanto in Info nome proprio ehe quali 1nvestiti delle riehieste faeolta dei loro rappresentanti, ossia dei 68 membri deU' assoeiazione e loro aderenli» per l'esonero da. ogni ulteriore pagamento di spese per r esercizio dei eulto eattolieo-romano. D. 8entita la munieipalita di Biasca, ehe diehiaro eon atto 26 giugno, di mantenere in fatto ed in diritto i motivi eonsegnati nel suo preeedente deereto, eppero di eonfermarne la parte dispositiva, }) il Consiglio di 8tato, « ritenuto ehe l' esereizio deI diritlo guarentito dal eitato eapoverso deli' art. 49 della eostituzione federale non puo essere invoeato da nessuna assoeiazione 0 eorpo morale, ma eselusivamente dai singoli individui, essendo co tale diritlo un correlativo di quello, deI pari personale od individuale, della liberta di eoseienza, e eiö seeondo ehe in analoghe specie fu ripetutamente rieonoseiuto dal tribunale federale ; » rttenuto di eonseguenza ehe preeoee e fuor di Inogo tornerebbe l'oeenparsi deI merito dell' istanza presentata dai signori 8eiaroni e Maggini neIla indicata qnalitit, delle ob?iezioni formulate dalla munieipalita di Biasea nelle sue flSOluzioni deI t 0 e 26 giugno, eosi eome in generale dei eontenuto dei diversi atti prodotti, » risolveva, 1'8 di agosto 1887, di respingere l'avanzata istanza (0 gravame), ehe Seiaroni e Maggini present~r~no al.lor.a« ~e~ se e nella loro veste di rappresentanti deI smgoh elttadml eostituenti l'assoeiazione protettriee, eee. » al Gran Consiglio, dove ottennero per aHro l'identiea sorte .. 8ulla co~e?rde proposta deI Consiglio di 8tato edella propr.la eommISSI?~e delI' amministrativo e eontrariamente all'avvlso deI mumelpio di Biasca, ehe diehiarava, eon aHo 5 settembre, « di avere )) Ia profonda eonvinzione ehe iI querelato d~er~t~ gover~a­ » tivo racehiude in se la neaazione di un prmelplO sanCIto » dallo statuto fondamentale"'della nazione,» iI Gran Consiglio deeretava difatti il 29 dei sueeessivo novembre la rejezione pura e sempliee deI gravame . . Il referto eommissionale suU' argomento, faUo eapo alle

i, " " '\1 1'1, I ',' \1 400 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. sentenze 16 e 30 novembre 1878 deI tribunale federale, si esprime letteralmente eome segue: « Noi siamo in presenza }) non gia di private persone 0 loro legali rappresentanti, ma }) di un eorpo morale, di una persona giuridiea, ehe eome }) tale domanda di essere esentuata da quelle imposte ehe si » riferiseono a1l' esereizio di un eulto al quale le singole per- » sone ehe fanno parte di quel eorpo morale hanno diehia- }) rato di non appartenere. Si tratta quindi di una eollettivita }) di persone ehe hanno abbandonato iI earattere individuale » per eostituire una speeiale personalita giuridiea, retta non » gia dal1' arbitrio e dalla volonta individuale, ma dalla vo- » lonta di una maggioranza ehe si estrinseea al mezzo degli » organi di un'associazione, ossia dell'assemblea generale dei » soei e delJa eommissione dirigente. Ne vale i1 dire ehe )} questa assoeiazione si e appunto eostituita all' oggetto di }) promuovere I'azione di esonero di eui attualmente si tratta. » Quest' azione non puo essere istituita ehe dai singoli indi- » vidui, i quali potranno bens! eostituirsi in un unieo eoo- »sorzio, rappresentato da uno 0 piu proeuratori, ma non » potranno esereitare un diritto individuale sotto Ia rorma di » un'azione intentata da un eorpo morale il quale, per l'ado- » zione di uno statuto e per Ja inserizione al registro di eom- » mereio ha sostituito aHa personalita individuale la perso- » nalita. giuridiea eollettiva ehe spoglia i singoli individui » della eapaeita. giuridica partieolare e d' ogni propria re- >.) sponsabilita personale. }) Infatti i rieorrenti non si sono nemmeno data la eura di » insinuare ne al Consiglio di Stato ne al Gran Consiglio la }) nota degli individui in norne dei quali rieorrono. E ciö ap- )} punto perehe il 10ro rielamo si riferisce all' associazione » come corpo morale, non ai singoli individui. » Ne vale l' argomenlazione dei ricorrenti, ehe se il loro )} riclamo non puo valere per tutti i membri deli' associazione }) debba almeno avere forza relativamente ai due membri di » essi ehe l'hanno firmato. Inqllantoche i signori Seiaroni e » Maggini banno introdotto i IOTa rieorsi sieeome rappresen- « tanti l'assoeiazione dei dissidenti di Biasca, e nella lofO qua- JI. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 76. 499, }) lita. di autorizzati a rappresentare la delta associazione » della quale sono rispettivamente presidente e segretario, }) giusta 10 statuto, aUlorizzati a firmare per l'assoeiazione. }) Cosieehe aHa firma da essi apposta eome organo di quell'as- » sociazione non si puo attribuire il earattere di Corma indi- » viduale. » In vista di quanta precede tOl'na inutile di esaminare se » il riclamo non dovrebbe dirsi irregolare anche perehe in- » trodotto in urto alle disposizioni di legge ehe regolano i ri- » eorsi di diritto amministrativo. » E. Contro il decreto deI Gran Consiglio Sciaroni e Maggini rieorrono finalmente per se e quali rappresentanti i singoli individui ehe Canno parte rlella ripetuta assoeiazione, » il 7 febbrajo 1888, al tribunale federale, domandandone I'anoullazione sulla scorta dei seguenti riflessi : « I rieorrenti banno tutti, I'uno dopo l'aHro, diehiarato di voler uscire dal grembo della ehiesa cattoliea-apostoliea-romana e, basandosi sull' ultimo eapoverso delI' art. 49 della costituzione federale, domandato di esse re es onera ti dal pagamento di qualunque imposta concernente it culto di deLta ehiesa. Essi hanno dunque adempito a tutte le formalila determinate non solo dallo spirilo della costituzione, ma anehe dalla giurisprudenza federale, e tanto il Munieipio di Biasea quanta il Consiglio di Stato deI eantone Tieino 10 rieonoscono esplieitamente. ~fa mentre il primo. non pu.o ~der~r~ all.a giustissima domanda per paura dei process., dl e~l ~ mlnaeciato dal governo tieinese, qllesto, pure dleendosl dlspostissimo a dare esecuzione in tutto il eantone all'invoeato dispositivo costituzionale, non puo ammeLtere la do~anda stessa, pereM formolata dai rieorrenti unieamente quah r~p­ presentanti di nna assoeiazione. ~e fosse anehe ver~ ehe Setaroni e Maggini hanno rieorso Ulllcamente eom~ ~al1, s~rebbe a stnpirsi che, trattandosi di rieonoseere un dmtto dl tanta importanza, proclamalo eome una delle piu nobili eo?quis~e della demoerazia svizzera, un governo eantonale SI applgliasse ad una mesehina eeeezione d'ordine per eombatlerlo. Ma non e neanehe vero ehe la domanda sia stata presentata

500 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. soltanto da una assoeiazione, 0 da un eorpo morale, attesocM tanto nel loro rieorso 10 giugno 1887 al Consiglio di Stato, ehe era il primo ed il solo di cui questo dovesse oecuparsi, quanta nel gravame al Gran Consiglio, Sciaroni e Maggini hanno parlato « per se e nella loro qualita di rappresentanti i singoli membl'i della assoeiazione.