Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_680/2025
Sentenza del 28 maggio 2026
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Viscione, Presidente,
Maillard, Métral,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), viale Officina 6, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assistenza sociale,
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 20 ottobre 2025 (42.2025.30).
Fatti
A.
Con decisione del 10 ottobre 2024, confermata su reclamo il 26 maggio 2025, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI) ha rifiutato il rinnovo delle prestazioni assistenziali postulato da A.________ (nato nel 1996) a partire dal 1° ottobre 2024, poiché egli non aveva ottemperato all'ingiunzione (pena il rifiuto di ulteriori prestazioni assistenziali) di chiudere la propria attività - precaria - in qualità di indipendente e richiedere le indennità straordinarie di disoccupazione.
B.
Con sentenza del 20 ottobre 2025, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'assistito contro la predetta decisione su reclamo.
C.
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico contro tale sentenza, chiedendone la riforma affinché gli siano riconosciute le prestazioni assistenziali a partire da ottobre 2025. In subordine chiede il rinvio degli atti all'USSI per nuova decisione nel senso dei considerandi.
La relativa richiesta di assistenza giudiziaria è stata respinta con decreto del 27 aprile 2026.
Diritto
1.
1.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, considera in via di principio solo gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF), salvo in caso di violazioni manifeste del diritto, rilevate d'ufficio (DTF 149 II 337 consid. 2.2). La parte ricorrente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 I 99 consid. 1.7.1). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali, che dev'essere motivata in modo circostanziato ed esaustivo, pena l'inammissibilità (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 141 IV 317 consid. 5.4).
1.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se sono stati eseguiti violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ossia arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF), ciò che dev'essere dimostrato con una critica precisa e circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza della Corte cantonale, che ha confermato il diniego delle prestazioni assistenziali richieste dal ricorrente, sia lesiva del diritto federale.
3.
Il Tribunale cantonale ha già esposto i principi pertinenti in materia di assistenza sociale, per cui è sufficiente rinviarvi. Esso ha accertato che il ricorrente svolgesse, perlomeno dal 2021, un'attività a titolo indipendente quale traslocatore che non gli consentiva l'autonomia finanziaria, dovendo ricorrere all'assistenza sociale. L'USSI l'aveva già reso attento, nel mese di marzo 2024, ch'egli avrebbe dovuto chiudere l'attività con stralcio dall'AVS quale indipendente e domandare le indennità straordinarie di disoccupazione, qualora non si fosse reso autosufficiente entro il 30 settembre 2024. In caso contrario, non avrebbe più ricevuto alcuna prestazione. I giudici cantonali hanno quindi constatato che, in quel lasso di tempo (come del resto anche fino a maggio 2025), l'andamento dell'attività da indipendente del ricorrente non fosse migliorato. In simili condizioni, visto in particolare il carattere sussidiario dell'assistenza sociale rispetto alle assicurazioni sociali, l'ingiunzione dell'amministrazione era giustificata, così come proporzionale è stato il susseguente diniego delle prestazioni.
4.
4.1. Nel ricorso sono ridiscussi liberamente elementi fattuali, senza tuttavia neppure pretendere il carattere arbitrario degli accertamenti della Corte cantonale. Questi ultimi sono dunque vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF).
4.2. Il ricorrente non condivide l'operato dei primi giudici nemmeno in merito alla motivazione giuridica. Al riguardo, egli solleva diverse censure di natura costituzionale (in particolare, la violazione del principio della buona fede e del principio della proporzionalità), omettendo però di soddisfare il relativo onere di motivazione accresciuto, sicché anch'esse sfuggono ad un esame di merito. Per quanto concerne invece il principio della sussidiarietà, il ricorrente ne critica sostanzialmente l'applicazione rigida e automatica, che contraddirebbe gli obiettivi e lo scopo dell'assistenza sociale. Come tuttavia generalmente valido per l'insieme del ricorso, queste critiche si contrappongono inefficacemente a quanto già vagliato dai giudici cantonali. In merito è sufficiente rinviare ai rispettivi considerandi (cfr. consid. 2.9, 2.10 e 2.11 della sentenza impugnata; art. 109 cpv. 3 LTF), rilevando al contempo la loro conformità al diritto.
5.
Ne discende che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF, senza che siano richieste osservazioni. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Lucerna, 28 maggio 2026
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi