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Tribunale federale (DTF via Uni Berna) Parte I 01.01.1875 BGE 1 I 273

1 gennaio 1875·Italiano·CH·federale (DTF via Uni Berna) Parte I·PDF·1,568 parole·~8 min·4

Testo integrale

XIII. Compet8liz der BundeslJehrerden. No 69. 2i3 69 .. Sentenza 10 febbrajo 1875 nella cau.sa Pedrini e Forni. E chiamata la causa dei sig. ri sacerdoti Vineenzo Pedrini di Giornieo e Lorenzo Forni di Personico. eantone deI Tieino, in punto a rieorso per titolo di viola ta costituzione. A. Il saeerdote Vincenzo Pedrini di Giornico si rivolgeva, eon Bua memoria 14 novembre 1874, aHa municipalita di Giornico, domandando di essere inseritto nei eataloghi comunaH. cantonali e federali per le eventuali votazioni, invocando a tal uopo l'art. 49 della eostituzione federale e I'art. 2 delle disposizioni transitorie aHa medesima ; B. La municipalita di Giornico chiese istruzioni in proposito al Governo ticinese, e questi respingeva eon risoluzione 5/9 dicembre 1874 l'istanza stessa deI saeerdote Pedrini. Il Governo ticinese motivava tale rejezione nei seguenti termini : I! Nessuna disposizione della r,ostituzione federale ha » finora abrogato le disposizioni deHa costituzione eantonale » deI 1"855, in quanLo riguarda la esclusione degli ecelesiaj) stiei dal diritto di voto; e per il easo in cui future leggi ]I federali dovessero saneire altri principj, il Governo tiei- }) nese si riserva di prendere le occorrenti mi sure esecu- » torie, uniformi per tutto il cantone. Quanto al resto, esso » Governo Ca richiamo all'art. 74 delta eostituzione fede- » rale »; .C. Contro questo decreto governativo deI 5/9 dieembre il ricorrente Pedrini porto querela al Consiglio federale~ con sua memoria 17 dicembre u. s., neUa quale espose : 1. A tenore deH'art. 49 al. 4 « l'esercizio dei diritti ci- '( vili e politici non puo essere limitato da veruna prescri- }) zione 0 condizione di natura ecclesiastica 0 religiosa. » Doversi dire ehe la liberta di fede· e di coscienza e abolita. se per la sola causa di opinioni religiose 0 della professione ecelesiastiea, un cittadino puo e dev'essere eseluso dal diritto di voto. 2. Anche nell'art. 43 della costituzione federale non essere 18

271. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. gli ecclesiastiei come taU eecettuati, e poter essi quindi, come tutti i domiciliati, pretendere i1 diritto di voto. 3. Essere - in conformita dell'art. 2 deUe disposizioni transitorie aHa costituzione federale - gli art. 49 e 43 divenuti immediatamente eseeutorj, imperoccbe le disposizioni riferentesi al diritto di voto non suppongono, ne prevedono l'emanazione di alcuna legge federale particolare. 4. L'art. 74 delta costituzione federale riferirsi unicam~nte ad elezioni e votazioni federali. Per taU motivi il ricorrente eoneludeva domandando: « fossero dichiarati ineompatibili coUa eostituzione federale D e quindi abrogati quei dispositivi deUa costituzione tieinese » deU'anno 1855 e delle leggi relative escludenti gli eccle- D siastici dall'esereizio deI diritto di elettori ed eleggibili » alle cariche eostitllzionali e dalle relative votazioni eomü- » naH, eantonali e federali » ; D. Gon memoria 21 dieembre p. p. ricorreva anche il curato di Personico, Lorenzo Forni, contro il decreto 5 dicembre u. s. deI Governo ticinese, trovandosene egli' aggravato neUa sua qualiHl di ecclesiastico. La sua domanda concorda neH' essenziale eon queUa di Vineenzo Pedrini. A motivare la stessa egli fa pero anehe richiamo agli art. 4, 31 e 33 della Costituzione federale ed all'arl. 2 delle disposizioni transitorie ; E. II Governo tieinese propone la rejezione deI rieorso. L'art. 43 della Costituzione federale, dice egli, si riferis.ce unieamente ai domieiliati, e l'art. 49 tratta solo delta Iiberta di fede e di eoscienza e deve garantire dagli attacchi della chiesa e delle eonfessioni. Uart. 8 della nu ova Gostituzione federale ha gia ottenuto una ferma e sieura interpretazione sotto l'impero della vecchia Costituzione federale ; gli art. 3'1 e 33 non appartengono a questa sede di giudizio, e non toccano aUa maleria in questione. La legge federale sul diritto di voto dei cittadini svizzeri, seeondo la quale gli eeclesiastiei non possono eertamente venir esclusi dal diritto di voto, non e peraneo entrata in vigore ; XIII. Competenz der Bundesbehrerden. No 69. 275 F. n Consiglio federale, uniformandosi alla risoluzione 16 ottobre p. p. delle Camere federali, trasmise questi ricorsi per la relativa evasione, al Tribunale federale, motivando la trasmissione eolle ragioni seguenti: A tenore della eiff. 5lett. b deU'art. 59 della legge sulla organizzazione giudiziaria federale, dovrebbero i conflitti eonfessionali riferentisi all'ar1. 49 della tostituzione federale venir risolti dal Gonsiglio federale, e nel caso concreto si tratterebbe infatti deI 4° alinea di detto articolo . .Ma in fondo pero, in ultima analisi, si tratta qui ben piu dell'art. 66 ehe non dell'art. 49 della costituzione federale ; si tratta cioe della questione a vedere, se, fin tanto ehe non e ancora entrata in vigore la legge federale da questo artieolo prevista, gli eeclesiastiei possano, 0 menü, venir esclusi dal diritto di voto in virtu di una legge cantonale. Trattarsi qui adunque spectalmente dell'art. 2 delle disposizioni transilorie, combinato cogli art. 66 e 49. Trasmettendo i sopradetti rieorsi al Tribunale federale, pare ehe il Consiglio federale sia partito dall'idea, ehe l'esclusione degli ecclesiastici dal diritto di voto si trovi in cosi aperta eontraddizione eoll'art. 49 della costituzione federale; da non potervi piu essere dubbio se non circa la questione a vedere, se le discordanti ed opposte disposizioni delle legislazioni cantonali siano gia eoU'aceettazione delta costituzione federale state abrogate, oppure soltanto eoUa emanazione della Iegge prevista daU'art. 66 della costituzione federale, Ia quallegge deve fissare i limiti entro i quali un cittadino svizzero puo essere privato de' suoi diritti politiei. Tale idea dimoströ pure il Consiglio federale nel suo messaggio all' Assemblea federale circa la legge federale sul diritto di voto dei eittadini svizzeri. Posto ehe tale idea fosse giusta, e ehe non si tratti nel eoncreto easo di emettere una deeisione circa iI contenuto materiale dell'art. 49, ma sibbene unicamente della questione a vedere, se tale articolo sia gUt presentemente entrato in vigore, la competenza dei Tribunale federale appare in aUora indubbiamente siccome fondata e eerta; eiö ehe fu gUt deI resto ampliamente dimostrato nell'odierno

276 I. Abschnitt. Bundesverfassung. giudizio circa il ricorso dei cons. naz. von Mentlen, Gatti e Magatti. . . 2. Certo che, Se qui si dovesse unicamente la genesl dell'art. 49 considerare, vi potrebbe essere dubbio sul punto a vedere J se 10 stesso abbia 0 meno la portata che a lui conferirono J neUa loro memoria al Consiglio federale , i ricorrenti. Ma se si consideri invece J da una parte, il testo letterale dei 40 lemma di quest'articolo ehe suona: (L'esereizio dei diritti civili 0 politici non puo essere limitato da veruna prescrizione 0 condizione di natum ecclesiastica 0 religiosa », - e. d'altra parte, se si eonsideri l'interpretazione costante ehe s' ebbe questo articolo dalle Camere federali e durante la sua diseussione e fissazione, e anche ultimamente in oecasione della legge sul diritto di voto dei cittadini svizzeri in materia politica, - cessa bentosto ogni dubbio, ed e giuoeoforza ammettere ehe l'esclusione degli eeclesiastici dal diritto di voto e assolutamente incompatibile coll'art. 49. Seriamente parlando, non PUIl dunque essere tratta in contestazione se non Ja questione a vedere, se per l'entrata in vigore di questo dispositivo della Costituzione necessiti 0 meno I'emanazione di una legge federale. Appare quindi decisamente fondata la competenza dei Tribunale federale a decidere sui presenti ricorsi. 3. Siccome l'art. 2 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale ordina che quelle disposizioni delle leggi e costituzioni eantonali le quali sono in contraddizione eon artieoli della nuova Costituzione federale devono considerarsi come fuori di vigore ed ab rogate coll'accettazione della Costituzione medesima, pureM neglfarticoli stessi non sia prevista la emanazione di una apposita legge federale , - eosi la decisione della presente questione dipende unicamente da eiö, se eioe, come sostiene il Governo ticinese basandosi all'art. 66 della Costituzione federale , 1a fissazione, ovvero sia, rispettivamente, l'abrogazione dei motivi d'esclnsione dal diritto di voto in materia politiea contenuti neUe legislazioni cantonali, sia 0 no riservata ad una legge federale. Questa qui- XIII. Competenz der Bundesbehrerden. No 69. 2i7 stione va risolta nell'ultimo senso, eioe nel sen so negativo, imperoccM gli e chiaro ed evidente, ehe la legge federale prevista daU'art. 66, e avente per iscopo di fissare i limiti entro i quali un cittadino svizzero puo essere privato de suoi diritti politici, non abbraccia, ne puö abbraeciare quei timiti, rispettivamente quei motivi d' esclusione, ehe sono gia aboliti in virtu d'altri articoli delta Costituzione federale, essendo quest' ultimi, pel fatto dell'aecettazione della Costituzione federale , gia entrati in vigore e non potendosi ammettere una eontraddizione fra l'art. 66 delta Costituzione federale e l'art. 2 delle disposizioni transitorie. 4. Se e fin dove gli altri dispositivi della Costitnzione, iDVocati dai ricorrenti, in quanta la loro interpretazione appartiene al Tribunale federale , abbiano qui alcun riscontro od applieazione, non e questione che meriti e necessiti di essere ora piu ampJamente ventilata e discussa, dal momento ehe si e riconosciuta giusta e fondata la querela in base agti art. 1.9 della Costituzione e 2 delle disposizioni transitorie deHa medesima. Tanto meno puö dirsi esservi bastevole occasione e fondamento a trattare e decidere in questa sede di giudizio la quistione a vedere, se e fin dove competa agli ecclesiastici, in base ai dispositivi della Costituzione feder ale , il diritto di elettori non solo, ma quello eziandio di eleggibilili~ dal momento che i ricorrenti non trovansi ancora nelle condizioni di faUo per le quali possano insinuare analoga querela 0 diruanda; Per tali motivi, Il Tribunale federale HA GIUDICATO E GmmCA: 1. Il ricorso e fondato, ed e quindi tennto i1 Govemo ticinese ad inscrivere i ricorrenti nei eataloghi civici dei rispettivi Comuni.

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