Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_854/2024
Sentenza del 30 aprile 2026
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Muschietti, Presidente,
Wohlhauser, Lötscher, Giudice supplente,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Costantino Castelli,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Commisurazione della pena (truffa ai crediti COVID-19); espulsione,
ricorso contro la sentenza emanata il 17 settembre 2024 dalla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino (n. 17.2024.78+190+191).
Fatti
A.
Con sentenza del 16 giugno 2021, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.________ autore colpevole di ripetuta truffa e di ripetuta falsità in documenti in relazione a dei crediti COVID-19, di un importo complessivo di oltre un milione di franchi, richiesti e ottenuti per la ditta individuale dello stesso A.________ e per le società B.________ SA e C.________ SA, nonché di falsità in documenti in relazione a una fattura fittizia. Lo ha per contro prosciolto dalle imputazioni di tentato inganno nei confronti delle autorità e di contravvenzione alla legge sanitaria cantonale. A.________ è stato condannato alla pena detentiva di 3 anni e 4 mesi, a un risarcimento equivalente e al risarcimento danni dell'accusatrice privata. Nei suoi confronti è stata inoltre ordinata l'espulsione per la durata di 5 anni.
In parziale accoglimento dell'appello di A.________ e dell'appello incidentale del Ministero pubblico, con sentenza del 21 dicembre 2021 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha prosciolto A.________ dall'accusa di truffa in relazione ai crediti COVID-19 per la ditta individuale di A.________ e per la società B.________ SA nonché dall'imputazione di falsità in documenti in relazione alla fattura fittizia, ma lo ha riconosciuto colpevole di tentato inganno nei confronti delle autorità giusta l'art. 118 LStrI, e ha confermato le altre condanne pronunciate in primo grado. La CARP ha inflitto a A.________ la pena detentiva di 2 anni e 6 mesi, sospesa condizionalmente in ragione di 15 mesi per un periodo di prova di 2 anni, ma ha rinunciato a ordinare la sua espulsione dal territorio svizzero. Si è quindi pronunciata sul risarcimento equivalente e sul risarcimento danni dell'accusatrice privata.
B.
Accogliendo parzialmente il ricorso in materia penale inoltrato dal Ministero pubblico, con sentenza 6B_271/2022 dell'11 marzo 2024 (parzialmente pubblicata in DTF 150 IV 169) il Tribunale federale ha annullato il giudizio di appello e ha rinviato la causa alla CARP per nuova decisione sul reato di truffa in relazione all'ottenimento dei crediti COVID-19 per la ditta individuale di A.________ e per la società B.________ SA, sulla pena e sulla misura dell'espulsione.
C.
In seguito al rinvio pronunciato da questo Tribunale, procedendo nelle forme contumaciali, con sentenza del 17 settembre 2024, la CARP ha riconosciuto A.________ autore colpevole di truffa anche in relazione ai crediti COVID-19 ottenuti per la ditta individuale A.________ e per la società B.________ SA. In applicazione della pena, tenuto conto anche delle condanne passate in giudicato per i titoli di truffa, di ripetuta falsità in documenti e di tentato inganno nei confronti delle autorità, la CARP ha condannato A.________ alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferti e la pena anticipatamente espiata. Nei suoi confronti è stata inoltre ordinata l'espulsione dal territorio svizzero per la durata di 6 anni.
D.
Avverso questo giudizio, A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale. Protestate tasse, spese e ripetibili, postula, in via principale, una riduzione della pena detentiva a 3 anni al massimo, da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferti e la pena anticipatamente espiata, la sua sospensione condizionale parziale per un periodo di prova di 2 anni, dando atto che la pena da eseguire è già stata espiata, nonché l'annullamento della misura dell'espulsione. Subordinatamente chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa all'autorità precedente per nuova decisione sulla pena e sulla misura dell'espulsione.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'intero incarto cantonale.
Diritto
1.