}) Ne regge la nuova eecezione sollevata tardivamente dal Consiglio di Stato nel suo messaggio 8 novembre 1887 al Gran ConsigIio e eonsistente a dire ehe, avendo la munieipalita di Biasea preso la sua deeisione delI' 8 giugno in confronto dell' associazione, non era piiL Ieeito ai ricorrenti di mulare Ie persone 0 parti in causa, col diehiarare ehe rieorrevano anche in loro proprio norne individuale. Che J'associazione, eome tale, abbia fatto una 0 piiL domande· aHa municipalita di Biasca, ci<'> non ha nulla a che fare colla odierna causa, la quale verte esclusivamente sul ripetuto nostro ricorso 10 giugno 1887 al Consi- ~li.o di. Stato ~ontro Ia risoluzione appunto di detta munieipa- IIta; fleorso IUtrodotto expressis verbis in norne proprio dei ricorrenti ed in quello dei singoIi individui da loro rappresentatL L'associazione in discorso non e, deI resto, una corporazione, un comune, una eompagnia ferroviaria, una parrocchia, ecc., ma una semplice rinnione di persone al solo scopo di oltenere l'esonero di ciascuna di queste dal pagamenta degli aggravi coneernenti il wllo cattolieo, per cui la sua direzione rappresenta in realta non un corpo morale ma dei singoli cittadini. Bastava poi ehe il ricorso fosse faUo anehe solo in nome personale od individuale dei rieorrenti Seiaroni e Maggini, pereM governo e Gran Consiglio dovessero. a' sensi della costante giurisprudenza federale, oeeuparsi deI merito deHo stesso. (Vedi le sentenze nelle cause PelIi e de Stoppani. ) « Quanto al meriio deI nostro ricorso, ehe si riassume al postutto nel quesito se sia eonforme al diritto ed alla pratica federale, 0 non costituisca piuttosto una flagrante, sebbene indiretta, violazione deli' art. 49 § 6 della costituzione svizzera, iI pretendere, come fa il governo ticinese, ehe « le spese generali delI' amministrazione comnnaIe, comprese quelle del H. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 76. 501 culto, debbano coprirsi eon un' uniea imposta e col mercimonio in un solo bollettario, » - bastera ehe s'invochino a sua piena giustificazione i prineipi gUt tassativamente proclamati daI tribunale federale nelle sue sentenze sulle cause Pelli, BonhOte e Delmue.}) E da notare che nella parte di fatto delloro ricorso gl'istanti dichiarano esplicitamente ehe per il momento essi ritengono doversi considerare in ogni caso come aggravi imposti a causa propria.o particolare deIl'esereizio dei eulto cattolico-romano Ie spese figuranti nel budget deI eomuue di Biasca per il 1887 sotto la XXa categoria, rappresentanti insieme una somma di 1934 fr. 25 c., cosi snddivisa: 10 onorario ai sagristani 245 fr.; 2°decima a] eappellano 562 Cr. t2 e.; 3° simile al prevosto 604 Cr. 80 c.; 4° simile al canonieo eoadintore 437 fr. 33 c.; 5° ai parroci per i soliti oCfici 50 Cr. ; 6° per le olive 25 Cl'. F. NeUa sua memoria responsiva deI 26 maggio 1888 il governo tieinese dichiara innanzitutto d'insistere sulla eccezion d' ordine ehe ha servito di base alle deeisioni cantonali di eui si lagnano i ricorrenti. «Nel far valere questa eceezione,» esso osserva, ({ il Consiglio di Stato e la Commissione deI Gran Consiglio non mirano ad altro ehe a serbare integro un prineipio di diritto ripetutamente proclarnato daUo stesso tribunale federale e ad impedire ehe, pendente causa (ossia fintanto che gli intercssati si fossero posti per una via legalmente e costituzionalmente corretta), non si avesse a disturbare il regolare andamento dell'amministrazione di un Comune. Perocche, per quanta possa sembrare a taluno eccessivamente severo il noto prineipio solve et repete, esso e pera riconoseiuto in tutti i paesi come assolutamente giusto, ogni volta ehe si tratti di pubbliei tributi. }) « Le 3utorita ticinesi », aggiunge, «sono decise a rendere giustizia ugualmente a tutte le persone ehe abitano il cantone, anche in conformita colle disposizioni delI'art. 49 della costituzione federale, sebbene ci<'> esse vogliano fare con tutti i rignardi necessari ad impedire chealtri diritti deI paro sacri e rispettabili non siano ofIesi. E di tali dis po-

