Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_695/2024
Sentenza del 20 dicembre 2024
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Parrino, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Atupri Assicurazione della salute,
Zieglerstrasse 29, 3001 Berna,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro le malattie (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 ottobre 2024 (36.2024.29).
Visto:
la sentenza del 28 ottobre 2024 con cui il giudice delegato del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha statuito sul ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione di Atupri Assicurazione della salute, Berna, del 14 giugno 2024 in materia di assicurazione sociale contro le malattie,
la busta inoltrata al Tribunale federale da A.________ il 5 dicembre 2024 (timbro postale) con all'interno la sentenza cantonale e alcuni altri documenti,
considerando:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 150 IV 103 consid. 1 e 148 V 265 consid. 1.1 con riferimenti),
che per l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 147 V 35 consid. 4.2),
che A.________ omette qualsivoglia memoriale di ricorso, limitandosi a trasmettere al Tribunale federale la sentenza del 28 ottobre 2024 - peraltro senza la pagina 17 contenente i dispositivi n. 1 e 2 - una raccomandata datata 23 ottobre 2024 all'attenzione del Tribunale cantonale, come pure altri scritti relativi a invii postali,
che la ricorrente tralascia qualsivoglia conclusione, motivazione, censura e spiegazione di ogni sorta, di modo che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile nel senso dell' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF , e, pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata, deve essere dichiarato inammissibile,
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 20 dicembre 2024
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi