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Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 10.04.1885 BGE 11 I 180

10 aprile 1885·Italiano·CH·federale (DTF via Uni Berna) Parte I·PDF·1,189 parole·~6 min·2

Testo integrale

180 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 1ft, nid)t im ~tanbe wäre), fonbern eg war bteg au~iÜ)nenlid) @;ad)e beg ltd~eHenben ~trafgertd)te{t ;tlemnad} ~at baß 5Bunbe~gerid)t etfannt: ;tlie ~ltß{iefetltng beß ~riebrid} ~:~tiftian Eub\tlig storneHug stune! llon mürnberg an ba~ fönigHd} ha1}erijd)e Eanbgerid)t in mürnberg wirb hewmtgt. 2. Vertrag mit Italien. - Traite avec l'lfalie. 29. Sentenza del 10 aprile 1885 nella cattsa Migliavacca. A. Con sentenza 13 marzo 1884, il Tribunale correziouale di Vigevano dichiarava il Carlo fu Pompeo l\'ligliavacca convinto: 10 « di tentata eSlorsione, a sensi degli articoli 60i , 96 e 98 » eod. pen., per avere nell'agosto 1882 in Cassolnovo ten- » talG di estorcere ad Albertario Bartolomeo la somma di » L. 70, che poscia limitö a L. 30, colla minaccia di farlo ) condannare alla recillsione, intentandogli un processo per » soltrazione di effetti seqllestrati ed a lui per la custodia affi- » dati, non essendo riuscito ne1l0 scopo prefissosi per circo- » stanze fortuite ed incli pendenti dalla Slla volonta ; 2° « di calunnia, a sensi degli articoli 373, 678, n° 1, cod. » pen., peravere ... concertala, redatta e presentata iI 30 » agosto 1883 aHa Pretura di Gravellona, col disegno di nuo- » cere ad Albertario Bartolomeo,. una qllerela in cui gli si » imputava di ave re il 2-1 ottobre 1874 sottratto due maiali » ed aItri effeUi pignorati ad A. Locatelli, mentre 10 sapeva » innocente di quel reato ; 8° « di calunnia, a sensi degli articoli 375, 376, ib., per » avere il 28 agosto 1883 presentato aHa Pretllra di Vig'3vano }) um denuncia contro i conjugi B., commercianti nella stessa » citta, contenente l'imputazione di frode in commercio con Auslieferung. N° 29. 181 }) falso peso, eolJa scienza di nuocere ai medesimi, che agi- » vano contro di Jui come creditori di 1. 18 circa, . » coll'aggravante della recidiva per tutti e t.re L·reatl )), . e 10 eondannava aHa pena deI carcere per anmquattro e meSI nove. • B. Saputosi dal governo italiano che il Migliavacca si era rifugiato a Ginevra dapprima e poscia a ~ugan.o: ne otteneva in quest'ultima citta - per consenso deli autonta fede~ale l'arrestazione, e ne faceva domandare da!la sua LegazlOne a Berna l'estradizione per tutti e tre i reati di cui sopra, offerendo al riguardo della calttnnia, non prevista nel trattato svizzero-italiano deI 1868, la reciprocita di trattamento e promettendo, in caso di r~fiuto: ehe .un at~o di grazia es~nte­ rebbe il eondannato dall obbhgo dl subire Ja parte dl sua pena corrispondente al delitto stesso di calunnia. C. Opponeva pera .alla comunic~tagli istanza il ~etenut~ Migliavacca, per Ja ragIOne che {( ne ~a .ten~at~ estorsIOne,ne )} la calunnia non figurano punto fra I tltoh dl realo contem- » pJati dall'art. 2° dell'invocata convenzione internazionale » dei 22 Iuglio 1868 », ed il Consiglio federale sottome~teva di conseguenza, giusta l'art. 58 della Ie?ge ~ulla, orgamz~a­ zione giudiziaria federal~, l:inc~rto. d~gh ~ttl .all. apprezzIazione di questa Corte. Rlferlvasl pOl CIrca I asslmllazlOne d~l delitto tentato a quello consnmato al suo precedente OfticIO deI 1883 risguardante la causa Montanari (Race. off. VII, pag. 83) ed osservava da ultimo, quanta a~ deJitto d~ calunni~, non essers i da Iui giudicato opportuno dl entrare m matena sulla proposta reciprocila, ma preferito di riserv~re Ia eventuale estensione della estradizione a questo dehtto per una ulteriore riforma deI trattato in discorso. Premessi in ratto ed in diritto i segttenti ragionamenli : f 0 Giusta I'articolo 58 della legge 27 giugno -1874 sulla organizzazione federale, il Tribunale federale giudica sull~' domande di estradizione avanzate in virtu dei relativi trattatl vigenti, in qttanlo ne sia conteslata l'applicabilit~. 11 d.eten.~t? Migliavacca avendo impugnato in concreto caso I apphcabllIta