Secondo il ricorrente, la commisurazione della sua pena si rivelerebbe arbitraria e contraddittoria. Rispetto alla pena pronunciata nella prima sentenza del 21 dicembre 2021 della CARP, l'aggravio di un anno della pena detentiva sarebbe insostenibile, non essendo suffragato da alcun nuovo valido elemento di ponderazione. Ritiene che la condanna afferente le ulteriori due imputazioni di truffa connesse ai crediti COVID-19 (per la ditta individuale A.________ e per la società B.________ SA) non giustificherebbe una sostanziale rivalutazione della pena, dal momento che i relativi elementi di ponderazione della colpa sarebbero stati già valutati e compresi in quella riferita alla ripetuta falsità in documenti, strettamente connessa ai crediti COVID-19, trattandosi praticamente delle medesime fattispecie. La CARP avrebbe tuttavia trascurato l'esame di questo aspetto, benché sollevato dalla difesa, violando in tal modo anche l'esigenza di motivazione di cui agli art. 81 CPP, 29 cpv. 2 Cost. e 6 CEDU e il diritto di essere sentito dell'insorgente. L'aumento della pena conseguente alla qualifica della condotta alla base dell'ottenimento dei crediti COVID-19 quale truffa e non solo quale falsità in documenti non " risponde[rebbe] ad alcun criterio sancito dall'art. 47 CP " e risulterebbe " assolutamente arbitrario ". Né l'entità del danno né il particolare contesto in cui si sono svolti i fatti rimproverati potrebbero condurre al notevole aggravio della pena, essendo elementi già integrati nella precedente valutazione della colpa. A mente dell'insorgente, peraltro, la facilità di accesso ai crediti COVID-19 avrebbe dovuto essere valutata in senso attenuante e non il contrario, dal momento che il loro ottenimento avrebbe implicato una minor energia criminale. Evidenzia poi di non aver tratto alcun beneficio economico personale, gli importi indebitamente ricevuti essendo confluiti sui conti di coloro che gli avevano prospettato gli investimenti, da cui si sarebbe lasciato trascinare. La pena esorbitante finalmente inflitta all'insorgente deriverebbe da " una forzata riconsiderazione dei presupposti della fattispecie, e non da una corretta (ri) ponderazione dei criteri commisurativi di legge ". Viste l'ammissione delle sue responsabilità e la collaborazione fornita, la pena, che implicherebbe il ritorno del ricorrente in carcere, minerebbe in maniera scioccante il comune sentimento di giustizia e vanificherebbe il percorso di reinserimento, risultando arbitraria anche nel risultato.
1.1. I principi che presiedono alla commisurazione della pena (art. 47 CP) sono oggetto di una consolidata giurisprudenza (DTF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1 e 141 IV 61 consid. 6.1.1) che si può qui semplicemente richiamare. Lo stesso vale per quelli relativi alla pronuncia di una pena unica in applicazione del principio dell'inasprimento giusta l'art. 49 cpv. 1 CP (DTF 144 IV 313 consid. 1.1, 217 consid. 2 e 3 nonché 142 IV 265 consid. 2) a cui si rinvia.
Nell'ambito della commisurazione della pena, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento. Il Tribunale federale interviene solo quando il giudice cade nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento, ossia laddove la pena esca dal quadro edittale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 47 CP o non siano stati considerati elementi importanti, oppure laddove la pena appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 149 IV 395 consid. 3.6.1, 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
Il controllo della pena presuppone che nella sua decisione il giudice esponga gli elementi essenziali afferenti il reato e l'autore di cui tiene conto, di modo che sia possibile verificare che tutti i fattori pertinenti sono stati presi in considerazione e come sono stati ponderati, se in senso attenuante o aggravante (art. 50 CP). Può sottacere gli elementi che, senza abusare del potere di apprezzamento, ritiene non pertinenti o di minore importanza. La motivazione deve giustificare la pena e permettere di seguire il ragionamento che ne è alla base. Un ricorso non può essere accolto unicamente per migliorare o completare i considerandi ove la decisione appaia conforme al diritto (DTF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6; 127 IV 101 consid. 2c).
