Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6G_1/2026
Sentenza del 27 aprile 2026
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Muschietti, Presidente,
Glassey, Lötscher, Giudice supplente,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
controparte.
Oggetto
Interpretazione (art. 129 LTF),
domanda d'interpretazione della sentenza del Tribunale federale svizzero 6B_306/2019 del 22 maggio 2019.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con sentenza 6B_306/2019 del 22 maggio 2019 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia penale presentato da B.________ contro la sentenza emanata il 29 gennaio 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP), per difetto di legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF.
2.
Con scritto del 18 marzo 2026 A.________, opponente nel procedimento di cui alla precitata sentenza, inoltra una domanda d'interpretazione giusta l'art. 129 LTF con cui chiede di precisare se e in quale misura la decisione emanata il 29 gennaio 2019 dalla CARP " possa ancora produrre effetti giuridici autonomi " alla luce degli accertamenti contenuti nella sentenza 6B_306/2019 del 22 maggio 2019. Formula una contestuale istanza volta alla sospensione degli effetti esecutivi della decisione della CARP così da evitare che, nelle more della procedura, sia utilizzata quale titolo esecutivo delle pretese di B.________, istanza ribadita con ulteriore scritto del 14 aprile 2026 corredato da atti comprovanti l'avvio di una procedura esecutiva da parte di B.________.
3.
Giusta l'art. 129 cpv. 1 LTF, se il dispositivo di una sentenza del Tribunale federale è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo, il Tribunale federale, su domanda scritta di una parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la sentenza.
Il rimedio dell'interpretazione è destinato in particolare a ovviare a una formulazione poco chiara, incompleta, ambigua o contraddittoria del dispositivo della sentenza emanata, come pure a una contraddizione tra i motivi della stessa e il dispositivo. I considerandi possono essere oggetto di una domanda d'interpretazione solo nella misura in cui sia impossibile determinare il senso del dispositivo senza l'ausilio dei motivi della decisione. Sono pertanto inammissibili le domande d'interpretazione volte a una modifica del contenuto delle sentenze, a un nuovo esame delle cause o a un riesame globale di sentenze passate in giudicato (ad esempio quanto alla loro conformità al diritto o alla loro pertinenza; sentenza 6F_17/2023 del 4 ottobre 2023 consid. 2.1 con rinvii).
4.
In concreto il dispositivo della sentenza del Tribunale federale 6B_306/2019 del 22 maggio 2019, che dichiara inammissibile il ricorso di B.________ e pone a carico di quest'ultimo le spese giudiziarie, è chiaro, completo, inequivocabile e non contraddittorio, e del resto l'istante non pretende il contrario. E nemmeno pretende sussistere una contraddizione tra le motivazioni e il dispositivo della sentenza. L'istante adduce un'incertezza " sulla portata delle motivazioni " della citata sentenza " sulla sorte della decisione cantonale ", evidenziando la diversa valutazione quanto alla veste di parte di B.________ nelle sedi cantonale e federale. Sennonché, l'interpretazione può vertere sul dispositivo e (eventualmente) le motivazioni di un'unica sentenza del Tribunale federale. Una contraddizione tra la motivazione della decisione (cantonale) impugnata con ricorso e quella della susseguente sentenza del Tribunale federale non può essere appianata con il rimedio dell'interpretazione giusta l'art. 129 cpv. 1 LTF (v. DTF 143 III 420 consid. 2.1 e 2.2). Con la sua domanda di interpretazione, l'istante tenta in realtà di rimettere in discussione la decisione cantonale che, a causa dell'inammissibilità dei ricorsi diretti contro la stessa (v. sentenze 6B_306/2019 del 22 maggio 2019 e 6B_304/2019 del 22 maggio 2019), è sfuggita a un esame da parte di questo Tribunale. Ciò che è però inammissibile nell'ambito del rimedio dell'interpretazione.
5.
Ne segue che la domanda d'interpretazione si rivela inammissibile.
L'evasione della domanda d'interpretazione rende priva di oggetto la contestuale istanza di sospensione degli effetti esecutivi della decisione cantonale.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'istante (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
La domanda d'interpretazione è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dell'istante.
3.
Comunicazione all'istante, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino, nonché per informazione al patrocinatore di B.________.
Losanna, 27 aprile 2026
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Muschietti
La Cancelliera: Ortolano Ribordy