502 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. sizioni fa prova la risoluzione governativa deI 16 novembre 1887, eolla quale fu ordinata una iocbiesta minuta intoroo al modo eon cui e fin qui proeeduta la munieipalita di Biasca amministrando i fondi apparteneoti a chiese e beneficii. L'inchiesta difatti era stata suggerita dalla volooUt in noi di arrivare efficaeemente a dar soddisfazione aI desiderio dei ricor· renti, supposto ehe un' attenta rieerea intorno al reale stato delle eose neI eQmune di Biasca non ci avesse a convincere ehe le spese deI culto nel detto Comune, sommanti - a deUa dei ricorrenti - a 1934 franchi 25 cent., non rappresentino giit un proprio onere spontaneo, vo]ontario, di quella popolazione, ma piuttosto un parziale pagamento, anzi nna parziale restituzione degli interessi di molti beni ecclesiastici dalla Municipalitil. amministrati, ed il soddisfacimento di un debito deI Comune. Nel qual caso (come se ne aveva fondato sospetto) la istanza dei ricorrenti non avebbe certo potuto essere favorevolmente accolta. «Ora dal rap porto delle persone incaricate di quella inchiesta », nota iI governo ticinese passando aHa discussione deI meNto, «risuIta che neHe mani della Munieipalita di Biasca si trovano circa 100000 franehi di sostanza eeclesiastica, ossia ehe deHo interesse di questa somma e pili, comprendendovi la deeima, essa Mnnieipalila. e, anno per anno, debitrice a cause ehe, per Ia loro indole, provenienza e destinazione. so no strettamente ecclesiastiche • mentre questo interesse non venne sempre, ne puo dirsi venga neppur oggi integralmente pagato ai legittimi rappresentanti ed investiti delle cause medesime. « Risulta altresl dal detto rapporto che per )e prolungate vacanze di due benefici il comune sarebbesi arricchito di circa 40000 franchi, salvo dedllzione di quanta potrebbegli spettare per la scuola, e che dovrebb' essere prelevato dalla rendita dei beneficio detto scolastieo ... Quindi e che la pretesa dei ricorrenti non potrebb' essere accolta se non allora ehe, in conformita di quanta dispone l'art. 102 deI regolamento esecutivo 18 giugno 1886 della legge ecclesiastica deI 28 gennajo precedende fosse avvenuta una liquidazione genen. Glaubens· und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszweeken. N° 76. 503 raIe deI Dare ed A11ere fra il comune e la parrocchia e questa avesse in sue mani, non solo l'arnministrazione della propria soslanza, ma eziandio iI di lei godimento. Dopo di che noi saremmo pienamente d' accordo coi ricorrenti in cio che, quando i proventi dei beni della parrocehia e delle cause pie a lei ioerenti non fossero suffieienti alle spese dei culto, il neeessario supplimento dovrebb' essere Cornito dai soli cattoliei-romani ... » Il governo rispondente Ca quindi assai particolareggiate osservazioni circa Ia decima della quale il Comune di Biasea andrebbe debilore verso alcnni benefici ecclesiastici cola esistenti, e eiö affine di provare: t 0 che « appllnto le tre poste budge~arie principali» (604 franchi 80 cen~. al be~e­ ficio prepositurale, 437 franchi 33 cent. al beneficlO coadmtorMe e 562 franchi 12 cent. a quello cappellanieo Pellanda) contro cui protestano i ricorrenti, costituiscono un vero e proprio obbligo dal quale il eomune di Biasca non potrebbe in ogni caso liberarsi, se non versando il respettivo capital~ ~ _ 20 cbe « se i debiti deI comune devono