1.2. Riconosciuto autore colpevole di ripetuta truffa (tre episodi), ripetuta falsità in documenti (11 documenti falsificati) e di inganno nei confronti dell'autorità giusta l'art. 118 cpv. 1 LStrI, la CARP ha inflitto al ricorrente la pena detentiva di 3 anni e 6 mesi. Con riferimento alla ripetuta truffa, reato più grave di cui risponde, ha considerato la sua colpa di media gravità, tenuto conto dell'entità non indifferente del danno (poco più di un milione di franchi), a cui si aggiungono in senso aggravante lo sfruttamento del particolare contesto venutosi a creare con la pandemia e l'abuso spregiudicato e senza scrupoli degli aiuti ideati per evitare il fallimento degli attori economici del Paese, il comportamento motivato unicamente dalla brama di guadagni facili, la sua reiterazione nello spazio di pochi mesi rivelatrice di una notevole determinazione e di una prontezza all'azione (illecita), e tenuto conto in senso attenuante di una " certa qual leggerezza " dell'istituto bancario nell'erogazione del credito COVID-19 in nome e per conto di B.________ SA. Con riguardo alla ripetuta falsità in documenti, la colpa dell'insorgente è stata qualificata di grave, a causa della reiterazione in pochi mesi del reato, emblematica del tempo e dell'energia dedicati all'attività illecita, nonché del motivo della falsificazione consistente nell'accedere ai crediti COVID-19, a cui si somma in senso aggravante l'assenza di scrupoli, nonostante il ricorrente dovesse conoscere, vista la sua formazione e i suoi successi professionali, l'importanza della lealtà commerciale per un'economia sana. La colpa riferita al reato di inganno nei confronti delle autorità è invece stata ritenuta oscillare tra il grado medio e quello grave, atteso che l'insorgente non aveva alcuna necessità di ingannare le autorità, avendo agito solo per crasso egoismo. Alla luce delle circostante oggettive e soggettive dei reati, la CARP ha ritenuto adeguata alla colpa dell'insorgente la pena detentiva di 3 anni e 9 mesi. Passando in seguito in rassegna le circostanze personali legate all'autore, la Corte cantonale ha considerato in senso attenuante la discreta collaborazione del ricorrente con gli inquirenti e il fatto che egli si è assunto il debito correntista nei confronti di una delle società a nome della quale è stato ottenuto un credito COVID-19, ciò che ha condotto a ridurre la pena detentiva a 3 anni e 6 mesi.
1.3. La commisurazione della pena da parte della CARP non presta il fianco a critiche. Gran parte delle censure ricorsuali partono da un presupposto errato e cadono dunque nel vuoto, nella misura in cui l'insorgente impernia l'intera sua argomentazione sulla pena pronunciata dalla Corte cantonale nella sentenza del 21 dicembre 2021 (v.
supra fatti A). Tale sentenza è però stata annullata dal Tribunale federale che ha rinviato la causa all'autorità precedente affinché si pronunciasse nuovamente sulla commisurazione della pena, dopo aver statuito sulle imputazioni di truffa. La CARP era dunque chiamata a commisurare la pena
ex novo, nel suo insieme, potendo valutare liberamente tutti gli elementi pertinenti a tal fine. Non doveva semplicemente completare quella precedente. Non era vincolata alla pena inizialmente inflitta né alle relative considerazioni, come non lo è questo Tribunale, dal momento che nella sentenza 6B_271/2022 dell'11 marzo 2024 non si è pronunciato in merito (sentenza citata consid. 8). Neppure era vincolata dal divieto della
reformatio in peius, inoperante in quanto la pena era oggetto dapprima di appello incidentale della pubblica accusa e poi anche di ricorso in materia penale al Tribunale federale. Quanto alle critiche di carente motivazione, rispettivamente di violazione del diritto di essere sentito, risultano infondate. La CARP ha motivato in modo esaustivo la commisurazione della pena. Contrariamente a quanto preteso nell'impugnativa, non ha negletto l'argomento difensivo sulla stretta connessione esistente in concreto tra le fattispecie di ripetuta truffa e di ripetuta falsità in documenti, nella misura in cui ha espressamente considerato le falsificazioni di documenti strumentali alle truffe. Sennonché questo nesso non è né può essere neutro sulla pena, i reati non assorbendosi l'un l'altro, ma essendo al contrario in concorso tra loro. Proprio tale concorso giustifica un aumento di pena in applicazione del principio dell'inasprimento giusta l'art. 49 cpv. 1 CP, norma che il ricorrente sembra scordare. Infondate risultano anche le censure relative ai singoli elementi di ponderazione della colpa, asseritamente negletti rispettivamente valutati in modo errato. Invano infatti l'insorgente pretende che lo sfruttamento indebito delle facilitazioni per accedere alle misure di sostegno all'economia durante la pandemia sarebbe un'aggravante solo sotto il profilo morale, ma non sotto quello del diritto penale in cui dovrebbe al contrario configurare un'attenuante, implicando necessariamente una minore energia criminale. Disattende così che, tra gli elementi pertinenti per valutare la colpa, l'art. 47 cpv. 2 CP menziona esplicitamente la reprensibilità dell'offesa, reprensibilità data, per esempio, ove l'autore sfrutti delle circostanze particolari (v. WIPRÄCHTIGER/ KELLER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4
aed. 2019, n. 108 ad art. 47 CP). Ed è quello che è stato considerato in concreto, la CARP avendo ritenuto che il ricorrente ha approfittato in modo spregiudicato e senza scrupoli del " particolare contesto venutosi a creare con la pandemia ". Non giova all'insorgente addurre di non aver tratto alcun beneficio economico personale, suggerendo di essere a sua volta vittima di una truffa orchestrata, tra gli altri, dal suo correo. Non solo perché nulla di simile risulta dalla sentenza impugnata, senza che siano sollevate censure di sorta al riguardo, ma anche perché da ciò non si potrebbe comunque trarre elementi di attenuazione della colpa. Infatti è stato accertato che il ricorrente non si è fatto alcuno scrupolo nell'abusare dei fondi messi a disposizione dell'economia nel citato contesto per " soddisfare il capriccio di inseguire investimenti " da " prospettati utili milionari ". Egli dunque, che non è uno sprovveduto, non si è lasciato trascinare con " leggerezza " da persone " più scaltre di lui " come pretende, bensì ha agito spinto dalla brama di ingenti e facili guadagni, elemento rettamente valutato in senso aggravante dall'autorità precedente. Il mancato concretizzarsi, anche solo parziale, di tali guadagni non mitiga in alcun modo la colpa.
La pena inflitta al ricorrente non viola pertanto il diritto e merita tutela.
2.
L'insorgente censura anche l'espulsione ordinata nei suoi confronti, non essendo in concreto riunite le relative condizioni né sulla base dell'art. 66a CP né secondo l'art. 66a
bis CP.
2.1. La CARP ha considerato che la condanna per ripetuta truffa comportasse l'espulsione obbligatoria giusta l'art. 66a cpv. 1 lett. e CP e ha ritenuto che nella fattispecie non fossero date le condizioni di cui all'art. 66a cpv. 2 CP per rinunciare eccezionalmente alla misura, non costituendo un'ingerenza nella vita privata e familiare dell'insorgente e non trovando in concreto applicazione l'art. 5 par. 1 Allegato I ALC. Abbondanzialmente ha ritenuto che la misura potesse essere pronunciata anche sulla base dell'art. 66a
bis CP, l'interesse privato del ricorrente non prevalendo su quello pubblico alla sua espulsione.