182 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. deI trattato svizzero-italiano tllttora in vigore dei 22 luglio 1868, in forza deI quale la R. Legazione italiana ha ehiesto Ia di Illi estradizione, il Tribunale federale e qlliodi ehiamato ad esaminare se siano 0 non siano attendibili le eecezioni eontro la medesima sollfvate. 2° Obbietta innaozitutto il rieol'rente ehe la sua estradizione non puo venire eonsentita pereio ehe risguarda il reato di calunnia ascrittogli dalla invoeata sentenza di eondanoa, attesoehe 10 stesso non appartenga per nessun verso aHa eategoria di quelli tassativamente enumerati nella convenzione di cui si tratta. E da questo punto di vista ]a fondatezza della sua opposizione non puo certo revocarsi in dubbio, avvegnaehe iI trattato non induca obbligo di estradizione fuorche per i crimini e deHtti nell'art. 2° definiti. 3. Pretende poscia il Migliavacca ehe « per quanta si ]egga }) rart. 2° deI trattato 221uglio 1808 non si riscontra esservi il }) tito10 deI reato di tentata estorsione, pel quale venne parimenti }) eondannato. » Ma l'argomento non regge, perehe, se nelle disposizioni deI trattato in parola non e fatta nessuna es plieita allusione ai tentativi di crimini 0 deHtti, eia dipende daI riflesso ehe la ql1alificazione di un reato abbraccia, oltre il consumato, anche il « teotato » soltanto (sentenza deIl'8 gennaio 1880 nella causa Keller a pag. 209, vol. VI della Raccolta offieiale). Risulta inoltre dalla dichiarazione fatta daI Consiglio federale, ehe I'estradizione fu - per costante e vicendevole pratica - ognora consentita anche pei tentativi di crimini 0 delitti. (V. Ia sentenza 11 marzo 1882), neUa causa Montanari, RaccoIta offieiale, VII, p. 83. 4° Rimarrebbe infine ad esaminare se Je parole adoperate sotto il numero 7 deIl'art. 2° dei trattato svizzero-italiano per indieare il reato in querela della « estorsione mediante violenza » mirino per avventura, nella intenzione degli Stati contraenti, arestriogere I'applicabilitil. di esso trattato ad una 'speeie soltanto di estorsioni, ovverosia a distinguere tra quelle commesse (0 tentale mediante Ia violenza propriamente detta e quelle rispelto alle quali ci fu solo il concorso della minaeeia e neI cui novero entrerebbe appunto l'azione delit- Auslieferung. N° 29. 183 tuosa ehe vaIse al Migliavacea una parte della pena inflittagli dal Tribunale di Vigevano. Senonehe, lasciato anehe stare iI riflesso ehe il rieorrente non ha fatto a tale quistione aleun cenno, il raffronto delle eitate parole con le corrispondenti discipline deI eodice penale italiano, - le quali servirono, siccome appare dagli atti relativi ai negoziati fra i plenipotenziari dei due governi, di base e guida aHa enumerazione e indieazione delle infrazioni alle Ieggi penali suscettive di estradizione e ehe attribuiseono a tutte indistintamente le estorsioni iI ca rattere di « violenti }) (Capo II, Sezione 1'. « Delle grassazioni, estorsioni violenti e rapine », articoli 097 a 604) addimostra ehe, nella intenzione degli Stati contraenti e come, deI resto, in tutte le altre convenzioni stipuJate al riguardo dalla Confederazione Svizzera, I'onere della estradizione e sanzionato per quaIsivoglia sorta di estorsione in generale. Conseguentemenle il Tribunale federale pronuncia: I. La estradizione di Carlo fu Pompeo MigJiavaeca e aecordata aila R. Legazione deI governo itaJiano, per cia ehe risguarda iI reato di tentata estorsione, in conformita. deli' art. 2°, n° 7. deI trattato svizzero-italiano 22 luglio 1868. II. No e accordata invece per il delitto di calunnia. rispetto al quale iI R. Governo itaJiano e, giusta rart, 3 deI trattato medesimo, in obligo di ottemperare aHa dichiarazione 11 novembre 1884 della sua Legazione a Berna.

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