essere npartltI sulla taglia, nessun habitante deI medesimo, dalla legge obbligato a pagare taglie comunali nel comune di Biasca, per messun titolo e pretesto, puo cbiamarsene'esentuato, pretendendo ehe Ia sua quota sia pagata dagli altri suoi concittadini. » La risposta governativa, che app~oda a ?hiedere .la .rejezione pura e semplice deI rieorso, ehmde COl seguentl rlmarchi: «Noi siamo disposti, per quanto ci pun toccare, a fa re in modo ebe tutti coloro i quali banno od avranno, nelle forme volute dalla giurisprudenza federale, diehiarato di uscire dal grembo della Chiesa cattolica, sia in Biasca, sia i~ altro comune di questo cantone, abbiano. ad essere ,esone:~tl dal pagare aggravi a causa propria e parllcolare delI eserelZIO deI culto di un' associazione reIigiosa aHa quaJe non appartengono. Ma il pagamento dell~ deci~a non e 'un~ imposta, non e un tributo, tanto meno e una Imposta speClale creata speeialmente per sopperire alle spese deI culto; sibbene .e un onere reale della comunita di Biasca, trapassato nel gOdl-

504 A. Staatsrechtliche Entscheidllllgen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. mento della Chiesa, risp. di tal uni benefieiati di Biasca, eosi eome avrebbe potuto in lorD trasferirsi qualsiasi altro diritto di proprieta. Si pu<'> essere tenuli a pagare una deeima, ne piu ne meno ehe si puo essere tenuti a pagare un livello; la deeima non avendo per se ca rattere menomamente retigioso. « D'altra parte nessuna disposizione di diritto pubblieo, neppure quella saneita daU' art. 49 eit., pu<'> sopravvenire a distruggere d'un tratto UD diritto privato, epperö a dispensare aleun eomunista di Biasea dal eoneorrere a pagare la . deeima, ehe eostituisee appunto da seeoli nei benefieiati di Biasea un tale diritto a earieo dei eomune ..• , perehe eiö verrebbe aItresi a saneire il prineipio ehe un obbligo validamente assunto da una generazione puö essere *rinnegato da quella ehe segue, di guisa ehe qualunque eonfessione 0 eorporazione religiosa si troverebbe nell' assoluta impossibiIita di procedere a eonvenzioni 0 eontrattazioni di qualsiasi natura. » II governo tieinese fa infine rimareare ehe moIti fra i membri deU' Assoeiazione rieorrente non avrebbero giustificato la loro pretesa ad essere esonerati da ogni spesa di culto in forma eerta, regolare e suffieiente, - ehe altri intervengono tuttora - eome per 10 passato - al euIto eattolieo 0, se non essi, le loro donne, e feeero battezzare anehe dopo le loro proteste i propri figli dal parroeo eattolieo e da lui aeeompagnare i lorD morti al sepolero, - e ehe al fianeo deI § 6 delI 'art. 49 stanno nella eostituzione federale alLri articoli deI pari saeri ed inviolabili, i quali assieurano la eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, il libero esereizio di tutti i diritti civili riconosciuti dalle costituzioni federali e cantonali, tra eui prineipalmente quello della pro, prieta, 6 ehe l' esecuzione della disposizione statutaria in parola non pUD ne deve avvenire violandone altre, ma piuttosto conciliandole eon lei in giusta ed equa misura. G. In presenza delle nuove argomentazioni di merito allegate dal governo convenuto, ehe non erano peraneo state aecennate ne svolte durante il dibattito fra le parti in-sede II. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 76. 