2.2. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che una condanna per titolo di truffa giusta l'art. 146 cpv. 1 CP comporta l'espulsione obbligatoria solo se commessa ai danni dell'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale (art. 66a cpv. 1 lett. e CP) o nell'ambito dei tributi pubblici (art. 66a cpv. 1 lett. f CP), ossia di prestazioni in denaro che lo Stato impone ai privati in virtù della sua competenza finanziaria (Messaggio del 26 giugno 2013 concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare, FF 2013 5163, 5209) (sentenze 6B_440/2024 del 7 maggio 2025 consid. 8.2; 6B_688/2022 del 14 giugno 2023 consid. 4.2; 6G_3/2019 del 15 ottobre 2019 consid. 1.4). In concreto, manifestamente esclusa l'ipotesi di cui all'art. 66a cpv. 1 lett. f CP, può rimanere irrisolta la questione di sapere se una (ripetuta) truffa ai crediti COVID-19 comporti l'espulsione obbligatoria secondo l'art. 66a cpv. 1 lett. e CP, come ritenuto in sede cantonale (v. sentenza 6B_271/2022 dell'11 marzo 2024 consid. 9, non pubblicato in DTF 150 IV 169). La motivazione abbondanziale, fondata sull'art. 66a
bis CP, addotta dall'autorità cantonale per giustificare la misura non risulta infatti lesiva del diritto ed è sufficiente per confermarla (DTF 150 I 39 consid. 4.3; 149 III 318 consid. 3.1.3).
2.3. Giusta l'art. 66abis CP, il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero condannato a una pena o nei confronti del quale è pronunciata una misura ai sensi degli art. 59-61 o 64 CP per un crimine o un delitto non previsto nell'art. 66a CP.
Come qualsiasi decisione, l'espulsione non obbligatoria deve rispettare il principio della proporzionalità ancorato negli art. 5 cpv. 2 e 36 cpv. 2 e 3 Cost. È necessario quindi valutare se l'interesse pubblico all'espulsione prevale su quello privato dello straniero a risiedere in Svizzera (tra tante v. sentenze 6B_986/2025 del 10 marzo 2026 consid. 2.1.2; 6B_775/2024 del 28 agosto 2025 consid. 2.1.2).
2.4. Secondo il ricorrente difetterebbe in concreto qualsiasi interesse pubblico alla sua espulsione, interesse sul quale peraltro la CARP neppure si sarebbe espressa, violando il suo diritto di essere sentito. Afferma di non rappresentare alcun pericolo per la sicurezza pubblica elvetica, essendo " impossibile che egli ripeta quanto commesso, dato che i crediti COVID-19 non esist[erebbero] più " e nulla lasciando supporre future nuove attività illecite. Sostiene inoltre che l'ALC conferirebbe il diritto di entrare in Svizzera anche a chi non esercita un'attività lavorativa, sicché il suo diritto di accedere e circolare liberamente nel territorio elvetico non dipenderebbe dal suo attuale statuto di lavoratore, come invece ritenuto dalla CARP. La sua espulsione violerebbe in concreto l'art. 66a
bis CP e l'art. 5 par. 1 Allegato I ALC.
2.5. In quanto condannato a una pena dopo essere stato riconosciuto autore colpevole di ripetuta truffa (art. 146 CP), ripetuta falsità in documenti (art. 251 CP) e inganno nei confronti dell'autorità (art. 118 cpv. 1 LStrI), ossia di due crimini e un delitto ( art. 10 cpv. 2 e 3 CP ), nei confronti del ricorrente entra in considerazione l'espulsione non obbligatoria giusta l'art. 66a
bis CP. Occorre unicamente esaminare se la misura rispetti il principio di proporzionalità.