50s cantonale, il giudiee delegato all' istrnzione della causa comunieö la memoria responsiva ai rieorrenti perehe l'avessero a fare ogaetto di quelle osservazioni di repliea ehe credessero deI ~aso. I rieorrenti vi ossequiarono difatti con loro atto dei 28 luglio 1888, DeI quale si studiarono sopralutto di mettere in sodo, da una parte, ehe tali argomentazioni di mero diritto privato non avevano a ehe fare nella presente eontestazione esclusivamente di diritto pubblieo e, d'altra parte, ehe non erano dei r~sto ne in .faUo ne i~ diritto giustifieate. Non avendo per6 es SI addotta lD. prOpOSI~? nessuna ragione ne cireostanza al!a qua.l,e non SI fosse gla faUo prima allusione e non fosse qumdl gla not~ aIl~ eontroparte! iI giudiee istruttore non credelt.e ne~essarIo n~ o~portuno dl rar luogo ad ulteriore seambIO dI osservaz~om fra det~e parti e consegn6 senz' altro l'inearto .aHa pres:~enza deI trIbunale per la fissazione deI giorno dl sua deClsIOne. Premessi in fatto ed in diritto i seguenti ragionamenti : 1.0 Il eonto preventivo deI eomune ?i Biasea per l'es~r­ eizio 1887 enulleia aHa XXa categorIa, sotto la rubrlCa « culto }}, le seguen ti spese : 1 ° onorario dei sagristani. Fr. 243 - 20 deeima al sig, cappellano » 562 12 30 simile al sigr prevosto . . . . . »604 80 40 » »canonieo-coadiutore » 437 33 ))0 ai parr.oei per i soliti uffiei • . . »52 - 6u per Ie ulive . . . . • . . . . . . » 20 - . Forti deI disposto deI 6° eapoverso delI'art. 40 della coshtuzione federale ehe statuisee «nessuno essere tenuto a pagare aggravi iI~posti a causa propria ~ partieolare dell'esereizio deI eulto di uu' assoeiazlOne rehglOsa aHa quale no~ appartiene,» ed appoggiandosi al fatto. ehe ,i si~goli membn dell' « assoeiazione protettrice della hberta dl eredenza e di coseienza» hanno diehiarato per iscritto e eon la propria firma al muuieipio di Biasea di ~on appartenere ~ll.a Chiesa eattoliea-apostolica-romana 0 flSp. dl esserne USCltl, _ i signori Celestino Seiaron.i e Pietr? Maggini domandano eon rieorso di diritto pubbheo al trIbunale federale ehe, XIV _ 1888 33

WB A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. annullando le eontrarie deeisioni dei governo e dei Gran Consiglio deI eantone Tieino, riconosca doversi esonerare i membri tutti della prefata assoeiazione dal/' obbligo di partieipare al pagamento delle spese budgetarie di eulto surriferite. 11 governo tieinese non eontesta in massima ehe le spese in diseorso riguardino partieolarmente l'esereizio deI eulto eattoIieo e neppure ehe i membri deli' assoeiazione protettriee della liberta di eredenza e di eoseienza abbiano diehia- 1'ato di non far parte della ehiesa cattolica-apostoliea-romana. ma ritiene nondimeno l'avanzato rieo1'so inattendibiJe, e cio sulla seo1'ta di due prineipali eeecezioni, d'o1'dine l'una e l'alt1'a di merito. Quella d'ordine consiste a dire ehe la domanda dei 1'ieorrenti non e ricevibile, pereM non presentata da singoli individui, ma per eonto di una eollettivita di persone, di un corpo mora/e, ehe non pua invocare il benefieio garantito delI' artieolo 49 della costituzione federale , ne rivendieare per se le ilIazioni derivanti dal prineipio quivi proclamato. Quella di merito intende a far dichiarare ehe la pretesa dei rieorrenti non poträ essere aeeolta, se non allora ehe sia avvenuta, in conformita delle vigenti leggi eantonali (art. f02 e relativi dei regolamento eseeutivo della legge 28 gennaio 1886 sulla liberta della Chiesa eattoliea), una liquidazione generale dei Dm'e ed Avere fra la parrocchia ed il comune di Biasca che detiene tuttora in 5ue mani considerevoli somme e beni di spettanza della Chiesa cattolica e di cause pie a lei inerenti, perehe allora soltanto sara dato di verificare se i relativi proventi bastino per sopperire alle spese dei culto, 0 se vi oecorra un supplemento, il quale in tal caso dovra infatti essere fornito dai soli cattolici romani. E l'una e l'alt1'a eceezione sono pera destituite di fon damento. Q. Quanto aHa prima, bastera osservare che tutta la relativa argomentazione delle autorita eantonali poggia sopra una inesatta relazione dei faUi. Tanto nel loro prima gravame deI fO giugno f887 al Consiglio di Stato, ehe fu l'atto primordiale della presente causa, quanta nel suceessivo al Gran Consiglio e nelI' attuale a questa Corte, Sciaroni e Mag- H. Glaubens- und Gewissensfreiheit. steuern zu Kultuszwecken. N° 76. 507 gini hanno invero dichiarato sempre esplieitamente· ehe agivano eosi in loro proprio nome eome in quello dei singoli individui costituenti l'associazione in paro/a. Sia nell'una ehe nell'alt1'a qualita essi avevano ed hanno dunque indubbiamente diritto a pretendere che la istanza da loro formolata venga presa in considerazione, perche sia nell'una ehe nell'altra essi apparivano ed appajono come persone fisiche, come singoli cittadini individualmente ricorrenti, nel senso appunto della giurisprudenza federale (v. le sentenze 2 aprile e 8 ottobre 1887 dei tribunale federale nelle cause de Stop-' pani e Ci,Delmue e Cons i , Racc. off. XIII. p. f 13 ss., 363 ss.) Ne vale il richiamare a tale proposito i preeedenti gilldizi di quesla Corte nelle cause Aegerithal eWeder (Race. off. IV, p. 536 S., IX, p. 4f6) per inferirne la incapacita dell'associazione rappresentata da Sciaroni e Maggini ad invocare la garanzia sancila dall'articolo 49 § 6 eiL, coneiossiache mentre in quello si trattava di una Cassa di risparmio costituita da una soeieta anonima e risp. di un Comune (Dispoldsdau), eppero di vere eorporazioni con sostanza e pe1'sonalita giuridica propria, colIettiva, distinta, nel easo conereto si tratti invece di una libera e spontanea riunione di singole persone, senza patrimonio comune, all'unico scopo (art. 2 degli statuti) di ottenere l'esonero, non della riunione nel suo tutto, ma di ciascun suo membro dal pagamento di aggravi imposti per l'esercizio dei culto eattolieo. La s01levata eccezione preliminare non potrebbe togliere dunque in ogni modo ehe il tribunale federale esamini il merito dell'avanzato ricorso. Parimente non vale ad impedire ne a ritardare siffatta disamina l'accenno aHa vera 0 pretesa irregolarita dei modo eon eui alcuni dei dissidenti biaschesi avrebbero formolato la loro istanza di esonero da ogni spesa di culto, co me pure al fatto che altri, 0 le loro donne, continuerebbero, - malgrado 1a dichiarazione di abbandono della Chiesa cattolieaapostolica-romana, - a frequentarne il culto. OltrecM diffatti la prima di queste obbiezioni non pua eerto riferirsi ai ricorrenti membri dell'associazione protettrice in discorso, attesoche dal tenore della loro petizione 31 maggio f887 (lett. A

I ii08 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. dei fatti) al munieipio di Biasea risulti ehe la diehiarazione loro di useita dalla Chiesa cattoliea 0 di non appartenenza alla medesima fu data in modo perfettamente eonforme alle relative esigenze della pratica federale, - nulla osta in verita a che l'autorita eompetente ammetta al richiesto esonero solamente quelle persone ehe avranno faHo la rispettiva dichiarazione neUa forma di cui dianzi. Va d'altra parte senza dirlo, eome fu gia rilevato deI reslo nella sentenza 20 settembre t884 deI tribunale federale neUa causa Bon- . böte e Compi (Race. off. X, p. 324 cons. 3°), che tale diehiarazione di useita dal gremho di detta Chiesa deve avere per effetto di togliere a chi l'abbia fatta ogni ulteriore diritto attivo 0 passiva di voto nelle assemblee delle parrocehie costituenti la Chiesa stessa, cost come quello di ulteriore participazione al mlto di questa. 