2.5.1. È pur vero che l'autorità cantonale non si è soffermata sull'interesse pubblico a ordinare l'espulsione dell'insorgente. Esso appare tuttavia evidente. Risulta infatti che, malgrado una situazione professionale ed economica che gli garantivano un livello di vita nettamente superiore alla media, il ricorrente non si è fatto alcuno scrupolo nello sfruttare il contesto venutosi a creare con la pandemia e nell'abusare di aiuti concepiti per la sopravvivenza delle piccole e medie imprese (v. sentenza 6B_271/2022 dell'11 marzo 2024 consid. 3.1 e 5.1.4) e ciò al solo fine di inseguire investimenti dai prospettati utili milionari, mosso quindi unicamente dalla brama di guadagni facili. In base alla sentenza impugnata, anche la ripetuta falsità in documenti, seppur strumentale alle truffe, è stata da lui commessa senza scrupoli, nonostante " la sua formazione e la sua storia fatta di successi professionali avrebbero dovuto insegnargli come la lealtà commerciale sia fondamentale per un'economia sana ". Benché non sia più possibile accedere ai crediti COVID-19, l'interesse pubblico a ordinare l'espulsione dell'insorgente permane. Infatti, non può essere negletto che egli ha delinquito sin dagli albori della sua presenza in Svizzera, avendo commesso un inganno nei confronti dell'autorità giusta l'art. 118 cpv. 1 LStrI con lo scopo di farsi rilasciare il premesso di soggiorno in tempi brevi, senza lungaggini (sentenza di appello del 21 dicembre 2021 pag. 47). La CARP ha al riguardo rilevato come egli non aveva alcuna necessità di ingannare le autorità, non subendo alcuna conseguenza negativa dai tempi tecnici necessari per le verifiche del caso, e ha evidenziato che ha agito soltanto per crasso egoismo. Risulta quindi che, nonostante la sua formazione e posizione, l'insorgente non si fa alcuno scrupolo a ingannare e commettere degli illeciti senza alcuna necessità, ma solo per inseguire in modo celere i suoi scopi personali. A torto quindi il ricorrente pretende non vi sia alcun interesse pubblico alla sua espulsione.
2.5.2. In base ai fatti accertati nella sentenza impugnata, e qui non contestati, l'interesse privato dell'insorgente a continuare il suo soggiorno in Svizzera è inesistente. In assenza di legami personali e professionali in Svizzera, e tenuto conto che il ricorrente vi è giunto in età adulta, la CARP ha considerato che l'espulsione non costituisce una (grave) ingerenza nel suo diritto alla vita privata e familiare, ciò che non è censurato nel gravame, in cui non è fatta valere neppure implicitamente una violazione dell'art. 13 Cost. o dell'art. 8 CEDU. L'insorgente si limita infatti a prevalersi dell'ALC, e segnatamente dell'art. 5 par. 1 Allegato I ALC. Sennonché la CARP ha accertato che egli non svolge né ha mai svolto alcuna attività lavorativa (autonoma) in Svizzera, sicché non ha mai acquisito lo statuto di lavoratore (autonomo). Ha inoltre ritenuto che egli non si è stabilito effettivamente in Svizzera, la sua residenza nel Paese essendo verosimilmente solo fittizia. Il ricorrente non lo contesta, né pretende di disporre di un altro genere di diritto di soggiorno in Svizzera in virtù dell'invocato Accordo. Non spiega, con una motivazione sufficiente ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LTF, a quale titolo possa prevalersi dell'art. 5 par. 1 Allegato I ALC, accontentandosi di richiamare un generico diritto di entrare in Svizzera anche senza esercitarvi un'attività lavorativa. Tale richiamo appare peraltro incomprensibile e contraddittorio, visto che l'insorgente accenna a una vaga e non meglio precisata incidenza dell'espulsione sulla sua " vita e carriera professionale " da valutare " anche in prospettiva delle potenziali ripercussioni e limitazioni " che la misura potrà comportare in futuro. Posto che una carriera professionale, per definizione, non si concepisce senza esercitare un'attività lavorativa, non si scorge e neppure è illustrato nell'impugnativa quali ripercussioni l'espulsione possa avere su una vita e carriera professionale in realtà mai condotte in Svizzera. Non v'è dunque ragione di soffermarsi oltre su questo punto.
2.5.3. Alla luce di quanto precede, l'espulsione si rivela proporzionata, l'interesse privato del ricorrente non prevale su quello pubblico alla misura. Sulla durata della stessa, l'insorgente non solleva specifiche censure e non occorre pertanto chinarvisi.
3.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto, in quanto infondato.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'insorgente (art. 66 cpv. 1 LTF).
In assenza di uno scambio di scritti non v'è ragione di accordare ripetibili ( art. 68 cpv. 1 e 3 LTF ).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 30 aprile 2026
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Muschietti
La Cancelliera: Ortolano Ribordy