3° La eecezione di merito deI governo ticinese soJleva una quistione di diritto civile ehe non puo essere dibaLtuta ne decisa in una contestazione di mero diritto pubblico e non puo servire in ogni caso di valido argomento a proeraslinare indefinitamente I'attuazione di un disposto costituzionale che sanziona una garanzia dei cittadini. E 10 puo tanto meno, in quanta riposa essenzialmente su una supposizione non avvalorata sin qui da nessuna prova, sulla supposizione eioe ehe le poste budgetarie piu sopra esposte a favore dei ministri e degli inservienti deI culto cattolico-romano nel comune di Biasea costituirebbero non una pubblica prestazione a scopi e per bisogni di culto, come assevera il municipio di quel Comune, ma il corrispettivo di un debito contratto da quest'ultimo a titolo privato. Il compito di giudicare intorno ad eventuali pretese di diritto privato, se mai iI Consiglio parroeehiale di Biasca intendesse di muovere causa in argomento a quel comune, spetta piuttosto, co me riconosce 10 stesso governo ticinese, ai competenti tribunali civili. Per Ia definizione inveee deUa il Comune, - essere pacifico in atti ehe gli aggravi dei causa dipendente dall'attuale ricorso di diritto pubblieo importa solo che si constati, - senza che deI resto ne venga pregiudizio di sorta ai titolari di eventuali diritti privati verso H. Glaubens· und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 76. 509 quali i ricorrenti i.ntendono di esse re esone~ati, s.e~bene inseritti nel preventlvo generale delle spese dl ammmlstrazione deI comune di Biasca e riseossi al mezzo di un'unica taglia, giusta il deereto 7 dicembre 1886 dei governo tieinese basato sulla legge 7 dieembre t86!, sono indubbiamente imposti a causa propria e particoIare d~ll'~sercizio. dei cu.lto di un' associazione religiosa aHa quale I rIeorrentI stessl 0 non hanno mai appartenuto 0 non appartengono piu. Il tribunale federale ha invero eostantemente interpretato l'articola 49 § 6 della costituzione federale nel senso: non potersi obbligare al pagamento di d ebiti stati contratti . da u~ C?mu?~ per l' esercizio dei CllltO di una data con~esslOne I cittadllll ehe dichiarino di abbandonare la confesSIOne stessa 0 ehe, non avendovi apparLenuto, siano venuti a fissarsi in delto Comune posteriormente all 'assunzione di tali debit.i (v. la sentenza t1 maggio t888 nella causa Pittard e cons', Racc. off. XIV, p. t63 cons. 2°). Ricorrono quindi manifes~am~nte gli estremi deI prescritto all'articolo 49 § 6 della costltuzlOne federale su cui poggia iI ricorso, e quest'uItimo dev'es~~re accolto senz' altl'O in conformita dei resto della esphClta riserva gHl formo{ata nella sentenza 8 ottobre t887 di questo tribunale federale nella preeedente causa di diritto pubblieo promossa in merito all'esonero dai ripetuti aggravi dai signori Delmue e consorti municipali di Biasea eontro 10 stesso governo deI cantone Ticino (Raec. off. XIII, p. 375). Per tutti questi motivi, il tribunale federale pl'oDuncia: II rieorso e fondato: conseguentemente le decisioni contrarie dell'8 giugoo, dell'8 agosto ? ~el 2~ novembre 1,887 deI Municipio di Biasea, dei Conslgho dl Stato. e del.G.r~n Consiglio dei cantone Tieino sono an~ullate ed II mUlllClplo di Biasca e diehiarato in obbligo dl dedurre dalla quota d'imposta eomunale i~combente ~er il. t.887 ai rieor~enti queUa tangente parte dl spese per I eserCIZIO dei eulto cattolico-romano ehe Ii risguarda.

BGE 14 I 495 — Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 01.01.1888 BGE 14 I 495 — Swissrulings